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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 giugno 2023

Cassazione n. 51306/2023

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a seguente ORDINANZA nel procedimento nei confronti di 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] definito con sentenza della Corte di cassazione in data 27/06/2023; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. fDEP091T.[OSCURATO:PERSONA] CANCEILYtqA 22 D I C 2023 IL i L [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che, con sentenza resa in data 27/06/2023 nel procedimento n.

R.G. 13717/22, questa stessa sezione della Corte di Cassazione ha deciso i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo del 16/04/2021, tra l'altro condannando tutti i ricorrenti alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile CIAPI; Rilevato che la condanna disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] è frutto di un evidente errore materiale, posto che il suo ricorso è stato integralmente accolto e l'unica questione proposta era peraltro ininfluente rispetto alle statuizioni civilistiche contenute nelle sentenze di merito, sicché, non avendo la parte civile neppure interesse a formulare conclusioni nei suoi confronti, la stessa non avrebbe avuto titolo ad ottenere la rifusione delle spese processuali neppure in caso di rigetto o declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione (ex multis, Sez. 2, n. 2963 del 09/12/2020, Ascione, Rv. 280519; Sez. 4, n. 22697 del 09/07/2020, L., Rv, 279514); Rilevato che al predetto errore materiale contenuto nel dispositivo del ruolo di pubblica udienza può pertanto rimediarsi con il procedimento di correzione di cui all'art. 625 bis, comma 3, cod. proc. pen.; P.Q.M.

Ordina la correzione dell'errore materiale contenuto nel ruolo di pubblica udienza del 27/06/2023 relativamente al procedimento n.

R.G. 13717/2022, ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel senso che, dopo le parole "Rigetta nel resto i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]", le parole ".

Condanna gli imputati ricorrenti" siano sostituite con le parole "e condanna tali imputati ricorrenti".

Manda la cancelleria per l'annotazione della presente ordinanza sull'originale dell'atto.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 29 novembre 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA nel procedimento nei confronti di 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] definito con sentenza della Corte di cassazione in data 27/06/2023; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. fDEP091T.[OSCURATO:PERSONA] CANCEILYtqA 22 D I C 2023 IL i L [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che, con sentenza resa in data 27/06/2023 nel procedimento n. R.G. 13717/22, questa stessa sezione della Corte di Cassazione ha deciso i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo del 16/04/2021, tra l'altro condannando tutti i ricorrenti alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile CIAPI; Rilevato che la condanna disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] è frutto di un evidente errore materiale, posto che il suo ricorso è stato integralmente accolto e l'unica questione proposta era peraltro ininfluente rispetto alle statuizioni civilistiche contenute nelle sentenze di merito, sicché, non avendo la parte civile neppure interesse a formulare conclusioni nei suoi confronti, la stessa non avrebbe avuto titolo ad ottenere la rifusione delle spese processuali neppure in caso di rigetto o declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione (ex multis, Sez. 2, n. 2963 del 09/12/2020, Ascione, Rv. 280519; Sez. 4, n. 22697 del 09/07/2020, L., Rv, 279514); Rilevato che al predetto errore materiale contenuto nel dispositivo del ruolo di pubblica udienza può pertanto rimediarsi con il procedimento di correzione di cui all'art. 625 bis, comma 3, cod. proc. pen.; P.Q.M. Ordina la correzione dell'errore materiale contenuto nel ruolo di pubblica udienza del 27/06/2023 relativamente al procedimento n. R.G. 13717/2022, ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel senso che, dopo le parole "Rigetta nel resto i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]", le parole ". Condanna gli imputati ricorrenti" siano sostituite con le parole "e condanna tali imputati ricorrenti". Manda la cancelleria per l'annotazione della presente ordinanza sull'originale dell'atto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 29 novembre 2023.