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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 17948/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 30.3.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliereL [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inannmissibilità del ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso ed il conseguente annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza con cui, in data 15.5.2020, il Tribunale di Benevento aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei delitti a lui ascritti ai capi a) e b) della rubrica e, con la ritenuta continuazione tra le due diverse violazioni di legge, lo aveva condannato alla pena complessiva e finale di anni 6 di reclusione ed Euro 1.500 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare in carcere; aveva inoltre applicato all'imputato le pene accessorie conseguenti alla entità di quella principale e condannato il Rotondi al risarcimento dei danni patiti dalla costituita parte civile che aveva liquidato in via equitativa unitamente alle spese;

2. ricorre per cassazione il difensore del Rotondi lamentando: 2.1 violazione di norme processuali penali con riferimento agli artt. 125, 192, 530, secondo comma, 533, primo comma, cod. proc. pen. - travisamento del fatto e delle prove ciesumibile dal testo della sentenza impugnata e da altri atti del processo - carenza, insufficienza nonché manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione sul punto della riferibilità della condotta di furto al Rotondi: richiama gli elementi valorizzati dalla Corte di appello per ascrivere il furto al Rotondi segnalando che, tuttavia, i giudici di secondo grado hanno dato per certi elementi di fatto che tali non sono: a partire dal passaggio di una Golf, subito dopo l'Audi, in via [OSCURATO:PERSONA] di Apollosa nella notte tra il 12 ed il 13 novembre del 2017, segnalando che non vi era alcun elemento per ritenere che si trattasse della Golf tg. [OSCURATO:TARGA] e che alla guida vi fosse il Rotondi; sottolinea che l'istruttoria dibattimentale aveva consentito di apprendere che i dati del GPS della Golf sono relativi al giorno 14 e nulla potevano dimostrare per i giorni precedenti; in secondo luogo, la sentenza impugnata ha dato erroneamente per presupposto che le due vetture, la Golf e l'Audi, fossero transitate nella medesima direzione di marcia; rileva, pertanto, che gli indizi valorizzati dai giudici di merito non erano in realtà tali e comunque erano privi dei requisiti della gravità e della precisione; aggiunge che la stessa Corte di appello è stata costretta ad ammettere che la tesi del primo giudice, secondo cui il ricorrente, che aveva venduto sette anni prima l'Audi, aveva conservato una copia delle chiavi sì da potersene essere impossessato senza lasciare segni di effrazione, rappresentava una mera ipotesi investigativa, per poi cercare di colmare la lacuna con considerazioni smentite dagli esiti della istruttoria dibattimentale e, in particolare, dalle dichiarazioni del teste Fattori circa il fatto che, quella notte, il GPS della Golf aveva mostrato il veicolo sempre in movimento; richiama, ancora, la deposizione del teste Meoli che aveva riferito di aver sentito dei rumori tra le 5,00 e le 7,00 del mattino; conclude nel senso che la presenza del Rotondi sul posto al momento del furto dell'Audi era fondata su mere presupposizioni e che, pertanto, non poteva ritenersi superato il ragionevole dubbio sulla sua responsabilità; 2.2 violazione di norme processuali penali con riferimento agli artt. 125, 192, 530, secondo comma, 533, primo comma, cod. proc. pen., - travisamento del fatto e delle prove desumibile dal testo della sentenza impugnata e da altri atti del processo - carenza, insufficienza nonché manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione sul punto della riferibilità della condotta di rapina al Rotondi: sulla certezza degli indizi: rileva che l'unico dato certo è rappresentato dalla presenza del Rotondi a bordo dell'autovettura Golf all'uscita dello Spitaletta dalla Caserma ove il ricorrente lo aveva accompagnato per assolvere l'obbligo di firma, mentre nemmeno la circostanza secondo cui la Golf e l'Audi avessero fatto il medesimo percorso nel pomeriggio del giorno 14, e sino alla consumazione della rapina, non supera l'incertezza circa la presenza dei due correi a bordo delle due vetture; sottolinea che nessun elemento obiettivo è stato acquisito per concludere nel senso che il Rotondi avesse parcheggiato la Golf in via Trescine/via Viglione di Foglianise per poi riprenderla alle 18.58; segnala che altra mera supposizione è quella secondo cui l'autore materiale della rapina fosse stato lo Spitaletta e richiama, a tal proposito, la descrizione fornita dal teste [OSCURATO:PERSONA] evidenziando come nessuna verifica o nessun riconoscimento era stato operato; sulla precisione e gravità degli indizi: rileva, a tal proposito, che i dati forniti dalla istruttoria sono rappresentati dalla sosta della Golf in via Trescine/via Viglione tra le 18.45,05 e le 18.58,00 e che l'orario della rapina corrisponde alle 18.54,45, quand'anche quello riportato dalle videoregistrazioni fosse quello delle 19.54,45 in quanto sincronizzato sull'ora legale; segnala che il teste [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito dell'orario della rapina indicandolo nelle 18,45 mentre il teste Fattori aveva parlato delle ore 19,00; sottolinea che tutti e tre gli orari emersi dall'istruttoria non sarebbero comunque compatibili con la ripresa della Golf alle ore 18,58 stante il tempo necessario, stimato dalla PG in sei minuti, per portarsi dal distributore all'area di parcheggio ove l'auto era stata lasciata; sulla concordanza degli indizi: rileva che le due sentenze di merito hanno ritenuto di poter affermare la responsabilità dell'imputato valorizzando la pluralità di indizi che, tutta ,fia; tali non sono e, per altro verso, nemmeno sarebbero concordanti tra di loro; sul difetto ed illogicità della motivazione: rileva che la Corte di appello, oltre a riportare nella sentenza gli elementi di prova, avrebbe dovuto anche spiegare i criteri utilizzati per la loro valutazione, sulla scorta di leggi scientifiche ovvero di massime di esperienza; segnala che nel caso in esame, invece, i giudici di merito hanno operato una valutazione degli indizi propria, semmai, della fase cautelare, violando in tal modo il canone dettato dal secondo comma dell'art. 192 cod. proc. pen.; sottolinea che nessuna regola di esperienza autorizzava a ritenere che il Rotondi, dopo aver prelevato lo Spitaletta alle ore 17,30, fosse rimasto alla guida della Golf anche successivamente; aggiunge che la Corte avrebbe dovuto indicare i criteri, scientifici o di esperienza, per concludere nel senso della compatibilità tra il periodo di sosta della Golf ed il tempo occorrente per portarsi sul luogo della rapina e tornare al parcheggio dopo la sua consumazione; richiama, ancora, la deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA] il quale non era stato nemmeno in grado di indicare quante persone giunsero a bordo dell'Audi non essendo stato possibile, inoltre, accertare che quello che ne era sceso fosse stato effettivamente lo Spitaletta, unico collegamento reale con il Rotondi; insiste, ancora, riportando le deposizioni dei testi Fattori e Manserra, sulla incompatibilità tra l'orario della rapina ed il tempo occorrente per portarsi sul posto e ritornare al luogo in cui era stata parcheggiata la Golf;

3. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'inammissibilità del ricorso: osserva che il Tribunale di Benevento prima e la Corte di appello, poi, hanno congruamente ed esaustivamente rappresentato gli elementi su è stata fondata la responsabilità dell'imputato e di cui hanno fornito una valutazione complessiva dandone ampiamento conto con motivazione immune da vizi di manifesta illogicità;

4. la difesa del Rotondi ha trasmesso una articolata memoria difensiva insistendo sulla impossibilita di qualificare in termini di indizi gli elementi in tal senso valorizzati dai giudici di merito che hanno dato invece rilievo a meri sospetti o a congetture; ripercorre, a tal proposito, la analisi operata nel ricorso e, con riguardo a ciascuno di essi, sottolinea come si fosse trattato, al più, di ipotesi investigative ovvero di illazioni, in contrasto con i riscontri oggettivi pure puntualizzati nella sentenza impugnata; con riguardo al secondo profilo, evidenzia di avere appreso che lo Spitaletta, secondo le due sentenze di merito correo nella rapina commessa unitamente al Rotondi, è stato invece prosciolto, con la conseguente impossibilità di valorizzare il collegamento tra i due che, in mancanza d'altro, è stato invece utilizzato per giungere ad una sentenza di condanna nei confronti dell'odierno ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile in quanto articolato con censure manifestamente infondate ovvero, comunque, non consentite in questa sede.Benché formulati come vizi della motivazione e fondati sulla denunzia di una serie di "travisamenti" della prova in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale, i due motivi di ricorso si risolvono, infatti, nella contestazione dell'approdo cui sono pervenuti i giudici di merito all'esito del conforme apprezzamento dell'esito della istruttoria dibattimentale.

Vero che tra i vizi riconducibili al novero di quelli denunziabili ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. vi è quello del "travisamento" che, come è noto, è ravvisabile nel caso di contraddittorietà della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato, ovvero da altri atti del processo indicati nei motivi di gravame, ovvero dall'errore cosiddetto revocatorio, che cadendo sul significante e non sul significato della prova, si traduce nell'utilizzo di una prova inesistente per effetto di una errata percezione di quanto riportato dall'atto istruttorio ovvero nella omessa valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia (cfr., Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, Grancini, Rv. 272406; Sez. 2, n. 27929 del 12/06/2019, PG c/Borriello, Rv. 276567).

In altri termini, il vizio di "travisamento" deve riguardare una prova che non sia stata affatto valutata ovvero che sia stata considerata dal giudice di merito in termini incontrovertibilmente difformi (non già dal suo "significato" ma) dal suo "significante" e che, inoltre, venga individuata specificamente e "puntualmente" oltre che idonea a disarticolare il ragionamento su cui si fonda la decisione impugnata.

È necessario, dunque, che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco dea dichiarazione (o di altro elemento di prova) e quello tratto dal giudice, con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori da questi commessi nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (cfr., anche, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S, Rv. 277758, secondo cui il vizio di travisamento della prova è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del devolutum in caso di cosiddetta "doppia conforme").

Sin da subito, infatti, la giurisprudenza ha avuto cura di chiarire che in virtù della previsione di cui all'art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen., novellata dall'art. 8

I. n. 46 del 2006, il controllo del giudice di legittimità si può estendere alla omessa considerazione o al travisamento della prova, purché, però, si tratti di una prova decisiva; si è inoltre sottolineato che è deducibile in sede di legittimità e rientra, pertanto, in detto controllo soltanto l'errore per l'appunto "revocatorio", in quanto il rapporto di contraddizione esterno al testo della sentenza impugnata, introdotto con la suddetta novella, non può che essere inteso in senso stretto, quale rapporto di negazione sulle premesse, mentre ad esso è estraneo ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per "brani" né fuori dal contesto in cui è inserito; ne deriva che gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa e che, pertanto, restano inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (cfr., tra le tante, Sez. 6, n. 9923 del 05/12/2011, S., Rv. 252349; Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540 in cui la Corte,; in tal senso, anche Sez. 2, n. 7380 del 11/01/2007, Messina ed altro, Rv. 235716).

Fatta questa premessa, è allora agevole rendersi conto del fatto che i denunziati "travisamenti" si risolvono, in realtà, nella contestazione dell'esito della lettura che delle prove - indiscutibilmente valutate dai giudici di merito - sia stata operata e sia stata rappresentata nelle sentenze di primo e di secondo grado e sorretta da una motivazione che non presenta profili di criticità tali da renderla censurabile in questa sede.

Vale la pena, infatti, ribadire che il sindacato di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere mirato a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (cfr., Sez. 1, Sentenza n. 41738 del 19/10/2011, Pmt in proc.

Longo, Rv. 251516; Sez. 6, Sentenza n. 10951 del 15/03/2006, Casula, Rv. 233708; Sez. 2, Sentenza n. 36119 del 04/07/2017, Agati, Rv. 270801).Non sono perciò deducibili, in sede di legittimità, censure relative alla motivazione diverse da quelle che abbiano ad oggetto la sua mancanza, la sua manifesta illogicità, la sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; sono dunque inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (cfr., in tal senso, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965; Sez. 2 - , n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747).

Né, per altro verso, è consentito il ricorso per cassazione che, "sub specie" della violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., finisce in realtà per fondarsi su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici, tassativamente previsti dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. (cfr., Sez. 6, n. 13442 del 08/03/2016, [OSCURATO:PERSONA] ed altro, Rv. 266924; Sez. 6, n. 43963 del 30/09/2013, Basile ed altriRv. 258153).

Da ultimo, e per completezza, va anche considerato che l'emersione di una criticità su una delle molteplici valutazioni contenute nella sentenza impugnata, laddove le restanti offi ano ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo, non può comportare l'annullamento della decisione per vizio di motivazione, potendo lo stesso essere rilevante solo quando, per effetto di tale critica, all'esito di una verifica sulla completezza e sulla globalità del giudizio operato in sede di merito, risulti disarticolato uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l'impianto della decisione (cfr., Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M. ed altri Rv. 271227).

2. Alla luce di queste premesse rileva perciò il collegio che le censure articolate con i due motivi del ricorso si collocano senz'altro al di fuori del perimetro all'interno del quale è consentito il vaglio di legittimità sulla motivazione finendo, di fatto, per sottoporre alla Corte doglianze che si risolvono nella formulazione di una diversa ed alternativa ricostruzione rispetto a quella risultante dalla sentenza impugnata e posta a fondamento della decisione.

Il Tribunale e la Corte di Appello, infatti, sono pervenuti alla affermazione della penale respon-Abilità dell'odierno ricorrente sia per quanto concerne il furto dell'autovettura Audi che per la rapina perpetrata ai danni del distributore di carburanti [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], sito in C.da [OSCURATO:PERSONA] di Benevento, sulla scorta del conforme apprezzamento di una serie convergente di elementi tutti univocamente riconducibili alla persona del Rotondi.

Va ribadito, in primo luogo, che nel caso di "doppia conforme" di merito, ovvero di decisioni che, nei due gradi, giungano a conclusioni analoghe sulla scorta di una conforme valutazione delle medesime emergenze istruttorie, vige il principio per cui la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia quando operi attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia quando, per l'appunto, adotti gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette in maniera congiunta e complessiva ben potendo integrarsi reciprocamente dando luogo ad un unico complessivo corpo decisionale (cfr., Sez. 2 - , Sentenza n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, Sentenza n. 13926 del 01/12/2011, Vi,lerio, 252615; Sez. 3, Sentenza n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595).

Detto questo, rileva il collegio che il ricorso, pur diffondendosi nell'elencare una serie di ritenute discrasie nella ricostruzione restituita dalle due sentenze di merito e che, a suo avviso, finirebbero per minare alla base il giudizio di gravità degli indizi erroneamente stimati univocamente convergenti nella direzione suggerita dalla pubblica accusa, omette, tuttavia, di dar conto di alcuni elementi che hanno invece consentito ai giudici di merito di operare una lettura sintetica e complessiva delle emergenze istruttorie, tale da supportare una valutazione di univoca convergenza e, perciò, di affermazione della penale responsabilità del Rotondi.

In particolare, il Tribunale di Benevento aveva puntualmente sottolineato che la autovettura Golf, i cui spostamenti erano stati analiticamente ricostruiti sulla scorta delle risultanze del GPS installato sul veicolo, non soltanto era stata acquistata dalla compagna del Rotondi ma, soprattutto, dalle dichiarazioni di costei, era emerso fosse sempre nella esclusiva disponibilità dell'odierno ricorrente (cfr., pag. 3 della sentenza di primo grado); del tutto legittimamente, perciò, i giudici di merito hanno potuto sostenere che alla guida di quel veicolo, transitato alle ore 00,11,28 del 13.11.2017 in quel di Apollosa, immediatamente dopo il furto dell'Audi A3 commesso in quel Comune nella notte antecedente la rapina al distributore, vi fosse proprio il Rotondi, avendo perciò potuto collegare il ricorrente all'atto predatorio in danno di [OSCURATO:PERSONA] ed avente ad oggetto il veicolo con il quale i rapinatori, il giorno successivo, si sarebbero portati presso la stazione di servizio.

Né il ricorso considera quanto pure risultante dalle sentenze di merito in ordine al fatto che - diversamente da quanto opinato dalla difesa - era risultato che la Golf, nella notte del furto, viaggiava nella stessa direzione percorsa dall'Audi A3 che era transitata pochi secondi prima (alle 00,11,04) e che, in particolare, la targa della vettura nella disponibilità del Rotondi era stata anch'essa immortalata dalle telecamere a •.aggi infrarossi che avevano consentito di identificare il veicolo nonostante il conducente avesse avuto cura di transitare a fari spenti (cfr., pag. 2 della sentenza di primo grado).

L'analisi delle risultanze del sistema di rilevazione del sistema GPS installato sulla Golf, aveva inoltre consentito agli investigatori di accertare che, nella stessa nottata, alle ore 00,29,43, detto veicolo si era portato in Foglianise, via [OSCURATO:PERSONA] dove, come hanno osservato i giudici di merito ribadendo il "collegamento" tra le due vetture, l'Audi A3, utilizzata per la rapina, sarebbe stata rinvenuta il giorno 20 novembre.

Quanto alle vicende del giorno 14.11.2017, poi, le medesime risultanze avevano dato conto del fatto che la Golf, alle ore 16.57, si trovava in via [OSCURATO:PERSONA], in prossimità della abitazione dello Spitaletta essendo poi pacifico che, alle ore 17,29, era transitata per Cautano nei pressi della Stazione dei Carabinieri dove lo Spitaletta si era recato per apporre la firma giornaliera e dove la vettura era stata notata dal pe..sonale in servizio.

Subito dopo, come riferito dal teste, operante di PG, la vettura aveva effettuato lo stesso tragitto che sarebbe stato percorso in occasione della rapina, come ad effettuare un sopralluogo preventivo, per poi, alle ore 18.34, transitare in via Trescine-angolo via Viglione (cfr., pag. 5 della sentenza di primo grado) e, alle ore 18,45, essere parcheggiata poco distante, dove sarebbe rimasta ferma sino alle ore 18,58.

Sempre secondo la ricostruzione restituita dalle due sentenze di merito, la rapina ai danni del distributore Mare era avvenuta nell'arco di tempo - pari a 13 minuti e stimato sufficiente a coprire, sia in andata che in ritorno, i 5 chilometri dal parcheggio alla stazione di servizio, tenuto conto della rapidità con cui era stata consumato l'atto predatorio e l'orario registrato dal sistema di videosorveglianza della stazione di servizio (nelle ore 18,54).

Alle ore 19,07, infine, la Golf era stata rilevata in prossimità del luogo in cui, il giorno 20, sarebbe stata rinvenuta l'Audi A3.

Questi essendo gli elementi fattuali di cui le due sentenze di merito hanno dato conto, si deve convenire nel senso della linearità, sul piano logico, delle conclusioni cui sono pervenuti i giudici di primo e di secondo grado nel ritenere il Rotondi direttamente coinvolto nei due fatti di reato oggetto della contestazione e che, come si è visto, hanno in entrambi i casi visto utilizzare la autovettura Golf di cui, come precisato, egli aveva la esclusiva disponibilità.

Così stando le cose, è allora opportuno ribadire che nell'ordinamento processuale penale, a fronte dell'onere probatorio assolto dalla pubblica accusa, anche sulla base di presunzioni o massime di esperienza, spetta all'imputato allegare il contrario sulla base di concreti ed oggettivi elementi fattuali, poiché è l'imputato che, in considerazione del principio della c.d.

"vicinanza della prova", può acquisire o quanto meno fornire, tramite l'allegazione, tutti gli elementi per provare il fondame.-ito della resi difensiva (cfr., Sez. 2 - , n. 6734 del 30/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278373 - 01; Sez. 2, n. 20171 del 07/02/2013, Weng ed altro, Rv. 255916 - 01; Sez. 2, n. 7484 del 21/01/2014, PG e PC in proc.

Baroni, Rv. 259245 - 01; Sez. 5, n. 32937 del 19/05/2014, [OSCURATO:PERSONA]. 261657 - 01; Sez. 4, n. 12099 del 12/12/2018, Fiumefreddo, Rv. 275284 - 01).

Nel caso di specie, la difesa del Rotondi non ha mai nemmeno tentato di fornire qualche giustificazione circa il fatto che Golf, pur nella sua esclusiva disponibilità, fosse stata utilizzata nei termini sopra riassunti ed univocamente deponenti per il suo funzionale "collegamento" con i due fatti di reato per i quali è intervenuta la condanna.

Del tutto legittimamente, perciò, i giudici di merito hanno potuto ritenere che egli, alla guida della Golf, avesse concorso nel furto e, poi, il giorno successivo, avesse partecipato alla rapina.

Tale risultato non è inficiato dalla circostanza, riferita dalla difesa, secondo cui lo Spitaletta, sepan.tamente giudicato, sarebbe stato assolto: in primo luogo, infatti, tale evenienza non incide sulla ricostruzione induttiva operata dai giudici di merito e che ha fatto leva, piuttosto, e come più volte ribadito, sul "collegamento" tra il veicolo utilizzato dal Rotondi e le due iniziative criminose; per altro verso, si tratta, comunque, di una circostanza affidata ad una affermazione difensiva non corroborata documentalmente e che, in ogni caso, non imporrebbe la adozione di un esito conforme in questo giudizio.

È pacifico, d'altra parte, che nel caso di assoluzione intervenuta nei confronti del concorrente nello stesso reato, pronunciata in un diverso procedimento rispetto a quello conclusosi con una condanna che sia fondata sugli stessi dati probatori utilizzati, non è consentito nemmeno il rimedio della revisione che, come si è chiarito, mira ad emendare l'errore sulla ricostruzione del fatto e non già la valutazione dello stesso (cfr., Sez. 4 - n. 46885 del 07/11/2019, Lapadula, Rv. 277902 - 01; Sez. 6 - , n. 16477 del 15/02/2022, Frisullo, Rv. 283317 - 01).

Io

3. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stim

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 30.3.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliereL [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inannmissibilità del ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso ed il conseguente annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza con cui, in data 15.5.2020, il Tribunale di Benevento aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei delitti a lui ascritti ai capi a) e b) della rubrica e, con la ritenuta continuazione tra le due diverse violazioni di legge, lo aveva condannato alla pena complessiva e finale di anni 6 di reclusione ed Euro 1.500 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare in carcere; aveva inoltre applicato all'imputato le pene accessorie conseguenti alla entità di quella principale e condannato il Rotondi al risarcimento dei danni patiti dalla costituita parte civile che aveva liquidato in via equitativa unitamente alle spese; 2. ricorre per cassazione il difensore del Rotondi lamentando: 2.1 violazione di norme processuali penali con riferimento agli artt. 125, 192, 530, secondo comma, 533, primo comma, cod. proc. pen. - travisamento del fatto e delle prove ciesumibile dal testo della sentenza impugnata e da altri atti del processo - carenza, insufficienza nonché manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione sul punto della riferibilità della condotta di furto al Rotondi: richiama gli elementi valorizzati dalla Corte di appello per ascrivere il furto al Rotondi segnalando che, tuttavia, i giudici di secondo grado hanno dato per certi elementi di fatto che tali non sono: a partire dal passaggio di una Golf, subito dopo l'Audi, in via [OSCURATO:PERSONA] di Apollosa nella notte tra il 12 ed il 13 novembre del 2017, segnalando che non vi era alcun elemento per ritenere che si trattasse della Golf tg. [OSCURATO:TARGA] e che alla guida vi fosse il Rotondi; sottolinea che l'istruttoria dibattimentale aveva consentito di apprendere che i dati del GPS della Golf sono relativi al giorno 14 e nulla potevano dimostrare per i giorni precedenti; in secondo luogo, la sentenza impugnata ha dato erroneamente per presupposto che le due vetture, la Golf e l'Audi, fossero transitate nella medesima direzione di marcia; rileva, pertanto, che gli indizi valorizzati dai giudici di merito non erano in realtà tali e comunque erano privi dei requisiti della gravità e della precisione; aggiunge che la stessa Corte di appello è stata costretta ad ammettere che la tesi del primo giudice, secondo cui il ricorrente, che aveva venduto sette anni prima l'Audi, aveva conservato una copia delle chiavi sì da potersene essere impossessato senza lasciare segni di effrazione, rappresentava una mera ipotesi investigativa, per poi cercare di colmare la lacuna con considerazioni smentite dagli esiti della istruttoria dibattimentale e, in particolare, dalle dichiarazioni del teste Fattori circa il fatto che, quella notte, il GPS della Golf aveva mostrato il veicolo sempre in movimento; richiama, ancora, la deposizione del teste Meoli che aveva riferito di aver sentito dei rumori tra le 5,00 e le 7,00 del mattino; conclude nel senso che la presenza del Rotondi sul posto al momento del furto dell'Audi era fondata su mere presupposizioni e che, pertanto, non poteva ritenersi superato il ragionevole dubbio sulla sua responsabilità; 2.2 violazione di norme processuali penali con riferimento agli artt. 125, 192, 530, secondo comma, 533, primo comma, cod. proc. pen., - travisamento del fatto e delle prove desumibile dal testo della sentenza impugnata e da altri atti del processo - carenza, insufficienza nonché manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione sul punto della riferibilità della condotta di rapina al Rotondi: sulla certezza degli indizi: rileva che l'unico dato certo è rappresentato dalla presenza del Rotondi a bordo dell'autovettura Golf all'uscita dello Spitaletta dalla Caserma ove il ricorrente lo aveva accompagnato per assolvere l'obbligo di firma, mentre nemmeno la circostanza secondo cui la Golf e l'Audi avessero fatto il medesimo percorso nel pomeriggio del giorno 14, e sino alla consumazione della rapina, non supera l'incertezza circa la presenza dei due correi a bordo delle due vetture; sottolinea che nessun elemento obiettivo è stato acquisito per concludere nel senso che il Rotondi avesse parcheggiato la Golf in via Trescine/via Viglione di Foglianise per poi riprenderla alle 18.58; segnala che altra mera supposizione è quella secondo cui l'autore materiale della rapina fosse stato lo Spitaletta e richiama, a tal proposito, la descrizione fornita dal teste [OSCURATO:PERSONA] evidenziando come nessuna verifica o nessun riconoscimento era stato operato; sulla precisione e gravità degli indizi: rileva, a tal proposito, che i dati forniti dalla istruttoria sono rappresentati dalla sosta della Golf in via Trescine/via Viglione tra le 18.45,05 e le 18.58,00 e che l'orario della rapina corrisponde alle 18.54,45, quand'anche quello riportato dalle videoregistrazioni fosse quello delle 19.54,45 in quanto sincronizzato sull'ora legale; segnala che il teste [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito dell'orario della rapina indicandolo nelle 18,45 mentre il teste Fattori aveva parlato delle ore 19,00; sottolinea che tutti e tre gli orari emersi dall'istruttoria non sarebbero comunque compatibili con la ripresa della Golf alle ore 18,58 stante il tempo necessario, stimato dalla PG in sei minuti, per portarsi dal distributore all'area di parcheggio ove l'auto era stata lasciata; sulla concordanza degli indizi: rileva che le due sentenze di merito hanno ritenuto di poter affermare la responsabilità dell'imputato valorizzando la pluralità di indizi che, tutta ,fia; tali non sono e, per altro verso, nemmeno sarebbero concordanti tra di loro; sul difetto ed illogicità della motivazione: rileva che la Corte di appello, oltre a riportare nella sentenza gli elementi di prova, avrebbe dovuto anche spiegare i criteri utilizzati per la loro valutazione, sulla scorta di leggi scientifiche ovvero di massime di esperienza; segnala che nel caso in esame, invece, i giudici di merito hanno operato una valutazione degli indizi propria, semmai, della fase cautelare, violando in tal modo il canone dettato dal secondo comma dell'art. 192 cod. proc. pen.; sottolinea che nessuna regola di esperienza autorizzava a ritenere che il Rotondi, dopo aver prelevato lo Spitaletta alle ore 17,30, fosse rimasto alla guida della Golf anche successivamente; aggiunge che la Corte avrebbe dovuto indicare i criteri, scientifici o di esperienza, per concludere nel senso della compatibilità tra il periodo di sosta della Golf ed il tempo occorrente per portarsi sul luogo della rapina e tornare al parcheggio dopo la sua consumazione; richiama, ancora, la deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA] il quale non era stato nemmeno in grado di indicare quante persone giunsero a bordo dell'Audi non essendo stato possibile, inoltre, accertare che quello che ne era sceso fosse stato effettivamente lo Spitaletta, unico collegamento reale con il Rotondi; insiste, ancora, riportando le deposizioni dei testi Fattori e Manserra, sulla incompatibilità tra l'orario della rapina ed il tempo occorrente per portarsi sul posto e ritornare al luogo in cui era stata parcheggiata la Golf; 3. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'inammissibilità del ricorso: osserva che il Tribunale di Benevento prima e la Corte di appello, poi, hanno congruamente ed esaustivamente rappresentato gli elementi su è stata fondata la responsabilità dell'imputato e di cui hanno fornito una valutazione complessiva dandone ampiamento conto con motivazione immune da vizi di manifesta illogicità; 4. la difesa del Rotondi ha trasmesso una articolata memoria difensiva insistendo sulla impossibilita di qualificare in termini di indizi gli elementi in tal senso valorizzati dai giudici di merito che hanno dato invece rilievo a meri sospetti o a congetture; ripercorre, a tal proposito, la analisi operata nel ricorso e, con riguardo a ciascuno di essi, sottolinea come si fosse trattato, al più, di ipotesi investigative ovvero di illazioni, in contrasto con i riscontri oggettivi pure puntualizzati nella sentenza impugnata; con riguardo al secondo profilo, evidenzia di avere appreso che lo Spitaletta, secondo le due sentenze di merito correo nella rapina commessa unitamente al Rotondi, è stato invece prosciolto, con la conseguente impossibilità di valorizzare il collegamento tra i due che, in mancanza d'altro, è stato invece utilizzato per giungere ad una sentenza di condanna nei confronti dell'odierno ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile in quanto articolato con censure manifestamente infondate ovvero, comunque, non consentite in questa sede.Benché formulati come vizi della motivazione e fondati sulla denunzia di una serie di "travisamenti" della prova in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale, i due motivi di ricorso si risolvono, infatti, nella contestazione dell'approdo cui sono pervenuti i giudici di merito all'esito del conforme apprezzamento dell'esito della istruttoria dibattimentale. Vero che tra i vizi riconducibili al novero di quelli denunziabili ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. vi è quello del "travisamento" che, come è noto, è ravvisabile nel caso di contraddittorietà della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato, ovvero da altri atti del processo indicati nei motivi di gravame, ovvero dall'errore cosiddetto revocatorio, che cadendo sul significante e non sul significato della prova, si traduce nell'utilizzo di una prova inesistente per effetto di una errata percezione di quanto riportato dall'atto istruttorio ovvero nella omessa valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia (cfr., Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, Grancini, Rv. 272406; Sez. 2, n. 27929 del 12/06/2019, PG c/Borriello, Rv. 276567). In altri termini, il vizio di "travisamento" deve riguardare una prova che non sia stata affatto valutata ovvero che sia stata considerata dal giudice di merito in termini incontrovertibilmente difformi (non già dal suo "significato" ma) dal suo "significante" e che, inoltre, venga individuata specificamente e "puntualmente" oltre che idonea a disarticolare il ragionamento su cui si fonda la decisione impugnata. È necessario, dunque, che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco dea dichiarazione (o di altro elemento di prova) e quello tratto dal giudice, con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori da questi commessi nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (cfr., anche, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S, Rv. 277758, secondo cui il vizio di travisamento della prova è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del devolutum in caso di cosiddetta "doppia conforme"). Sin da subito, infatti, la giurisprudenza ha avuto cura di chiarire che in virtù della previsione di cui all'art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen., novellata dall'art. 8 I. n. 46 del 2006, il controllo del giudice di legittimità si può estendere alla omessa considerazione o al travisamento della prova, purché, però, si tratti di una prova decisiva; si è inoltre sottolineato che è deducibile in sede di legittimità e rientra, pertanto, in detto controllo soltanto l'errore per l'appunto "revocatorio", in quanto il rapporto di contraddizione esterno al testo della sentenza impugnata, introdotto con la suddetta novella, non può che essere inteso in senso stretto, quale rapporto di negazione sulle premesse, mentre ad esso è estraneo ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per "brani" né fuori dal contesto in cui è inserito; ne deriva che gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa e che, pertanto, restano inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (cfr., tra le tante, Sez. 6, n. 9923 del 05/12/2011, S., Rv. 252349; Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540 in cui la Corte,; in tal senso, anche Sez. 2, n. 7380 del 11/01/2007, Messina ed altro, Rv. 235716). Fatta questa premessa, è allora agevole rendersi conto del fatto che i denunziati "travisamenti" si risolvono, in realtà, nella contestazione dell'esito della lettura che delle prove - indiscutibilmente valutate dai giudici di merito - sia stata operata e sia stata rappresentata nelle sentenze di primo e di secondo grado e sorretta da una motivazione che non presenta profili di criticità tali da renderla censurabile in questa sede. Vale la pena, infatti, ribadire che il sindacato di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere mirato a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (cfr., Sez. 1, Sentenza n. 41738 del 19/10/2011, Pmt in proc. Longo, Rv. 251516; Sez. 6, Sentenza n. 10951 del 15/03/2006, Casula, Rv. 233708; Sez. 2, Sentenza n. 36119 del 04/07/2017, Agati, Rv. 270801).Non sono perciò deducibili, in sede di legittimità, censure relative alla motivazione diverse da quelle che abbiano ad oggetto la sua mancanza, la sua manifesta illogicità, la sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; sono dunque inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (cfr., in tal senso, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965; Sez. 2 - , n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747). Né, per altro verso, è consentito il ricorso per cassazione che, "sub specie" della violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., finisce in realtà per fondarsi su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici, tassativamente previsti dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. (cfr., Sez. 6, n. 13442 del 08/03/2016, [OSCURATO:PERSONA] ed altro, Rv. 266924; Sez. 6, n. 43963 del 30/09/2013, Basile ed altriRv. 258153). Da ultimo, e per completezza, va anche considerato che l'emersione di una criticità su una delle molteplici valutazioni contenute nella sentenza impugnata, laddove le restanti offi ano ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo, non può comportare l'annullamento della decisione per vizio di motivazione, potendo lo stesso essere rilevante solo quando, per effetto di tale critica, all'esito di una verifica sulla completezza e sulla globalità del giudizio operato in sede di merito, risulti disarticolato uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l'impianto della decisione (cfr., Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M. ed altri Rv. 271227). 2. Alla luce di queste premesse rileva perciò il collegio che le censure articolate con i due motivi del ricorso si collocano senz'altro al di fuori del perimetro all'interno del quale è consentito il vaglio di legittimità sulla motivazione finendo, di fatto, per sottoporre alla Corte doglianze che si risolvono nella formulazione di una diversa ed alternativa ricostruzione rispetto a quella risultante dalla sentenza impugnata e posta a fondamento della decisione. Il Tribunale e la Corte di Appello, infatti, sono pervenuti alla affermazione della penale respon-Abilità dell'odierno ricorrente sia per quanto concerne il furto dell'autovettura Audi che per la rapina perpetrata ai danni del distributore di carburanti [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], sito in C.da [OSCURATO:PERSONA] di Benevento, sulla scorta del conforme apprezzamento di una serie convergente di elementi tutti univocamente riconducibili alla persona del Rotondi. Va ribadito, in primo luogo, che nel caso di "doppia conforme" di merito, ovvero di decisioni che, nei due gradi, giungano a conclusioni analoghe sulla scorta di una conforme valutazione delle medesime emergenze istruttorie, vige il principio per cui la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia quando operi attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia quando, per l'appunto, adotti gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette in maniera congiunta e complessiva ben potendo integrarsi reciprocamente dando luogo ad un unico complessivo corpo decisionale (cfr., Sez. 2 - , Sentenza n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, Sentenza n. 13926 del 01/12/2011, Vi,lerio, 252615; Sez. 3, Sentenza n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). Detto questo, rileva il collegio che il ricorso, pur diffondendosi nell'elencare una serie di ritenute discrasie nella ricostruzione restituita dalle due sentenze di merito e che, a suo avviso, finirebbero per minare alla base il giudizio di gravità degli indizi erroneamente stimati univocamente convergenti nella direzione suggerita dalla pubblica accusa, omette, tuttavia, di dar conto di alcuni elementi che hanno invece consentito ai giudici di merito di operare una lettura sintetica e complessiva delle emergenze istruttorie, tale da supportare una valutazione di univoca convergenza e, perciò, di affermazione della penale responsabilità del Rotondi. In particolare, il Tribunale di Benevento aveva puntualmente sottolineato che la autovettura Golf, i cui spostamenti erano stati analiticamente ricostruiti sulla scorta delle risultanze del GPS installato sul veicolo, non soltanto era stata acquistata dalla compagna del Rotondi ma, soprattutto, dalle dichiarazioni di costei, era emerso fosse sempre nella esclusiva disponibilità dell'odierno ricorrente (cfr., pag. 3 della sentenza di primo grado); del tutto legittimamente, perciò, i giudici di merito hanno potuto sostenere che alla guida di quel veicolo, transitato alle ore 00,11,28 del 13.11.2017 in quel di Apollosa, immediatamente dopo il furto dell'Audi A3 commesso in quel Comune nella notte antecedente la rapina al distributore, vi fosse proprio il Rotondi, avendo perciò potuto collegare il ricorrente all'atto predatorio in danno di [OSCURATO:PERSONA] ed avente ad oggetto il veicolo con il quale i rapinatori, il giorno successivo, si sarebbero portati presso la stazione di servizio. Né il ricorso considera quanto pure risultante dalle sentenze di merito in ordine al fatto che - diversamente da quanto opinato dalla difesa - era risultato che la Golf, nella notte del furto, viaggiava nella stessa direzione percorsa dall'Audi A3 che era transitata pochi secondi prima (alle 00,11,04) e che, in particolare, la targa della vettura nella disponibilità del Rotondi era stata anch'essa immortalata dalle telecamere a •.aggi infrarossi che avevano consentito di identificare il veicolo nonostante il conducente avesse avuto cura di transitare a fari spenti (cfr., pag. 2 della sentenza di primo grado). L'analisi delle risultanze del sistema di rilevazione del sistema GPS installato sulla Golf, aveva inoltre consentito agli investigatori di accertare che, nella stessa nottata, alle ore 00,29,43, detto veicolo si era portato in Foglianise, via [OSCURATO:PERSONA] dove, come hanno osservato i giudici di merito ribadendo il "collegamento" tra le due vetture, l'Audi A3, utilizzata per la rapina, sarebbe stata rinvenuta il giorno 20 novembre. Quanto alle vicende del giorno 14.11.2017, poi, le medesime risultanze avevano dato conto del fatto che la Golf, alle ore 16.57, si trovava in via [OSCURATO:PERSONA], in prossimità della abitazione dello Spitaletta essendo poi pacifico che, alle ore 17,29, era transitata per Cautano nei pressi della Stazione dei Carabinieri dove lo Spitaletta si era recato per apporre la firma giornaliera e dove la vettura era stata notata dal pe..sonale in servizio. Subito dopo, come riferito dal teste, operante di PG, la vettura aveva effettuato lo stesso tragitto che sarebbe stato percorso in occasione della rapina, come ad effettuare un sopralluogo preventivo, per poi, alle ore 18.34, transitare in via Trescine-angolo via Viglione (cfr., pag. 5 della sentenza di primo grado) e, alle ore 18,45, essere parcheggiata poco distante, dove sarebbe rimasta ferma sino alle ore 18,58. Sempre secondo la ricostruzione restituita dalle due sentenze di merito, la rapina ai danni del distributore Mare era avvenuta nell'arco di tempo - pari a 13 minuti e stimato sufficiente a coprire, sia in andata che in ritorno, i 5 chilometri dal parcheggio alla stazione di servizio, tenuto conto della rapidità con cui era stata consumato l'atto predatorio e l'orario registrato dal sistema di videosorveglianza della stazione di servizio (nelle ore 18,54). Alle ore 19,07, infine, la Golf era stata rilevata in prossimità del luogo in cui, il giorno 20, sarebbe stata rinvenuta l'Audi A3. Questi essendo gli elementi fattuali di cui le due sentenze di merito hanno dato conto, si deve convenire nel senso della linearità, sul piano logico, delle conclusioni cui sono pervenuti i giudici di primo e di secondo grado nel ritenere il Rotondi direttamente coinvolto nei due fatti di reato oggetto della contestazione e che, come si è visto, hanno in entrambi i casi visto utilizzare la autovettura Golf di cui, come precisato, egli aveva la esclusiva disponibilità. Così stando le cose, è allora opportuno ribadire che nell'ordinamento processuale penale, a fronte dell'onere probatorio assolto dalla pubblica accusa, anche sulla base di presunzioni o massime di esperienza, spetta all'imputato allegare il contrario sulla base di concreti ed oggettivi elementi fattuali, poiché è l'imputato che, in considerazione del principio della c.d. "vicinanza della prova", può acquisire o quanto meno fornire, tramite l'allegazione, tutti gli elementi per provare il fondame.-ito della resi difensiva (cfr., Sez. 2 - , n. 6734 del 30/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278373 - 01; Sez. 2, n. 20171 del 07/02/2013, Weng ed altro, Rv. 255916 - 01; Sez. 2, n. 7484 del 21/01/2014, PG e PC in proc. Baroni, Rv. 259245 - 01; Sez. 5, n. 32937 del 19/05/2014, [OSCURATO:PERSONA]. 261657 - 01; Sez. 4, n. 12099 del 12/12/2018, Fiumefreddo, Rv. 275284 - 01). Nel caso di specie, la difesa del Rotondi non ha mai nemmeno tentato di fornire qualche giustificazione circa il fatto che Golf, pur nella sua esclusiva disponibilità, fosse stata utilizzata nei termini sopra riassunti ed univocamente deponenti per il suo funzionale "collegamento" con i due fatti di reato per i quali è intervenuta la condanna. Del tutto legittimamente, perciò, i giudici di merito hanno potuto ritenere che egli, alla guida della Golf, avesse concorso nel furto e, poi, il giorno successivo, avesse partecipato alla rapina. Tale risultato non è inficiato dalla circostanza, riferita dalla difesa, secondo cui lo Spitaletta, sepan.tamente giudicato, sarebbe stato assolto: in primo luogo, infatti, tale evenienza non incide sulla ricostruzione induttiva operata dai giudici di merito e che ha fatto leva, piuttosto, e come più volte ribadito, sul "collegamento" tra il veicolo utilizzato dal Rotondi e le due iniziative criminose; per altro verso, si tratta, comunque, di una circostanza affidata ad una affermazione difensiva non corroborata documentalmente e che, in ogni caso, non imporrebbe la adozione di un esito conforme in questo giudizio. È pacifico, d'altra parte, che nel caso di assoluzione intervenuta nei confronti del concorrente nello stesso reato, pronunciata in un diverso procedimento rispetto a quello conclusosi con una condanna che sia fondata sugli stessi dati probatori utilizzati, non è consentito nemmeno il rimedio della revisione che, come si è chiarito, mira ad emendare l'errore sulla ricostruzione del fatto e non già la valutazione dello stesso (cfr., Sez. 4 - n. 46885 del 07/11/2019, Lapadula, Rv. 277902 - 01; Sez. 6 - , n. 16477 del 15/02/2022, Frisullo, Rv. 283317 - 01). Io 3. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stim
Sentenza Cassazione n. 17948/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris