CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03180/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ne ha confermato la condanna per i reati di lesioni personali aggravate (capo A) e resistenza al pubblico ufficiale (capo B); considerato che l'unico motivo di ricorso - con cui si lamentano un error in procedendo e la violazione degli artt. 605 e 533 cod. proc. pen. in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato, segnatamente per il delitto di cui al capo A. — lungi dal muovere compiute censure di legittimità, finisce col perorare una diversa valutazione del compendo probatorio e un'alternativa ricostruzione del fatto (segnatamente, circa la riconducibilità al ricorrente e non alla persona offesa delle tracce ematiche trovate sul coltello), reiterando le allegazioni disattese dalla Corte che, con un'argomentazione logica ed esente da vizi, ha dato conto degli elementi sulla base ha ritenuto integrato il reato contestato, sottolineando la convergenza tra le dichiarazioni della persona offesa, il referto medico e i risultati della consulenza (cfr. Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il