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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 gennaio 2023

Cassazione n. 16570/2023

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a seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 23516/2016R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere della Vittoria n. 9, presso lo studio legale e tributario “Rosati, [OSCURATO:PERSONA]”, giusta procura speciale in calceal ricorso; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania – sezione staccata di Salerno n. 2219 / 09 / 20 1 6 , depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 gennaio 2023dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: Tributi–Avviso di accertamento - C on la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Campania – sezione staccata di Salerno accoglieva parzialmente l’appello propost o da [OSCURATO:PERSONA] avverso l a sentenza della CTP di Salerno , con l a qual e era stat o parzialmente accolto il ricorso propost o da l predetto contribuente avverso un avviso di accertamento, per imposte dirette e IVA , in relazione all’anno d’imposta 2007; - la CTR riduceva ulteriormente l’importo totale dei ricavi non dichiarati (già ridotti dalla CTP),rideterminandolo in euro 235.431,65, pari alla somma delle operazioni bancarie che il CTU nominato in appello ha ritenuto non giustificate; - [OSCURATO:PERSONA] impu gnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato aquattro motivi ; -l’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso . [OSCURATO:PERSONA] -Con i l prim o motiv o , il ricorrent e de duce la nullità della sentenza per inesistenza della motivazione, in relazione agli artt. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., avendo la CTR omesso di motivare in relazione alla parziale riduzione della ripresa a tassazione; -il motivo è infondato; - è stato più volte affermato da questa Corte che “la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (Cass., Sez.

U.3.11.2016, n. 22232);- la motivazione della sentenza impugnata non rientra affatto nei paradigmi invalidanti indicati nel citato, consolidato e condivisibile, arresto giurisprudenziale, in quanto non è carente di motivazione la sentenza che recepisce “per relationem” le conclusioni della relazione di consulenza tecnica d’ufficio di cui dichiari di condividere il merito (Cass. 14.02.2019, n. 4352), dovendosi ritenere che il giudice tributario di appello abbia assolto, per detta parte, il proprio obbligo motivazionale al di sopra del "minimo costituzionale" (cfr. Sez.

U. 7.04.2014, n. 8053); - con il secondo motivo, deduce la nullità della sentenza per ome ssa pronuncia sul primo motivo di appello con conseguente violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il giudicato, in relazione agli artt. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, 112 e 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., non essendosi la CTR pronunciata sul motivo con il quale era stata denunciata la violazionedell’art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000 per mancata osservazione del termine dilatorio e mancanza del contraddittorio preventivo; -il motivo è infondato; - secondo l’indirizzo or mai costante di questa Corte, a cui questo Collegio intende dare continuità, “Alla luce dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell'art. 111, comma 2, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 c.p.c. ispirata a tali principi, una volta verificata l'omessapronuncia su un motivo di gravame, la Suprema Corte puòomettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con quel motivo risultiinfondata, di modo che la statuizione da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l'inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto” ( ex plurimis, Cass. 28.06.2017, n. 16171); - ora, con riferimento al secondo motivo, per quanto riguarda la ritenuta violazione del contraddittorio, va ribadito che, in tema di accertamento delle imposte, la ricostruzione della base imponibile, mediante le risultanze degli accertamenti bancari ex art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, non è subordinata alcontraddittorio con il contribuente, anticipato alla fase amministrativa, in quanto l'invito a fornire dati, notizie e chiarimenti in ordine alle operazioni annotate nei contibancari costituisce per l'Ufficio una mera facoltà, da esercitarsi in piena discrezionalità, e non un obbligo, sicché dal mancato esercizio di tale facoltà non deriva alcuna illegittimità della rettifica operata in base ai relativi accertamenti (ex plurimis, Cass.20.12.2019, 34209); - occorre rilevare, peraltro, che per le modalità di svolgimento del contraddittorio non viene prescritta alcuna forma vincolata, per cui va ribadito il principio, secondo il quale è sufficiente (e necessario) che detto contraddittorio, quando previsto, “si realizzi in modo effettivo quali siano gli strumenti in concreto adottati, siano essi il ricorso a procedure partecipative o l’impiego di altri meccanismi finalizzati all’interlocuzione preventiva, come, ad esempio, l’inoltro di questionari, il riconoscimento dell’accesso agli atti ovvero l’espletamento di altre attività che risultino funzionali a detto obiettivo”, (Cass. 19.07.2021, n. 20436); - nella specie, è stato lo stesso contribuente ad evidenziare nel ricorso che, prima della notifica dell’avviso, era stato convocato dall’Agenzia per fornire notizie e chiarimenti in ordine alle movimentazioni bancarie e che, a seguito di detto invito, aveva dapprima consegnato copia degli estratti conto bancari riguardanti le operazioni da giustificare, chiedendo poi di essere esonerato dal fornire ulteriori chiarimenti, in quanto detta verifica era stata, a suo dire, già svolta dalla Guardia di Finanza; - poiché l’Amministrazione finanziaria aveva già instaurato un contraddittorio con il contribuente, non aveva alcun obbligo di sollecitarlo ulteriormente, visto che lui stesso aveva chiesto, peraltro, di essere esonerato dal fornire ulteriori chiarimenti; - con il terzo motivo, deduce la nullità della sentenza per omessa pronuncia sul secondo motivo di appello con conseguente violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il giudicato, in relazione agli artt. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, 112 e 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., non essendosi la CTR pronunciata sul motivo con il quale era stata denunciata la violazione dell’art. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, avendo l’Amministrazione finanziaria già sottoposto il contribuente, per lo stesso anno d’imposta, a verifica generale e non contenendo l’avviso di accertamento impugnato alcuna motivazione in ordine agli elementi nuovi che avrebbero potuto giustificare una ulteriore verifica, non essendo questa altrimenti ammissibile neppure sulla base dell’utilizzo di un diverso mezzo istruttorio; - con il quarto motivo, deduce la nullità della sentenza per omessa pronuncia sul terzo motivo di appello con conseguente violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il giudicato,in relazione agli artt. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, 112 e 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., non essendosi la CTR pronunciata sul motivo con il quale era stata denunciata la violazione degli artt. 32, comma 1, n. 2 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51, comma 2, n. 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione agli artt. 112, 115 e 116 cod. proc. civ., per avere il primo giudice erroneamente interpretato il riparto dell’onere della prova in materia di accertamenti bancari;- per esigenze di priorità logica, va esaminato prima il quarto motivo che è infondato; - contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la CTR si è pronunciata sulla censura mossa con il terzo motivo di appello; - in particolare, l a CTR ha analizzato le operazioni bancarie avvalendosi dell’apporto di un tecnico, escludendo quelle che il contribuente era stato in grado di giustificare, secondo le regole di riparto dell’onere probatorio, previste per le verifiche dei dati bancari e finanziari, per cui non può ravvisarsi sul punto alcuna omessa pronuncia; - il terzo motivo risulta, invece, fondato, posto che in ordine alla denunciata violazione dell’art. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, la CTR non si è in alcun modo pronunciata; - avendo il contribuente sostenuto che l’Amministrazione finanziaria aveva già sottoposto il contribuente, per lo stesso anno d’imposta, ad una verificagenerale, la CTR avrebbe dovuto esaminare se vi fossero i presupposti per un nuovo accertamento; - in conclusione, questa Corte reputa vada accolto il terzo motivo e rigettati gli altri; - la sentenza impugnata va, pertanto, cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio per nuovo esame alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di lite del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta gli altri; cassa la sentenza impugnata, con riferimento al motivo accolto, e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 23516/2016R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere della Vittoria n. 9, presso lo studio legale e tributario “Rosati, [OSCURATO:PERSONA]”, giusta procura speciale in calceal ricorso; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania – sezione staccata di Salerno n. 2219 / 09 / 20 1 6 , depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 gennaio 2023dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: Tributi–Avviso di accertamento - C on la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Campania – sezione staccata di Salerno accoglieva parzialmente l’appello propost o da [OSCURATO:PERSONA] avverso l a sentenza della CTP di Salerno , con l a qual e era stat o parzialmente accolto il ricorso propost o da l predetto contribuente avverso un avviso di accertamento, per imposte dirette e IVA , in relazione all’anno d’imposta 2007; - la CTR riduceva ulteriormente l’importo totale dei ricavi non dichiarati (già ridotti dalla CTP),rideterminandolo in euro 235.431,65, pari alla somma delle operazioni bancarie che il CTU nominato in appello ha ritenuto non giustificate; - [OSCURATO:PERSONA] impu gnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato aquattro motivi ; -l’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso . [OSCURATO:PERSONA] -Con i l prim o motiv o , il ricorrent e de duce la nullità della sentenza per inesistenza della motivazione, in relazione agli artt. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., avendo la CTR omesso di motivare in relazione alla parziale riduzione della ripresa a tassazione; -il motivo è infondato; - è stato più volte affermato da questa Corte che “la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (Cass., Sez. U.3.11.2016, n. 22232);- la motivazione della sentenza impugnata non rientra affatto nei paradigmi invalidanti indicati nel citato, consolidato e condivisibile, arresto giurisprudenziale, in quanto non è carente di motivazione la sentenza che recepisce “per relationem” le conclusioni della relazione di consulenza tecnica d’ufficio di cui dichiari di condividere il merito (Cass. 14.02.2019, n. 4352), dovendosi ritenere che il giudice tributario di appello abbia assolto, per detta parte, il proprio obbligo motivazionale al di sopra del "minimo costituzionale" (cfr. Sez. U. 7.04.2014, n. 8053); - con il secondo motivo, deduce la nullità della sentenza per ome ssa pronuncia sul primo motivo di appello con conseguente violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il giudicato, in relazione agli artt. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, 112 e 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., non essendosi la CTR pronunciata sul motivo con il quale era stata denunciata la violazionedell’art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000 per mancata osservazione del termine dilatorio e mancanza del contraddittorio preventivo; -il motivo è infondato; - secondo l’indirizzo or mai costante di questa Corte, a cui questo Collegio intende dare continuità, “Alla luce dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell'art. 111, comma 2, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 c.p.c. ispirata a tali principi, una volta verificata l'omessapronuncia su un motivo di gravame, la Suprema Corte puòomettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con quel motivo risultiinfondata, di modo che la statuizione da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l'inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto” ( ex plurimis, Cass. 28.06.2017, n. 16171); - ora, con riferimento al secondo motivo, per quanto riguarda la ritenuta violazione del contraddittorio, va ribadito che, in tema di accertamento delle imposte, la ricostruzione della base imponibile, mediante le risultanze degli accertamenti bancari ex art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, non è subordinata alcontraddittorio con il contribuente, anticipato alla fase amministrativa, in quanto l'invito a fornire dati, notizie e chiarimenti in ordine alle operazioni annotate nei contibancari costituisce per l'Ufficio una mera facoltà, da esercitarsi in piena discrezionalità, e non un obbligo, sicché dal mancato esercizio di tale facoltà non deriva alcuna illegittimità della rettifica operata in base ai relativi accertamenti (ex plurimis, Cass.20.12.2019, 34209); - occorre rilevare, peraltro, che per le modalità di svolgimento del contraddittorio non viene prescritta alcuna forma vincolata, per cui va ribadito il principio, secondo il quale è sufficiente (e necessario) che detto contraddittorio, quando previsto, “si realizzi in modo effettivo quali siano gli strumenti in concreto adottati, siano essi il ricorso a procedure partecipative o l’impiego di altri meccanismi finalizzati all’interlocuzione preventiva, come, ad esempio, l’inoltro di questionari, il riconoscimento dell’accesso agli atti ovvero l’espletamento di altre attività che risultino funzionali a detto obiettivo”, (Cass. 19.07.2021, n. 20436); - nella specie, è stato lo stesso contribuente ad evidenziare nel ricorso che, prima della notifica dell’avviso, era stato convocato dall’Agenzia per fornire notizie e chiarimenti in ordine alle movimentazioni bancarie e che, a seguito di detto invito, aveva dapprima consegnato copia degli estratti conto bancari riguardanti le operazioni da giustificare, chiedendo poi di essere esonerato dal fornire ulteriori chiarimenti, in quanto detta verifica era stata, a suo dire, già svolta dalla Guardia di Finanza; - poiché l’Amministrazione finanziaria aveva già instaurato un contraddittorio con il contribuente, non aveva alcun obbligo di sollecitarlo ulteriormente, visto che lui stesso aveva chiesto, peraltro, di essere esonerato dal fornire ulteriori chiarimenti; - con il terzo motivo, deduce la nullità della sentenza per omessa pronuncia sul secondo motivo di appello con conseguente violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il giudicato, in relazione agli artt. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, 112 e 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., non essendosi la CTR pronunciata sul motivo con il quale era stata denunciata la violazione dell’art. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, avendo l’Amministrazione finanziaria già sottoposto il contribuente, per lo stesso anno d’imposta, a verifica generale e non contenendo l’avviso di accertamento impugnato alcuna motivazione in ordine agli elementi nuovi che avrebbero potuto giustificare una ulteriore verifica, non essendo questa altrimenti ammissibile neppure sulla base dell’utilizzo di un diverso mezzo istruttorio; - con il quarto motivo, deduce la nullità della sentenza per omessa pronuncia sul terzo motivo di appello con conseguente violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il giudicato,in relazione agli artt. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, 112 e 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., non essendosi la CTR pronunciata sul motivo con il quale era stata denunciata la violazione degli artt. 32, comma 1, n. 2 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51, comma 2, n. 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione agli artt. 112, 115 e 116 cod. proc. civ., per avere il primo giudice erroneamente interpretato il riparto dell’onere della prova in materia di accertamenti bancari;- per esigenze di priorità logica, va esaminato prima il quarto motivo che è infondato; - contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la CTR si è pronunciata sulla censura mossa con il terzo motivo di appello; - in particolare, l a CTR ha analizzato le operazioni bancarie avvalendosi dell’apporto di un tecnico, escludendo quelle che il contribuente era stato in grado di giustificare, secondo le regole di riparto dell’onere probatorio, previste per le verifiche dei dati bancari e finanziari, per cui non può ravvisarsi sul punto alcuna omessa pronuncia; - il terzo motivo risulta, invece, fondato, posto che in ordine alla denunciata violazione dell’art. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, la CTR non si è in alcun modo pronunciata; - avendo il contribuente sostenuto che l’Amministrazione finanziaria aveva già sottoposto il contribuente, per lo stesso anno d’imposta, ad una verificagenerale, la CTR avrebbe dovuto esaminare se vi fossero i presupposti per un nuovo accertamento; - in conclusione, questa Corte reputa vada accolto il terzo motivo e rigettati gli altri; - la sentenza impugnata va, pertanto, cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio per nuovo esame alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di lite del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta gli altri; cassa la sentenza impugnata, con riferimento al motivo accolto, e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizio
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