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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 01967/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25973/2018 R.G. proposto da: * [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.G.

BELLI n. 36, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 13, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di FIRENZE n. . 416/2018 depositata il 04/06/2018, R.G.N. 533/2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che

1. La Corte di appello di Firenze, con la sentenza n. 416/2018, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale della stessa sede, ha accertato il diritto di [OSCURATO:PERSONA] alla retribuzione per il lavoro straordinario, reso nel periodo di lavoro 8.10.2001/27.12.2010, per 40 minuti complessivi per ogni giornata di effettiva prestazione lavorativa e ha condannato il datore di lavoro, [OSCURATO:PERSONA], titolare dell'omonima impresa individuale, a corrispondere al predetto Galleni la complessiva somma di euro 14.546,59 oltre ad euro 1.130,30 quale incidenza sul TFR, oltre accessori.

2. I giudici di seconde cure, in sintesi, hanno ritenuto non provata la richiesta del lavoratore diretta al riconoscimento del 3° livello CCNL settore imprese artigiane edili, in luogo del secondo ove era inquadrato quale operaio qualificato-muratore; hanno, invece, considerato dimostrata, nei termini sopra indicati, la domanda finalizzata ad ottenere il riconoscimento del lavoro straordinarìo.

3. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidato a quattro motivi, cui ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

4. Il ricorrente ha depositato memoria.

Considerato che

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo, eccependo un error in procedendo, si deduce la nullità della sentenza e del procedimento di 2° grado per: a) violazione ed erronea applicazione della norma dell'art. 345 co. 3 cpc, da porsi in relazione all'art. 437 co. 2 cpc, con riguardo all'assolvimento dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 cc circa i fatti costitutivi della domanda, gravante sul ricorrente; b) la violazione ed erronea applicazione dell'art. 414 n. 5 cpc, quale richiamato anche dagli artt. 434, e in via generale dall'art. 347 cpc per l'appello, in relazione all'onere probatorio di cui all'art.2697 cc gravante sul ricorrente; si sostiene che, come evidenziato dal ctu alla Corte di merito, mancavano nelle produzioni parte delle buste paga che furono acquisite nel corso delle indagini peritali, in violazione delle regole del giudizio di appello e del rito del lavoro in generale.3.

Con il secondo motivo, eccependo un error in iudicando, si deduce: a) la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 cc, in relazione agli artt. 2727 e 2729 cc, per uso improprio, arbitrario ed irrituale dei meccanismi presuntivi e per preclusa/vietata applicazione del giudizio di mera verosimiglianza al fine di superare il rigore della prova del lavoro straordinario gravante sull'attore deducente; b) il discostamento del modus procedendi e della decisione poi assunta, anche in relazione all'art. 360 bis n. 1 cpc, rispetto ai basilari principi affermati in sede di legittimità in materia sia in punto di estremo rigore probatorio, senza possibilità di ricorso alle presunzioni o verosimiglianza, sia in punto di impossibilità di ricorso a valutazioni e/o regole di giudizio che presuppongano l'equità; c) la violazione e/o falsa applicazione della norma di cui all'art. 2104 cc con riguardo ai tempi e modalità da dedicare in ogni caso alla esattezza delle prestazioni richieste (obbligo di diligenza); d) la violazione e/o falsa applicazione della norma dell'art. 2697 cc, anche quanto all'onere della prova della subita eterodirezione anche delle eventuali attività subito precedenti l'entrata al lavoro e subito conseguenti il suo termine; si obietta l'erroneo ragionamento della Corte territoriale che aveva ritenuto, facendo ricorso al procedimento decisionale fondato su presunzioni, che fosse stata dimostrata la prova di un orario lavorativo dalle ore 7,40 alle ore 17,20, dal lunedì al venerdì.

4. Con il terzo motivo ai sensi dell'art. 360 n. 5 cpc, si denuncia: a) l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti; la manifesta implausibilità del percorso che lega la verosimiglianza delle premesse alla probabilità delle conseguenze; la • motivazione incoerente; il contrasto motivazionale irriducibile tra affermazioni inconciliabili; b) l'omessa considerazione della quaestio facti decisiva, suscettibile di cambiare la decisione, rappresentata: dal contenuto effettivo ella dedotta/presunta prestazione d'opera aggiuntiva; dalla durata precisa (e non semplicemente presunta) del lavoro dedotto come extra; dalle esatte modalità esecutive in cui esso sarebbe via via avvenuto; dalle occasioni e dalla data precisa in cui il Galleni avrebbe ogni volta sforato l'orario ordinario di lavoro, ogni giorno che era risultato.

5. Con il quarto motivo, quali errores in iudicando, si censura, ex art. 360 n. 3 cpc, in relazione all'art. 360 bis n. 1 cpc,: a) la mancata osservanza della giurisprudenza della Suprema Corte di cassazione in 3 ,A,1 punto di onere di prospettazione del ricorso introduttivo, di autosufficienza dello stesso e del momento processuale di introduzione delle . allegazioni/produzioni enunciate a sostegno della domanda; b) la mancata osservanza della giurisprudenza di legittimità, in applicazione degli artt.2697 cc e 115 co. 1 cpc, in punto di errata/omessa applicazione della regola di base del processo civile secondo cui actore non probante reus absolvitur, alla luce della sussistenza, nel caso di specie, di uno stridente contrasto oggettivo tra opposte testimonianze, vieppiù nella sussistenza di altre plurime emergenze di causa favorevoli alla posizione di [OSCURATO:PERSONA].

6. I motivi, che per la loro interferenza possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili.

7. Invero, le censure non si sostanziano in violazioni o falsa applicazione delle disposizioni denunciate, ma tendono alla sollecitazione di una rivisitazione del merito della vicenda (Cass. n. 27197/2011; Cass.n. 6288/2011, Cass. n. 16038/2013), non consentita in sede di legittimità; inoltre, il vizio di motivazione può essere ormai censurato in Cassazione ai sensi dell'art. 360 n. 4 in relazione all'art. 132, comma 2, n. 4 cpc solo nel caso in cui la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente o manifestamente contraddittoria ed incomprensibile (Cass.

S. U. n. 22232/2016; Cass. n. 23940/2017; Cass. n. 22598/2018): ipotesi, tutte, non ravvisabili nel ragionamento logicojiuridico della impugnata pronuncia.

8. Deve, poi, ribadirsi che la violazione del precetto di cui all'art. 2697 cc si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia errato nel ritenere che la parte onerata non avesse assolto tale onere, poiché in questo caso vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360 n. 5 cpc (Cass. n. 19064/2006; Cass. n. 2935/2006), con i relativi limiti di operatività ratione temporis applicabili.

9. In tema, inoltre, di ricorso per cassazione, la questione della violazione o falsa applicazione degli art. 115 e 116 cpc non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte di ufficio al di fuori dei limiti legali o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti, invece, a valutazione (Cass. n. 27000 del 2016; Cass. n. 13960 del 2014): anche in questo caso le suddette ipotesi non sono ravvisabili nel caso in esame.

10. Infine, la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi (art. 244 cpc), come la scelta, tra le varie emergenze probatorie di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad una esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass.n. 16467 del 2017).

11. Risultano, altresì, inammissibili le censure contenute sempre nel secondo motivo attinenti alla presunta violazione dell'art. 2729 cc.

12. La predetta violazione, infatti, non sussiste nel caso di specie, non risultando alcun vizio di sussunzione.

Quest'ultimo ricorre allorquando il giudice di merito, dopo aver qualificato gli indizi raccolti come gravi precisi e concordanti, non li ritenga inidonei a fornire la prova presuntiva, oppure, al contrario, sebbene li abbia reputati privi dei requisiti previsti dall'art. 2729 c.c., li consideri comunque sufficienti a dimostrare il fatto controverso. (Cass. n. 29635/2018; Cass. n. 3541/2020).

13. Pertanto, affinché possa essere correttamente censurata l'applicazione dell'art. 2729 c.c., è necessario che la doglianza verta sull'insussistenza dei requisiti della presunzione nel ragionamento condotto nella sentenza impugnata, mentre non può contenere argomentazioni atte xg ad indebolirne l'attendibilità mediante la critica della ricostruzione del fatto o l'utilizzazione di altri ed ulteriori fatti storici non risultanti dalla motivazione. (Cass. n. 1163/2020; Cass. n. 18611/2021).

14. Nella fattispecie, la Corte distrettuale, con una motivazione esente dai vizi di cui alla nuova formulazione dell'art. 360 n. 5 cpc e attraverso una adeguata analisi delle risultanze processuali, valutate anche con un ragionamento articolato sulla sussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti, ha ritenuto che poteva considerarsi dimostrato lo svolgimento di lavoro straordinario da parte di [OSCURATO:PERSONA], nel periodo di lavoro [OSCURATO:DATA_NASCITA]/27.12.2010, per quaranta minuti complessivi per ogni giornata di effettiva prestazione lavorativa, proprio per le peculiarità della prestazione dell'attività lavorativa che richiedeva, preliminare all'espletamento del lavoro, un preventivo lasso temporale per la preparazione dei materiali e delle miscele necessarie per le opere in muratura da svolgere, e una attività successiva, sempre all'orario di lavoro, per la pulizia del cantiere e delle attrezzature: entrambe di venti minuti.

15. Infine, sono inammissibili anche le doglianze processuali proposte dal ricorrente.

16. Quanto a quelle riguardanti una asserita nullità dell'atto introduttivo del giudizio, per autosufficienza ai fini della prospettazione della domanda, va rilevata la assoluta genericità della censura che non risulta, peraltro, essere stata mai denunciata in precedenza ai giudici di merito e in relazione alla quale non è stata mai prospettata alcuna violazione del diritto di difesa.

17. In ordine, infine, alla dedotta nullità dell'operato del CTU, per avere acquisito prove documentali non allegate né prodotte nel fascicolo di parte dell'allora appellante comprovanti i periodi lavorati e retribuiti, deve rilevarsi, da un lato, che la circostanza è stata contestata dal Galleni che ha dedotto di avere proceduto al rituale deposito delle buste paga, dall'inizio fino al termine del rapporto lavorativo, nel proprio fascicolo di parte al punto 4; dall'altro, che comunque si trattava di documenti • comunque acquisibili dall'ausiliario del giudice perché già prodotti in primo grado e relativi a fatti ritualmente allegati (Cass. n. 3086/2022).

18. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

19. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano come da dispositivo.

20. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di cassazione che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25973/2018 R.G. proposto da: * [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.G. BELLI n. 36, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 13, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di FIRENZE n. . 416/2018 depositata il 04/06/2018, R.G.N. 533/2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che 1. La Corte di appello di Firenze, con la sentenza n. 416/2018, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale della stessa sede, ha accertato il diritto di [OSCURATO:PERSONA] alla retribuzione per il lavoro straordinario, reso nel periodo di lavoro 8.10.2001/27.12.2010, per 40 minuti complessivi per ogni giornata di effettiva prestazione lavorativa e ha condannato il datore di lavoro, [OSCURATO:PERSONA], titolare dell'omonima impresa individuale, a corrispondere al predetto Galleni la complessiva somma di euro 14.546,59 oltre ad euro 1.130,30 quale incidenza sul TFR, oltre accessori. 2. I giudici di seconde cure, in sintesi, hanno ritenuto non provata la richiesta del lavoratore diretta al riconoscimento del 3° livello CCNL settore imprese artigiane edili, in luogo del secondo ove era inquadrato quale operaio qualificato-muratore; hanno, invece, considerato dimostrata, nei termini sopra indicati, la domanda finalizzata ad ottenere il riconoscimento del lavoro straordinarìo. 3. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidato a quattro motivi, cui ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. 4. Il ricorrente ha depositato memoria. Considerato che 1. I motivi possono essere così sintetizzati. 2. Con il primo motivo, eccependo un error in procedendo, si deduce la nullità della sentenza e del procedimento di 2° grado per: a) violazione ed erronea applicazione della norma dell'art. 345 co. 3 cpc, da porsi in relazione all'art. 437 co. 2 cpc, con riguardo all'assolvimento dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 cc circa i fatti costitutivi della domanda, gravante sul ricorrente; b) la violazione ed erronea applicazione dell'art. 414 n. 5 cpc, quale richiamato anche dagli artt. 434, e in via generale dall'art. 347 cpc per l'appello, in relazione all'onere probatorio di cui all'art.2697 cc gravante sul ricorrente; si sostiene che, come evidenziato dal ctu alla Corte di merito, mancavano nelle produzioni parte delle buste paga che furono acquisite nel corso delle indagini peritali, in violazione delle regole del giudizio di appello e del rito del lavoro in generale.3. Con il secondo motivo, eccependo un error in iudicando, si deduce: a) la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 cc, in relazione agli artt. 2727 e 2729 cc, per uso improprio, arbitrario ed irrituale dei meccanismi presuntivi e per preclusa/vietata applicazione del giudizio di mera verosimiglianza al fine di superare il rigore della prova del lavoro straordinario gravante sull'attore deducente; b) il discostamento del modus procedendi e della decisione poi assunta, anche in relazione all'art. 360 bis n. 1 cpc, rispetto ai basilari principi affermati in sede di legittimità in materia sia in punto di estremo rigore probatorio, senza possibilità di ricorso alle presunzioni o verosimiglianza, sia in punto di impossibilità di ricorso a valutazioni e/o regole di giudizio che presuppongano l'equità; c) la violazione e/o falsa applicazione della norma di cui all'art. 2104 cc con riguardo ai tempi e modalità da dedicare in ogni caso alla esattezza delle prestazioni richieste (obbligo di diligenza); d) la violazione e/o falsa applicazione della norma dell'art. 2697 cc, anche quanto all'onere della prova della subita eterodirezione anche delle eventuali attività subito precedenti l'entrata al lavoro e subito conseguenti il suo termine; si obietta l'erroneo ragionamento della Corte territoriale che aveva ritenuto, facendo ricorso al procedimento decisionale fondato su presunzioni, che fosse stata dimostrata la prova di un orario lavorativo dalle ore 7,40 alle ore 17,20, dal lunedì al venerdì. 4. Con il terzo motivo ai sensi dell'art. 360 n. 5 cpc, si denuncia: a) l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti; la manifesta implausibilità del percorso che lega la verosimiglianza delle premesse alla probabilità delle conseguenze; la • motivazione incoerente; il contrasto motivazionale irriducibile tra affermazioni inconciliabili; b) l'omessa considerazione della quaestio facti decisiva, suscettibile di cambiare la decisione, rappresentata: dal contenuto effettivo ella dedotta/presunta prestazione d'opera aggiuntiva; dalla durata precisa (e non semplicemente presunta) del lavoro dedotto come extra; dalle esatte modalità esecutive in cui esso sarebbe via via avvenuto; dalle occasioni e dalla data precisa in cui il Galleni avrebbe ogni volta sforato l'orario ordinario di lavoro, ogni giorno che era risultato. 5. Con il quarto motivo, quali errores in iudicando, si censura, ex art. 360 n. 3 cpc, in relazione all'art. 360 bis n. 1 cpc,: a) la mancata osservanza della giurisprudenza della Suprema Corte di cassazione in 3 ,A,1 punto di onere di prospettazione del ricorso introduttivo, di autosufficienza dello stesso e del momento processuale di introduzione delle . allegazioni/produzioni enunciate a sostegno della domanda; b) la mancata osservanza della giurisprudenza di legittimità, in applicazione degli artt.2697 cc e 115 co. 1 cpc, in punto di errata/omessa applicazione della regola di base del processo civile secondo cui actore non probante reus absolvitur, alla luce della sussistenza, nel caso di specie, di uno stridente contrasto oggettivo tra opposte testimonianze, vieppiù nella sussistenza di altre plurime emergenze di causa favorevoli alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]. 6. I motivi, che per la loro interferenza possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili. 7. Invero, le censure non si sostanziano in violazioni o falsa applicazione delle disposizioni denunciate, ma tendono alla sollecitazione di una rivisitazione del merito della vicenda (Cass. n. 27197/2011; Cass.n. 6288/2011, Cass. n. 16038/2013), non consentita in sede di legittimità; inoltre, il vizio di motivazione può essere ormai censurato in Cassazione ai sensi dell'art. 360 n. 4 in relazione all'art. 132, comma 2, n. 4 cpc solo nel caso in cui la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente o manifestamente contraddittoria ed incomprensibile (Cass. S. U. n. 22232/2016; Cass. n. 23940/2017; Cass. n. 22598/2018): ipotesi, tutte, non ravvisabili nel ragionamento logicojiuridico della impugnata pronuncia. 8. Deve, poi, ribadirsi che la violazione del precetto di cui all'art. 2697 cc si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia errato nel ritenere che la parte onerata non avesse assolto tale onere, poiché in questo caso vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360 n. 5 cpc (Cass. n. 19064/2006; Cass. n. 2935/2006), con i relativi limiti di operatività ratione temporis applicabili. 9. In tema, inoltre, di ricorso per cassazione, la questione della violazione o falsa applicazione degli art. 115 e 116 cpc non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte di ufficio al di fuori dei limiti legali o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti, invece, a valutazione (Cass. n. 27000 del 2016; Cass. n. 13960 del 2014): anche in questo caso le suddette ipotesi non sono ravvisabili nel caso in esame. 10. Infine, la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi (art. 244 cpc), come la scelta, tra le varie emergenze probatorie di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad una esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass.n. 16467 del 2017). 11. Risultano, altresì, inammissibili le censure contenute sempre nel secondo motivo attinenti alla presunta violazione dell'art. 2729 cc. 12. La predetta violazione, infatti, non sussiste nel caso di specie, non risultando alcun vizio di sussunzione. Quest'ultimo ricorre allorquando il giudice di merito, dopo aver qualificato gli indizi raccolti come gravi precisi e concordanti, non li ritenga inidonei a fornire la prova presuntiva, oppure, al contrario, sebbene li abbia reputati privi dei requisiti previsti dall'art. 2729 c.c., li consideri comunque sufficienti a dimostrare il fatto controverso. (Cass. n. 29635/2018; Cass. n. 3541/2020). 13. Pertanto, affinché possa essere correttamente censurata l'applicazione dell'art. 2729 c.c., è necessario che la doglianza verta sull'insussistenza dei requisiti della presunzione nel ragionamento condotto nella sentenza impugnata, mentre non può contenere argomentazioni atte xg ad indebolirne l'attendibilità mediante la critica della ricostruzione del fatto o l'utilizzazione di altri ed ulteriori fatti storici non risultanti dalla motivazione. (Cass. n. 1163/2020; Cass. n. 18611/2021). 14. Nella fattispecie, la Corte distrettuale, con una motivazione esente dai vizi di cui alla nuova formulazione dell'art. 360 n. 5 cpc e attraverso una adeguata analisi delle risultanze processuali, valutate anche con un ragionamento articolato sulla sussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti, ha ritenuto che poteva considerarsi dimostrato lo svolgimento di lavoro straordinario da parte di [OSCURATO:PERSONA], nel periodo di lavoro [OSCURATO:DATA_NASCITA]/27.12.2010, per quaranta minuti complessivi per ogni giornata di effettiva prestazione lavorativa, proprio per le peculiarità della prestazione dell'attività lavorativa che richiedeva, preliminare all'espletamento del lavoro, un preventivo lasso temporale per la preparazione dei materiali e delle miscele necessarie per le opere in muratura da svolgere, e una attività successiva, sempre all'orario di lavoro, per la pulizia del cantiere e delle attrezzature: entrambe di venti minuti. 15. Infine, sono inammissibili anche le doglianze processuali proposte dal ricorrente. 16. Quanto a quelle riguardanti una asserita nullità dell'atto introduttivo del giudizio, per autosufficienza ai fini della prospettazione della domanda, va rilevata la assoluta genericità della censura che non risulta, peraltro, essere stata mai denunciata in precedenza ai giudici di merito e in relazione alla quale non è stata mai prospettata alcuna violazione del diritto di difesa. 17. In ordine, infine, alla dedotta nullità dell'operato del CTU, per avere acquisito prove documentali non allegate né prodotte nel fascicolo di parte dell'allora appellante comprovanti i periodi lavorati e retribuiti, deve rilevarsi, da un lato, che la circostanza è stata contestata dal Galleni che ha dedotto di avere proceduto al rituale deposito delle buste paga, dall'inizio fino al termine del rapporto lavorativo, nel proprio fascicolo di parte al punto 4; dall'altro, che comunque si trattava di documenti • comunque acquisibili dall'ausiliario del giudice perché già prodotti in primo grado e relativi a fatti ritualmente allegati (Cass. n. 3086/2022). 18. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 19. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano come da dispositivo. 20. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di cassazione che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, p
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