CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 febbraio 2022
Cassazione n. 29147/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha revocato il periodo - di giorni 270 - di liberazione anticipata già concesso a [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato la violazione dell'art. 54 ord. pen. in quanto il reato era stato commesso dopo l'esecuzione della pena, durante la quale il ricorrente aveva mantenuto regolare condotta; ritenuto che il ricorso è generico, in quanto non propone alcuna critica il relazione allo specifico argomento che ha fondato il giudizio sulla sostanziale non adesione al trattamento sulla specificità della recidiva rispetto al reato già giudicato; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 febbraio 2022.