CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 34593/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 29619-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 133/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 25/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 29619 sez. ML - ud. 14-12-2021 -2- R.G. n. 29619/2020 Rilevato che: 1. la Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza pubblicata in data 25.3.2020, ha respinto il gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], avverso la pronunzia del Tribunale di Crotone n. 207/2019, resa il 21.3.2019, con la quale era stato rigettato il ricorso proposto dalla Scalzi, diretto ad ottenere «l'accertamento dello svolgimento di lavoro irregolare alle dipendenze della Palmieri con la mansione di "collaboratrice familiare" dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 29.2.2013, con l'inquadramento nel livello C super CCNL», oltre all'«annullannento del licenziamento e la condanna della Palmieri al pagamento della somma di Euro 33.656,49 a titolo di differenze retributive e TFR»; 2. la Corte di merito, per quanto ancora di rilievo in questa sede, ha osservato che sono da condividere le considerazioni del primo giudice in ordine al fatto che, nella fattispecie, «manca l'allegazione, e la prova, del vincolo di subordinazione poiché la ricorrente sosteneva di aver lavorato genericamente "alle dipendenze" della resistente, ma senza specificare il tipo, la qualità e la frequenza degli ordini o delle istruzioni ricevute»; 3. per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso affidato a tre motivi; [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; 4. entrambe le parti hanno depositato memorie;5. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380-bis del codice di rito. Considerato che: 6. con il primo motivo di ricorso, testualmente, si denunzia: «Vizio di motivazione ed error in procedendo in ordine all'art.116 c.p.c.. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art.360 c.p.c. n. 5», ed in particolare, si assume che «tutte le circostanze dedotte in giudizio siano state provate» e che sia «stato male esercitato il prudente apprezzamento della prova testimoniale»; 7. con il secondo motivo si deduce testualmente: «Violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 e 2697 c.c. in relazione all'art.360 c.p.c. n. 3», per non avere la Corte territoriale «valutato globalmente», nella fattispecie, tutti «gli indizi della subordinazione»; 8. con il terzo motivo si censura testualmente: «Violazione e falsa applicazione di norme di diritto degli artt. 91 e 92 c.p.c., art. 132 c.p.c., art. 118 Disp. Att. c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c. n. 3» e si afferma che «... in primo grado vi è stata soccombenza reciproca, al contrario di quanto afferma la Corte d'Appello, in quanto il giudice ha rigettato la domanda di parte resistente di nullità dell'azione e l'eccezione di prescrizione, avanzando pertanto anch'essa pretese infondate da cui ci si è dovuti difendere. La valutazione del giudice deve essere discrezionale ma non arbitraria, fondata sul principio di causalità, secondo Cass. Civ. n. 12632./2e nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali, si verifica - anche in relazione al principio di causalità - nelle ipotesi in cui vi è una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che siano state cumulate nel medesimo processo tra le stesse parti.... [OSCURATO:PERSONA]. Civ. sez. VI [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 2000 in ordine alla compensazione anche per gravi ed eccezionali ragioni considera la norma elastica da adeguare al contesto sociale o a speciali situazioni»; 9. il primo motivo è inammissibile, innanzitutto, perché diretto, all'evidenza, ad ottenere un nuovo esame del merito, con una nuova valutazione delle prove operata dai giudici di seconda istanza, pacificamente estranea al giudizio di legittimità (cfr., ex plurimis, Cass., S.U., n. 24148/2013; Cass. n. 14541/2014), poiché «il compito di valutare le prove e di controllarne l'attendibilità e la concludenza spetta in via esclusiva al giudice di merito»; inoltre, alla stregua dei costanti arresti giurisprudenziali di questa Corte (cfr., per tutti, Cass., SS.UU., 15486/2017), «La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. può essere dedotta come vizio di legittimità solo lamentando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dai poteri officiosi riconosciutigli. A tanto va aggiunto che, in linea di principio, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (v., tra le altre, Cass. n. 24434/2016)» - e non sotto il profilo dell'error in procedendo (peraltro denunciabile in riferimento al 4 del primo comma, dell'art. 360 del codice di rito) -, «dovendosi comunque ribadire che, in relazione al nuovo testo del suddetto n. 5, qualora il giudice abbia preso in considerazione il fatto storico rilevante», come è avvenuto nel caso di specie, «l'omesso esame di elementi probatori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo (Cass., SS.UU. n. 8053/2014)»; 10. il secondo motivo non è meritevole di accoglimento, innanzitutto, perché la parte ricorrente non ha indicato analiticamente sotto quale profilo le norme investite dalla doglianza sarebbero state incise, in spregio alla prescrizione di specificità dell'art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c., che esige che il vizio della sentenza previsto dall'art. 360, primo comma, n. 3, del codice di rito, debba essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle disposizioni asseritamente violate, ma altresì con specifiche argomentazioni intese motivatamente a dimostrare in quale modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, debbano ritenersi in contrasto con le disposizioni regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla prevalente giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le molte, Cass., Sez. VI, ord. nn. 187/2014; 635/2015; Cass. nn. 19959/2014; 18421/2009). Inoltre, i giudici di merito hanno preso in considerazione gli elementi che connotano la subordinazione e, dopo avere vagliato le risultanze istruttorie, sono pervenuti, attraverso un percorso motivazionale del tutto coerente, ad escluderne la sussistenza con riferimento alla fattispecie (v., in particolare, pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata); 11. neppure il terzo motivo può essere accolto: al riguardo, i giudici di secondo grado, citando giurisprudenza di legittimità (v. pag. 7 della sentenza impugnata), hanno condivisibilmente reputato che <<non può costituire soccombenza il fatto che il Giudice abbia rigettato le eccezioni proposte, quali mere difese, dalla parte che resiste rispetto alla pretesa del soccombente, laddove non proponga a sua volta domande contrapposte il cui eventuale rigetto avrebbe potuto condurre (come non è avvenuto nel caso in questione) a ravvisare ipotesi di reciproca soccombenza>>; 12. per le considerazioni svolte, il ricorso va rigettato; 13. le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo - e da distrarre, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore del difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario -, seguono la soccombenza; 14. avuto riguardo all'esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso, sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, secondo quanto specificato in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 3.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, da distrarre, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore del difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il rico