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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 34003/2026

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osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Perugia del 12/03/2026; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] A. PINTUS, che ha insistito per l'accoglimento della impugnazione.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con la ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Perugia rigettava il reclamo presentato da [OSCURATO:PERSONA] (detenuto in regime ex art. 41- bis Ord. pen. presso la casa di reclusione di Spoleto) avverso il provvedimento in data 14 febbraio 2025 con il quale il magistrato di sorveglianza di Spoleto aveva disposto, nei suoi confronti, il trattenimento di una missiva dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] A. Pintus con allegata una sentenza della Corte di cassazione (n.46038/2024 pronunciata dalla Prima Sezione penale).

2. Avverso detta ordinanza il detenuto, per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] A. Pintus, ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi, di seguito riprodotti nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 18-ter Ord. pen., 111 Cost., 125, comma 3, del codice di rito ed osserva che l'ordinanza impugnata ha ritenuto legittimo il trattenimento sulla base di un richiamo meramente assertivo ad esigenze di sicurezza, senza verificare la sussistenza di specifici e concreti elementi e senza considerare la tutela rafforzata del rapporto difensivo, oggetto di garanzia costituzionale.

2.2. Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio di motivazione apparente e la mancanza di un reale vaglio giurisdizionale non essendo stato individuato alcun profilo concreto di pericolosità.

2.3. Con il terzo motivo il detenuto si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., della violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio non essendo stato posto in grado di conoscere il contenuto della corrispondenza trattenuta, con la conseguente lesione effettiva del diritto di difesa.

2.4. Con il quarto motivo si censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 18-ter e 41-bis Ord. pen. per essere stato considerato sufficiente lo speciale regime detentivo in questione per giustificare il trattenimento in questione.

2.5. Con il quinto motivo [OSCURATO:PERSONA] lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 24, 111 Cost, 103 del codice di rito e 18-ter Ord. pen. per l'introduzione, da parte del Tribunale di sorveglianza, del requisito della 'originalità' della corrispondenza inviata dal difensore.

2.6. Con il sesto motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio di motivazione ed il travisamento del fatto processuale con riferimento alla leggibilità del provvedimento del magistrato di sorveglianza scritto a penna.

23. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha depositato requisitoria scritta con la quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

4. Il difensore del ricorrente ha depositato articolata memoria, insistendo per l'annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso, i cui motivi possono essere trattati congiuntamente per la loro connessione, è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

2. Come noto, la disciplina della corrispondenza dei detenuti è dettata dall'art. 18-ter Ord. pen., come modificato, dalla legge 8 aprile 2004, n. 95, e dall'art. 38 reg. esec. ord. pen.

La prima disposizione - dedicata alle «limitazioni e controlli della corrispondenza» prevede, al comma 1, che per «esigenze attinenti le indagini o di prevenzione dei reati, ovvero per ragioni di sicurezza e di ordine dell'istituto» è possibile disporre limitazioni nella corrispondenza epistolare, sottoporla a visto di controllo, nonché controllare il contenuto delle buste; al comma 5 stabilisce che il Magistrato di sorveglianza (competente nei confronti dei condannati, degli internati e degli imputati dopo la pronuncia della sentenza di primo grado) qualora ritenga che la corrispondenza o la stampa non debba essere consegnata o inoltrata al destinatario, dispone che la stessa sia trattenuta; e che, in tale evenienza, il detenuto e l'internato debbano essere immediatamente informati.

La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che il trattenimento può essere disposto solo qualora ricorrano i presupposti indicati dal comma 1 del citato art. 18-ter, e quindi nella ipotesi in cui l'autorità giudiziaria ritenga che sussista una situazione di pericolo concreto per le esigenze relative alle indagini o di prevenzione dei reati, di ordine e di sicurezza pubblica che costituiscono i presupposti per l'adozione della prima forma di controllo (cfr. ad es.

Sez. 1, n. 39497 del 7/07/2023).

1.1. Con riferimento alle comunicazioni con l'esterno ed alla possibilità di tenere corrispondenza epistolare da parte dei detenuti sottoposti al regime speciale di cui all'art. 41-bis Ord. pen., la lett. e) del comma 2-quater di tale disposizione prevede «la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza, salvo quella con i membri del Parlamento o con autorità europee o nazionali aventi competenza in materia di giustizia».

1.2. Tale disposizione nulla stabilisce in ordine all'operazione successiva al controllo sulla corrispondenza, ed in particolare circa la disciplina del trattenimento della stessa; la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che ad essa, stante il suo stretto collegamento funzionale con il visto di censura, si applichi la disciplina generale dettata dagli artt. 18-ter Ord. pen. e 38 reg. esec. ord. pen. e 3pertanto, tale trattenimento può essere disposto quando, dall'esame dei contenuti della corrispondenza, l'Autorità giudiziaria ritenga che sussiste una situazione di pericolo concreto per le esigenze indicate dall'art. 18-ter, comma 1, Ord. pen., di cui deve dare conto con una motivazione che indichi gli elementi concreti da cui tale pericolo viene desunto (Sez. 1, n. 51187 del 17/05/2018, Falsone, Rv. 274479-01; Sez. 1, n. 48365 del 21/11/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 253978-01): tale verifica, demandata in sede di necessario controllo giurisdizionale, al magistrato di sorveglianza, non può prescindere da un obbligo di motivazione, sia pur sintetico e calibrato sulle eventuali esigenze investigative e di segretezza per possibili indagini ulteriori in corso sui contenuti della corrispondenza (così Sez. 5, n. 32452 del 22/2/2019, Falsone, in nnotiv. § 2.1).

1.3. Ulteriore limitazione concernente la corrispondenza dei detenuti sottoposti a regime speciale è dettata dall'art. 18 della Circolare del DAP n. 3676/6126 del 2 ottobre 2017, recante disposizioni relative all'organizzazione del circuito detentivo speciale previsto dall'art. 41-bis Ord. pen., il quale esclude la possibilità per i detenuti/internati di spedire la corrispondenza epistolare priva di indicazione del mittente.

Nella ipotesi di corrispondenza in arrivo priva di mittente, la disposizione in parola stabilisce che la stessa non deve essere consegnata al detenuto/internato, ma deve essere direttamente inoltrata all'Autorità giudiziaria per le determinazioni di competenza.

2. Secondo quanto ricordato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 122 del 2017 e riconosciuto dalla stessa giurisprudenza di legittimità, la nozione di «corrispondenza» in senso stretto deve ritenersi limitata alle forme di comunicazione del pensiero a persone determinate, tramite scritti, sostitutive della comunicazione verbale, e strumentali al mantenimento delle relazioni interpersonali e affettive, con esclusione, quindi, della «trasmissione» di supporti materiali contenenti informazioni o espressioni del pensiero di soggetti «diversi» rispetto al mittente e/o al destinatario (Sez. 1, n. 1774 del 29/9/2014, dep. 2015, Tarallo, Rv. 261858-'1; più di recente, Sez. 1, n. 47185 del 18/11/2021, Ministero della giustizia in proc.

Madonia, non mass.; Sez. 1, n. 5211 del 10/9/2019, dep. 2020, Attanasio, Rv. 278365-01, relative all'invio e alla ricezione di libri, riviste o scritti, ricondotti a forme particolari di comunicazione non rientranti nella disciplina dei controlli sulla corrispondenza ai sensi dell'art. 18-ter Ord. pen.).

2.1. Tale nozione è stata, tuttavia, estesa anche al «carteggio afferente atti e documenti giudiziari e/o processuali» tra il detenuto e il difensore, definita come «corrispondenza per ragioni di giustizia».

Infatti, l'art. 16.4 della circolare del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria relativa alla «organizzazione del circuito detentivo speciale previsto dall'art. 41-bis», rubricato «consegna atti e documenti processuali», prevede che per i detenuti sottoposti al regime 4differenziato, «il carteggio afferente atti e documenti giudiziari e/o processuali che il difensore vuole consegnare brevi manu al detenuto/internato in occasione degli incontri visivi, deve essere accompagnato da apposita dichiarazione che si tratta di corrispondenza per ragioni di giustizia» ai sensi degli artt. 103 cod. proc. pen. e 35 disp. att. cod. proc. pen. 2.2.

Quest'ultimo articolo, in particolare, stabilisce, al comma 1, che la busta della corrispondenza tra l'imputato e il suo difensore debba riportare: a) il nome e il cognome dell'imputato; b) il nome, il cognome e la qualifica professionale del difensore; c) la dicitura «corrispondenza per ragioni di giustizia» con la sottoscrizione del mittente e l'indicazione del procedimento cui la corrispondenza si riferisce.

2.2.1. Inoltre, il comma 2 puntualizza che «quando mittente è il difensore, la sottoscrizione è autenticata dal presidente del consiglio dell'ordine forense di appartenenza o da un suo delegato».

2.2.2. Quest'ultimo adempimento è di particolare rilievo perché — come rimarcato da questa Corte in un precedente analogo a quello di specie — "trasferisce su un soggetto 'esterno' una importante funzione di garanzia (attestazione di identità e qualità del mittente) da cui deriva, come conseguenza, la totale assenza di controllo sui contenuti del plico, ai sensi dell'art. 103, comma 6, cod. proc. pen." (così Sez. 1, n. 21737 del 20/02/2019, Adinolfi, non mass.).

2.3. Infine, nei casi in cui l'imputato è detenuto, il comma 3 stabilisce che «l'autorità che ne ha la custodia appone il proprio timbro o firma sulla busta chiusa che già reca le indicazioni suddette, senza che ciò ritardi l'inoltro della corrispondenza».

2.4. Inoltre, il citato art. 16.4 della circolare del D.A.P., prosegue stabilendo che al fine di consentire l'effettiva inerenza della corrispondenza all'esercizio del diritto di difesa, deve «essere indicato il numero del procedimento penale a cui si riferisce il carteggio e la conferma del Direttore dell'istituto che il difensore è regolarmente nominato nel relativo procedimento» (comma 2), E «allo stesso modo si procederà nel caso in cui il detenuto/internato voglia consegnare gli atti processuali al difensore trovando di fatto applicazione la norma relativa alla corrispondenza riservata per motivi difensivi» (comma 3); ferma restando, in tutti i casi, la garanzia dell'assenza di una lettura degli atti.

3. Pertanto, anche alla consegna, da parte del difensore, di atti giudiziari al detenuto ristretto in regime di art. 41-bis Ord. pen. si applicano le disposizioni dettate in materia di corrispondenza tra difensore e detenuto, nonostante che tali documenti non configurino una «corrispondenza» in senso stretto.

Nondimeno, proprio il complesso degli adempimenti previsti dalla menzionata circolare, funzionale all'esecuzione delle verifiche necessarie a riscontrare la stret‘pertinenza del materiale oggetto della richiesta di consegna rispetto all'esercizio delle facoltà difensive, dimostra che anche l'esercizio delle prerogative difensive deve inquadrarsi in un assetto regolativo mirante a evitare forme di abuso.

Ciò in quanto non ogni comunicazione con il difensore può essere, anche in astratto, consentita, essendovi la necessità di una stretta funzionalizzazione tra la comunicazione, e dunque anche in forma di corrispondenza, e l'esercizio di facoltà difensive.

Per tale ragione, in casi del tutto analoghi a quello di specie, è stata affermata la legittimità della decisione con cui la direzione del carcere aveva richiesto al difensore di un detenuto di attestare, nelle forme stabilite dagli artt. 18 e 19 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 45, la conformità della copia all'originale dell'atto giudiziario oggetto di consegna (Sez. 1, n. 23820 del 22/6/2020, Madonia, Rv. 279580-01; Sez. 1, n. 21737 del 20/02/2019, cit. non mass.: fattispecie relativa a missiva trasmessa in via ordinaria senza alcuna attestazione circa la effettiva provenienza della stessa dal difensore contenente atti processuali).

E in altre occasioni è stato ritenuto legittimo il mancato inoltro di un compact disc inviato dal difensore a un detenuto in considerazione del fatto che il supporto era vuoto e che, pertanto, non si era in presenza di una comunicazione qualificabile come corrispondenza giudiziaria (Sez. 1, n. 47184 del 18/11/2021, cit.; Sez. 1, n. 1901 del 30/9/2020, dep. 2021, Attanasio, non mass.).

4. Da quanto dedotto e dal provvedimento impugnato si evince che copia della sentenza emessa da questa Corte di cassazione (di oltre mille pagine) inviata al ricorrente non riguardava la posizione processuale del detenuto stesso e che detta copia non è ufficiale.

Ne consegue che risulta legittima la conclusione tratta dal Tribunale secondo la quale non risulta nessuna afferenza di tale corrispondenza al procedimento nel quale risulta la nomina dell'avvocato mittente e mancano le ulteriori formalità previste dall'art. 35 disp. att. cod. proc. pen. di cui al comma 1, lett. c), e al comma 2, sopra citati", di talché si è al di fuori del perimetro delle comunicazioni dell'avvocato al suo assistito per l'esercizio delle facoltà riguardanti il diritto di difesa.

La presente fattispecie, quindi, è analoga a quella decisa col suindicato precedente - al quale questa Corte intende uniformarsi - che ha affermato il seguente principio di diritto, che in questa sede si intende ribadire: «In tema di ordinamento penitenziario, è legittimo il provvedimento di trattenimento di un atto giudiziario [...] trasmesso dal difensore al proprio assistito sottoposto a regime detentivo differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen., in ragione della mancanza di attestazione dell'autenticità dell'atto da parte dell'autorità giudiziaria o del difensore medesimo, trattandosi di un adempimento formale rispondente alle esigenze di verifica della natura di quanto trasmesso e dell'assenza di alterazioni del testo funzionali a veicolare informazioni non 6consentite». (Sez. 1, n. 23820 del 22/06/2020, Madonia, Rv. 279580-01; nello stesso senso v.

Sez. 1, n. 21737 del 10/02/2019, Adinolfi, non mass.).

4.1. Ne consegue che la pretesa dell'Amministrazione di far rispettare l'adempimento formale da parte del difensore del detenuto, risulta conforme alle esigenze di controllo imposte dalla peculiare condizione detentiva dell'odierno ricorrente, sottoposto a regime differenziato ex art. 41-bis Ord. pen.

Invero, al fine dell'eventuale riscontro della natura di quanto trasmesso e, in particolare, della sua impermeabilità rispetto ad alterazioni del testo funzionali a veicolare informazioni non consentite, appare del tutto ragionevole richiedere che, nel trasmettere copia di atti giudiziari al suo assistito, il difensore sia tenuto ad attestare la conformità della copia all'originale dell'atto, come prevede la legge, al cui rispetto non è dato comprendere - a questa Corte - si sia intenzionalmente sottratto.

4. Infine, con riferimento alle censure riguardanti la pretesa illeggibilità del provvedimento del magistrato di sorveglianza, si rileva che il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato il contrario provvedendo, in ogni caso, a riportare il testo dell'atto reclamato; orbene, il ricorrente non si confronta in modo specifico con tale argomentazione e non tiene conto che, comunque, aveva avuto contezza del contenuto del provvedimento del magistrato di sorveglianza dato che era stato proposto reclamo sia da parte del detenuto che dal difensore.

A quanto sopra deve aggiungersi che, in ogni caso, tale aspetto risulta inconferente atteso che oggetto del presente ricorso è l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza.

5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 616 del codice di rito.

P.Q.M.

P.Q.MIl Cons liere e sore Il Presidente 7

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Perugia del 12/03/2026; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] A. PINTUS, che ha insistito per l'accoglimento della impugnazione.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Perugia rigettava il reclamo presentato da [OSCURATO:PERSONA] (detenuto in regime ex art. 41- bis Ord. pen. presso la casa di reclusione di Spoleto) avverso il provvedimento in data 14 febbraio 2025 con il quale il magistrato di sorveglianza di Spoleto aveva disposto, nei suoi confronti, il trattenimento di una missiva dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] A. Pintus con allegata una sentenza della Corte di cassazione (n.46038/2024 pronunciata dalla Prima Sezione penale). 2. Avverso detta ordinanza il detenuto, per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] A. Pintus, ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi, di seguito riprodotti nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 18-ter Ord. pen., 111 Cost., 125, comma 3, del codice di rito ed osserva che l'ordinanza impugnata ha ritenuto legittimo il trattenimento sulla base di un richiamo meramente assertivo ad esigenze di sicurezza, senza verificare la sussistenza di specifici e concreti elementi e senza considerare la tutela rafforzata del rapporto difensivo, oggetto di garanzia costituzionale. 2.2. Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio di motivazione apparente e la mancanza di un reale vaglio giurisdizionale non essendo stato individuato alcun profilo concreto di pericolosità. 2.3. Con il terzo motivo il detenuto si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., della violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio non essendo stato posto in grado di conoscere il contenuto della corrispondenza trattenuta, con la conseguente lesione effettiva del diritto di difesa. 2.4. Con il quarto motivo si censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 18-ter e 41-bis Ord. pen. per essere stato considerato sufficiente lo speciale regime detentivo in questione per giustificare il trattenimento in questione. 2.5. Con il quinto motivo [OSCURATO:PERSONA] lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 24, 111 Cost, 103 del codice di rito e 18-ter Ord. pen. per l'introduzione, da parte del Tribunale di sorveglianza, del requisito della 'originalità' della corrispondenza inviata dal difensore. 2.6. Con il sesto motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio di motivazione ed il travisamento del fatto processuale con riferimento alla leggibilità del provvedimento del magistrato di sorveglianza scritto a penna. 23. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha depositato requisitoria scritta con la quale ha concluso per il rigetto del ricorso. 4. Il difensore del ricorrente ha depositato articolata memoria, insistendo per l'annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso, i cui motivi possono essere trattati congiuntamente per la loro connessione, è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2. Come noto, la disciplina della corrispondenza dei detenuti è dettata dall'art. 18-ter Ord. pen., come modificato, dalla legge 8 aprile 2004, n. 95, e dall'art. 38 reg. esec. ord. pen. La prima disposizione - dedicata alle «limitazioni e controlli della corrispondenza» prevede, al comma 1, che per «esigenze attinenti le indagini o di prevenzione dei reati, ovvero per ragioni di sicurezza e di ordine dell'istituto» è possibile disporre limitazioni nella corrispondenza epistolare, sottoporla a visto di controllo, nonché controllare il contenuto delle buste; al comma 5 stabilisce che il Magistrato di sorveglianza (competente nei confronti dei condannati, degli internati e degli imputati dopo la pronuncia della sentenza di primo grado) qualora ritenga che la corrispondenza o la stampa non debba essere consegnata o inoltrata al destinatario, dispone che la stessa sia trattenuta; e che, in tale evenienza, il detenuto e l'internato debbano essere immediatamente informati. La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che il trattenimento può essere disposto solo qualora ricorrano i presupposti indicati dal comma 1 del citato art. 18-ter, e quindi nella ipotesi in cui l'autorità giudiziaria ritenga che sussista una situazione di pericolo concreto per le esigenze relative alle indagini o di prevenzione dei reati, di ordine e di sicurezza pubblica che costituiscono i presupposti per l'adozione della prima forma di controllo (cfr. ad es. Sez. 1, n. 39497 del 7/07/2023). 1.1. Con riferimento alle comunicazioni con l'esterno ed alla possibilità di tenere corrispondenza epistolare da parte dei detenuti sottoposti al regime speciale di cui all'art. 41-bis Ord. pen., la lett. e) del comma 2-quater di tale disposizione prevede «la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza, salvo quella con i membri del Parlamento o con autorità europee o nazionali aventi competenza in materia di giustizia». 1.2. Tale disposizione nulla stabilisce in ordine all'operazione successiva al controllo sulla corrispondenza, ed in particolare circa la disciplina del trattenimento della stessa; la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che ad essa, stante il suo stretto collegamento funzionale con il visto di censura, si applichi la disciplina generale dettata dagli artt. 18-ter Ord. pen. e 38 reg. esec. ord. pen. e 3pertanto, tale trattenimento può essere disposto quando, dall'esame dei contenuti della corrispondenza, l'Autorità giudiziaria ritenga che sussiste una situazione di pericolo concreto per le esigenze indicate dall'art. 18-ter, comma 1, Ord. pen., di cui deve dare conto con una motivazione che indichi gli elementi concreti da cui tale pericolo viene desunto (Sez. 1, n. 51187 del 17/05/2018, Falsone, Rv. 274479-01; Sez. 1, n. 48365 del 21/11/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 253978-01): tale verifica, demandata in sede di necessario controllo giurisdizionale, al magistrato di sorveglianza, non può prescindere da un obbligo di motivazione, sia pur sintetico e calibrato sulle eventuali esigenze investigative e di segretezza per possibili indagini ulteriori in corso sui contenuti della corrispondenza (così Sez. 5, n. 32452 del 22/2/2019, Falsone, in nnotiv. § 2.1). 1.3. Ulteriore limitazione concernente la corrispondenza dei detenuti sottoposti a regime speciale è dettata dall'art. 18 della Circolare del DAP n. 3676/6126 del 2 ottobre 2017, recante disposizioni relative all'organizzazione del circuito detentivo speciale previsto dall'art. 41-bis Ord. pen., il quale esclude la possibilità per i detenuti/internati di spedire la corrispondenza epistolare priva di indicazione del mittente. Nella ipotesi di corrispondenza in arrivo priva di mittente, la disposizione in parola stabilisce che la stessa non deve essere consegnata al detenuto/internato, ma deve essere direttamente inoltrata all'Autorità giudiziaria per le determinazioni di competenza. 2. Secondo quanto ricordato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 122 del 2017 e riconosciuto dalla stessa giurisprudenza di legittimità, la nozione di «corrispondenza» in senso stretto deve ritenersi limitata alle forme di comunicazione del pensiero a persone determinate, tramite scritti, sostitutive della comunicazione verbale, e strumentali al mantenimento delle relazioni interpersonali e affettive, con esclusione, quindi, della «trasmissione» di supporti materiali contenenti informazioni o espressioni del pensiero di soggetti «diversi» rispetto al mittente e/o al destinatario (Sez. 1, n. 1774 del 29/9/2014, dep. 2015, Tarallo, Rv. 261858-'1; più di recente, Sez. 1, n. 47185 del 18/11/2021, Ministero della giustizia in proc. Madonia, non mass.; Sez. 1, n. 5211 del 10/9/2019, dep. 2020, Attanasio, Rv. 278365-01, relative all'invio e alla ricezione di libri, riviste o scritti, ricondotti a forme particolari di comunicazione non rientranti nella disciplina dei controlli sulla corrispondenza ai sensi dell'art. 18-ter Ord. pen.). 2.1. Tale nozione è stata, tuttavia, estesa anche al «carteggio afferente atti e documenti giudiziari e/o processuali» tra il detenuto e il difensore, definita come «corrispondenza per ragioni di giustizia». Infatti, l'art. 16.4 della circolare del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria relativa alla «organizzazione del circuito detentivo speciale previsto dall'art. 41-bis», rubricato «consegna atti e documenti processuali», prevede che per i detenuti sottoposti al regime 4differenziato, «il carteggio afferente atti e documenti giudiziari e/o processuali che il difensore vuole consegnare brevi manu al detenuto/internato in occasione degli incontri visivi, deve essere accompagnato da apposita dichiarazione che si tratta di corrispondenza per ragioni di giustizia» ai sensi degli artt. 103 cod. proc. pen. e 35 disp. att. cod. proc. pen. 2.2. Quest'ultimo articolo, in particolare, stabilisce, al comma 1, che la busta della corrispondenza tra l'imputato e il suo difensore debba riportare: a) il nome e il cognome dell'imputato; b) il nome, il cognome e la qualifica professionale del difensore; c) la dicitura «corrispondenza per ragioni di giustizia» con la sottoscrizione del mittente e l'indicazione del procedimento cui la corrispondenza si riferisce. 2.2.1. Inoltre, il comma 2 puntualizza che «quando mittente è il difensore, la sottoscrizione è autenticata dal presidente del consiglio dell'ordine forense di appartenenza o da un suo delegato». 2.2.2. Quest'ultimo adempimento è di particolare rilievo perché — come rimarcato da questa Corte in un precedente analogo a quello di specie — "trasferisce su un soggetto 'esterno' una importante funzione di garanzia (attestazione di identità e qualità del mittente) da cui deriva, come conseguenza, la totale assenza di controllo sui contenuti del plico, ai sensi dell'art. 103, comma 6, cod. proc. pen." (così Sez. 1, n. 21737 del 20/02/2019, Adinolfi, non mass.). 2.3. Infine, nei casi in cui l'imputato è detenuto, il comma 3 stabilisce che «l'autorità che ne ha la custodia appone il proprio timbro o firma sulla busta chiusa che già reca le indicazioni suddette, senza che ciò ritardi l'inoltro della corrispondenza». 2.4. Inoltre, il citato art. 16.4 della circolare del D.A.P., prosegue stabilendo che al fine di consentire l'effettiva inerenza della corrispondenza all'esercizio del diritto di difesa, deve «essere indicato il numero del procedimento penale a cui si riferisce il carteggio e la conferma del Direttore dell'istituto che il difensore è regolarmente nominato nel relativo procedimento» (comma 2), E «allo stesso modo si procederà nel caso in cui il detenuto/internato voglia consegnare gli atti processuali al difensore trovando di fatto applicazione la norma relativa alla corrispondenza riservata per motivi difensivi» (comma 3); ferma restando, in tutti i casi, la garanzia dell'assenza di una lettura degli atti. 3. Pertanto, anche alla consegna, da parte del difensore, di atti giudiziari al detenuto ristretto in regime di art. 41-bis Ord. pen. si applicano le disposizioni dettate in materia di corrispondenza tra difensore e detenuto, nonostante che tali documenti non configurino una «corrispondenza» in senso stretto. Nondimeno, proprio il complesso degli adempimenti previsti dalla menzionata circolare, funzionale all'esecuzione delle verifiche necessarie a riscontrare la stret‘pertinenza del materiale oggetto della richiesta di consegna rispetto all'esercizio delle facoltà difensive, dimostra che anche l'esercizio delle prerogative difensive deve inquadrarsi in un assetto regolativo mirante a evitare forme di abuso. Ciò in quanto non ogni comunicazione con il difensore può essere, anche in astratto, consentita, essendovi la necessità di una stretta funzionalizzazione tra la comunicazione, e dunque anche in forma di corrispondenza, e l'esercizio di facoltà difensive. Per tale ragione, in casi del tutto analoghi a quello di specie, è stata affermata la legittimità della decisione con cui la direzione del carcere aveva richiesto al difensore di un detenuto di attestare, nelle forme stabilite dagli artt. 18 e 19 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 45, la conformità della copia all'originale dell'atto giudiziario oggetto di consegna (Sez. 1, n. 23820 del 22/6/2020, Madonia, Rv. 279580-01; Sez. 1, n. 21737 del 20/02/2019, cit. non mass.: fattispecie relativa a missiva trasmessa in via ordinaria senza alcuna attestazione circa la effettiva provenienza della stessa dal difensore contenente atti processuali). E in altre occasioni è stato ritenuto legittimo il mancato inoltro di un compact disc inviato dal difensore a un detenuto in considerazione del fatto che il supporto era vuoto e che, pertanto, non si era in presenza di una comunicazione qualificabile come corrispondenza giudiziaria (Sez. 1, n. 47184 del 18/11/2021, cit.; Sez. 1, n. 1901 del 30/9/2020, dep. 2021, Attanasio, non mass.). 4. Da quanto dedotto e dal provvedimento impugnato si evince che copia della sentenza emessa da questa Corte di cassazione (di oltre mille pagine) inviata al ricorrente non riguardava la posizione processuale del detenuto stesso e che detta copia non è ufficiale. Ne consegue che risulta legittima la conclusione tratta dal Tribunale secondo la quale non risulta nessuna afferenza di tale corrispondenza al procedimento nel quale risulta la nomina dell'avvocato mittente e mancano le ulteriori formalità previste dall'art. 35 disp. att. cod. proc. pen. di cui al comma 1, lett. c), e al comma 2, sopra citati", di talché si è al di fuori del perimetro delle comunicazioni dell'avvocato al suo assistito per l'esercizio delle facoltà riguardanti il diritto di difesa. La presente fattispecie, quindi, è analoga a quella decisa col suindicato precedente - al quale questa Corte intende uniformarsi - che ha affermato il seguente principio di diritto, che in questa sede si intende ribadire: «In tema di ordinamento penitenziario, è legittimo il provvedimento di trattenimento di un atto giudiziario [...] trasmesso dal difensore al proprio assistito sottoposto a regime detentivo differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen., in ragione della mancanza di attestazione dell'autenticità dell'atto da parte dell'autorità giudiziaria o del difensore medesimo, trattandosi di un adempimento formale rispondente alle esigenze di verifica della natura di quanto trasmesso e dell'assenza di alterazioni del testo funzionali a veicolare informazioni non 6consentite». (Sez. 1, n. 23820 del 22/06/2020, Madonia, Rv. 279580-01; nello stesso senso v. Sez. 1, n. 21737 del 10/02/2019, Adinolfi, non mass.). 4.1. Ne consegue che la pretesa dell'Amministrazione di far rispettare l'adempimento formale da parte del difensore del detenuto, risulta conforme alle esigenze di controllo imposte dalla peculiare condizione detentiva dell'odierno ricorrente, sottoposto a regime differenziato ex art. 41-bis Ord. pen. Invero, al fine dell'eventuale riscontro della natura di quanto trasmesso e, in particolare, della sua impermeabilità rispetto ad alterazioni del testo funzionali a veicolare informazioni non consentite, appare del tutto ragionevole richiedere che, nel trasmettere copia di atti giudiziari al suo assistito, il difensore sia tenuto ad attestare la conformità della copia all'originale dell'atto, come prevede la legge, al cui rispetto non è dato comprendere - a questa Corte - si sia intenzionalmente sottratto. 4. Infine, con riferimento alle censure riguardanti la pretesa illeggibilità del provvedimento del magistrato di sorveglianza, si rileva che il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato il contrario provvedendo, in ogni caso, a riportare il testo dell'atto reclamato; orbene, il ricorrente non si confronta in modo specifico con tale argomentazione e non tiene conto che, comunque, aveva avuto contezza del contenuto del provvedimento del magistrato di sorveglianza dato che era stato proposto reclamo sia da parte del detenuto che dal difensore. A quanto sopra deve aggiungersi che, in ogni caso, tale aspetto risulta inconferente atteso che oggetto del presente ricorso è l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza. 5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 616 del codice di rito. P.Q.M. P.Q.MIl Cons liere e sore Il Presidente 7
Sentenza Cassazione n. 34003/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris