CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 aprile 2021
Cassazione n. 14439/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28208/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di erede d i [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 18, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (; -controricorrente e ricorrente incidentale – nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], LAGANI PIERFRANCESCOe [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], PECORARO GENNAROnella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA]; -intimati – e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 1315/2021,depositata i l 07/04/2021 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/11/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 17.07.2002, la [OSCURATO:PERSONA].r.l. conveniva innanzi al Tribunale di Napoli – Sez. distaccata di Capri , [OSCURATO:PERSONA] e altri proprietari dei fondi limitrofi, chiedendo il regolamento dei confini e, la condanna dei convenuti alla restituzione delle porzioni immobiliari illegittimamente occupate per oltre 1.200 mq, oltre al risarcimento del danno. A sostegno della sua pretesa, la società attrice deduceva di essere proprietaria del fondo denominato «Porta», riportato in catasto terreni del Comune di Anacapri alla partita 2446, particelle 7 e 24, sito nel Comune di Anacapri , giust a att i di vendita del 20.12.1990 (stipulato con la proprietaria [OSCURATO:PERSONA]), successivo atto integrativo del 28.03.1996 (avente ad oggetto l'acquisto, da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dei diritti di comproprietà in ragione di ½ sul viale privato che delimita il confine con i terreni di proprietà dei convenuti nonché sulla piazzola di accesso al suddetto viale privatooggi contrassegnata come part.lla 21), nonché atto pubblico del 10.11.2001 (intervenuto tra [OSCURATO:PERSONA], in qualità di procuratore di [OSCURATO:PERSONA], figlio di [OSCURATO:PERSONA], e della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rispetto alla quale egli rivestiva la qualità di rappresentante legale), avente ad oggetto l’acquisto della medesima piazzola di accesso al viale privato, in ragione di ½. Assumeval’attrice che la part.lla 24, a fronte di una consistenza catastale di 6.444 mq, ne avrebbe una effettiva di 4.811 mq, in ragione degli sconfinamenti compiuti dai proprietari confinanti. Precisava ancora che il suofondo apparteneva originariamente, in comproprietà indivisa, alle sorelle Clementina e [OSCURATO:PERSONA], che procedettero alla sua divisione con atto del 22 febbraio 1957, attribuendoun ¼ ad [OSCURATO:PERSONA] (mq 4.070), e la restante parte di ¾ a [OSCURATO:PERSONA] . Con reciproche permute e trasferimentidi particelle , le due sorelle stabilirono di costruire una strada privata interpoderale - della quale erano dive n ute entrambe proprietarie per l’intero suo percorso e in misura paritaria - che fungesse da linea di confine e consentisse di pervenire alle aree di proprietà dell'una e dell'altra, con accesso alla via pubblica Orlandi attraverso una piazzola (identificata come part.lla 21), anch’essa in comproprietà tra le sorelle Rodriguez, delimitata da un cancello chiuso a chiave. Deduceva che la porzione di fondo di proprietà di Clementina (part.lla frazionata 24, avente altro accesso dalla via [OSCURATO:PERSONA]), poi ceduta alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., non avrebbe subìto ulteriori trasferimenti, mentre la proprietà immobiliare di Anna sarebbe stata oggetto di numerosi frazionamenti susseguitisi a partire dal primo atto del 25.09.1965 con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva ceduto l’intera proprietà terriera(anche tra gli altri) a Roberto e [OSCURATO:PERSONA], danti causa di [OSCURATO:PERSONA] (usufruttuaria) e di [OSCURATO:PERSONA] rrella (nuda proprietaria), inclusa la striscia di suolo delimitativa dei due predi sulla quale sarebbe stata delineata la strada privataper cui è causa . Si costituivain giudizio – tra gli altri - [OSCURATO:PERSONA] chiedendo, in via riconvenzionale, il riconoscimento in suo favore dell'intervenuto acquisto perusucapione decennale ex art. 1159 cod. civ. o, in subordine, ventennale ex art. 1158 cod. civ., sia delle porzioni di terreno eventualmente occupate e che dovessero risultare catastalmente intestate all'attrice o ad altri, sia della strada privata interpoderale. Con riferimento a quest’ultima, chiedeva dichiararsi l'inefficacia dell’atto integrativo di compravendita del 28.03.1996 avente ad oggetto l’acquisto, da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dei diritti di comproprietà su detta strada privata; chiedeva, altresì, dichiararsi l’inefficacia dell’atto di vendita del 10.11.2001, avente ad oggetto l’acquisto della metà del piazzale di ingresso, in quanto già oggetto di trasferimento - mediante atto del 25.09.1965 - dall’originaria dante causa, [OSCURATO:PERSONA], ai danti causa(Roberto e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) dell’appellante Perrella, all’epoca ancora nuda proprietaria. Con altro atto di citazione, [OSCURATO:PERSONA] conveniva a sua volta in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nonchè [OSCURATO:PERSONA] riproponendo la pretesa già spiegata con la domanda riconvenzionale, e chiedendo anche la condanna della società all’abbattimento didue pilastri di cemento armato e alla eliminazione del cancello di accesso ad essi ancorato , inibendone con ciò ogni passaggio pedonale e/o veicolare attraverso la strada privata in contestazione. Con ulterioreatto di citazione, [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] reiterando analoghe domande. Riuniti i tre giudizi, il Tribunale di Napoli– Sez. distaccata di Capri rigettava tutte le domande con sentenza n. 7414/2016depositata il 13.6.2016. La pronuncia veniva impugnata innanzi alla Corte d’Appello di Napoli sia da [OSCURATO:PERSONA] , i n proprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (RG n. 3965/2016) , sia da [OSCURATO:PERSONA](RG 3233/2017). Riuniti gli appelli, la Corte territorialecon sentenza n. 1315/2021 li ha rigettati, confermandola decisione di primo grado . Secondo la Corte di merito: A. Con riferimento all’appello principale promosso da [OSCURATO:PERSONA]: - risulta dimostrato che, ancorché l’andamento della strada privata interpoderale (limite incontestato dei due predi) così come realizzata potesse aver subìto variazioni rispetto alle previsioni originarie, ciò non era sicuramente avvenuto a discapito della quantità di proprietà ora della società appellante: sì che la superficie attuale del fondo «Porta», comprensiva del dirupo di mq 598(la cui inclusione nel conteggio è contestata genericamente dall’appellante), sarebbe di mq 11.844,43, sostanzialmente corrispondente a quella acquistata pari a mq 11.946; - il CTU ha dichiarato di aver visionato tutti i rilievi prodotti in giudizio, disponibili e realmente utilizzabili, raffiguranti i luoghi di cui è causa a partire dal 1968. Né l’aerofotogrammetria del 1974, già tardivamente prodotta nel primo grado del giudizio, può essere prodotta in appello, ostandovi il terzo comma dell’art. 345 cod. proc. civ. vigente ratione temporis; -non sussistendo gli errori lamentati dall’appellante, non giova, dunque, predisporre una nuova consulenza tecnica. B. Con riferimento all’appello incidentale: - la domanda di usucapione spiegata da [OSCURATO:PERSONA], quale comproprietaria e titolare del possesso della strada privata interpoderale (unitamente agli altri convenuti) con esclusione della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., resta assorbita dal rigetto della pretesa della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.di ottenerne la restituzione, e comunque resta non provata; in effetti, la pretesa di escludere la società non ha pregio, sia perché il nostro ordinamento non conosce l’usucapio libertatis, sia in quanto gli accertati transiti della Perrella (come degli altri convenuti) descrivono condotte compatibili sia con il compossesso che con il possesso esclusivo; - quanto all’inefficacia dell’atto del 28.03.1996 (avente ad oggetto l’acquisto anche dei diritti di comproprietà sulla strada privata e sulla piazzola di accesso), integrativo della precedente compravendita intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. i l 20.12.1990, nonché dell’atto del 10.11.2001: la validità del primo non è neanche dubitabile alla luce dell’art. 59-bis del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 110, a mente del quale «I l notaio ha facoltà di rettificare, fatti salvi i diritti dei terzi, un atto pubblico o una scrittura privata autenticata, contenente errori od omissioni materiali relativi a dati preesistenti alla sua redazione, provvedendo, anche ai fini dell'esecuzione della pubblicità, mediante propria certificazione contenuta in atto pubblico da lui formato». Del resto, il rigetto della domanda di usucapione a favore dei danti causa di [OSCURATO:PERSONA] esclude il fatto che i beni oggetto di entrambi gli atti di cui si contesta l’inefficacia fossero già usciti dal patrimonio della dante causa [OSCURATO:PERSONA] per intervenuta usucapione. Più precisamente, l’atto del 25.09.1965 con cui [OSCURATO:PERSONA] vendeva la sua proprietà non includeva il primo tratto della strada privata, rappresentato dalla piazzola di accesso (identificato con la part.lla 21). Avverso la suddetta sentenza propone ricorso la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., affidato ad un unico motivo illustrato da memoria.[OSCURATO:PERSONA] depositando controricorso con ricorso incidentale illustrato da memoria e contrastato da Mar c o P olo [OSCURATO:SOCIETA] società ricorrente principale resiste a sua voltta al ricorso incidentale A séguito diproposta di definizione ex art. 380 bis cpc del Consigliere [OSCURATO:PERSONA] la ricorrente ha chiesto la decisione La controricorrente ha chiesto la decisione limitatamente alla domanda di declaratoria di inefficacia dell’atto di compravendita del 10.11.2001, in quanto fondata su un evidente travisamento della prova. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con un unico motivo la società ricorrente principale deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 194 e 195 cod. proc. civ.e 87 e 90 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4) cod. proc. civ.In particolare, si censura la Corte d’Appello per avere omesso di verificare la possibilità di acquisizione anche di ufficio, da parte del consulente tecnico, del rilievo aerofotogrammetrico del 1974 che serviva a dimostrare l’esatta configurazione dello stato dei luoghi e quindi lo sconfinamento perpetrato. Il motivo è fondato. Innanzitutto, va rilevatoche la sentenza di primo grado è stata depositata il 13.06.2016: pertanto,l'appello è disciplinato, quanto ai documenti nuovi producibili, dalla legge temporalmente in vigore all'epoca della proposizione dell'impugnazione ( Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 21606 del 28/07/2021, Rv. 661833 - 01 ; conf.: Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 14187 del 2022; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 15510 del 16.05.2022), ossia dallanuova formulazione dell’art. 345, comma 3, cod. proc. civ. (introdotta dal d.l. n. 8 3 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012), per il quale il giudizio di indispensabilità delle prove non è più ammesso , diversamente da erroneamente quanto sostenuto in sentenza (pag. 27, par. 9.8.). Tanto chiarito, il ricorso è fondato sotto il profilo dei poteri di acquisizione officiosa del CTU, atteso che come affermato dalle sezioni unite inmateria di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti -non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico - tutti i documenti neces sari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio» (Cass. Sez. U, Sentenza n. 3086 del 01/02/2022, Rv. 663786 -02). Nel caso di specie(come del resto rilevato in ricorso: pag. 20; v. anche pag. 13, ove alla nota 2 è riprodotto il motivo di appello) si trattava di acquisire presso pubblici uffici una aerofotogrammetria finalizzata a provare fatti secondari utili ai fini della decisione (lo stato dei luoghi alla data del 1974). La pronuncia, pertanto, merita di essere cassata in parte qua, rendendosi necessario un nuovo esame in applicazione del richiamatoprincipio delle Sezioni Unite. 2. Con l’unico motivo di ricorso incidentale la Perrella deduce violazione delle norme di cui agli artt. 115 e 113 cod. proc. civ. e 2644 c.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 cod. proc. civ., lamentando sostanzialmente un travisamento della prova per non avere la Corte d’Appello dichiarato l’inefficacia dell’atto del 10.11.2001 (avente ad oggetto la proprietà di 1/2 della piazzola di accesso al viale condominiale foglio 7 p.lla21 ex 21/a). Rileva la Perrella che tale ultima porzione non era nella disponibilità del venditore Broggi per non averla mai acquistata essendo stata già ceduta ad altri con atto notaio Siciliani del 25.9.1965 e poi pervenuta in parte ad essa Perrella con atto per notaio Marra del 22.7.1982.Si duole inoltre del mancato rilievo della inefficacia dell’atto di acquisto della società [OSCURATO:PERSONA] (l’atto Giuliani del 1996 avente ad oggetto 1/2 della proprietà sulla piazzola di mq 110 e sul viale di accesso che si diparte dalla piazzola), assumendo il maturato acquisto per usucapione, come risulta dalla deposizionedei testi. Anche questo ricorsoè fondato per quanto di ragione . LaCorte d’Appello è pervenuta a conclusioni incerte e ipotetiche (v. sentenza p ag . 32 , ove definisce « piuttosto compatibile » l’espressione utilizzata dal rogante con l’esclusione della vendita della piazzola in contestazionedalla vendita dei terreni; v. p. 33 , ove si afferma che l’atto del 10.11.2001 «non potrebbe per ciò solo ritenersi inefficace») attraverso lalettura dell’atto Siciliani del 1965 , senza confrontarsi né con gli atti di vendita success ivi (v. atto del 22.07.1982, con il quale la Perrella aveva acquistato i beni in Anacapri dai venditori Adinolfi e Fabozzi, nonché con la relazione ipocatastale del notaio Colucci, pure in atti) né con i rilievi del CTU (che il ricorso incidentale riporta in modo autosufficiente allepp. 46 e ss.), adagiandosi su una acritica condivisione della sentenza di primo grado, specificamente censurata. Si tratta di una censura che (nonostante l’errato riferimento al n. 3 dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ.: per tutte, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1370 del 21/01/2013, Rv. 624977 - 01) prospetta un un problema di travisamento del contenuto oggettivo della prova come di recente delineato dalle Sezioni Unite di questa Corte(Cass. Sez. U, Sentenza n. 5792 del 05/03/2024, Rv. 670391 - 01 ) , in quanto intende denunciare una svista sul fatto probatorio in sé, non giàla valutazione delle prove . Si rende pertanto necessario un nuovo esame. Il giudice di rinvio (che si individua nella medesima Corte d’Appello in diversa composizione) deciderà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M [OSCURATO:PERSONA]