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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 31 maggio 2022

Cassazione n. 17695/2022

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 11632-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], in persona del curator pro tempore, avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso in proprio e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 11632/2021 Numero sezionale 5187/2022 Numero di raccolta generale 17695/2022- intimata - avverso la sentenza n. 507/2020 della CORTE D'APPELLO di Data pubblicazione 31/05/2022 BOLOGNA, depositata il 04/03/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 14.3.2006 [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Modena, esponendo di essere l’unica legittima proprietaria di due aree cortilive accessorie ad altro immobile, giusta rogiti risalenti al 1982 e 1983; di aver appreso che dette aree erano state trasferite in comproprietà a [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., con atti del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e del 3.9.1997, rogati dal notaio Garrasi, in base ad un frazionamento illegittimamente eseguito dall’arch.

Bonora senza il consenso di essa attrice; invocava quindi la declaratoria di nullità del prefetto frazionamento e dei contratti del 1996 e 1997, nonché l’accertamento della sua proprietà esclusiva delle due porzioni di terreno di cui anzidetto.

Si costituivano ambedue i convenuti, resistendo alla domanda. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., inoltre, eccepiva che all’esito di altro giudizio, pendente tra di essa e [OSCURATO:PERSONA] S.a.s., il Tribunale di Modena aveva accertato la comproprietà, tra le due società, delle aree oggetto di causa.

Il Tribunale di Modena, con sentenza n. 1590/2013, definiva il giudizio di prime cure rigettando la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] proposto appello da [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. avverso ambedue le decisioni del Tribunale di Modena.

La Corte di Appello di Bologna, dapprima, con sentenza n. 455/2015, rigettava la domanda di accertamento della comproprietà delle due aree di cui si discute (con sentenza confermata dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 3502/2019) e poi, con la sentenza oggi impugnata, n.

F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 11632/2021 Numero sezionale 5187/2022 507/2020, accoglieva la domanda di accertamento della proprietà Numero di raccolta generale 17695/2022Data pubblicazione 31/05/2022 esclusiva delle due porzioni in capo ad [OSCURATO:PERSONA] S.a.s., rigettando invece quella volta ad ottenere la condanna di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. a chiudere due porte, aperte sulle due aree cortilive durante la pendenza del giudizio di merito.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA] S.a.s., affidandosi a tre motivi.

Resiste con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., intimata, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, la società ricorrente lamenta la violazione ed errata applicazione degli artt. 183, 184, 99, 112 c.p.c. e 2907 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe ordinato la chiusura delle due porte aperte da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. sulle aree cortilive di cui è causa, senza avvedersi che essa era stata proposta solo originariamente, ma non era più stata riprodotta in sede di precisazione delle conclusioni ed era quindi stata abbandonata.

Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 132 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., perché la Corte felsinea avrebbe omesso di pronunziare sulle domande di nullità degli elaborati planimetrici redatti dall’arch.

Bonora il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e di nullità o inefficacia degli atti del 6.11.1996 e del 3.9.1997 rogati dal notaio Garrasi, in virtù dei quali [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. aveva, apparentemente, acquistato i diritti di comproprietà sulle aree cortilive di cui è causa.

Inoltre, la Corte distrettuale avrebbe reso una motivazione affetta da irriducibile contrasto logico, perché da F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 11632/2021 Numero sezionale 5187/2022 un lato avrebbe ravvisato l’assorbimento delle domande di nullità Numero di raccolta generale 17695/2022Data pubblicazione 31/05/2022 degli elaborati redatti dall’arch.

Bonora, e dall’altro lato avrebbe affermato che dette domande sarebbero state integralmente rigettate.

Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 112 e 91 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., sempre perché la Corte di Appello avrebbe omesso di pronunziare sulle domande di nullità di cui alla seconda censura.

Il Relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ha avanzato proposta di inammissibilità del primo motivo di ricorso e di accoglimento del secondo e terzo motivo. [OSCURATO:PERSONA] non ravvisa l’evidenza decisoria, in particolar modo con riferimento alla seconda e alla terza censura, che presuppongono la configurabilità di una posizione soggettiva suscettibile di tutela in relazione alle variazioni catastali e planimetriche fatte eseguire da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. sugli immobili accertati di proprietà esclusiva della società odierna ricorrente.

Il ricorso va dunque rinviato a nuovo ruolo, affinché esso sia trattato in udienza pubblica.

PQM la Corte rinvia il ricorso a nuovo ruolo, affinché esso sia trattato in udienza pubblica.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, in data 13 maggio 2022.

Il Presidente (L.

G. Lombardo) F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 11632-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], in persona del curator pro tempore, avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso in proprio e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . 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[OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 14.3.2006 [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Modena, esponendo di essere l’unica legittima proprietaria di due aree cortilive accessorie ad altro immobile, giusta rogiti risalenti al 1982 e 1983; di aver appreso che dette aree erano state trasferite in comproprietà a [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., con atti del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e del 3.9.1997, rogati dal notaio Garrasi, in base ad un frazionamento illegittimamente eseguito dall’arch. Bonora senza il consenso di essa attrice; invocava quindi la declaratoria di nullità del prefetto frazionamento e dei contratti del 1996 e 1997, nonché l’accertamento della sua proprietà esclusiva delle due porzioni di terreno di cui anzidetto. Si costituivano ambedue i convenuti, resistendo alla domanda. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., inoltre, eccepiva che all’esito di altro giudizio, pendente tra di essa e [OSCURATO:PERSONA] S.a.s., il Tribunale di Modena aveva accertato la comproprietà, tra le due società, delle aree oggetto di causa. Il Tribunale di Modena, con sentenza n. 1590/2013, definiva il giudizio di prime cure rigettando la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] proposto appello da [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. avverso ambedue le decisioni del Tribunale di Modena. La Corte di Appello di Bologna, dapprima, con sentenza n. 455/2015, rigettava la domanda di accertamento della comproprietà delle due aree di cui si discute (con sentenza confermata dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 3502/2019) e poi, con la sentenza oggi impugnata, n. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . 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[OSCURATO:PERSONA] S.r.l., intimata, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, la società ricorrente lamenta la violazione ed errata applicazione degli artt. 183, 184, 99, 112 c.p.c. e 2907 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe ordinato la chiusura delle due porte aperte da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. sulle aree cortilive di cui è causa, senza avvedersi che essa era stata proposta solo originariamente, ma non era più stata riprodotta in sede di precisazione delle conclusioni ed era quindi stata abbandonata. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 132 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., perché la Corte felsinea avrebbe omesso di pronunziare sulle domande di nullità degli elaborati planimetrici redatti dall’arch. Bonora il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e di nullità o inefficacia degli atti del 6.11.1996 e del 3.9.1997 rogati dal notaio Garrasi, in virtù dei quali [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. aveva, apparentemente, acquistato i diritti di comproprietà sulle aree cortilive di cui è causa. Inoltre, la Corte distrettuale avrebbe reso una motivazione affetta da irriducibile contrasto logico, perché da F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 11632/2021 Numero sezionale 5187/2022 un lato avrebbe ravvisato l’assorbimento delle domande di nullità Numero di raccolta generale 17695/2022Data pubblicazione 31/05/2022 degli elaborati redatti dall’arch. Bonora, e dall’altro lato avrebbe affermato che dette domande sarebbero state integralmente rigettate. Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 112 e 91 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., sempre perché la Corte di Appello avrebbe omesso di pronunziare sulle domande di nullità di cui alla seconda censura. Il Relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ha avanzato proposta di inammissibilità del primo motivo di ricorso e di accoglimento del secondo e terzo motivo. [OSCURATO:PERSONA] non ravvisa l’evidenza decisoria, in particolar modo con riferimento alla seconda e alla terza censura, che presuppongono la configurabilità di una posizione soggettiva suscettibile di tutela in relazione alle variazioni catastali e planimetriche fatte eseguire da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. sugli immobili accertati di proprietà esclusiva della società odierna ricorrente. Il ricorso va dunque rinviato a nuovo ruolo, affinché esso sia trattato in udienza pubblica. PQM la Corte rinvia il ricorso a nuovo ruolo, affinché esso sia trattato in udienza pubblica. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, in data 13 maggio 2022. Il Presidente (L. G. Lombardo) F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E
Sentenza Cassazione n. 17695/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris