CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 33143/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
d'appello di CatanzaroVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del SostitutoProcuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l’inammissibilitàdel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 3/12/2025 la Corte di appello di Catanzaro ha confermatola decisione del Tribunale di Paola che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] del reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. b), e 2-sexies d.lgs. 30aprile 1992, n. 285, aggravato dall’aver provocato un sinistro stradale, in [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], per essersi posto in ora notturna alla guida dell’autoveicoloindicato in imputazione in stato di ebbrezza alcolica, accertato mediante provastrumentale con apparecchio etilometrico.Il giudice di primo grado aveva ritenuto provata la responsabilità dell’imputatoanche sulla base degli esiti dell’accertamento alcolemico, corroborati dagliulteriori elementi sintomatici rilevati dagli operanti, irrogando la pena di mesi duedi arresto ed euro 1.200 di ammenda, con concessione della sospensionecondizionale della pena.Nel corso del giudizio di primo grado era inoltre disposta integrazioneistruttoria, mediante escussione di uno dei militari operanti, al fine di chiarire lemodalità di esecuzione dell’accertamento e le condizioni soggettive dello stessoall’atto del controllo.2. Avverso la sentenza della Corte territoriale la difesa ha proposto ricorso percassazione, articolato in tre motivi.2.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazionein relazione alla ritenuta utilizzabilità dell’accertamento etilometrico,contestandosi la mancata dimostrazione dell’omologazione e della revisioneperiodica dell’apparecchio, la carenza di prova circa il corretto funzionamentodello strumento, l’asserita inosservanza delle garanzie difensive e dei protocollioperativi, e infine l’insufficienza degli elementi sintomatici a sorreggere il giudiziodi responsabilità.2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazionein relazione all’art. 131-bis cod.pen. sotto il profilo dell’illogicità in ordine aldiniego della causa di non punibilità. Osserva la difesa che la motivazione sarebbeapparente in quanto ha omesso una valutazione complessiva limitandosi aconsiderare la causa della verificazione del sinistro che, a parere della difesa, nonpuò tradursi in una presunzione di gravità del fatto, senza analisi critica del fattoe dell’evento.2.3. Con il terzo motivo si censura il trattamento sanzionatorio, deducendosivizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena su cui la Corte diappello non ha fornito alcuna motivazione in relazione allo specifico motivo diappello che aggrediva la sentenza di primo grado.3. L’imputato ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenzaimpugnata.4. Il Procuratore generale ha richiesto la dichiarazione di inammissibilità.5. La difesa, a seguito della richiesta formulata dalla Procura generale, hapresentato memoria con cui, in particolare, ritiene che il primo motivo non puòessere dichiarato inammissibile senza verificare se la Corte territoriale abbiarealmente risposto alla specifica contestazione difensiva sul correttoaccertamento strumentale; il secondo motivo investe un punto di dirittorilevante, poiché il diniego dell’art. 131-bis cod.pen. non può fondarsi suautomatismi e richiede una valutazione complessiva del fatto concreto; infineevidenzia che il terzo motivo denuncia un vizio autonomo e decisivo, consistentenell’omessa trattazione di un motivo d’appello espressamente proposto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.2. La censura non si confronta con il consolidato orientamento di legittimitàin tema di accertamento dello stato di ebbrezza mediante etilometro, secondocui l’omologazione e le verifiche periodiche dell’apparecchio, previste dall’art. 379reg. esec. cod. strada, non devono essere dimostrate dall’accusa in viaautomatica. Grava, invece, sull’imputato un onere di allegazione di elementiconcreti idonei a porre in dubbio il corretto funzionamento dello strumento. Inparticolare, il pubblico ministero ha l'onere di fornire la prova dell'omologazionedell'etilometro e della sua sottoposizione alle verifiche periodiche previstedall'art. 379 reg. esec. cod. strada, nel solo caso in cui l'imputato abbia allegatoelementi idonei a contestare l'effettuazione di tali adempimenti, non essendosufficiente, a tal fine, la mera richiesta del predetto di essere portato aconoscenza dei dati relativi all'omologazione e alla revisione periodica dellostrumento (Sez. 4, n. 26281 del 29/05/2024, Sacchetti, Rv. 286500-01). Sullaportata dell'onere a carico del pubblico ministero di fornire la provadell'omologazione dell'etilometro e della sua sottoposizione alle verificheperiodiche previste dalla legge, il [OSCURATO:PERSONA] ribadisce il principio per cui l’oneredell’accusa è configurabile nel solo caso in cui l'imputato abbia assolto all'oneredi allegazione avente ad oggetto la contestazione del buon funzionamentodell'apparecchio, e che non può risolversi nella richiesta di essere portato aconoscenza dei dati relativi all'omologazione e alle revisioni, non avendo tali datidi per sè rilievo probatorio ai fini dell'accertamento dello stato di ebbrezza. (Sez.4, n. 33978 del 17/03/2021, Garbin, Rv. 281828 - 01).3. In difetto di tali allegazioni, l’esito dell’accertamento è pienamenteutilizzabile. Nel caso di specie, le esposte deduzioni difensive si risolvono in rilievigenerici e superficiali, meramente assertivi, non accompagnati dall’indicazione dispecifici elementi tecnici idonei a porre in dubbio il funzionamentodell’apparecchio. È utile comunque rilevare che dagli atti emerge la provadocumentale della revisione e della omologazione, corroborata anche da quellatestimoniale, come specificamente precisato a pag 4 della sentenza.4. La motivazione della Corte territoriale risulta, pertanto, immune da censure,avendo correttamente valorizzato l’accertamento etilometrico quale prova dellostato di ebbrezza. Il motivo è manifestamente infondato e quindi deve esseredichiarato inammissibile.5. Il secondo motivo è inammissibile.6. [OSCURATO:PERSONA] osserva che, circa la richiesta di applicazione della causa di nonpunibilità ex art. 131-bis cod.pen., già il motivo di appello sul punto appareaspecifico e quindi inammissibile. In sede di impugnazione della sentenza diprimo grado la critica difensiva si è incentrata sull’an della responsabilità con uncollegamento con la mancata applicazione dell’art. 131-bis cod.pen. Talecollegamento risulta meramente generico e assertivo, se non palesementecontraddittorio, laddove spende degli argomenti a favore della negazione dellaresponsabilità (in ragione della prova desumbile dall’esito delle analisi eseguitecon l’etilomentro) per chiedere l’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen che,invece, presuppone una valutazione positiva della responsabilità.7. Precipuamente il [OSCURATO:PERSONA] ribadisce che l’inammissibilità dell'atto di appelloper difetto di specificità dei motivi, che la Corte territoriale erroneamente non haqualificato come tale, può essere rilevata anche in Cassazione ai sensi dell'art.591, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 36111 del 09/06/2017, P.g. in proc.p e altri, Rv. 271193 - 01).8. In termini, l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile perdifetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati eargomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste afondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere dispecificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificitàcon cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato.(Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 – 01; Sez. 5,n. 39210 del 29/05/2015, Jovanovic, Rv. 264686 - 01).9. Nel caso concreto il motivo di appello riguardante l’applicazione dell’art.131-bis cod. pen. non contiene l'indicazione specifica delle ragioni di diritto edegli elementi di fatto che sorreggono la richiesta, in quanto espone anche inmodo contraddittorio motivi aspecifci, non confrontandosi con il principio secondocui la specificità dei motivi deve essere valutata alla luce della funzionedell'impugnazione e con minor rigore rispetto al giudizio di legittimità, non puòcomportare la sostanziale elisione dei requisiti indicati dall'art.581 cod.proc.pen.(principio relativo ad una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto l'inammissibilitàdell'appello concernente il trattamento sanzionatorio, in quanto l'imputato si eralimitato a dedurre elementi a sé favorevoli, senza criticare puntualmente leargomentazioni circostanziate poste a base della sentenza impugnata). (Sez. 5,n. 39210 del 29/05/2015, Jovanovic, Rv. 264686 - 01).10. Attesa l’inammissibilità del motivo di appello, si spiega la motivazione dellaCorte territoriale che, seppur obiettivamente stringata, fa riferimento esplicitoalla gravità della condotta che ha messo in pericolo il bene giuridico dellasicurezza stradale.11. [OSCURATO:PERSONA] osserva che comunque la censura odierna si risolve nellarichiesta di una diversa ricostruzione del fatto e in una rivalutazione delcompendio probatorio.12. È principio consolidato che il giudizio di legittimità non consente una nuovavalutazione delle prove, essendo limitato al controllo della correttezza giuridicae logico-argomentativa della decisione impugnata, nei limiti dell’art. 606, comma1, lett. e), cod. proc. pen.. Ne consegue che è inammissibile il ricorso volto aottenere una diversa lettura delle risultanze processuali già esaminate dai giudicidi merito.Nella fattispecie la criticata valutazione sulla gravità del fatto èintrinsecamente attinente al merito del giudizio di disvalore penale che consentenze conformi i giudici di merito hanno esposto con logica e sufficientemotivazione con riferimento alla gravità del fatto e al pericolo per gli utenti dellastrada.13. Anche il secondo motivo deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.14. Parimenti il terzo motivo è inammissibile.15. Anche il terzo motivo di ricorso riguardante la determinazione della penae più ampiamente la valutazione degli elementi che conducono a ponderare lagravità del fatto si pone sul solco di un motivo di appello del tutto generico esostanzialmente inconsistente; di talché, così come per il secondo motivo diricorso, considerata la palese inammissibilità del motivo di appello, si spiegal’omessa motivazione della sentenza di appello che non risponde ad un motivoinidoneo a sollevare un’effettiva critica alla decisione di primo grado.16. Ad abundantiam il [OSCURATO:PERSONA] rileva ulteriormente che gli elementi di fattooggetto di valutazione ai fini degli artt. 132 e 133 cod.pen. rientrano nellaponderazione discrezionale riservata al giudice di merito e sono sindacabili incassazione solo in presenza di manifesta illogicità o di motivazione apparente.17. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, soprattutto quando la penasi colloca in prossimità del minimo edittale, è sufficiente il richiamo ai criteri dicui all’art. 133 cod. pen.. Nel caso di specie, la censura si limita a sollecitare unadiversa valutazione della congruità della pena senza considerare l’entità dellastessa e senza evidenziare vizi rilevanti in sede di legittimità.Anche il terzo motivo di ricorso è, pertanto, inammissibile.18. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila infavore della cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso in Roma il 1/07/2026Il consigliere estensoreBruno GiordanoLa PresidenteGabriella Cappello