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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 giugno 2026

Cassazione n. 31262/2026

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te di appello di Milanovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

La sentenza impugnata è stata pronunziata il 13 novembre 2025 dalla Cortedi appello di Milano, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano cheaveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato.2.

Avverso la sentenza della Corte di appello, l’imputato ha proposto ricorsoper cassazione a mezzo del difensore di fiducia.Con un unico motivo, deduce il vizio di inosservanza di norme processuali, inrelazione agli artt. 420-ter e 598-bis cod. proc. pen.Censura la celebrazione del giudizio di appello secondo il c.d. rito cartolare,nonostante l’imputato, tramite il proprio difensore, avesse tempestivamenterichiesto la discussione orale.Sostiene che la sentenza impugnata dovrebbe essere annullata, poiché lacelebrazione del giudizio di appello in camera di consiglio senza l’intervento delleparti integrerebbe un’ipotesi di nullità generale a regime intermedio, qualora larichiesta di trattazione orale sia stata trasmessa tempestivamente in cancelleria.3.

Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di annullarela sentenza impugnata con rinvio.4.

Il ricorso deve essere accolto.L’unico motivo di ricorso è fondato.Invero, «in tema di giudizio di appello, nel vigore del regime di ordinariatrattazione cartolare introdotto dall'art. 598-bis cod. proc. pen., ove il difensoredell'imputato abbia inoltrato rituale e tempestiva richiesta di trattazione orale, losvolgimento del processo con rito camerale non partecipato ha luogo secondo unmodello procedimentale del tutto difforme da quello prescelto, con assenza deldifensore in un caso in cui ne è obbligatoria la presenza, così determinandosi unanullità assoluta e insanabile agli effetti dell'art. 179, comma 1, cod. proc. pen.»(Sez. 5, n. 35803 del 09/10/2025, G., Rv. 288681; Sez. 6, n. 30069 del23/05/2025, Barakah, Rv. 288439; da ultimo: Sez. 6 n. 15849 del 18/03/2026;Sez. 5, n. 17745 del 05/02/2026).Ebbene, nel caso in esame, effettivamente, il giudizio di appello è statocelebrato secondo il c.d. rito cartolare, nonostante l’imputato, tramite il propriodifensore, avesse tempestivamente richiesto la trattazione orale.

Invero, dagliprocessuale), risulta che: il decreto di citazione per il giudizio di appello era statonotificato il 10 settembre 2025 al difensore; il 23 settembre, entro il termine diquindici giorni dalla notifica, il difensore aveva presentato, tramite p.e.c., richiestadi trattazione orale; l’udienza, nonostante la richiesta di trattazione orale, era statacelebrata con il rito camerale non partecipato.5.

Alla stregua delle considerazioni esposte, la sentenza impugnata deveessere annullata senza rinvio, con conseguente gli atti alla Corte di appello diMilano per l'ulteriore corso.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti allaCorte di appello di Milano per l'ulteriore corso.Così deciso, il 12 giugno 2026.Il Consigliere estensore Il PresidentePierangelo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te di appello di Milanovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 13 novembre 2025 dalla Cortedi appello di Milano, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano cheaveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato.2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l’imputato ha proposto ricorsoper cassazione a mezzo del difensore di fiducia.Con un unico motivo, deduce il vizio di inosservanza di norme processuali, inrelazione agli artt. 420-ter e 598-bis cod. proc. pen.Censura la celebrazione del giudizio di appello secondo il c.d. rito cartolare,nonostante l’imputato, tramite il proprio difensore, avesse tempestivamenterichiesto la discussione orale.Sostiene che la sentenza impugnata dovrebbe essere annullata, poiché lacelebrazione del giudizio di appello in camera di consiglio senza l’intervento delleparti integrerebbe un’ipotesi di nullità generale a regime intermedio, qualora larichiesta di trattazione orale sia stata trasmessa tempestivamente in cancelleria.3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di annullarela sentenza impugnata con rinvio.4. Il ricorso deve essere accolto.L’unico motivo di ricorso è fondato.Invero, «in tema di giudizio di appello, nel vigore del regime di ordinariatrattazione cartolare introdotto dall'art. 598-bis cod. proc. pen., ove il difensoredell'imputato abbia inoltrato rituale e tempestiva richiesta di trattazione orale, losvolgimento del processo con rito camerale non partecipato ha luogo secondo unmodello procedimentale del tutto difforme da quello prescelto, con assenza deldifensore in un caso in cui ne è obbligatoria la presenza, così determinandosi unanullità assoluta e insanabile agli effetti dell'art. 179, comma 1, cod. proc. pen.»(Sez. 5, n. 35803 del 09/10/2025, G., Rv. 288681; Sez. 6, n. 30069 del23/05/2025, Barakah, Rv. 288439; da ultimo: Sez. 6 n. 15849 del 18/03/2026;Sez. 5, n. 17745 del 05/02/2026).Ebbene, nel caso in esame, effettivamente, il giudizio di appello è statocelebrato secondo il c.d. rito cartolare, nonostante l’imputato, tramite il propriodifensore, avesse tempestivamente richiesto la trattazione orale. Invero, dagliprocessuale), risulta che: il decreto di citazione per il giudizio di appello era statonotificato il 10 settembre 2025 al difensore; il 23 settembre, entro il termine diquindici giorni dalla notifica, il difensore aveva presentato, tramite p.e.c., richiestadi trattazione orale; l’udienza, nonostante la richiesta di trattazione orale, era statacelebrata con il rito camerale non partecipato.5. Alla stregua delle considerazioni esposte, la sentenza impugnata deveessere annullata senza rinvio, con conseguente gli atti alla Corte di appello diMilano per l'ulteriore corso. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti allaCorte di appello di Milano per l'ulteriore corso.Così deciso, il 12 giugno 2026.Il Consigliere estensore Il PresidentePierangelo [OSCURATO:PERSONA]
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