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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 maggio 1954

Cassazione n. 19123/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 30/05/1954 avverso la sentenza del 17/12/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, ai soli effetti civili, per il reato di cui agli artt. 582, 585 cod. pen. dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Considerato che il ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della condanna per i predetti reati, sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, la motivazione della sentenza sulla valutazione delle prove dichiarative, in riferimento all"attendibilità della persona offesa, comunque riscontrata da altri testi); Considerato che il motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto o il giudizio di equivalenza, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie; quanto alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, la sentenza ha correttamente operato una prognosi negativa in riferimento ai precedenti penali dell'imputato; Rilevato pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 9 marzo 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 2(‘-^A- Stef3y [OSCURATO:PERSONA] .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 30/05/1954 avverso la sentenza del 17/12/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, ai soli effetti civili, per il reato di cui agli artt. 582, 585 cod. pen. dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Considerato che il ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della condanna per i predetti reati, sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, la motivazione della sentenza sulla valutazione delle prove dichiarative, in riferimento all"attendibilità della persona offesa, comunque riscontrata da altri testi); Considerato che il motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto o il giudizio di equivalenza, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie; quanto alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, la sentenza ha correttamente operato una prognosi negativa in riferimento ai precedenti penali dell'imputato; Rilevato pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 marzo 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 2(‘-^A- Stef3y [OSCURATO:PERSONA] .
Sentenza Cassazione n. 19123/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris