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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29170/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia, indicata in epigrafe, di conferma della sentenza emessa il 4 marzo 2022 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Belluno, che ha condannato l'imputato per plurimi furti aggravati ai sensi degli artt. 61, nn. 5 e 11, 110, 624 e 625 (capi 1, 2, 3,5,6) e per il delitto di cui agli artt. 81, comma 2, cod. pen. e 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 19) commessi in Alpago dal 31 luglio 2019 al 22 agosto 2019 e in Ponte delle Alpi nell'estate del 2019; considerato che il ricorrente deduce carenza di motivazione per la mancanza di riscontri rispetto al contenuto delle conversazioni intercorse tra l'imputato e il coimputato [OSCURATO:PERSONA] e per essere stata desunta la responsabilità dalla mera presenza sul luogo dei furti; con riguardo alla cessione di stupefacente, si duole nella mancanza di motivazione a sostegno della ritenuta attendibilità della testimonianza dell'acquirente; considerato che i motivi di ricorso costituiscono mera reiterazione di motivi di appello che sono stati adeguatamente vagliati dalla Corte territoriale, come si desume dalla motivazione alle pagg. 11-13 della sentenza impugnata, con il cui contenuto il ricorso difetta totalmente di confronto; considerato che il ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), deve prospettare le ragioni di diritto e i dati di fatto che sorreggono l'impugnazione; contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, infatti, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta, sì da condurre a decisione differente.

Ma, nel caso in esame, tutti i motivi di ricorso risultano aspecifici; considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia, indicata in epigrafe, di conferma della sentenza emessa il 4 marzo 2022 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Belluno, che ha condannato l'imputato per plurimi furti aggravati ai sensi degli artt. 61, nn. 5 e 11, 110, 624 e 625 (capi 1, 2, 3,5,6) e per il delitto di cui agli artt. 81, comma 2, cod. pen. e 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 19) commessi in Alpago dal 31 luglio 2019 al 22 agosto 2019 e in Ponte delle Alpi nell'estate del 2019; considerato che il ricorrente deduce carenza di motivazione per la mancanza di riscontri rispetto al contenuto delle conversazioni intercorse tra l'imputato e il coimputato [OSCURATO:PERSONA] e per essere stata desunta la responsabilità dalla mera presenza sul luogo dei furti; con riguardo alla cessione di stupefacente, si duole nella mancanza di motivazione a sostegno della ritenuta attendibilità della testimonianza dell'acquirente; considerato che i motivi di ricorso costituiscono mera reiterazione di motivi di appello che sono stati adeguatamente vagliati dalla Corte territoriale, come si desume dalla motivazione alle pagg. 11-13 della sentenza impugnata, con il cui contenuto il ricorso difetta totalmente di confronto; considerato che il ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), deve prospettare le ragioni di diritto e i dati di fatto che sorreggono l'impugnazione; contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, infatti, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta, sì da condurre a decisione differente. Ma, nel caso in esame, tutti i motivi di ricorso risultano aspecifici; considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell
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