CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 settembre 2025
Cassazione n. 39381/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale della libertà di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Catanzaro, provvedendo ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen. sull’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina contestato al capo 10) dell'incolpazione provvisoria, con l’ordinanza in preambolo ha confermato quella con cui il Giudice per le indagini preliminari di Catania, in data 26 luglio 2024, aveva disatteso l’istanza di revoca ovvero sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con altra più mite e fondata sull'avvenuta assoluzione, nel corso del giudizio di primo grado, dal reato di cui all'art. 416 cod. pen. (capo 1). Il Tribunale, dopo avere sintetizzato e condiviso la motivazione resa dal Giudice per le indagini preliminari, ha posto in risalto come correttamente non fosse stata attribuita alcuna rilevanza all'avvenuta assoluzione nel giudizio di merito per il reato associativo, poiché il titolo custodiale – originariamente comprensivo di detta imputazione provvisoria – era stato comunque mantenuto per il reato di cui all'art. 12 d.lgs. n. 286 del 1998 dal Tribunale del riesame. Ha, inoltre, osservato che la valutazione di proporzione della misura sofferta era senz'altro da confermare alla stregua dell'entità della pena irrogata per tale reato, in esito al giudizio di primo grado. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, tramite il proprio difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA] deducendo due motivi. 2.1. Con il primo lamenta la violazione dell'art. 274 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in punto di ritenuta insussistenza di elementi nuovi. Il Tribunale del riesame avrebbe omesso di rendere adeguata motivazione sull'affermata non incidenza dell'assoluzione dal reato di partecipazione all'associazione dedita al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e sulla minore gravità del reato per cui vi è stata condanna in primo grado, in quanto privato della più gran parte delle circostanze aggravanti. 2.2. Con il secondo motivo censura la motivazione del Tribunale nella parte in cui non avrebbe indicato le ragioni della mancata sostituzione della misura attualmente applicata con quella degli arresti domiciliari. A tal fine richiama stralci dell'ordinanza genetica che darebbe contezza dello stretto legame tra la misura massima e l'incolpazione provvisoria di partecipazione associativa, poi venuta meno, e lamenta che il Giudice della cautela abbia ignorato che il pericolo di reiterazione era, di fatto, legato all'inserimento nella compagine associativa. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta depositata il 24 settembre 2025, ha prospettato il rigetto del ricorso. 4. Il difensore del ricorrente munito di procura speciale, con atto depositato in data 2 ottobre 2025, ha rinunciato al ricorso per carenza di interesse avendo [OSCURATO:PERSONA], con provvedimento della Corte di appello del 17 luglio 2025, ottenuto la sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che di seguito si espongono. 2. Successivamente alla proposizione del ricorso, il difensore del ricorrente, munito di procura speciale, ha dichiarato la rinuncia al ricorso, adducendo la sopravvenuta carenza di interesse perché medio tempore la Corte di appello, con provvedimento del 17 luglio 2025, ha sostituito la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari. Si deve allora prendere atto che, secondo quanto puntualizzato dalle Sezioni unite di questa Corte suprema, «la rinuncia al ricorso per cassazione validamente proposto, in quanto esercizio di un diritto potestativo dell'avente diritto, determina l'immediata estinzione del rapporto processuale, cui consegue l'immediato passaggio in giudicato della sentenza all'atto della dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione» (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266821). 3. Alla rituale rinunzia al ricorso in forza del combinato disposto di cui agli artt. 589, commi 2 e 3, e 591, comma 1, let. d), cod. proc. pen., consegue l'inammissibilità del ricorso, ma non la condanna della ricorrente né alle spese del procedimento né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, non essendovi – nel caso in esame – soccombenza delle parti neppure virtuale. Invero, l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente comporta che quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza (Sez. 5, n. 30253 del 15/07/2025, S., Rv. 288594 - 01; Sez. 1, n. 15908 del 22/02/2024, Storti, Rv. 286244 - 01; Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Pujia, Ev. 282549; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmuves, Rv. 272308). P.Q.M Dichiara in