CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 35106/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1513/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] e DEIMA S.R.L., in persona del legale rappresentante, rappresentate e difese, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate presso lo studio del secondo, in Roma, via Aquileia, n. 12 -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, rappresentat o e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la Cancelleria della Corte Suprema di cassazione -controricorrente – e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - i ntimato - avverso la sentenza del la Corte d ’a ppello di Brescia n. 146 7 /201 9 , pubblicata in data9 ottobre 201 9 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30 novembre2023 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A. P. C ondello Fatti di causa 1. Deima s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] convenivano in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della interruzione, senza giustificato motivo, delle trattative volte alla costituzione di una nuova società. Esponevano a supporto della domanda che, nel settembre 2006, avevano raggiunto con i convenuti un accordo per costituire una società, che avrebbe dovuto svolgere la stessa attività della società attrice all’interno dei locali della [OSCURATO:PERSONA] e Zucchetti s.n.c.; avevano dato corso al progetto, in quanto la società attrice aveva trasferito le proprie attrezzature nei locali della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., [OSCURATO:PERSONA] si era occupato della gestione e selezione del personale, che era stato formato dalla Marini,e lo Zucchetti si era impegnato a procacciare i clienti; nel novembre 2006 l’Arici aveva comunicato il proprio recesso dal progetto, ma nelle more, quale legale rappresentante della Aelle s.r.l. unipersonale, aveva assunto il personale formato dalla Marini, continuando a svolgere la propria attività presso i locali della [OSCURATO:PERSONA].n.c. All’esito della costituzione di [OSCURATO:PERSONA] e nella contumacia dello Zucchetti, il Tribunale di Brescia condannava [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni per responsabilità precontrattuale in favore delle parti attrici, rilevando che le trattative erano in una fase avanzata quando [OSCURATO:PERSONA] le aveva interrotte. 2. La sentenza è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] dinanzi alla Corte d’appello di Brescia, che, nella contumacia dello Zucchetti, ha accolto il gravame. Ha, in particolare, osservato che non risultava contestata la circostanza che le parti, accordandosi per la creazione di una società che sarebbe divenuta operativa dal gennaio 2007, avevano pattuito, per verificare la fattibilità del progetto, che, prima della costituzione della società, avrebbero svolto un periodo di prova di tre mesi, da settembre a dicembre 2006; l’appellante aveva comunicato alla Deima s.r.l. ed alla Marini il proprio recesso dal comune progetto nel novembre 2006, interrompendo le trattative un mese prima della scadenza del periodo di prova, cosicché non poteva ritenersi che si fosse ingenerato in capo agli appellati un ragionevole affidamento nella conclusione del contratto, idoneo a giustificare l’affermazione di responsabilità precontrattuale. 3. Contro la suddetta sentenza d’appello [OSCURATO:PERSONA] e Deima s.r.l. propongono ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva in questa sede. 4. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo d ’impugnazione i ricorrent i deduc ono, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la ‹‹violazione o falsa applicazione de gli art t . 158 e 174 c.p.c., dell’art.25, comma 1, Cost. e art. 111, comma 2, Cost. con conseguente vizio di costituzione del giudice e nullità della sentenza››, per avere il Presidente del Collegio della Corte d’appello provveduto alla sostituzione del relatore in assenza di un decreto formale, mediante una annotazione a penna riportata sul verbale di udienza. 1.1. Il motivo è infondato. 1.2. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, i mutamenti nella composizione del collegio sono consentiti fino all'udienza di discussione, in quanto solo da questo momento opera il principio che vieta la deliberazione della sentenza da parte di un collegio diversamente composto rispetto a quello che ha assistito alla discussione (Cass., sez. 1, 20/12/2007, n. 26820; Cass., sez. L, 11/04/2001 n. 5443; Cass., sez. L, 13/09/2003 n. 13467; v. anche, più in generale; per il rito ordinario di appello Cass., sez. 3, 16/11/2006 n. 24370; Cass., sez. 6-5, 25/09/2017, n. 22238; Cass., sez. 3, 09/05/2022, n. 14554). In ogni caso, non rileva che la sostituzione sia avvenuta senza l'osservanza delle condizioni stabilite dagli artt. 174 cod. proc. civ. e 79 disp. att. cod. proc. civ., perché tale violazione costituisce una mera irregolarità di carattere interno, che non incide sulla validità del procedimento o della sentenza (Cass., sez. 3, 8/02/2007, n. 2745). Pertanto, il provvedimento, con il quale il presidente di un collegio giudicante sostituisce un giudice con un altro come relatore, può anche risultare da una semplice annotazione sul ruolo di udienza, trattandosi di provvedimento rimesso all'apprezzamento discrezionale del presidente (Cass., sez. 2, 24/11/1979, n. 6158; Cass., sez. 3, 09/05/2022, n. 14554). 2. Con il secondo motivo si de d uce ‹‹eccezione di incostituzionalità della l. 9 agosto 2013, n. 98, artt. 62-72 che ha convertito con modifiche il d.l. 21.6.13, n. 69, riguardante l’istituzione dei giudici ausiliari delle Corti d’appello, in relazione all’art. 106, secondo comma, Cost. - nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice exart. 158 c.p.c.››. Sostengono i ricorrenti che gli artt. 62 – 72 della legge 9 agosto 2013, n. 98 appaiono incostituzional i in riferimento all’art. 106, secondo comma, Cost., in quanto ‹‹norme prevedenti e regolanti l’attribuzione a magistrato onorario, quale ausiliario di Corte d’appello, delle funzioni di giudice collegiale, in luogo delle funzioni di giudice singolo costituzionalmente imposte, ai sensi della l. 11.3.1952 n. 87, art. 23, comma 2°››. 2.1. La questione prospettata non può condurre alla cassazione della sentenza. 2.2. Questa Corte, con due distinte ordinanze del 9 dicembre 2019, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 62, comma 1, 65, commi 1, e 4, 66, 67, commi 1 e 2, 68, comma 1, e 72, comma 1, del d.l. n. 69 del 2013, convertito, con modif icazioni, nella l. n. 98 del 2013, in riferimento all'art. 106, secondo comma, della Costituzione e agli artt. 102, primo comma, e 106, primo comma, Cost., nella parte in cui conferiscono al giudice ausiliario di appello lo status di componente dei collegi delle sezioni della corte d'appello. Con la sentenza n. 41 del 2021, la Corte costituzionale, pur dichiarando incostituzionali le predette norme, ha stabilito che le Corti d'appello potranno, tuttavia, continuare ad avvalersi legittimamente dei giudici ausiliari per ridurre l'arretrato fino a quando, entro la data del 31 ottobre 2025, si perverrà ad una riforma complessiva della magistratura onoraria, nel rispetto dei principi costituzionali. Fino ad allora, la «temporanea tollerabilità costituzionale» dell'attuale assetto è volta ad evitare l'annullamento delle decisioni pronunciate con la partecipazione dei giudici ausiliari e a non privare immediatamente le corti d'appello dell'apporto di questi giudici onorari per la riduzione dell'arretrato nelle cause civili. L'eccezione di illegittimità costituzionale fatta valere in questa sede si limita a ripropo rre la medesima questione già affrontata e decisa dalla richiamata pronuncia della Corte Costituzionale. 3. Con il terzo motivosi denunzia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., ‹‹assoluto mancato esame di due fatti decisivi per ilgiudizio in relazione all’affidamento nella conclusione del contratto da parte di Deima s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] ed al comportamento tenuto da [OSCURATO:PERSONA] con conseguente nullità della sentenza ex art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., nonché illogicità della motivazione››. Lamentano i ricorrenti che la Corte d’appello avrebbe fondato il proprio convincimento sulle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] in sede di interrogatorio formale, trascurando di considerare prove e fatti decisivi emersi dalla istruttoria. Precisano, in particolare, che entrambi i convenuti, in sede di interrogatorio formale, avevano confermato che erano penden ti trattative per la costituzione di una società comune, che era stato formato il personale che avrebbe dovuto lavorare nella costituenda società, che la Deima s.r.l. aveva trasferito nei locali della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. le attrezzature e i beni necessari per espletare l’attività della nuova società e che lo Zucchetti si era dedicato alla acquisizione di nuova clientela, facendo caricare i relativi nominativi nel programma on-line AWS - Deima; avevano pure riconosciuto che la società Aelle s.r.l. aveva assunto quali dipendenti personale in precedenzaformato dalla Marini . Tali elementi non erano stati oggetto di apprezzamento da parte dei giudicid’appello. 4. Con il quarto motivo, rubricato: ‹‹ai sensi dell’art. 360, c.1, n.3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 1337 c.c.››, i ricorrenti, nel censurare la decisione gravata là dove esclude la sussistenza di responsabilità precontrattuale, denunciano che i giudici d’appello non hanno tenuto conto che tra le parti non era stata prevista alcuna facoltà legittima ed esplicita di interruzione delle trattative. 5. Con il quinto motivo, prospettando, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 116 cod. proc. civ., i ricorrenti denunciano che la Corte territoriale avrebbe conferito valore di prova piena alle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] in sede di interrogatorio formale, tralasciando di valutare tutti gli ulteriori elementi emersi nel corso dell’istruttoria, ed in particolare, le dichiarazioni rese dai testimoni, che avevano riferito che le trattative erano inuna fase avanzat a . 6. Il terzo, il quarto ed il quinto motivo, che possono essere scrutinati unitariamente, in quanto strettamente connessi, sono infondati. Varrà preme ttere che, perché possa ritenersi integrata la responsabilità precontrattuale exart. 1337 cod. civ. , è necessario che tra le parti siano in corso trattative; che le trattative siano giunte ad uno stadio idoneo a far sorgere nella parte che invoca l'altrui responsabilità il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto; che la controparte, cui si addebita la responsabilità, le interrompa senza un giustificato motivo; che, infine, pur nell'ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto. La verifica della ricorrenza di tutti i suddetti elementi, risolvendosi in un accertamento di fatto, è demandata al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata (Cass., sez. 3, 29/03/2007, n. 7768; Cass., sez. 2, 15/04/2016, n. 7545; Cass., sez. 2, 16/11/2021, n. 34510). Il procedimento logicoseguito dalla Corte d'appello — che illustra in modo esaustivo le ragioni poste a fondamento del decisum , così non incorrendo nelle anomalie motivazionali contestate con il terzo motivo (Cass., sez. U, 07/04/2014, n. 8053 e n. 8054; Cass., sez. U, 03/11/2016, n. 22232; Cass., sez. U, 05/04/2016, n. 16599; Cass., sez. 30/05/2019, n. 14762) — merita di essere condiviso, perché spiega come non possa ravvisarsi comportamento di malafede, idoneo ad integrare la fattispecie di cui all'art. 1337 c od. civ., nel fatto che [OSCURATO:PERSONA] abbia deluso l'affidamento della Deima s.r.l. e della Marini, interrompendo a novembre 2006 le trattative iniziate nell’estatedello stesso anno per la costituzione di una nuova società, avendo le parti concordato un periodo di prova di tre mesi, da ottobre a dicembre 2006, prima della concreta operatività della costituenda società. I giudici di merito non hanno, in sostanza, mai negato che le trattative sviluppate tra le parti fossero da ritenere serie, quanto piuttosto escluso che le odierni ricorrenti potesse ro fondatamente sostenere di aver confidato senza colpa nella sicura costituzione della nuova società, per essere l’interruzione delle trattive intervenuta prima della scadenza del periodo di prova che le stesse parti avevano pattuito nell’accordo tra le stesse concluso, in tal modo sottolineando che detto accordo, finalizzato alla costituzione della società , si trovava ancora in una fase embrionale ed era di incerta evoluzione , stante la volontà manifestata di non creare da subito un impegno vincolante. La Corte d'appello non ha, dunque, negato né la serietà delle trattative intercorse tra le parti, né che le stesse parti dovessero comportarsi secondo correttezza e buona fede, ma ha escluso, sulla base di accertamento di fatto ad essa riservato , il ragionevole affidamento della Deima s.r.l. e della Marini sulla sicur a conclusione del contratto societario, essendosi [OSCURATO:PERSONA] ‹‹ espressamente riservato di comunicare l’eventuale accettazione della proposta entro fine dicembre 2006››. Tanto è sufficiente per escludere sia la dedotta violazione dell’art.1337 cod. civ., sia la presunta erronea valutazione delle prove emerse nel corso dell’istruttoria, considerato che la decisione impugnata non poggia, come ritenuto dalle ricorrenti, esclusivamente sulle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e dallo Zucchetti in sede di interrogatorio formale, ma sulla diversa circostanza, non contestata, che le parti avessero pattuito, al fine di ‹‹verificare la fattibilità e convenienza del progetto, prima della costituzione della società››, di svolgere un periodo di prova di tre mesi, solo all’esito del quale avrebbero valutato se procedere alla costituzione della nuova società. La interruzione delle trattative non può, pertanto, ritenersi ingiustificata, e tale da legittimare l’azionata pretesa risarcitoria da responsabilità precontrattuale, e le censure rivolte alla decisione impugnata si risolvono in realtà in un sollecito, a questa Corte, al riesame del giudizio di fatto svolto dai giudici di merito. D'altro canto, le ricorrenti si d olgono per l'asserita erronea valutazione delle risultanze di causa, mail cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., né in quello del precedente n. 4, disposizione che - per il tramite dell'art. 132, n. 4, cod. proc. civ. - dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (Cass., sez. 3, 10 /0 6 / 2016, n. 11892), dovendosi tenere conto che l'art. 360, primo co mma , n. 5, cod. proc. civ. introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente l’omessa valutazione di deduzioni difensive (cfr. Cass., sez. 2, 14 /0 6 / 2017, n. 14802; Cass. , sez. 1, 18 / 10 / 2018, n. 26305). Non costituiscono, invero, ‹‹fatti ›› , il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. , l e argomentazioni o deduzioni difensive (Cass., s ez. 2, 14/06/2017, n. 14802: Cass., s ez. 5, 08/10/2014, n. 21152); gli elementi istruttori; una moltitudine di fatti e circostanze, o il ‹‹vario insieme dei materiali di causa››(Cass., s ez. L, 21/10/2015, n. 21439) . 7. Conclusivamente, il ricorso deve essererigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigettail ricorso. Condanna i l ricorrente al pagamento, in solido, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorre