CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 32583/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2/21 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11722/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]s.r. l . in liquidazione , in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] , presso l a Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura allegata al ricorso –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatain Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che la rappresenta e difendeper legge -controricorrente – N. 11722/21 R.G. avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Veneto , n. 574/4/2020depositata in data 21.10.2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 6.7.2022 dal Consigliere Relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevatoche: con la sentenza in epigrafe, la C.T.R. del Veneto accolse l’ appell o d e ll ’Agenzia delle Entrate avverso lasentenza n. 821 /201 7 della C.T.P. di Venezia , che aveva invece accolto i due ricorsiproposti da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. – previa loro riunione –avverso tre avvisi di accertamento emessi in data 16.12.2015; in particolare, con detti avvisi (due relativi ad IVA e sanzioni per gli anni 2010 e 2011, il terzo per IRES e IRAP per l’anno 2013), l’Ufficio aveva disconosciuto il costo di € 80.000,00 (ed IVA relativa) portato da due fattur e emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA]. (dell’importo imponibile di € 40.000,00 ciascuna, a titolo di accont i per le prestazioni previste nel contratto di mandato del 6.12.2010), perché afferenti ad operazionioggettivamente inesistenti, con conseguente ripresa a tassazione di maggiore IVA, IRES e IRAP; nel riformare la sentenza di primo grado - dopo aver disatteso l’eccezione di inammissibilità dell’appelloe non prima di aver evidenziato la contraddittorietà, la natura perpless a e la stessa fragilità logica della motivazione del provvedimento impugnato – osservò in particolare il giudice lagunare che le prestazioni oggetto del contratto di mandato del 6.12.2010, come fatturate, erano caratterizzate da poca chiarezza, essendo in realtà indeterminate e generiche; più in dettaglio- premesso che con detto contratto la contribuente aveva conferito mandato alla Firex per una generica attività di consulenza e N. 11722/21 R.G. supporto alla progettazione della sede della nuova Questura di Venezia, che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto realizzare su un proprio terreno in Marghera al fine di concederlain locazione al Ministero dell’Interno – evidenziò la C . T . R . che le prestazioni rese dalla Firex (o meglio, dal suo titolare, tale geom. Scagliola) fino alla data di risoluzione consensuale del contratto stesso (causata dalle mutate determinazioni del Ministero al riguardo, stante l’avversa congiuntura economica), per come emergenti dalla documentazione disponibile, oscillavano tra quelle tipiche del “faccendiere” a quella del “lobbista parlamentare” , tanto più che la stessa mandataria era società priva di strutture tecniche, di dipendenti e anche di sede operativa; aggiunse poi che la descrizione delle operazioni riportata nelle fatture – peraltro non conforme al dettato dell’art. 21 d.P.R. n. 633/1972– pure registrate dalla contribuente come “consulenze tecniche” , era comunque inidonea ad individuarne la consistenza , esse restando in definitiva caratterizzate da estrema vaghezza e genericità; infine, posto che il contratto di mandato si era risolto, restava del tutto priva di logica la scelta della società contribuente di non pretendere fino in fondo dalla Firex –dopo aver avviato una procedura arbitrale -la restituzione della somma di € 80.000,00, come peraltro previsto nello stesso contratto, giacché essa non aveva tratto alcun vantaggio dal costo affrontato, così difettandonecomunque il requisito dell’inerenza, di cui la societàstessa non aveva peraltro fornito alcuna prova; avverso detta sentenza, [OSCURATO:PERSONA] s. r . l . in liq. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motiv i , cui resiste con controricorso l’ Agenzia delle Entrate; consideratoche: N. 11722/21 R.G. 1.1 –con il primo motivo si denuncia l’omesso rilievo della tardività dell’appello erariale per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 16, 16-bise 17 del d.lgs. n. 546/1992, per aver la C.T.R. ritenuto sanata la nullità della notifica del gravame,effettuata dall’Agenzia direttamente a mani di essa ricorrente, anziché presso il domicilio eletto, nessuna norma prevedendoche nel processo tributario la costituzione dell’appellato sani il vizio della notifica, disponendo anzi l’art. 16- biscit., al contrario, la necessità della notifica esclusivamente presso il domicilio eletto; 1.2 –il motivo è infondato; infatti, nella giurisprudenza di questa Corte è consolidatal’affermazione secondo cui “La notifica dell'impugnazione effettuata alla parte personalmente e non al suo procuratore nel domicilio dichiarato o eletto, produce non l'inesistenza ma la nullità della notifica. Conseguentemente, deve essere disposta ‘ex officio’ la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c., salvo che la parte intimata non si sia costituita in giudizio, ipotesi nella quale la nullità deve ritenersi sanata ‘ex tunc’ secondo il principio generale dettato dall'art. 156, comma 2, c.p.c.” (così, Cass.n. 10500/2018; conf. Cass. n. 3666/2019; con specifico riferimento al processo tributario, v. Cass. n. 8426/2017); pertanto, la società appellata essendosi regolarmente costituita dinanzi alla C.T.R. lagunare, nessun dubbiopuò sussistere sulla avvenuta sanatoria della pur sussistente nullità, come anche affermato dal secondo giudice; 2.1 – col secondo motivo la società denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 19 e 21 d.P.R. n. 633/1972, per aver la C.T.R. ritenuto non fornita la prova dell’inerenza da parte di essa contribuente, senza però tener conto N. 11722/21 R.G. dell’effettiva portata probatoriadei documenti acquisiti agli atti, nonché del fatto che, in caso di contestazione circa la natura fittizia dell’operazione indicata in fattura, l’onere della prova grava sull’Amministrazione;in particolare, evidenzia la ricorrente che essa aveva offerto piena prova sia dell’accordo con la Firex, sia dell’inquadramento dell’accordo in una reale operazione economica, sia infine dell’esistenza di un contenzioso finalizzato ad ottenere la restituzione degli acconti; 2.2 –il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato; è inammissibile laddove –sotto il velo di una denunciata violazione di norme di diritto – si mira in realtà a rimettere in gioco l’apprezzamento del materiale istruttoriocome operato dalla C.T.R., il che non è consentito in questa sede di legittimità, trattandosi di attività riservata al giudice del merito; è poi comunque infondatoperché la C.T.R. ha fatto corretto governo della regola di cui all’art. 2697 c.c. (la cui violazione non è stata formalmente denunciata, benché nella sostanza la ricorrente vi abbia fatto riferimento), circa il riparto dell’onere della prova nel caso di c ontestazione dei costi, esposti dal contribuente,per pretese operazioni oggettivamente inesistenti; infatti, ribadita la non sindacabilità della valutazione delle prove da parte del giudice del merito – anche per non essere stat a comunque adeguatamente attinta, detta valutazione, col ricorso in scrutinio (si veda, al riguardo, Cass., Sez. Un., n. 20867/2020)– la C.T.R. ha nella sostanza ritenuto assolto l’onere della prova gravante sull’Amministrazione, su base evidentemente inferenziale, in considerazione della indiscutibile incapacità tecnica della [OSCURATO:SOCIETA]. circa gli obblighi formalmente assunti con ilcontratto di mandato del 6.12.2010 (specie N. 11722/21 R.G. riguardo alla consulenza progettuale): è stato accertato che la società era priva non solo di attrezzature, di dipendenti, di tecnici, ecc., ma finanche di una sua sede operativa, né aveva remunerato autonomi professionisti al riguardo, tanto da restare pienamente cristallizzata l’ evanescen za delle prestazioni pur rivendicate dalla stessa Firex nella missiva del 4.9.2012, con cui essa aveva contestato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] circa la restituzione degli acconti versati, pur a fronte della risoluzione del contratto; al contempo, il giudice d’appello ha ritenuto non adeguata l a prov a contraria offertadalla contribuente – sulla quale, a tal punto, gravava il relativo onere (v. , ex multis, Cass. n. 28628/2021) – specialmente in considerazione della totale illogicità del suo operato, con la sostanziale rinuncia a coltivare il contenzioso arbitrale per il recupero degli acconti versati: significativamente, la C.T.R. osserva che ben può configurar si , al riguardo, una vera e propria liberalità in favore della Firex; 3.1 -in definitiva, il ricorso è rigettato ; le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; in relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1 - quater , del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228); P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali, che liquida in € 5.600,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. N. 11722/21 R.G. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei p resupposti processuali per il versamento, da parte de lla ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per