CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 00106/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2023 della Corte d'appello di Genova dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 640 cod. pen. (primo motivo) e in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen. (secondo motivo), sono indeducibili: il primo poiché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla c:orte di merito con corretti argomenti logico-giuridici (si veda, in particolare, la pag. 2 della sentenza impugnata); il secondo, in quanto la Corte d'appello ha motivato in modo adeguato in ordine sia al diniego delle circostanze attenuanti generiche, esprimendo un giudizio di fatto non sindacabile in questa sede di legittimità, sia alla determinazione della misura della pena, esercitando la propria discrezionalità in aderenza ai principi e ai parametri enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. (si vedano, in particolare, le pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 novembre 202