CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 2025
Cassazione n. 25885/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
E PIO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catania in data 22 settembre 2025, che in riforma della sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania in data 14 gennaio 2025, lo ha ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; rilevato che il primo motivo di ricorso si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., poiché fondata sul solo dato ponderale; considerato che secondo il costante orientamento di questa Corte di legittimità, nel motivare il diniego non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (nella specie, le modalità del fatto, avuto riguardo al non trascurabile dato ponderale ed alle conseguenze pericolose per la salute pubblica); infatti, la valutazione sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuata tenendo conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo, ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (cfr. Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590; Sez. 7, ord. n. 9727 del 17/12/2024, dep. 2025, Capizzi, non mass.; Sez. 7, ord. n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 — 01; Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647 - 01); considerato che, in ogni caso, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, la valutazione sulla particolare tenuità dell'offesa non può costituire oggetto di ricorso per cassazione laddove la relativa determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico (Sez. 7, Capizzi, cit.); rilevato che con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della continuazione con altri reati separatamente giudicati; ritenuto che il motivo reitera argomenti già scrutinati dai giudici di merito, i quali hanno fatto corretta applicazione di consolidati principi giurisprudenziali,2 ciescludendo l'esistenza del medesimo disegno criminoso, non essendovi alcun elemento da cui desumere una programmazione unitaria dei reati, i quali appaiono piuttosto determinati da circostanze ed esigenze contingenti, come reso evidente dalla distanza spaziale e temporale tra i fatti (p. 8 sentenza impugnata); rilevato, inoltre, che la sola omogeneità delle condotte non è elemento sufficiente per potere affermare l'unicità del disegno criminoso; considerato che la mera inclinazione a reiterare violazioni della stessa specie, anche se dovuta ad una determinata scelta di vita, o ad un programma generico di attività delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità, non integra di per sé l'unitaria e anticipata ideazione di più condotte costituenti illecito penale, già insieme presenti alla mente del reo, che caratterizza l'istituto disciplinato dall'art. 81, secondo comma, cod. pen. (Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, dep. 2023, Quomia, Rv. 284420 - 01: Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615 - 01; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B., Rv. 260896 - 01); ritenuto che l'accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamenti di fatto (Sez. 1, n. 10939 del 18/12/2025, dep. 2026, F., Rv. 289635 - 01); rilevato, quanto al terzo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al diniego delle attenuanti generiche, che secondo il costante orientamento di questa Corte di legittimità, nel motivare il diniego non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (nella specie, la pessima biografia penale e l'assenza di elementi positivi di valutazione; p. 9 sentenza impugnata), rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (in motivazione, Sez. U, n. 27727 del 14/12/2023, dep. 2024, Gambacurta, non mass. sul punto; conf., Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; conformi, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 -01; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; 3 P.Q.M" [OSCURATO:PERSONA] - IN Cr '$(7''' 10 LUG 2026 L'ASSISTENTT•tIUDIZIARIO Dott.s.sa Kat mente