CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 agosto 2026
Cassazione n. 24616/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tutti rappresentati e difesi dagli avvocatiBENEDETTO SPINOSA, [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti -2026 contro2965 [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 2099/2023 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 05/06/2023 R.G.N. 177/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del17/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 25321/2023Numero sezionale 2965/2026Numero di raccolta generale 24616/2026Data pubblicazione 12/08/20261. I lavoratori hanno impugnato la sentenza con cui la Corted’appello di Roma, in parziale riforma della decisione di primogrado, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a corrispondere lorole retribuzioni dovute per il periodo dal 12.2.2018 al 10.4.2018sulla base dell’importo mensile di euro 1.526,92 per ciascunappellante, confermando nel resto la sentenza del tribunale dirigetto della domanda volta ad ottenere il pagamento delleretribuzioni per il periodo anteriore alla sentenza di appello n.622/2018, pronunciata in separato procedimento, che avevaaccertato l’illegittima interposizione di manodopera e, pertanto,l’esistenza di un rapporto a tempo indeterminato sin dal 2000alle dipendenze della società appellata, che a seguito di talepronuncia non li aveva riammessi in servizio.2. In particolare, i lavoratori avevano agito per ottenere leretribuzioni dalla messa a disposizione delle energie lavorativeavvenuta nell’anno 2007, eccetto che per uno di essi per il qualeera avvenuta nel 2009, fino all’aprile 2018, domanda respintain primo grado con pronuncia riformata dalla Corte d’appellolimitatamente al periodo dal 12.2.2018, data di lettura deldispositivo della sentenza di accertamento dell’illecitainterposizione, sino al 10.4.2018, confermando il rigetto delladomanda di pagamento delle retribuzioni per il periodo anteriorealla sentenza n. 622/2018, sulla scorta della natura risarcitoriadella pretesa per tale periodo e in assenza, nel caso di specie,di una domanda in tal senso proposta dai lavoratori.3. I ricorrenti hanno articolato tre motivi di ricorso, a cui lasocietà ha resistito con controricorso. La Consigliera delegatadal Presidente ha formulato proposta di definizione accelerata.La parte ricorrente ha instato per la fissazione dell’udienza.Numero registro generale 25321/2023Numero sezionale 2965/2026Numero di raccolta generale 24616/2026Data pubblicazione 12/08/20264. Fissata l’adunanza camerale, al termine della camera diconsiglio, il collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza neltermine previsto dall’art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1. I motivi di ricorso possono essere come di seguitosintetizzati:I. Con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.,si eccepisce la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c.,dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e dell’art. 111 Cost; Commentato [AD1]: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 [OSCURATO:PERSONA] PUNTOc.p.c., si eccepisce la violazione e falsa applicazione degli artt.1206, 1207, 1453 e 1460 c.c., nonché dell’art. 27, comma 2,d.lgs. 276/2003 e art. 28, comma 2 d.lgs. 81/2015;III. Con il terzo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4c.p.c., si eccepisce la violazione e falsa applicazione degli artt.132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e dell’art. 111, comma 6, Cost..2. Il primo motivo è carente del requisito di specificità e pertantoinammissibile, non essendo neppure indicato quale sarebbe ilmotivo di nullità della sentenza, della quale sono richiamatiisolati passaggi motivazionali accompagnati da affermazionimeramente assertive e generiche, in violazione dell'art. 366, nn.3, 4 e 6, c.p.c. ratione temporis applicabili.3. Venendo al secondo motivo di ricorso, lo stesso è con tuttaevidenza infondato, essendosi la Corte d’appello correttamentedel lavoratore in caso di mancato ripristino del rapporto da partedella committente, a seguito di sentenza di accertamentodell’interposizione fittizia di manodopera, anche in ordine alleconseguenze che se ne sono coerentemente tratte.Numero registro generale 25321/2023Numero sezionale 2965/2026Numero di raccolta generale 24616/2026Data pubblicazione 12/08/20264. Basti ricordare come, in materia, le Sezioni unite di questaCorte, nella nota pronuncia n. 2990/2018, hanno sancito lanatura retributiva e non più risarcitoria delle conseguenze damancato ripristino del rapporto a seguito della declaratoria dinullità dell'interposizione di manodopera, per cui il datore dilavoro sarà tenuto a corrispondere le retribuzioni pur senzaricevere la prestazione lavorativa a partire dalla messa in moradecorrente dal momento dell'offerta della prestazionelavorativa, irrilevante che la stessa sia antecedente o successivaalla pronuncia, non rinvenendosi alcuna ragione per pretendereuna rigida e predeterminata sequenza temporale (Cass. n.19042/2024).5. Diversamente, quanto al periodo antecedente alla sentenza,si è invece affermata la natura risarcitoria, per cui, per dettoperiodo, il rapporto di lavoro rimane quiescente fino alladeclaratoria di inefficacia della cessione, mancando l’attualitàdelle reciproche obbligazioni delle parti; in seguito allapronunzia giudiziale, la mancata ricezione della prestazionelavorativa nel periodo antecedente assurge a comportamentoinadempiente del cedente, nei confronti del lavoratore ceduto,che può agire per il risarcimento del danno subìto sempre previacostituzione in mora del datore di lavoro, con la messa adisposizione delle energie lavorative ovvero medianteintimazione di ricevere la prestazione, in modo da rendereingiustificato il rifiuto del cedente e suscettibile di risarcimentol’eventuale danno cagionato, atteso che, altrimenti, il cedentepotrebbe legittimamente confidare sul consenso del lavoratorealla cessione del contratto di lavoro (ex multiis Cass. 5788/23).6. Tanto premesso, la Corte territoriale, nel caso oggetto diricorso, si è esattamente attenuta ai principi giuridici regolatoridella materia, come sopra sunteggiati, da cui emerge perNumero registro generale 25321/2023Numero sezionale 2965/2026Numero di raccolta generale 24616/2026Data pubblicazione 12/08/2026quanto detto una divaricazione, sul piano delle conseguenze, trail periodo antecedente e successivo alla pronuncia diaccertamento della fittizietà dell’interposizione di manodopera.7. Infine, transitando all’esame del terzo motivo di ricorso, lostesso appare, per certi versi, inammissibile e, per altri,infondato.8. Sul versante dell’inammissibilità, si rileva come sulla scortadi considerazioni analoghe a quelle svolte nel trattare del primomotivo di ricorso, anche in tal caso difetta la dovuta specificità.9. Di là da tale preliminare aspetto, il motivo laddove denunciaun vizio motivazionale è infondato, atteso che la sentenzad’appello enuncia in termini intelligibili e adeguati il percorsoargomentativo che sorregge il sostanziale rigetto del gravame enon presenta anomalie radicali che denotino la violazionedell’obbligo di motivazione prescritto dall’art. 111, comma 6,Cost. (Cass., S.U., 7 aprile 2014, n. 8053), le sole che de iurecondito possano essere dedotte dinanzi a questa Corte.10. Per i motivi esposti, il ricorso deve essere pertanto rigettatoin sostanziale corrispondenza al provvedimento di proposta didefinizione anticipata ex art. 380-bis c.p.c..11. Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stessevanno liquidate in dispositivo in favore della controricorrente.12. Riguardo alle sanzioni previste dall’ultimo comma dell’art.380-bis c.p.c., stante l’esito giudiziale conforme alla proposta didefinizione accelerata, nel senso ivi indicato, occorre applicareil terzo ed il quarto comma dell’art. 96 c.p.c. Alla presentepronuncia di rigetto del ricorso fa quindi seguito la condanna diparte ricorrente al pagamento di una somma equitativamentedeterminata ai sensi del terzo comma dell’art. 96 c.p.c., nonchédella sanzione di cui al successivo quarto comma, da versareNumero registro generale 25321/2023Numero sezionale 2965/2026Numero di raccolta generale 24616/2026Data pubblicazione 12/08/2026alla Cassa delle Ammende, entrambe liquidate come indispositivo.13. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115 del2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoa norma dell’art. 13 comma 1-bis del citato D.P.R., se dovuto. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favoredella controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in euro 10.000,00 per compensi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro200,00, e agli accessori di legge. Condanna i ricorrenti alpagamento in favore della controparte di una somma di €5.000,00 ex art. 96, 3° comma c.p.c., nonché a pagare in favoredella cassa delle ammende la somma di € 5.000,00 ex art. 96,4 comma c.p.c.. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.lgs. n.115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a normadel comma 1 bis dello stesso art. 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 giugno2026.[OSCURATO:PERSONA] DORONZONumero registro generale 25321/2023Numero sezionale 2965/2026Numero di raccolta generale 24616/2026Data pubblicazione 12/08/2026