Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 1/2011
ECLI:EU:T:2011:276
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa T‑186/06
[OSCURATO:PERSONA] SA
contro
[OSCURATO:PERSONA] europea
«Concorrenza — Intese — Perossido di idrogeno e perborato di sodio — [OSCURATO:PERSONA] che constata un’infrazione all’art. 81 CE — Durata dell’infrazione — Nozioni di “accordo” e di “pratica concordata” — Accesso al fascicolo — Ammende — Comunicazione sulla cooperazione — Parità di trattamento — Legittimo affidamento — Obbligo di motivazione»
Massime della sentenza
1.
Concorrenza — Intese — Accordi fra imprese — Nozione — Concorso di volontà riguardo al comportamento da adottare sul mercato
— Inclusione
(Art. 81, n. 1, CE)
2.
Concorrenza — Intese — Pratica concordata — Nozione — Scambio d’informazioni nell’ambito di un’intesa o in vista della sua
preparazione
(Art. 81, n. 1, CE)
3.
Concorrenza — Intese — Infrazione complessa comprendente elementi dell’accordo ed elementi della pratica concordata — Qualificazione
unica come «accordo e/o pratica concordata» — Ammissibilità
(Art. 81, n. 1, CE)
4.
Concorrenza — Intese — Lesione della concorrenza — Criteri di valutazione — Oggetto anticoncorrenziale — Constatazione sufficiente
(Art. 81, n. 1, CE)
5.
Concorrenza — Intese — Accordi e pratiche concordate costitutivi di un’unica infrazione
(Art. 81, n. 1, CE)
6.
Concorrenza — Intese — Divieto — Intese i cui effetti perdurano oltre la loro cessazione ufficiale
(Art. 81 CE)
7.
Concorrenza — Intese — Prova — Indizi addotti dalla [OSCURATO:PERSONA] — Partecipazione a riunioni aventi oggetto anticoncorrenziale
(Art. 81, n. 1, CE)
8.
Concorrenza — Procedimento amministrativo — Rispetto dei diritti della difesa — Accesso al fascicolo — Portata — Omessa comunicazione
di un documento — Conseguenze
(Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 27, n. 2)
9.
Concorrenza — Procedimento amministrativo — Rispetto dei diritti della difesa — Comunicazione delle risposte a una comunicazione
degli addebiti — Presupposti — Limiti
(Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 27, n. 2)
10.
Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Gravità dell’infrazione
(Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, n. 3)
11.
Concorrenza — Ammende — [OSCURATO:PERSONA] con cui vengono inflitte ammende — Obbligo di motivazione — Portata
(Art. 253 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, n. 3)
12.
Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Gravità dell’infrazione — Obbligo di prendere in considerazione
l’impatto concreto sul mercato — Portata
(Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, n. 2; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 98/C 9/03, punto 1 A)
13.
Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Carattere dissuasivo — Presa in considerazione delle dimensioni dell’impresa
sanzionata — Pertinenza
(Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 98/C 9/03, punto 1 A)
14.
Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Presa in considerazione della cooperazione con la [OSCURATO:PERSONA]
dell’impresa incriminata al di là dell’area delimitata dalla comunicazione sulla cooperazione — Presupposti — Limiti
[Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23; comunicazioni della [OSCURATO:PERSONA] 98/C 9/03, punto 3, e 2002/C 45/03, punto 23,
lett. b), terzo comma]
15.
Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Non imposizione o riduzione dell’ammenda in contropartita della cooperazione
dell’impresa incriminata — Determinazione della data della domanda di clemenza — Criteri
[Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 2002/C 45/03, punti 21 e 23, lett. b)]
16.
Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Valutazione del grado di cooperazione fornita da ciascuna delle
imprese nel corso del procedimento amministrativo — Rispetto del principio di parità di trattamento
(Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 2002/C 45/03)
17.
Procedura — Spese — Spese ripetibili — Nozione
[Regolamento di procedura del Tribunale, art. 91, lett. b)]
1.
Perché sussista un accordo ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE, è sufficiente che le imprese interessate abbiano espresso la comune
volontà di comportarsi sul mercato in un determinato modo.
Può ritenersi che un accordo ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE sia concluso allorché vi è una comune volontà sul principio stesso
del restringere la concorrenza, anche se gli elementi specifici della restrizione prevista sono ancora oggetto di negoziazioni.
A tal proposito, allorché viene dimostrato che talune discussioni sono state chiaramente guidate da una volontà comune dei
partecipanti di accordarsi sul principio stesso di una restrizione della concorrenza, tale considerazione non può essere inficiata
dal fatto che alcuni elementi specifici della restrizione prevista sono stati oggetto di negoziazioni tra le parti e che l’accordo
formalizzato è stato concluso con modalità diverse rispetto a quelle discusse nel corso di riunioni precedenti. [OSCURATO:PERSONA]
può quindi rilevare, a giusto titolo, che i comportamenti dei partecipanti, risalenti ad una fase iniziale dell’intesa, s’iscrivono
nello stesso progetto anticoncorrenziale e, quindi, ricadono nel divieto di cui all’art. 81, n. 1, CE.
(v. punti 85-86, 139, 142-143)
2.
La nozione di pratica concordata corrisponde ad una forma di coordinamento fra imprese che, senza essere stata spinta fino
all’attuazione di un vero e proprio accordo, sostituisce consapevolmente una collaborazione pratica fra le stesse ai rischi
della concorrenza.
Al riguardo, l’art. 81, n. 1, CE osta a che fra gli operatori economici abbiano luogo contatti diretti o indiretti di qualsiasi
genere che possano influenzare il comportamento sul mercato di un concorrente, attuale o potenziale, o rivelare a tale concorrente
la condotta che essi hanno deciso o intendono seguire sul mercato quando tali contatti abbiano quale oggetto o effetto la
restrizione della concorrenza.
Il fatto di aver trasmesso informazioni ai propri concorrenti al fine di preparare un accordo anticoncorrenziale è sufficiente
a provare l’esistenza di una pratica concordata ai sensi dell’art. 81 CE.
Al riguardo, anche qualora la [OSCURATO:PERSONA] non riesca a dimostrare che le imprese hanno concluso un accordo nel senso stretto
del termine, per accertare un’infrazione dell’art. 81, n. 1, CE è sufficiente che i concorrenti abbiano preso contatti diretti
al fine di stabilizzare il mercato.
In ogni caso, deve presumersi, salvo prova contraria che spetta agli operatori interessati fornire, che le imprese partecipanti
alla concertazione e che restano attive sul mercato tengano conto delle informazioni scambiate con i loro concorrenti per
determinare il proprio comportamento su tale mercato.
(v. punti 87-89, 147-148, 160)
3.
Le nozioni di accordo e di pratica concordata, ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE, ricomprendono forme di collusione che condividono
la stessa natura e si distinguono solo per la loro intensità e per le forme con cui si manifestano.
Nell’ambito di una violazione complessa, che ha coinvolto per diversi anni svariati produttori i quali hanno perseguito un
obiettivo di regolazione in comune del mercato, non può pretendersi da parte della [OSCURATO:PERSONA] che la stessa qualifichi esattamente
la violazione quale accordo o quale pratica concordata, dal momento che, in ogni caso, l’una e l’altra di tali forme di violazione
sono previste dall’art. 81 CE.
La doppia qualificazione dell’infrazione quale accordo «e/o» pratica concordata deve essere intesa nel senso che indica un
insieme complesso che comporta elementi di fatto, taluni dei quali sono stati qualificati come accordo ed altri come pratica
concordata ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE, il quale non prevede qualificazioni specifiche per tale tipo di violazione complessa.
(v. punti 90-92, 130)
4.
Ai fini dell’applicazione dell’art. 81, n. 1, CE, la considerazione degli effetti concreti di un accordo o di una pratica
concordata è superflua, qualora risulti che l’infrazione ha avuto l’obiettivo di impedire, restringere o falsare il gioco
della concorrenza all’interno del mercato comune.
In particolare, il fatto che una pratica concordata non abbia un’incidenza diretta sul livello dei prezzi non preclude la
constatazione che essa ha limitato la concorrenza tra le imprese interessate, segnatamente, rimuovendo le pressioni concorrenziali.
(v. punti 158, 162)
5.
Dal momento che la [OSCURATO:PERSONA] ha qualificato un’intesa come infrazione unica, essa non è tenuta a rilevare, nel quadro di
tale qualificazione, la diversa durata degli atti riguardanti uno dei mercato interessati. Non trattandosi di infrazioni distinte,
essa non deve nemmeno tener conto di detta differenza per stabilire la durata dell’infrazione nel suo insieme.
Infatti, sarebbe artificioso suddividere un comportamento continuo, caratterizzato da una finalità unica, in più infrazioni
diverse perché le pratiche collusive sono mutate d’intensità a seconda del mercato interessato. Questi elementi debbono essere
tenuti in considerazione solo nel valutare la gravità dell’infrazione e, all’occorrenza, nel determinare l’ammenda.
(v. punti 165-166)
6.
L’art. 81 CE si applica anche agli accordi che continuino a produrre effetti oltre la data della loro estinzione ufficiale.
In particolare, la [OSCURATO:PERSONA] può legittimamente constatare che l’intesa continua a produrre i propri effetti oltre la cessazione
formale delle riunioni collusive, nel caso in cui gli aumenti di prezzo previsti nel corso di tali riunioni siano applicati
ad un periodo successivo.
(v. punti 174-175)
7.
A fronte di un complesso di indizi concordanti che dimostrano l’esistenza di un’intesa, è necessario un chiarimento realmente
solido per provare che, nel corso di una determinata riunione, si sono prodotte circostanze totalmente diverse da quelle realizzatesi
nel corso delle riunioni precedenti, quando in tutte le riunioni era presente la stessa cerchia di partecipanti, esse si svolgevano
in circostanze esterne omogenee e perseguivano incontestabilmente lo stesso obiettivo.
(v. punto 181)
8.
Il diritto di accesso al fascicolo, corollario del principio del rispetto dei diritti della difesa, in un procedimento amministrativo
in materia di applicazione delle norme di concorrenza implica che la [OSCURATO:PERSONA] debba dare all’impresa interessata la possibilità
di procedere ad un esame di tutti i documenti presenti nel fascicolo istruttorio che potrebbero essere rilevanti per la sua
difesa.
Questi comprendono tanto i documenti a carico quanto quelli a discarico, fatti salvi i segreti aziendali di altre imprese,
i documenti interni della [OSCURATO:PERSONA] e altre informazioni riservate.
Quanto ai documenti a carico, la mancata comunicazione di un documento costituisce una violazione dei diritti della difesa
solo se l’impresa interessata dimostra, da un lato, che la [OSCURATO:PERSONA] si è basata su tale documento per suffragare il suo
addebito relativo all’esistenza di un’infrazione e, dall’altro, che l’addebito possa essere provato solo facendo riferimento
al documento stesso. L’impresa interessata ha pertanto l’onere di dimostrare che il risultato al quale è pervenuta la [OSCURATO:PERSONA]
nella propria decisione sarebbe stato diverso se tale documento non comunicato fosse stato espunto dai mezzi di prova.
Per contro, per quanto riguarda la mancata trasmissione di un documento a discarico, l’impresa interessata deve solo provare
che la mancata divulgazione abbia potuto influenzare, a suo discapito, lo svolgimento del procedimento ed il contenuto della
decisione della [OSCURATO:PERSONA]. È sufficiente che l’impresa dimostri che avrebbe potuto utilizzare detti documenti a discarico
ai fini della propria difesa in particolare comprovando che essa avrebbe potuto far valere elementi che non concordavano con
le deduzioni operate dalla [OSCURATO:PERSONA] al momento della comunicazione degli addebiti e che avrebbe potuto quindi influenzare,
in una qualsiasi maniera, le valutazioni svolte nella decisione.
(v. punti 205-208)
9.
Nell’ambito di un procedimento amministrativo in materia di concorrenza, le risposte alla comunicazione degli addebiti non
fanno parte del fascicolo dell’istruttoria propriamente detto. Trattandosi di documenti che non fanno parte del fascicolo
costituito al momento della notifica della comunicazione degli addebiti, la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta a divulgare dette risposte
ad altre parti coinvolte esclusivamente qualora risulti che esse contengono nuovi elementi a carico o a discarico.
Inoltre, anche se la determinazione dei documenti utili alla difesa dell’impresa interessata non può spettare alla sola [OSCURATO:PERSONA],
tale considerazione, riferita ai documenti che fanno parte del fascicolo della [OSCURATO:PERSONA], non trova applicazione con riguardo
alle risposte fornite dalle altre imprese coinvolte alla comunicazione degli addebiti da parte della [OSCURATO:PERSONA].
Di conseguenza, le considerazioni fondate sul rispetto del principio della parità delle armi e del rispetto dei diritti della
difesa, non possono, in linea di principio, portare ad obbligare la [OSCURATO:PERSONA] a divulgare le risposte alla comunicazione
sugli addebiti alle altre parti, affinché queste possano verificare l’assenza di eventuali elementi a discarico.
Nei limiti in cui l’impresa in causa, ricorrente, invochi dinanzi al Tribunale l’esistenza di asseriti elementi a discarico
in risposte non divulgate, le incombe l’onere di fornire un primo indizio dell’utilità, ai fini della sua difesa, di tali
documenti. In particolare, essa deve indicare i potenziali elementi a discarico in questione o fornire un indizio della loro
esistenza e, pertanto, della loro utilità ai fini del procedimento. A tal riguardo, il solo fatto che altre imprese coinvolte
abbiano formulato, in sostanza, le stesse argomentazioni dell’impresa in parola, non è sufficiente per considerare dette argomentazioni
come elementi a discarico. Allo stesso modo, il fatto che determinate imprese siano riuscite a dimostrare, nella propria risposta
alla comunicazione degli addebiti, che la loro partecipazione alle infrazioni contestate non è sufficientemente provata, non
comporta assolutamente che dette risposte contengano elementi di natura tale da mettere in una luce diversa le prove documentali
dirette sulle quali la [OSCURATO:PERSONA] si fonda con riguardo ad altre imprese.
(v. punti 224-225, 228-231, 233-234)
10.
La gravità di un’infrazione alle norme di concorrenza è determinata tenendo conto di numerosi elementi, quali le circostanze
proprie del caso di specie, il contesto in cui questo si inserisce e l’efficacia dissuasiva delle ammende, rispetto ai quali
la [OSCURATO:PERSONA] dispone di un margine di discrezionalità.
Benché l’importo di partenza dell’ammenda venga determinato in funzione della gravità dell’infrazione nel suo insieme, nel
caso di un’infrazione unica e continuata, può risultare opportuno dare rilievo, in questa fase di determinazione dell’importo
dell’ammenda, alla diversa intensità dei comportamenti illeciti.
(v. punti 255, 260)
11.
Per quanto riguarda la motivazione di una decisione della [OSCURATO:PERSONA] relativamente alla determinazione dell’importo di partenza
di un’ammenda inflitta per infrazione alle norme di concorrenza, i requisiti di tale formalità sostanziale risultano soddisfatti
allorché la [OSCURATO:PERSONA] indica, nella sua decisione, gli elementi di valutazione che le hanno consentito di misurare la gravità
e la durata dell’infrazione. [OSCURATO:PERSONA] soddisfa tali requisiti quando indica, nella sua decisione, gli elementi legati
alla natura dell’infrazione, all’estensione e alle dimensioni dei mercati interessati, e ne illustra l’applicazione al caso
di specie.
Inoltre, per quanto attiene alla motivazione dell’importo di partenza in termini assoluti, le ammende costituiscono uno strumento
della politica in materia di concorrenza della [OSCURATO:PERSONA] che deve poter disporre di un margine di discrezionalità nella
fissazione del loro importo al fine di orientare il comportamento delle imprese verso il rispetto delle norme in materia di
concorrenza. Pertanto, non si può pretendere che la [OSCURATO:PERSONA] fornisca a questo proposito elementi di motivazione diversi
da quelli relativi alla gravità e alla durata dell’infrazione.
(v. punti 271-273)
12.
Nell’ambito della determinazione dell’importo di un’ammenda inflitta per infrazione alle norme di concorrenza, se l’esistenza
di un impatto concreto dell’infrazione sul mercato è un elemento da prendere in considerazione per valutare la gravità dell’infrazione
stessa, si tratta di un criterio che si accompagna ad altri, quali la natura propria dell’infrazione e l’ampiezza del mercato
geografico. Allo stesso modo, dal punto 1 A, primo comma, degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione
dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 5, del trattato CECA risulta che tale impatto
deve essere preso in considerazione unicamente qualora sia misurabile.
Le intese orizzontali sui prezzi o di ripartizione dei mercati possono essere qualificate come infrazioni molto gravi sul
solo fondamento della loro stessa natura, senza che la [OSCURATO:PERSONA] sia tenuta a dimostrare un impatto concreto dell’infrazione
sul mercato. L’impatto concreto dell’infrazione, se misurabile, costituisce solo uno dei vari fattori che possono consentire
alla [OSCURATO:PERSONA] di aumentare l’importo di partenza dell’ammenda oltre l’importo minimo applicabile.
D’altro canto, trattandosi di un elemento facoltativo nell’ambito della determinazione dell’importo dell’ammenda, non si può
validamente addebitare alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver esplicitato i motivi della propria valutazione del carattere non misurabile
dell’impatto concreto dell’infrazione.
Infatti, nello stabilire l’importo di partenza dell’ammenda inflitta, la [OSCURATO:PERSONA] può, correttamente, senza essere tenuta
a giustificare tale scelta, non tener conto del fattore in esame e fondarsi su altri elementi, quali la natura dell’infrazione,
l’estensione geografica e le dimensioni del mercato.
(v. punti 277-278, 288-289)
13.
Al fine di determinare l’importo dell’ammenda inflitta per infrazione alle norme di concorrenza, la [OSCURATO:PERSONA] deve curare
che essa abbia carattere dissuasivo. A questo proposito, la [OSCURATO:PERSONA] può tener conto, in particolare, delle dimensioni
e della potenza economica dell’impresa in parola.
Allorché l’infrazione sanzionata si riferisce a comportamenti la cui illegittimità è stata reiteratamente affermata dalla
[OSCURATO:PERSONA] fin dai suoi primi interventi nella materia, la [OSCURATO:PERSONA] può fissare l’importo dell’ammenda ad un livello sufficientemente
dissuasivo, senza essere tenuta a valutare la probabilità di recidiva da parte della ricorrente.
(v. punti 297-298, 300)
14.
Per quanto riguarda le infrazioni alle norme di concorrenza che rientrano nel campo di applicazione della comunicazione relativa
all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese, in linea di principio,
l’interessato non può validamente addebitare alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver preso in considerazione il grado della sua cooperazione
come circostanza attenuante al di fuori dell’ambito giuridico della comunicazione sulla cooperazione. Pertanto, quando la
[OSCURATO:PERSONA] ha preso in considerazione la cooperazione di un’impresa, riducendo l’importo dell’ammenda in applicazione della
comunicazione sulla cooperazione, non si può validamente contestare alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver ulteriormente ridotto l’importo
dell’ammenda inflitta a tale impresa, al di fuori dell’ambito di applicazione di detta comunicazione.
(v. punti 314-315)
15.
Ai fini dell’applicazione delle forcelle di riduzione di un’ammenda inflitta per infrazione alle norme di concorrenza previste
al punto 23, lett. b), della comunicazione relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende
nei casi di cartelli tra imprese, la [OSCURATO:PERSONA] deve stabilire il momento in cui l’impresa le ha fornito effettivamente elementi
di prova che costituiscono un valore aggiunto significativo rispetto a quelli già in suo possesso. [OSCURATO:PERSONA] è tenuta
a stabilire il momento preciso in cui le condizioni per la riduzione dell’importo dell’ammenda possono dirsi soddisfatte da
parte dell’impresa interessata, confrontando gli elementi di prova forniti con quelli che erano già in suo possesso alla data
della domanda, e deve, quindi, disporre effettivamente di detti elementi.
A tal proposito, le imprese che inoltrano una richiesta di clemenza in base alla comunicazione sulla cooperazione devono essere
valutate come se si trovassero in situazioni tra loro equiparabili, indipendentemente dalle modalità di presentazione degli
elementi di prova, che dipendono dalla scelta compiuta dall’autore della richiesta. Dette situazioni devono pertanto godere
dello stesso trattamento.
Pertanto, quando l’impresa contatta la [OSCURATO:PERSONA] per rendere una dichiarazione orale presentando elementi di prova vertenti
sull’infrazione solo il giorno successivo, la [OSCURATO:PERSONA] può dichiarare, correttamente, che è in quest’ultima data che l’impresa
ha soddisfatto la condizione prevista al punto 21 della comunicazione sulla cooperazione.
È proprio perché la trasmissione orale di informazioni si dimostra essere una modalità di cooperazione di regola meno rapida
della trasmissione delle informazioni per iscritto che un’impresa, se sceglie di trasmettere oralmente le informazioni, deve
tener conto del rischio che un’altra impresa faccia pervenire alla [OSCURATO:PERSONA], per iscritto e prima di essa, elementi determinanti
per provare l’esistenza dell’intesa.
(v. punti 365-366, 370-372, 374)
16.
Benché la [OSCURATO:PERSONA] non possa, nel valutare la cooperazione fornita dai partecipanti ad un’intesa, ignorare il principio
di parità di trattamento, essa gode di un ampio margine di discrezionalità nel valutare la qualità e l’utilità della cooperazione
fornita da una determinata impresa. Pertanto, solo un errore manifesto di valutazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] può essere
censurato. A tal riguardo, un’impresa non può limitarsi a proporre in allegato al ricorso la sua valutazione dei contributi
offerti dalle altre imprese, ma deve dimostrare, con un’argomentazione concreta, sotto quale profilo la valutazione operata
dalla [OSCURATO:PERSONA] possa dirsi viziata da un errore manifesto.
(v. punti 394-395)
17.
Le spese sostenute per la costituzione e il mantenimento di una garanzia bancaria al fine di evitare l’esecuzione forzata
di una decisione della [OSCURATO:PERSONA] non rientrano tra le spese del giudizio.
(v. punto 444)
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sesta Sezione ampliata)
16 giugno 2011 (
*
)
«Concorrenza – Intese – Perossido d’idrogeno e perborato di sodio – [OSCURATO:PERSONA] che accerta un’infrazione dell’art. 81 CE – Durata dell’infrazione – Nozioni di “accordo” e di “pratica concordata” – Accesso al fascicolo – Ammende – Comunicazione sulla cooperazione – Parità di trattamento – Legittimo affidamento – Obbligo di motivazione»
Nella causa T‑186/06,
[OSCURATO:PERSONA] SA,
con sede in Bruxelles (Belgio), rappresentata inizialmente dagli avv.ti O.W. Brouwer, D. Mes, dal sig. M. O’Regan e dalla
sig.ra A. [OSCURATO:PERSONA], solicitors, successivamente dagli avv.ti Brouwer, A. Stoffer, dal sig. O’Regan e dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA],
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] europea,
rappresentata inizialmente dal sig. F. Arbault, successivamente dai sigg. V. [OSCURATO:PERSONA] e V. Bottka, in qualità di agenti,
assistiti dalla sig.ra M. Gray, barrister,
convenuta,
avente ad oggetto, da un lato, la domanda di annullamento parziale della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 3 maggio 2006, C (2006) 1766
def., relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/F/38.620 –
Perossido d’idrogeno e perborato), e, dall’altro, la domanda di annullamento o riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta
alla ricorrente,
IL TRIBUNALE (Sesta Sezione ampliata),
composto dai sigg. V. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), facente funzione di presidente, A. [OSCURATO:PERSONA] e L. [OSCURATO:PERSONA], giudici,
cancelliere: sig. J. [OSCURATO:PERSONA], amministratore principale,
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 3 marzo 2010,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
[OSCURATO:PERSONA]
1
[OSCURATO:PERSONA] SA, ricorrente, è una società di diritto belga che all’epoca dei fatti produceva, in particolare, perossido d’idrogeno
(in prosieguo: l’«HP») e perborato di sodio (in prosieguo: il «PBS»).
2
Il 7 maggio 2002 la ricorrente ha acquisito il controllo del 100% della società [OSCURATO:SOCIETA] (divenuta [OSCURATO:SOCIETA]),
la quale, all’epoca dei fatti, era controllata al 100% dalla [OSCURATO:SOCIETA] (divenuta [OSCURATO:SOCIETA]).
3
Nel novembre del 2002 la [OSCURATO:PERSONA] AG ha informato la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee dell’esistenza di un’intesa nel mercato
dell’HP e del PBS e ha richiesto l’applicazione della comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] relativa all’immunità dalle ammende
e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002, C 45, pag. 3; in prosieguo: la «comunicazione
sulla cooperazione»).
4
[OSCURATO:PERSONA] ha fornito alla [OSCURATO:PERSONA] le prove materiali che le hanno consentito di effettuare, il 25 e il 26 marzo 2003,
talune verifiche negli uffici di tre imprese, tra cui quelli della ricorrente.
5
In seguito a tali verifiche, diverse imprese, tra cui segnatamente la EKA [OSCURATO:PERSONA] AB, la Arkema SA (già Atofina SA) e la
ricorrente, hanno chiesto l’applicazione della comunicazione sulla cooperazione e hanno trasmesso alla [OSCURATO:PERSONA] elementi
di prova riguardanti l’intesa in esame.
6
Il 26 gennaio 2005 la [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso una comunicazione degli addebiti alla ricorrente e alle altre imprese coinvolte.
7
Con lettere del 29 aprile e del 27 giugno 2005, la ricorrente ha chiesto di visionare, da un lato, le versioni non riservate
delle risposte alla comunicazione degli addebiti formulate dalle altre imprese coinvolte e, dall’altro, determinati documenti
riservati del fascicolo prodotti dalla [OSCURATO:PERSONA].
8
Con lettere del 4 maggio e del 20 luglio 2005, la [OSCURATO:PERSONA] ha, da una parte, negato l’accesso alle risposte alla comunicazione
degli addebiti e, dall’altra, divulgato parte dei documenti prodotti dalla [OSCURATO:PERSONA].
9
Dopo aver sentito le imprese interessate il 28 e il 29 giugno 2005, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione 3 maggio 2006,
C (2006) 1766 def., relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE nei confronti
di [OSCURATO:PERSONA] NV, [OSCURATO:PERSONA] AB, EKA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA], FMC Corp., FMC Foret SA, [OSCURATO:PERSONA], L’Air
liquide SA, Chemoxal SA, [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA], la ricorrente, [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] SA, [OSCURATO:PERSONA] SA e Arkema (caso COMP/F/C.38.620
– Perossido di idrogeno e perborato) (in prosieguo: la «decisione impugnata»), una sintesi della quale è stata pubblicata
sulla
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
del 13 dicembre 2006 (GU L 353, pag. 54). Essa è stata notificata alla ricorrente con lettera dell’8 maggio 2006.
[OSCURATO:PERSONA] impugnata
10
Nella decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che i destinatari di quest’ultima avevano partecipato ad un’infrazione
unica e continuata dell’art. 81 CE e dell’art. 53 dell’accordo sullo spazio economico europeo (SEE), relativa all’HP e al
suo derivato, il PBS (punto 2 della decisione impugnata).
11
L’infrazione accertata è consistita prevalentemente nello scambio tra concorrenti di informazioni rilevanti in termini commerciali
e di informazioni confidenziali concernenti il mercato e le imprese, nella limitazione e nel controllo della produzione e
delle capacità potenziali ed effettive di questa, nell’assegnazione di quote di mercato e di clienti nonché nella fissazione
e nel monitoraggio del rispetto degli obiettivi di prezzo.
12
Ai fini del calcolo dell’importo dell’ammenda, la [OSCURATO:PERSONA] ha applicato il metodo esposto negli orientamenti per il calcolo
delle ammende inflitte in applicazione dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e dell’art. 65, n. 5 [CA] (GU 1998, C 9,
pag. 3; in prosieguo: gli «orientamenti»).
13
[OSCURATO:PERSONA] ha determinato l’importo di base delle ammende in funzione della gravità e della durata dell’infrazione (punto
452 della decisione impugnata) e questa è stata qualificata come molto grave (punto 457 della decisione impugnata).
14
In applicazione di un trattamento differenziato, la ricorrente, in quanto maggiore operatore sui mercati interessati nel SEE,
è stata classificata all’interno della prima categoria, corrispondente ad un importo di partenza dell’ammenda pari a EUR 50
milioni (punto 460 della decisione impugnata).
15
Per assicurare un sufficiente effetto dissuasivo, al suddetto importo di partenza è stato applicato un coefficiente moltiplicatore
pari a 1,5, in considerazione del rilevante fatturato della ricorrente (punto 463 della decisione impugnata).
16
Dato che, secondo la [OSCURATO:PERSONA], la ricorrente ha partecipato all’infrazione dal 31 gennaio 1994 al 31 dicembre 2000, ossia
per un periodo di 6 anni e undici mesi, l’importo iniziale della sua ammenda è stato maggiorato del 65% (punto 467 della decisione
impugnata).
17
In considerazione delle circostanze aggravanti, l’importo di base dell’ammenda è stato maggiorato del 50% a titolo di recidiva
(punto 469 della decisione impugnata).
18
[OSCURATO:PERSONA] ha riconosciuto che la ricorrente era la terza impresa ad aver soddisfatto la condizione posta al punto 21
della comunicazione sulla cooperazione e le ha accordato, per tale motivo, una riduzione dell’ammenda del 10% (punti 501‑524
della decisione impugnata).
19
L’art. 1, lett. m), della decisione impugnata enuncia che la ricorrente, avendo partecipato all’infrazione dal 31 gennaio
1994 al 31 dicembre 2000, ha violato l’art. 81, n. 1, CE e l’art. 53 dell’accordo SEE.
20
L’importo finale dell’ammenda inflitta alla ricorrente in forza dell’art. 2, lett. h), della decisione impugnata ammonta a
EUR 167,062 milioni.
Procedimento e conclusioni delle parti
21
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 17 luglio 2006, la ricorrente ha proposto il ricorso
in esame.
22
Poiché la composizione delle sezioni del Tribunale è stata modificata, il giudice relatore è stato destinato alla Sesta Sezione
e, sentite le parti, la presente causa è stata assegnata alla Sesta Sezione ampliata.
23
Nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento del 22 luglio 2009 e del 6 gennaio 2010, il Tribunale ha posto
per iscritto alcuni quesiti alle parti, ai quali queste ultime hanno risposto il 15 settembre 2009 e il 29 gennaio 2010.
24
Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di passare alla fase orale. Le parti hanno svolto le loro difese
orali e hanno risposto ai quesiti del Tribunale nel corso dell’udienza che ha avuto luogo il 3 marzo 2010.
25
Conformemente all’art. 32 del regolamento di procedura del Tribunale, poiché due membri della sezione non potevano partecipare
alla deliberazione, le deliberazioni del Tribunale sono proseguite con i tre giudici firmatari della presente sentenza.
26
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
– annullare, integralmente o parzialmente, la decisione impugnata, in particolare nella parte in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha accertato
la sua partecipazione all’infrazione nel periodo ricompreso tra il 31 gennaio 1994 e il mese di agosto 1997, nonché in quello
ricompreso tra il 18 maggio e il 31 dicembre 2000;
– annullare o ridurre in modo sostanziale l’ammenda inflittale e quella inflitta alla [OSCURATO:SOCIETA];
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese, comprese quelle attinenti alla costituzione di una garanzia bancaria relativa al pagamento
dell’ammenda.
27
[OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia:
– respingere il ricorso;
– condannare la ricorrente alle spese.
28
Con atto del 15 settembre 2009, la ricorrente ha parzialmente rinunciato al secondo capo delle sue conclusioni, nella parte
relativa all’annullamento o alla riduzione dell’ammenda inflitta alla [OSCURATO:SOCIETA]. Questa rinuncia è stata confermata in
udienza, circostanza di cui è stato preso atto nel verbale.
In diritto
29
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi relativi ad errori di diritto e di valutazione dei fatti per quanto
concerne, in primo luogo, l’accertamento della sua partecipazione all’infrazione per il periodo ricompreso tra il 31 gennaio
1994 e il mese di agosto 1997, in secondo luogo, l’accertamento della sua partecipazione all’infrazione per il periodo ricompreso
tra il 18 maggio e il 31 dicembre 2000, in terzo luogo, l’applicazione della comunicazione sulla cooperazione, in quarto luogo,
la determinazione dell’importo dell’ammenda e, in quinto luogo, il diniego di accesso a determinati elementi del fascicolo.
30
Dall’argomentazione della ricorrente si evince che i motivi relativi alla durata della sua partecipazione all’infrazione (il
primo e il secondo motivo) e all’accesso al fascicolo (quinto motivo) vengono formulati a sostegno della sua domanda di annullamento
della decisione impugnata, mentre i motivi relativi alla determinazione dell’importo dell’ammenda (quarto motivo) e alla sua
riduzione in virtù dell’applicazione della comunicazione sulla cooperazione (terzo motivo) vengono invocati a sostegno della
domanda di annullamento dell’ammenda o di riduzione del suo importo.
31
È opportuno, quindi, esaminarli secondo tale ordine.
[OSCURATO:PERSONA] durata della partecipazione della ricorrente all’infrazione
Argomenti delle parti
32
Con il primo e il secondo motivo, la ricorrente contesta l’accertamento della sua partecipazione all’infrazione riguardo al
periodo iniziale e finale dell’intesa, rispettivamente, dal 31 gennaio 1994 al mese di agosto del 1997 e dal 18 maggio al
31 dicembre 2000.
– Sul periodo ricompreso tra il 31 gennaio 1994 e il mese di agosto 1997
33
La ricorrente contesta la conclusione della [OSCURATO:PERSONA] in merito alla sua partecipazione all’infrazione nel periodo ricompreso
tra il 31 gennaio 1994 e il mese di agosto 1997. Essa distingue tra il periodo precedente al mese di maggio 1995 e il periodo
compreso tra i mesi di maggio 1995 e di agosto 1997.
34
Per quanto attiene al periodo compreso tra il 31 gennaio 1994 e il mese di maggio 1995, essa osserva che la [OSCURATO:PERSONA] non
avrebbe dimostrato la sua partecipazione ad una qualche discussione o ad uno scambio di informazioni tra i concorrenti.
35
Con riguardo, in primo luogo, alla riunione di Stoccolma tra l’EKA [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] del 31 gennaio 1994, che viene considerata
il momento d’inizio dell’infrazione, non sarebbe stata data prova certa del fatto che essa abbia effettivamente avuto luogo,
mancando una conferma in tal senso da parte della [OSCURATO:PERSONA].
36
Gli appunti presi dall’EKA [OSCURATO:PERSONA] nel corso di detta riunione, inerenti alle discussioni intercorse tra la [OSCURATO:PERSONA] e altre
imprese, tra cui la ricorrente, non dimostrerebbero, inoltre, la natura illecita di dette discussioni. Tale elemento non sarebbe
confermato da nessun’altra prova che permetta di stabilire un legame tra l’intesa bilaterale tra l’EKA [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]
sul mercato scandinavo e l’asserita intesa attuata a livello europeo.
37
Gli appunti dell’EKA [OSCURATO:PERSONA], in base ai quali gli esiti delle discussioni avute con l’[OSCURATO:PERSONA] «non erano molto positivi»
e le discussioni con la ricorrente «procedevano in maniera più soddisfacente», dimostrerebbero che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva raggiunto
un accordo, né con l’[OSCURATO:PERSONA], né con la ricorrente. Avendo accertato che l’[OSCURATO:PERSONA] non aveva preso parte all’infrazione
a tale data, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto trarre la medesima conclusione nei confronti della ricorrente.
38
In secondo luogo, la riunione tenutasi a Göteborg il 2 novembre 1994 non avrebbe perseguito alcun obiettivo anticoncorrenziale.
La tesi della [OSCURATO:PERSONA] circa lo scambio di dati commerciali nel corso di detta riunione non troverebbe conferma nelle prove
prodotte dall’EKA [OSCURATO:PERSONA] e sarebbe smentita dalle informazioni fornite dalla ricorrente.
39
In terzo luogo, per quanto attiene agli incontri che avrebbero avuto luogo a margine delle riunioni dello [OSCURATO:PERSONA] (CEFIC) il 29 aprile 1994 a Roma e il 25 novembre 1994 a Zaventem, le dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA] sullo scambio
di «informazioni riservate sulla concorrenza» non sarebbero da sole sufficienti a dimostrarne il carattere illecito.
40
Per quanto riguarda il periodo compreso tra il maggio 1995 e l’agosto 1997, la ricorrente ammette di aver scambiato informazioni
con le concorrenti, ma sostiene che detti scambi non possono essere qualificati come accordo o pratica concordata.
41
La semplice volontà di restringere la concorrenza non integrerebbe una violazione dell’art. 81 CE. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe
dovuto provare l’esistenza di un accordo, risultante dalla volontà comune di adottare sul mercato una determinata condotta.
Orbene, tutti gli incontri indicati nella decisione impugnata che hanno avuto luogo fino all’agosto 1997 si sarebbero conclusi
senza che le imprese avessero raggiunto un benché minimo accordo quanto al comportamento illecito da adottare.
42
Contrariamente, quindi, alle prescrizioni risultanti dalla giurisprudenza richiamata al punto 305 della decisione impugnata,
la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe dimostrato che le imprese coinvolte avevano concordato una qualche linea di condotta specifica
idonea a restringere la concorrenza.
43
[OSCURATO:PERSONA] non avrebbe inoltre provato che gli scambi di informazioni verificatisi durante il periodo di cui trattasi
integravano una pratica concordata.
44
A detta della ricorrente, una pratica concordata presuppone che i concorrenti concordino di adottare un determinato comportamento,
che, grazie ai contatti tra le imprese, essi possano escludere ogni incertezza quanto alla loro condotta reciproca e che ciò
abbia ripercussioni sul comportamento sul mercato.
45
La ricorrente ritiene che la giurisprudenza richiamata al punto 298 della decisione impugnata, secondo cui lo scambio di informazioni
al fine di preparare la costituzione di un cartello può essere considerato come una pratica concordata, si applica soltanto
laddove un accordo sia già stato raggiunto e lo scambio sia finalizzato alla sua attuazione. Ora, nella fattispecie non ci
sarebbe stato né un accordo, né una pratica concordata anteriore allo scambio di informazioni in parola.
46
Le divergenze tra i partecipanti alle riunioni in parola sarebbero state, infatti, tanto gravi da non permettere alcuna collaborazione
concreta tra di loro e, pertanto, neppure una pratica concordata.
47
Le informazioni scambiate non sarebbero state di natura tale da influire sul comportamento dei concorrenti, né da ridurre
in modo sostanziale l’incertezza circa il comportamento delle altre imprese sul mercato.
48
Nel corso del periodo in esame, le discussioni sarebbero state incentrate sulle capacità e sui volumi dei diversi fornitori,
sul modo di risolvere il problema delle nuove capacità e di ripartire la domanda aggiuntiva. Lo scambio di informazioni avrebbe
riguardato i volumi di produzione e sarebbe stato finalizzato ad elaborare meccanismi di ripartizione di detti volumi per
garantire un livello ragionevole di utilizzo delle capacità produttive e non la ripartizione del mercato. Dette informazioni
non sarebbero state di natura tale da permettere alle imprese di adeguare il loro comportamento sul mercato.
49
Dal momento che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe omesso di verificare se le informazioni scambiate avessero potuto essere impiegate
per finalità anticoncorrenziali, essa non avrebbe potuto accertare il nesso causale tra le asserite pratiche concordate e
il comportamento sul mercato.
50
L’indicazione della [OSCURATO:PERSONA] in merito allo scambio di «informazioni riservate sulla concorrenza» non sarebbe sufficiente a
dimostrare il suo carattere illecito.
51
Nella sua richiesta di clemenza e nella sua risposta del 5 settembre 2003 alla richiesta di informazioni della [OSCURATO:PERSONA],
la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe menzionato contatti tra i concorrenti che, secondo quanto da lei asserito, avrebbero avuto luogo nell’arco
di svariati anni, senza in alcun modo precisare quale sarebbe stato il contenuto delle informazioni scambiate. Queste affermazioni,
fatte nell’ambito di una richiesta di clemenza, andrebbero valutate con prudenza. Le dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA] sarebbero
equivoche e di dubbio valore probatorio, dal momento che non indicherebbero il periodo in cui si collocherebbero i fatti e
non permetterebbero di individuare singoli testimoni. Non essendo confermate da altri elementi del fascicolo, esse non sarebbero
sufficienti per accertare l’infrazione.
52
La stessa [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe ammesso di aver commesso un’infrazione prima della «metà del 1997». [OSCURATO:PERSONA] avrebbe precisato
che «l’espressione “scambio di informazioni riservate sul mercato” individu[erebbe] il tipico tenore di una discussione tra
il personale commerciale di imprese concorrenti» e che essa «non [implicherebbe] una consultazione attiva tra le imprese in
merito alla linea di condotta da adottare». [OSCURATO:PERSONA] avrebbe aggiunto che detti scambi «erano finalizzati solo ad ampliare
le informazioni necessarie per le future decisioni dell’impresa». Esse non avrebbero avuto, quindi, altro obiettivo che quello
di creare un «clima» adatto a consentire l’adozione di decisioni per il futuro.
53
Le dichiarazioni rese dalla [OSCURATO:PERSONA] non sarebbero state suffragate dalle altre imprese. I documenti prodotti dall’EKA [OSCURATO:PERSONA]
confermerebbero unicamente lo scambio di informazioni tra tale impresa e la [OSCURATO:PERSONA]. L’Arkema avrebbe riferito soltanto di
discussioni relative ad un meccanismo da impiegare per ripartire le «capacità» produttive che si sarebbero concluse con un
nulla di fatto. Ne conseguirebbe che, anche all’inizio del 1997, i produttori non avevano trovato né un accordo, né un’intesa
quanto all’«organizzazione del mercato a livello europeo», e ciò malgrado i tentativi attuati in questo senso.
54
L’assenza di un accordo o di una pratica concordata troverebbe conferma, da un lato, nel comportamento tenuto all’epoca dalla
[OSCURATO:PERSONA] e, in particolare, dal suo progetto «WAR» volto ad ampliare le sue vendite a prescindere dai prezzi e, dall’altro,
dal fallimento delle discussioni intrattenute durante la riunione di Siviglia del maggio 1997, che, in base alla descrizione
della [OSCURATO:PERSONA] e dell’Arkema, avevano condotto «ad un vicolo cieco» a causa della mancanza di fiducia tra i produttori. [OSCURATO:PERSONA] stessa avrebbe riconosciuto, al punto 164 della decisione impugnata, che nessun accordo era stato raggiunto durante
tale riunione, in occasione della quale il rappresentante della ricorrente era «andato via sbattendo la porta».
55
Non avendo accertato l’esistenza di una concertazione, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto presumere che le imprese avevano
tenuto conto delle informazioni ricevute dalle altre imprese. Diversamente rispetto alla causa che ha dato luogo alla sentenza
della Corte 8 luglio 1999, C‑199/92 P, Hüls/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4287, punti 161 e 162), nella fattispecie le imprese
coinvolte non sono riuscite a raggiungere un accordo su un qualche aspetto della loro politica commerciale e, in ogni caso,
le informazioni scambiate non erano adatte ad essere prese in considerazione per attuare una qualche pratica concordata.
56
L’assenza di una pratica concordata sarebbe inoltre confermata dal fatto che il mercato dell’HP era spiccatamente concorrenziale
fino all’agosto 1997. In particolare, i prezzi dell’HP sarebbero diminuiti fortemente alla fine del 1996 e all’inizio del
1997, fino a scendere al di sotto del livello dei costi variabili.
57
Le prove dedotte da molte imprese nel corso del procedimento amministrativo attesterebbero che, nel corso del periodo di cui
trattasi, il mercato era spiccatamente concorrenziale. Tenuto conto di detti elementi di prova, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto
provare che lo scambio di informazioni aveva effettivamente influenzato il comportamento delle imprese sul mercato.
58
Per quanto riguarda, da ultimo, il PBS, nessun elemento di prova indicherebbe che la ricorrente ha partecipato ad un’infrazione
anteriormente alla riunione di Evian‑les‑Bains del 14 maggio 1998. Prima di tale data non sarebbe stato raggiunto alcun accordo
e non si sarebbe verificato alcuno scambio di informazioni commerciali riservate tra i produttori.
59
[OSCURATO:PERSONA] sostiene di aver comprovato, in modo giuridicamente valido, che, a partire dal 31 gennaio 1994, il comportamento
della ricorrente rientrava nel divieto previsto all’art. 81, n. 1, CE.
60
Essa avrebbe dimostrato che, nel periodo ricompreso tra il 31 gennaio 1994 e il mese di agosto 1997, le imprese coinvolte
si erano scambiate informazioni riservate con lo scopo precipuo di prevedere il comportamento delle une e delle altre sul
mercato, per quanto riguarda i volumi di produzione, la loro possibile riduzione e la possibilità di impedire l’arrivo sul
mercato di nuove capacità (punti 104‑170 e 304 della decisione impugnata).
61
Le dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA] dimostrerebbero che, nel corso degli anni ‘90, le imprese si sono scambiate «informazioni riservate
sulla concorrenza». Dalla descrizione fornita dalla [OSCURATO:PERSONA] emergerebbe che le informazioni divulgate riguardavano il comportamento
adottato sul mercato, vale a dire l’«evoluzione dei volumi e dei prezzi» e l’«arrivo o [l’]uscita dal mercato dei concorrenti»
(punto 104 della decisione impugnata).
62
Questi elementi troverebbero conferma nelle prove documentali prodotte dall’EKA [OSCURATO:PERSONA], la quale avrebbe dichiarato che
«i fornitori si erano accordati per non entrare nei mercati gli uni degli altri». L’EKA [OSCURATO:PERSONA] avrebbe elaborato la lista
delle riunioni caratterizzate, a suo dire, da un comportamento collusivo. Le note redatte dall’EKA [OSCURATO:PERSONA] nel corso della
riunione bilaterale con la [OSCURATO:PERSONA] tenutasi a Stoccolma il 31 gennaio 1994 riferirebbero di discussioni, in particolare, con
la ricorrente. Dal contenuto di dette informazioni emergerebbe chiaramente che i produttori controllavano reciprocamente il
comportamento dei loro concorrenti e che, in tale contesto, l’[OSCURATO:PERSONA] mancava di disciplina mentre la ricorrente rispondeva
alle aspettative delle altre imprese. L’EKA [OSCURATO:PERSONA] avrebbe altresì fatto riferimento ad una riunione bilaterale tra lei
e la ricorrente a Göteborg, il 2 novembre 1994 (punti 106‑108 e 111 della decisione impugnata).
63
Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe contestato di aver partecipato alla riunione con
l’EKA [OSCURATO:PERSONA] del 31 gennaio 1994, ma avrebbe invece ammesso la sua partecipazione all’infrazione a partire da tale data.
Dato il contenuto illecito di detta riunione, sarebbe stato evidente che le trattative con gli altri concorrenti, tra cui
la ricorrente, di cui alle note dell’EKA [OSCURATO:PERSONA], erano altrettanto illecite.
64
La ricorrente avrebbe torto nel sostenere che non esiste prova alcuna della natura illecita della sua riunione con l’EKA [OSCURATO:PERSONA],
tenutasi il 2 novembre 1994 a Göteborg. Emergerebbe, infatti, dalle informazioni fornite dall’EKA [OSCURATO:PERSONA] che in occasione
di detta riunione sono state scambiate informazioni commerciali (punto 113 della decisione impugnata).
65
[OSCURATO:PERSONA] avrebbe osservato che lo scambio di «informazioni riservate sulla concorrenza» è avvenuto anche a margine della
CEFIC il 29 aprile 1994 a Roma e il 25 novembre 1994 a Zaventem (punto 114 della decisione impugnata).
66
Questi fatti sarebbero confermati dalle dichiarazioni dell’Arkema, secondo le quali nell’aprile o nel giugno del 1995 la ricorrente
avrebbe preso parte alle discussioni sulle «tendenze del mercato e i nuovi operatori», nel quadro delle quali «la [OSCURATO:PERSONA]
e [la ricorrente] si auguravano che il mercato e le loro rispettive posizioni esistenti rimanessero quanto più possibile stabili»,
e dalle quali emerge che «un modello di ripartizione tra i produttori [era] in discussione probabilmente dal 1994‑1995» (punti
115 e 116 della decisione impugnata).
67
D’altra parte, nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, la ricorrente avrebbe riconosciuto di aver avuto contatti
con i concorrenti e di aver condiviso informazioni sul mercato a partire dal maggio 1995.
68
Detti contatti, che avrebbero avuto luogo durante il periodo iniziale dell’intesa, che avrebbero avuto l’obiettivo di restringere
la concorrenza e che avrebbero portato alla conclusione di un accordo sui prezzi e sulla ripartizione dei mercati, ricadrebbero
nel divieto di cui all’art. 81, n. 1, CE (punto 305 della decisione impugnata). Essi potrebbero essere considerati come parte
del medesimo progetto collusivo.
69
[OSCURATO:PERSONA] riconosce che non è stato concluso alcun accordo «definitivo» sul modello della ripartizione del mercato discussa
a Milano, il 31 ottobre 1995, e a Siviglia, nel maggio 1997, ma sostiene che il fatto che un simile modello sia stato proposto
e discusso è sufficiente a giustificare la conclusione dell’esistenza di un’infrazione ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE.
70
Già il solo fatto che, durante il periodo in parola, abbiano avuto luogo discussioni relative ai volumi, ai prezzi e ai modelli
di ripartizione dei clienti dimostrerebbe una volontà comune di restringere la concorrenza. Contrariamente a quanto sostenuto
dalla ricorrente, non ci sarebbe stata soltanto una «semplice intenzione», ma un progetto comune il cui obiettivo era quello
di giungere ad un accordo che avrebbe influito sul loro comportamento sul mercato.
71
In via subordinata, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il comportamento dei concorrenti durante il periodo in parola integra una
pratica concordata ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE. Lo si potrebbe quindi far rientrare nel divieto di cui all’art. 81, n. 1,
CE, anche se non ha raggiunto la fase in cui «si può dire che un accordo [propriamente detto] è stato concluso» (punto 309
della decisione impugnata).
72
Durante detto periodo, i concorrenti si sarebbero, infatti, scambiati informazioni relative al volume delle vendite, ai prezzi
e ai clienti, che sarebbero state in grado di permettere loro di adattare il loro comportamento sul mercato (punto 308 della
decisione impugnata, oltre ai punti 120, 127 e 144).
73
Le informazioni scambiate sarebbero state sufficienti a ridurre l’incertezza circa il comportamento dei concorrenti sul mercato.
La ricorrente stessa avrebbe ammesso di aver condiviso informazioni riservate con i suoi concorrenti, a partire dal maggio
1995, e avrebbe dichiarato che «i partecipanti hanno esaminato le possibili opzioni per migliorare la situazione di mercato
e per prevedere un aumento della capacità sul mercato», dato che il problema era quello di «sapere se fosse possibile pervenire
ad un accordo» (punti 130 e 133 della risposta della ricorrente alla comunicazione degli addebiti, e punti 317‑319 della decisione
impugnata). Detta affermazione confermerebbe che lo scambio in parola ha avuto per effetto di mettere i concorrenti nella
condizione di adattare i propri comportamenti sul mercato. Detti scambi sarebbero serviti inoltre a «preparare il terreno»
per gli incrementi del prezzo e le pratiche di ripartizione del mercato.
74
L’insieme degli indizi richiamati nella decisione impugnata, valutati complessivamente, avrebbe soddisfatto quindi i requisiti
di precisione e concordanza atti a fondare il convincimento che la ricorrente abbia commesso l’infrazione sin dal 31 gennaio
1994.
– Sul periodo ricompreso tra il 18 maggio e il 31 dicembre 2000
75
La ricorrente afferma che la [OSCURATO:PERSONA] ha commesso errori di diritto e di valutazione dei fatti, ritenendo che l’intesa
fosse proseguita dopo il 18 maggio 2000.
76
Da un lato, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe provato che i partecipanti alla riunione di Turku del 18 maggio 2000 avevano deciso,
in tale occasione, di continuare ad attuare un accordo o una pratica concordata.
77
[OSCURATO:PERSONA] si sarebbe basata unicamente su una prova fornita dall’Arkema, non decisiva e non supportata da altri elementi.
Le affermazioni dell’Arkema sarebbero contraddittorie, dal momento che essa dichiara anche che la riunione in parola sarebbe
stata «l’occasione per determinati produttori per mostrare che i tempi erano cambiati» e «per comunicare l’interruzione della
collaborazione». La sua indicazione circa il «consenso» che sarebbe emerso durante la riunione di cui trattasi sarebbe contraddetta
dalle altre imprese.
78
Prima della riunione del 18 maggio 2000, nel corso di un incontro bilaterale a Krefeld, la ricorrente avrebbe comunicato alla
[OSCURATO:PERSONA] di non essere più interessata all’intesa. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe erroneamente indicato che la riunione di Krefeld
era posteriore a quella di Turku.
79
Quanto ad un contatto bilaterale tra la ricorrente e la FMC Foret alla fine del 2000, esso da solo, riguardando il PBS, non
sarebbe sufficiente a provare la prosecuzione di un’intesa relativa all’HP. L’intesa, secondo la ricorrente, aveva già cessato
di esistere, quanto al PBS, e la FMC Foret aveva interrotto la propria partecipazione all’intesa, per quanto attiene all’HP,
alla fine del 1999.
80
Dall’altro, la [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe fondata, a torto, sulla presunzione che gli effetti dell’intesa siano continuati dopo
il maggio 2000. Per stabilire che l’accordo non più in vigore aveva continuato ad esplicare i suoi effetti, la [OSCURATO:PERSONA]
avrebbe dovuto provarne l’impatto sui prezzi.
81
[OSCURATO:PERSONA] avrebbe, in particolare, ignorato gli elementi di prova che indicano che il mercato, dopo il maggio 2000, era
concorrenziale. Per quanto riguarda l’andamento dei prezzi, la [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe basata soltanto su un documento dell’Arkema,
dal quale sarebbe emerso che i suoi prezzi medi erano rimasti relativamente stabili per tutto l’anno 2000. Orbene, altri documenti
dell’Arkema indicherebbero che nel 2000 i suoi prezzi erano scesi all’interno dell’Unione europea e che il prezzo medio non
era calcolato unicamente sulla base delle vendite nell’area del SEE. Inoltre, anche ammettendo che i suoi prezzi siano rimasti
stabili, tale circostanza potrebbe essere spiegata alla luce del forte aumento della domanda e dell’aumento dei costi.
82
Nel sostenere che la ricorrente non si era chiaramente distanziata dal cartello dopo il 18 maggio 2000, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe
ignorato il fatto che l’intesa, a quella data, era «crollata» e, così facendo, avrebbe invertito l’onere della prova in violazione
del principio della presunzione di innocenza.
83
[OSCURATO:PERSONA] contesta le argomentazioni della ricorrente, richiamandosi, in particolare, ai motivi esposti ai punti 355‑360
della decisione impugnata.
[OSCURATO:PERSONA] del Tribunale
84
A termini dell’art. 81, n. 1, CE, sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte
le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri
e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato
comune.
85
Perché sussista un accordo ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE, è sufficiente che le imprese interessate abbiano espresso la comune
volontà di comportarsi sul mercato in un determinato modo (sentenze del Tribunale 17 dicembre 1991, causa T‑7/89, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1711, punto 256, e 20 marzo 2002, causa T‑9/99, HFB [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1487,
punto 199).
86
Può ritenersi che un accordo ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE sia concluso allorché vi è una comune volontà sul principio stesso
del restringere la concorrenza, anche se gli elementi specifici della restrizione prevista sono ancora oggetto di negoziazioni
(v., in tal senso, sentenza HFB [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 85 supra, punti 151‑157 e 206).
87
La nozione di pratica concordata corrisponde ad una forma di coordinamento fra imprese che, senza essere stata spinta fino
all’attuazione di un vero e proprio accordo, sostituisce consapevolmente una pratica collaborazione fra le stesse ai rischi
della concorrenza (sentenze della Corte 8 luglio 1999, causa C‑49/92 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4125,
punto 115, e Hüls/[OSCURATO:PERSONA], punto 55 supra, punto 158).
88
Al riguardo, l’art. 81, n. 1, CE osta a che fra gli operatori economici abbiano luogo contatti diretti o indiretti di qualsiasi
genere che possano influenzare il comportamento sul mercato di un concorrente, attuale o potenziale, o rivelare a tale concorrente
la condotta che essi hanno deciso o intendono seguire sul mercato quando tali contatti abbiano quale oggetto o effetto la
restrizione della concorrenza (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 87 supra, punti 116 e 117).
89
Il fatto di aver trasmesso informazioni ai propri concorrenti al fine di preparare un accordo anticoncorrenziale è sufficiente
a provare l’esistenza di una pratica concordata ai sensi dell’art. 81 CE (sentenze del Tribunale 6 aprile 1995, causa T‑148/89,
Tréfilunion/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1063, punto 82, e 8 luglio 2008, causa T‑53/03, BPB/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1333,
punto 178).
90
Secondo una giurisprudenza costante, le nozioni di accordo e di pratica concordata, ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE, ricomprendono
forme di collusione che condividono la stessa natura e si distinguono solo per la loro intensità e per le forme con cui si
manifestano (sentenze [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 87 supra, punti 131 e 132, e HFB [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto
85 supra, punto 190).
91
Nell’ambito di una violazione complessa, che ha coinvolto per diversi anni svariati produttori i quali hanno perseguito un
obiettivo di regolazione in comune del mercato, non può pretendersi da parte della [OSCURATO:PERSONA] che la stessa qualifichi esattamente
la violazione quale accordo o quale pratica concordata, dal momento che, in ogni caso, l’una e l’altra di tali forme di violazione
sono previste dall’art. 81 CE (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 87 supra, punti 111‑114,
e sentenza del Tribunale 20 aprile 1999, cause riunite da T‑305/94 a T‑307/94, da T‑313/94 a T‑316/94, T‑318/94, T‑325/94,
T‑328/94, T‑329/94 e T‑335/94, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑931, punto 696).
92
La doppia qualificazione dell’infrazione quale accordo «e/o» pratica concordata deve essere intesa nel senso che indica un
insieme complesso che comporta elementi di fatto, taluni dei quali sono stati qualificati come accordo ed altri come pratica
concordata ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE, il quale non prevede qualificazioni specifiche per tale tipo di violazione complessa
(sentenze [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 85 supra, punto 264, e HFB Holdings e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 85 supra, punto
187).
93
Quanto all’acquisizione della prova dell’infrazione, va ricordato che spetta alla [OSCURATO:PERSONA] produrre gli elementi di prova
idonei a dimostrare, in modo giuridicamente valido, l’esistenza dei fatti che integrano un’infrazione all’art. 81, n. 1, CE
(sentenza della Corte 17 dicembre 1998, causa C‑185/95 P, Baustahlgewebe/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8417, punto 58).
94
Essa deve aver raccolto elementi di prova precisi e concordanti a questo riguardo (v. sentenza del Tribunale 6 luglio 2000,
causa T‑62/98, Volkswagen/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2707, punto 43 e giurisprudenza ivi citata).
95
Tuttavia, non tutte le prove prodotte dalla [OSCURATO:PERSONA] devono necessariamente rispondere a tali criteri con riferimento ad
ogni elemento dell’infrazione. È sufficiente che il complesso degli indizi invocato dall’istituzione, valutato globalmente,
risponda a tale requisito (v. sentenza del Tribunale 8 luglio 2004, cause riunite T‑67/00, T‑68/00, T‑71/00 e T‑78/00, JFE
Engineering e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2501, punto 180 e la giurisprudenza ivi citata).
96
Gli indizi fatti valere dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata per dimostrare l’esistenza di una violazione dell’art. 81,
n. 1, CE da parte di un’impresa vanno presi in considerazione non singolarmente, ma nel loro insieme (v. sentenza BPB/[OSCURATO:PERSONA],
punto 89 supra, punto 185 e giurisprudenza ivi citata).
97
Si deve anche tener conto del fatto che le attività anticoncorrenziali si svolgono in modo clandestino e, pertanto, nella
maggior parte dei casi, l’esistenza di una pratica o di un accordo anticoncorrenziale deve essere dedotta da un certo numero
di coincidenze e di indizi i quali, considerati nel loro insieme, possono rappresentare, in mancanza di un’altra spiegazione
coerente, la prova di una violazione delle norme in materia di concorrenza (sentenza della Corte 7 gennaio 2004, cause riunite
C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C 219/00 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑123,
punti 55‑57).
98
Quanto alla portata del controllo giurisdizionale, secondo una costante giurisprudenza, il Tribunale, allorché è adito con
una domanda d’annullamento di una decisione emanata a norma dell’art. 81, n. 1, CE, deve in generale esercitare un controllo
completo relativamente alla questione se siano o meno soddisfatte le condizioni di applicazione dell’art. 81, n. 1, CE (v.
sentenza del Tribunale 26 ottobre 2000, causa T‑41/96, Bayer/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3383, punto 62 e giurisprudenza ivi
citata).
99
L’esistenza di un dubbio nella mente del giudice deve andare a vantaggio dell’impresa destinataria della decisione con cui
si accerta un’infrazione, in conformità del principio della presunzione d’innocenza che, in quanto principio generale del
diritto dell’Unione, si applica anche alle procedure relative a violazioni delle norme sulla concorrenza applicabili alle
imprese che possono condurre alla condanna a multe o ammende (sentenza Hüls/[OSCURATO:PERSONA], punto 55 supra, punti 149 e 150,
e sentenza del Tribunale 27 settembre 2006, cause riunite T‑44/02 OP, T‑54/02 OP, T‑56/02 OP, T‑60/02 OP e T‑61/02 OP, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3567, punti 60 e 61).
100
È alla luce di tali considerazioni che occorre verificare se, nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] abbia dimostrato in modo
giuridicamente valido che, nei periodi controversi, il comportamento della ricorrente integrava un’infrazione dell’art. 81,
n. 1, CE.
– Sul periodo ricompreso tra il 31 gennaio 1994 e il mese di maggio 1995
101
La ricorrente sostiene essenzialmente che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe commesso un errore di valutazione dei fatti collocando l’inizio
dell’infrazione al 31 gennaio 1994. Essa eccepisce che non è stata provata la sua partecipazione, prima del mese di maggio
1995, a un qualche contatto con i concorrenti idoneo a violare l’art. 81, n. 1, CE.
102
Dai punti 104‑114 e 351 della decisione impugnata emerge che la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato il 31 gennaio 1994 come data di
inizio della partecipazione della ricorrente all’infrazione, sulla base delle dichiarazioni rese dalla [OSCURATO:PERSONA] nel quadro
della sua richiesta di clemenza, avvalorate dalle prove documentali prodotte dall’EKA [OSCURATO:PERSONA] e dalle dichiarazioni dell’Arkema.
103
[OSCURATO:PERSONA] ha osservato innanzitutto che, in base alle dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA], nel corso degli anni ‘90, i concorrenti
si erano sempre più spesso scambiati «informazioni riservate sulla concorrenza», o anche «informazioni sul mercato». Secondo
dette dichiarazioni, «[l’espressione] “scambio di informazioni sul mercato” individu[erebbe] il tipico tenore di una discussione
tra il personale commerciale di imprese concorrenti». [OSCURATO:PERSONA] ha aggiunto che, in base a dette stesse dichiarazioni,
«[l]e informazioni comunicate verbalmente avrebbero riguardato l’andamento dei volumi e dei prezzi, il comportamento dei concorrenti
e dei clienti sul mercato, l’arrivo o l’uscita dal mercato di concorrenti, l’andamento della capacità produttiva, l’innovazione
in termini di prodotto quanto all’offerta e alla domanda e altri aspetti della stessa natura» (punto 104 della decisione impugnata).
A detta della [OSCURATO:PERSONA], i concorrenti hanno intrapreso tali discussioni, in particolare, al fine di determinare e verificare
le fasce di mercato dei concorrenti e di fornire informazioni sul comportamento dei clienti (punto 105 della decisione impugnata).
104
Per quanto attiene alla data precisa di inizio dell’infrazione, la [OSCURATO:PERSONA] ha poi indicato che la prima prova che conferma
le dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA], con precipuo riguardo alla ricorrente, si riferisce alla riunione dell’EKA [OSCURATO:PERSONA] e della
[OSCURATO:PERSONA] del 31 gennaio 1994 a Stoccolma, e alla riunione tenutasi lo stesso giorno tra la [OSCURATO:PERSONA] e la EKA [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]
ritiene che detta prova attesti che «l’EKA [[OSCURATO:PERSONA]], la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e la [ricorrente avevano preso] parte a comportamenti
collusivi perlomeno dall’inizio del 1994» (punti 106‑108 e 351 della decisione impugnata).
105
[OSCURATO:PERSONA] ha infine indicato che hanno avuto luogo, nel 1994 e nel 1995, altri contatti illeciti, riferiti dall’EKA [OSCURATO:PERSONA]
(punti 110 e 111 della decisione impugnata), dalla [OSCURATO:PERSONA] (punto 114) e dall’Arkema (punto 115 della decisione impugnata).
106
A tale riguardo occorre osservare innanzitutto che le dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA], il cui contenuto viene contestato dalla
ricorrente, non potrebbero da sole costituire prova sufficiente della partecipazione di quest’ultima all’infrazione.
107
Infatti, secondo una giurisprudenza costante, la dichiarazione di un’impresa accusata di aver partecipato ad un’intesa, la
cui esattezza viene contestata da talune imprese accusate, non può essere considerata una prova sufficiente dell’esistenza
di un’infrazione commessa da queste ultime senza essere suffragata da altri elementi di prova (sentenze del Tribunale JFE
Engineering e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 95 supra, punto 219, e 25 ottobre 2005, causa T‑38/02, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑4407, punto 285).
108
Questa considerazione si applica a maggior ragione nella fattispecie, tenuto conto dell’ampia formulazione adottata dalla
[OSCURATO:PERSONA], che si riferisce all’insieme delle riunioni che hanno avuto luogo nel periodo iniziale dell’intesa, tra il 1994 e
il 1996. Queste dichiarazioni da sole non potrebbero essere sufficienti per collocare la data di inizio della partecipazione
della ricorrente all’infrazione all’inizio del 1994.
109
In quanto la [OSCURATO:PERSONA] si riferisce alle dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA], a detta della quale sarebbero state scambiate «informazioni
sensibili sulla concorrenza» nel corso dei contatti multilaterali a margine delle assemblee del CEFIC del 29 aprile e del
25 novembre 1994 (punto 114 della decisione impugnata), occorre osservare che detta affermazione, all’interno della quale
non viene citata espressamente la ricorrente, rientra tra le sopraccitate dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA] e non potrebbe pertanto
essere considerata come un elemento idoneo ad avvalorarle.
110
Per quanto attiene, inoltre, alla prova dedotta dalla [OSCURATO:PERSONA] per suffragare le dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA] in relazione
al periodo in parola, è pacifico che la ricorrente non ha partecipato alle riunioni citate al punto 351 della decisione impugnata,
vale a dire quella tra l’EKA [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] del 31 gennaio 1994 a Stoccolma e quella dello stesso giorno tra l’EKA
[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA].
111
Nel quadro di dette riunioni, la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto unicamente riferimento ad un documento dell’EKA [OSCURATO:PERSONA], contemporaneo
ai fatti, secondo cui nel corso della riunione del 31 gennaio 1994, l’EKA [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] si erano scambiate informazioni
sul mercato scandinavo e quest’ultima «[aveva] annunciato che [era stata] in trattative con [l’[OSCURATO:PERSONA]], ma che i risultati
di dette discussioni non erano molto positivi». Secondo la [OSCURATO:PERSONA], in base al medesimo documento, «[l]e discussioni con
[la [OSCURATO:PERSONA]] e con [la ricorrente] proced[evano] in modo più soddisfacente» (punto 106 della decisione impugnata).
112
Ora, anche se questo documento menziona, da un lato, gli scambi di informazioni tra i produttori scandinavi, la [OSCURATO:PERSONA] e l’EKA
[OSCURATO:PERSONA] e, dall’altro, le discussioni intercorse tra queste ultime e determinati produttori in merito al «mercato continentale»,
il richiamo ivi contenuto alla ricorrente nell’ambito di tale contesto non costituisce una prova sufficiente della sua partecipazione
ai contatti illeciti che avevano avuto luogo a margine della riunione in parola.
113
Si tratta, infatti, di una prova indiretta, proveniente dall’impresa che non ha partecipato alle asserite discussioni con
la ricorrente e che non è stata confermata dalla [OSCURATO:PERSONA]. Le indicazioni contenute nel documento di cui trattasi, inoltre,
non permettono di identificare l’oggetto delle discussioni in parola.
114
A tal riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto a torto di non avere «alcun motivo di dubitare che le informazioni contenute all’interno
di detto documento rispecchino fedelmente le discussioni intrattenute all’epoca» e concretizzanti l’intesa cui avrebbe partecipato
la ricorrente (punto 317 della decisione impugnata).
115
Per quanto attiene agli altri incontri bilaterali tenutisi nel 1994, di cui ha dato conto l’EKA [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA]
fa riferimento alla riunione tra l’EKA [OSCURATO:PERSONA] e la ricorrente avvenuta il 2 novembre 1994 a Göteborg, in occasione della
quale i partecipanti avrebbero, secondo l’EKA [OSCURATO:PERSONA], «discusso del mercato dell’HP in Europa» (punto 111 della decisione
impugnata).
116
Orbene, si deve osservare che tale indicazione, formulata in modo generico, non è di per sé sufficiente per stabilire la natura
illegittima della riunione in parola, dato che essa viene contestata dalla ricorrente. L’oggetto illecito di detta riunione
non può neppure essere dimostrato sulla base del richiamo da parte della [OSCURATO:PERSONA] ad altre dichiarazioni dell’EKA [OSCURATO:PERSONA],
in quanto esse non si riferiscono esplicitamente a detta riunione, bensì si limitano a dare atto che «a partire dagli anni
‘90, le riunioni tra l’EKA [[OSCURATO:PERSONA]] e [la ricorrente] si concentravano essenzialmente sulle questioni generali relative
al mercato, quali le informazioni sui prezzi, le previsioni di mercato, ecc.» (punto 113 e nota 84 della decisione impugnata).
117
Se, da ultimo, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che le affermazioni della [OSCURATO:PERSONA] fossero suffragate dalle dichiarazioni dell’Arkema
circa le riunioni tenutesi nel corso dell’anno 1995 e in base alle quali, in particolare, «un modello di ripartizione tra
i produttori [era stato] in discussione senza dubbio dal 1994‑1995» (punti 104 e 115 della decisione impugnata), occorre tuttavia
osservare che queste ultime dichiarazioni si riferiscono alla riunione multilaterale dell’«aprile o [del] maggio 1995» (punto
115 della decisione impugnata), oltre che ai contatti successivi, e non potevano pertanto essere utilizzate come prove per
avvalorare le dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA] nella parte in cui si riferiscono alla partecipazione della ricorrente all’infrazione
durante i periodi precedenti.
118
Alla luce di quanto precede emerge che gli elementi indicati ai punti 104‑115 e 351 della decisione impugnata, valutati complessivamente,
non costituiscono un insieme di indizi sufficiente per fondare l’accertamento della [OSCURATO:PERSONA] quanto alla partecipazione
della ricorrente all’infrazione nel periodo ricompreso tra il 31 gennaio 1994 e il mese di maggio 1995.
119
Da un lato, infatti, le dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA] richiamate ai punti 104 e 105 della decisione impugnata non sono sufficienti,
da sole, a stabilire che la ricorrente abbia partecipato agli atti collusivi del 1994 e, dall’altro, gli ulteriori elementi
indicati ai punti 106‑115 e 351 della decisione impugnata non offrono una prova sufficiente a suffragare dette dichiarazioni
per quanto riguarda la partecipazione della ricorrente ai contatti illeciti precedenti al maggio 1995.
120
Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre accogliere la censura della ricorrente relativa ad un errore di valutazione
dei fatti con riguardo alla sua partecipazione all’infrazione dal 31 gennaio 1994 al mese di maggio 1995.
– Sul periodo ricompreso tra il mese di maggio 1995 e il mese di agosto 1997
121
Nella decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che le imprese destinatarie, tra cui la ricorrente, avevano partecipato
ad un’intesa complessa che è consistita in un insieme di accordi e pratiche concordate finalizzati ad attuare restrizioni
della concorrenza ai sensi dell’articolo 81, n. 1, CE. I suoi principali elementi avrebbero ricompreso lo scambio di informazioni
concernenti il mercato, la limitazione della produzione e delle capacità di questa, la ripartizione delle quote di mercato
e la fissazione dei prezzi (punto 337 della decisione impugnata).
122
Per quanto concerne più in particolare il periodo iniziale dell’intesa, la [OSCURATO:PERSONA] ha segnatamente affermato che i partecipanti
all’intesa, perlomeno a partire dal 31 gennaio 1994, avevano avuto incontri regolari allo scopo di scambiare informazioni
riservate sul mercato e discutere i volumi di produzione, la loro eventuale riduzione o la possibilità di impedire l’arrivo
sul mercato di nuove capacità (punto 304 della decisione impugnata), e che tali contatti collusivi, che hanno condotto alla
conclusione di accordi definitivi sui prezzi e sulla ripartizione del mercato, potevano ritenersi parte del medesimo sistema
collusivo (punto 305 della decisione impugnata).
123
Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che lo scambio di informazioni su volumi di vendita, prezzi e clienti, nell’ambito del
periodo iniziale dell’intesa, fosse tale da consentire alle imprese in questione di tener conto di queste informazioni per
determinare il loro comportamento sul mercato e che, conseguentemente, potesse presumersi che dette imprese avessero tenuto
conto delle informazioni scambiate con i concorrenti per determinare il proprio comportamento sul mercato (punto 308 della
decisione impugnata).
124
[OSCURATO:PERSONA] ha pertanto rilevato che, «sebbene nel primo periodo dell’infrazione non avesse raggiunto il livello di un
accordo vero e proprio, [il comportamento di cui trattasi] poteva per lo meno essere qualificato come ricadente sotto il divieto
di cui all’art. 81, n. 1, [CE (...), dato che] l’insieme di comportamenti [collusivi nelle sue diverse forme presenta] tutte
le caratteristiche di un accordo e/o di una pratica concordata» (punto 309 della decisione impugnata).
125
A sostegno di tali affermazioni, relativamente al periodo compreso tra il maggio 1995 e l’agosto 1997 la [OSCURATO:PERSONA] ha, in
particolare, menzionato le seguenti circostanze:
– la riunione multilaterale tenutasi a Parigi nell’aprile o nel maggio 1995 è stata organizzata con l’obiettivo di instaurare
rapporti stabili tra i concorrenti, dal momento che la [OSCURATO:PERSONA] e la ricorrente avevano espresso il desiderio di stabilizzare,
per quanto possibile, le posizioni esistenti sul mercato (punti 115‑117 della decisione impugnata);
– i contatti bilaterali a margine dell’assemblea del CEFIC dell’11 o del 12 maggio 1995 a Dresda erano incentrati sulla contrazione
dei prezzi prevista a causa della realizzazione di nuovi stabilimenti di produzione (punti 118 e 119 della decisione impugnata);
– le riunioni bilaterali del giugno 1995 tra l’Atofina e l’[OSCURATO:PERSONA] (punto 120 della decisione impugnata), tra l’Atofina
e la [OSCURATO:PERSONA] (punto 121 della decisione impugnata), nonché tra la [OSCURATO:PERSONA] e l’EKA [OSCURATO:PERSONA] (punto 122 della decisione impugnata)
sono state dedicate alla discussione di aspetti relativi all’eccesso di capacità sul mercato dell’HP e alle possibilità di
collaborazione tra i produttori, sulla base di una tabella riportante i dati dettagliati suddivisi per clienti e produttori,
che comprendeva anche i dati della ricorrente;
– in generale, intorno al 1995, sarebbero «circolate» per più di un anno diverse proposte relative alle quote di vendita e al
controllo dell’eccesso di capacità che sono state oggetto di discussioni tra l’Atofina, la [OSCURATO:PERSONA] e la ricorrente (punti
123 e 124 della decisione impugnata);
– la riunione tra l’Atofina, la [OSCURATO:PERSONA] e la Chemoxal, tenutasi a Parigi il 23 ottobre 1995, si è in particolare incentrata
su una concreta proposta di limitazione delle capacità attese, tra cui quelle derivanti da un nuovo stabilimento della ricorrente,
nonché su una proposta di accordo sui prezzi (punti 126 e 127 della decisione impugnata);
– i produttori sono stati suddivisi in due gruppi, «A» e «B», coordinati, rispettivamente, dalla ricorrente e dalla [OSCURATO:PERSONA],
con il gruppo «B» che si sarebbe dovuto suddividere le parti di mercato definite dal gruppo «A», nel quale rientravano i «leader
del mercato», vale a dire la [OSCURATO:PERSONA] e la ricorrente, oltre alle imprese scandinave, l’EKA [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] (punti 130
e 131 della decisione impugnata);
– la riunione del gruppo «B» tenutasi a Milano il 31 ottobre 1995 si è incentrata sulle «basi di un modello che permetta di
ripartire la crescita» e le note redatte in tale occasione fanno riferimento, in particolare, alle informazioni sulla ricorrente
(punti 132 e 133 della decisione impugnata);
– i contatti bilaterali a margine dell’assemblea del CEFIC del 21 e 22 novembre 1995 a Bruxelles, cui ha partecipato anche la
ricorrente, e la riunione tenutasi in Italia hanno comportato lo scambio di informazioni sul mercato e la definizione dei
livelli di prezzo dell’HP per l’anno successivo, che tuttavia poi non è stato rispettato (punti 134‑136 della decisione impugnata);
– la riunione bilaterale tra l’Atofina e la ricorrente, all’inizio del 1996 a Parigi, aveva come obiettivo quello di confrontare
le posizioni dei gruppi «A» e «B» (punto 139 della decisione impugnata);
– gli incontri a margine delle assemblee del CEFIC, in data 24 maggio 1996 a Göteborg e 27 novembre 1996 a Bruxelles, hanno
riguardato proposte concrete di ripartizione del mercato e i prezzi, senza tuttavia che fosse raggiunto un accordo preciso
(punti 141‑145 della decisione impugnata);
– numerosi contatti bilaterali tra il 1996 e il 1997, tra i quali l’incontro tra l’EKA [OSCURATO:PERSONA] e la ricorrente, tenutosi nell’aprile
o nel maggio 1997 a Copenaghen, nell’ambito del quale la ricorrente ha chiesto se l’EKA [OSCURATO:PERSONA] fosse pronta ad unirsi agli
altri produttori nello sforzo congiunto per ridurre le capacità, indicano l’esistenza di piani per la riduzione delle capacità
(punti 154 e 155 della decisione impugnata);
– le riunioni del 28 o 29 maggio 1997, parallelamente all’assemblea del CEFIC a Siviglia, hanno riunito i gruppi «A» e «B» e
hanno avuto ad oggetto un modello articolato di ripartizione del mercato dell’HP; tuttavia, non è stato raggiunto alcun accordo
definitivo e la discussione è stata rinviata all’agosto del 1997 (punti 156‑167 della decisione impugnata);
– alle suddette riunioni sono seguiti contatti bilaterali tra la ricorrente, l’EKA [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] nell’estate del 1997
(punti 168‑170 della decisione impugnata).
126
La ricorrente non contesta né che detti incontri abbiano avuto luogo, né il contenuto delle discussioni riportato all’interno
dei punti succitati della decisione impugnata.
127
Essa sostiene nondimeno che detti fatti non consentono di concludere per l’esistenza di un accordo o di una pratica concordata
prima della data della riunione multilaterale tenutasi nell’agosto 1997 a Bruxelles, conclusasi con un accordo formalizzato
relativo ad un aumento del prezzo dell’HP (punti 171‑174 della decisione impugnata) e da essa riconosciuta quale momento di
inizio della sua partecipazione all’infrazione.
128
In primo luogo, facendo riferimento agli elementi indicati ai punti 115‑170 della decisione impugnata la ricorrente sostiene
che, sino a detta riunione dell’agosto 1997, i partecipanti alle discussioni in questione non sono stati in grado di concludere
un accordo sulla ripartizione delle quote di mercato o sui prezzi e non si sono impegnati in pratiche concordate.
129
In proposito essa lamenta che la [OSCURATO:PERSONA] si è fondata su un’interpretazione erronea delle nozioni di accordo e di pratica
concordata ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE ed abbia commesso un errore di valutazione dei fatti.
130
Per quanto concerne l’asserito errore di diritto, occorre rammentare che, nell’ambito di un’infrazione complessa, la [OSCURATO:PERSONA]
non è tenuta a qualificare ciascun comportamento accertato come accordo o come pratica concordata ai sensi dell’art. 81, n. 1,
CE, dal momento che si tratta di forme di collusione che condividono la stessa natura. Non si può inoltre pretendere da parte
della [OSCURATO:PERSONA] che essa qualifichi esattamente la violazione come accordo o come pratica concordata, dal momento che, in
ogni caso, l’una e l’altra di tali forme d’infrazione sono previste dalla disposizione citata (v. punti 90 e 91 supra).
131
Nella fattispecie in esame la [OSCURATO:PERSONA] non può pertanto essere criticata, da un punto di vista giuridico, per aver considerato
che l’insieme dei comportamenti in questione presentasse tutti gli elementi costitutivi «di un accordo e/o di una pratica
concordata», nella misura in cui essi potevano essere ritenuti sussumibili nell’una o nell’altra di tali forme di collusione
di cui all’art. 81, n. 1, CE.
132
Per quanto riguarda l’asserito errore di valutazione dei fatti, la ricorrente adduce in sostanza che, prima dell’agosto 1997,
i concorrenti, da un lato, non sono giunti ad un accordo sul comportamento specifico da tenere sul mercato e, dall’altro,
non hanno adottato una forma di coordinamento qualificabile come pratica concordata.
133
Essa si riferisce, in particolare, alle informazioni richiamate nella decisione impugnata, secondo le quali, nel 1996, le
discussioni «[da un anno] stagna[va]no» e sembravano «giunte a un punto morto». Essa sottolinea che, ancora nel maggio 1997,
«[un’]assenza di fiducia era uno dei motivi che hanno concorso al mancato raggiungimento di un accordo circa il mantenimento
dello status quo per le quote di mercato», «[avendo] i produttori di dimensioni più piccole (...) votato contro la fissazione
di quote di mercato» (punti 140, 142 e 164 della decisione impugnata).
134
Ora, benché gli elementi dedotti dalla ricorrente indichino che i produttori che avevano partecipato alle riunioni tra il
maggio 1995 e l’agosto 1997 non sono stati in grado di concludere un accordo «propriamente detto» relativamente alla ripartizione
del mercato, circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] stessa ha rilevato al punto 309 della decisione impugnata, resta tuttavia il fatto
che essi hanno condotto, nel corso di un prolungato periodo di tempo, discussioni regolari sul progetto di un simile accordo.
135
Invero, dai fatti non contestati dalla ricorrente risulta che, dopo ripetuti inviti da parte della [OSCURATO:PERSONA] e della ricorrente
rivolti ai loro concorrenti sul mercato dell’HP, nel corso del mese di maggio 1995 si sono svolti incontri allo scopo di stabilire
contatti permanenti tra i concorrenti. I partecipanti hanno discusso delle tendenze del mercato e dei nuovi operatori sul
mercato europeo dell’HP, dal momento che la [OSCURATO:PERSONA] e la ricorrente avevano espresso l’auspicio che le posizioni acquisite
sul mercato rimanessero quanto più possibile stabili (punti 115‑117 della decisione impugnata).
136
Tra il mese di maggio 1995 e il mese di agosto 1997, si sono svolte discussioni regolari che hanno avuto ad oggetto progetti
relativi alle quote di vendita e al controllo dell’eccesso di capacità (punti 123 e 124 della decisione impugnata), una proposta
in cifre per la limitazione delle nuove capacità, tra cui quelle della ricorrente, e una proposta di accordo sui prezzi (punti
126 e 127 della decisione impugnata), «le basi di un modello che permetta di ripartire la crescita» (punti 132 e 133 della
decisione impugnata), proposte in cifre di ripartizione del mercato, un accordo sui prezzi (punti 143‑145 della decisione
impugnata), uno sforzo congiunto per la riduzione delle capacità (punti 154 e 155 della decisione impugnata) o ancora un modello
articolato di ripartizione del mercato dell’HP (punti 159‑167 della decisione impugnata).
137
Il contenuto delle discussioni, che la ricorrente non nega, pone in evidenza l’esistenza di una volontà comune di restringere
la concorrenza.
138
Difatti, tale susseguirsi di riunioni regolari, in occasione delle quali le imprese si sono incontrate per discutere progetti
di riduzione delle nuove capacità, la ripartizione delle quote di mercato e un accordo sui prezzi, non sarebbe stato possibile
se non vi fosse stata, all’epoca, una volontà comune tra i partecipanti a dette riunioni di stabilizzare il mercato mediante
misure atte a restringere la concorrenza (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 20 marzo 2002, causa T‑21/99, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1681, punto 46).
139
Dal momento che le discussioni in esame sono state chiaramente guidate da una volontà comune dei partecipanti di accordarsi
sullo stesso principio di una restrizione della concorrenza, tale considerazione non può essere inficiata dal fatto che gli
elementi specifici della restrizione prevista sono stati oggetto di negoziazioni tra le parti fino all’agosto 1997 e che l’accordo
formalizzato dell’agosto 1997, relativo ad un aumento coordinato dei prezzi dell’HP, è stato concluso con modalità diverse
rispetto a quelle discusse nel corso di riunioni precedenti.
140
Il coinvolgimento della ricorrente nei contatti collusivi risulta peraltro chiaramente dalla sua partecipazione attiva alle
discussioni. Essa ha partecipato alla maggior parte delle riunioni tenutesi nel corso del periodo in parola, occupandosi di
«sintetizzare» le proposte (punti 123 e 124 della decisione impugnata) e di coordinare il gruppo composto dai «leader del
mercato» (punti 130 e 131 della decisione impugnata).
141
A tal riguardo, l’episodio ricordato dalla ricorrente in cui, nel corso di una riunione tenutasi nel maggio 1997 (punto 162
della decisione impugnata), il suo rappresentante è «andato via sbattendo la porta, (…) irritato dalle richieste dei piccoli
produttori», non costituisce un indizio idoneo a comprovare che la sua partecipazione alla riunione in parola, e a maggior
ragione all’insieme dei contatti controversi, fosse priva di qualunque spirito anticoncorrenziale.
142
Alla luce di tali considerazioni, la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato, a giusto titolo, che i comportamenti di cui trattasi, risalenti
ad una fase iniziale dell’intesa, ai quali la ricorrente ha preso parte, s’iscrivevano nello stesso progetto anticoncorrenziale
e, quindi, ricadevano nel divieto di cui all’art. 81, n. 1, CE.
143
Infatti, da un lato, si deve rammentare che può ritenersi che un accordo ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE sia stato concluso
allorché vi è una comune volontà sul principio stesso di una restrizione della concorrenza, anche se gli elementi specifici
della restrizione prevista sono ancora oggetto di negoziazioni (v. precedente punto 86).
144
Nel caso di specie, pertanto, la ricorrente non può validamente sostenere che, fintanto che le imprese non hanno convenuto
di adottare sul mercato specifiche linee di condotta, i comportamenti di cui trattasi configurano, tutt’al più, una semplice
intenzione di restringere la concorrenza, non riconducibile alle forme di collusione contemplate dall’art. 81, n. 1, CE.
145
Dal momento che gli elementi sopra descritti dimostrano che i concorrenti disponevano già di un progetto comune il cui obiettivo
era di pervenire ad un accordo anticoncorrenziale, deve ritenersi che le discussioni in esame vadano al di là di una mera
intenzione o di un tentativo di accordo.
146
D’altra parte, si deve osservare che i contatti tenuti nel periodo controverso potevano, in ogni caso, essere qualificati
come pratica concordata in conformità dell’art. 81, n. 1, CE.
147
Si deve ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, il fatto di trasmettere informazioni ai propri concorrenti al
fine di preparare un accordo anticoncorrenziale è sufficiente a provare l’esistenza di una pratica concordata ai sensi dell’art. 81 CE
(v. punto 89 supra).
148
Al riguardo, anche qualora la [OSCURATO:PERSONA] non riesca a dimostrare che le imprese hanno concluso un accordo nel senso stretto
del termine, per accertare un’infrazione dell’art. 81, n. 1, CE è sufficiente che i concorrenti abbiano preso contatti diretti
al fine di «stabilizzare il mercato» (v., in tal senso, sentenza BPB/[OSCURATO:PERSONA], punto 89 supra, punto 170).
149
Ciò considerato, deve essere rigettata la tesi avanzata dalla ricorrente, a detta della quale la comunicazione di informazioni
ai concorrenti non può essere qualificata come pratica concordata se non dopo che un accordo anticoncorrenziale sia già stato
raggiunto e le trattative siano volte soltanto a dargli attuazione.
150
Nel caso di specie la [OSCURATO:PERSONA] ha dimostrato che la ricorrente aveva partecipato ad un determinato numero di riunioni con
i propri concorrenti e che, nel corso di queste, avvenivano scambi di informazioni sulle condizioni del mercato, si discuteva
il livello dei prezzi e i partecipanti esponevano la strategia commerciale che intendevano adottare sul mercato. Risulta inoltre
dimostrato che lo scambio di informazioni in questione è avvenuto allo scopo di predisporre un accordo sulla ripartizione
del mercato o sui prezzi e, pertanto, il suo obiettivo aveva un manifesto carattere anticoncorrenziale.
151
Conseguentemente, la [OSCURATO:PERSONA] ha potuto validamente constatare che la ricorrente aveva partecipato ad una pratica concordata
con l’obiettivo di restringere la concorrenza.
152
Questa considerazione non viene rimessa in discussione dall’affermazione della ricorrente, a detta della quale, data la mancanza
di fiducia reciproca tra i concorrenti, non era concepibile che essi avessero potuto impegnarsi in pratiche concordate.
153
Invero, le divergenze di posizione tra i partecipanti, o addirittura la mancanza di fiducia reciproca, non sono sufficienti,
in quanto tali, ad escludere l’esistenza di una concertazione qualificabile come pratica concordata. Orbene, gli argomenti
della ricorrente non invalidano i fatti dimostrati dalla [OSCURATO:PERSONA], dai quali si evince che, nonostante una certa diffidenza
reciproca, i concorrenti si sono incontrati con regolarità nel periodo considerato e hanno scambiato tra loro informazioni
sulle condizioni del mercato e sulla loro strategia commerciale, con l’obiettivo di predisporre un accordo anticoncorrenziale.
154
Contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, non può addebitarsi alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver dimostrato che, per il
loro contenuto, le informazioni scambiate fossero idonee ad essere utilizzate a fini anticoncorrenziali.
155
Infatti, l’obiettivo anticoncorrenziale del comportamento in esame emerge chiaramente dalla natura delle informazioni scambiate
durante le riunioni del periodo considerato, dal momento che esse comprendevano fatturati afferenti agli anni precedenti e
previsioni per il futuro (punto 120 della decisione impugnata), nonché dal contenuto delle proposte discusse, le quali vertevano
sul mantenimento dello status quo nel mercato, sulla ripartizione delle nuove capacità di produzione e sulla definizione dei
livelli di prezzo dell’HP (v., ad esempio, punti 115, 127, 133, 136 e 144 della decisione impugnata).
156
Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] ha dimostrato in modo giuridicamente valido che lo scambio di informazioni in esame, che è
servito a «preparare il terreno» agli aumenti di prezzo e alle pratiche di ripartizione delle quote di mercato che ne sono
derivati, configurava una forma di collusione di cui all’art. 81, n. 1, CE.
157
Dalle suesposte considerazioni risulta che la [OSCURATO:PERSONA] ha a giusto titolo constatato che i comportamenti controversi potevano
essere qualificati come ricadenti sotto il divieto di cui all’art. 81, n. 1, CE, in quanto riconducibili ad un insieme che
presentava tutte le caratteristiche di un accordo «e/o» di una pratica concordata (punti 308 e 309 della decisione impugnata).
158
Per quanto concerne l’argomento della ricorrente relativo al fatto che il mercato dell’HP era rimasto concorrenziale fino
al mese di agosto o di settembre del 1997 essendo i prezzi dell’HP diminuiti in modo considerevole all’inizio del 1997, si
deve rammentare che, secondo una giurisprudenza costante, ai fini dell’applicazione dell’art. 81, n. 1, CE, la considerazione
degli effetti concreti di un accordo o di una pratica concordata è superflua, qualora risulti che l’infrazione ha avuto l’obiettivo
di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato comune (sentenze della Corte 19 marzo
2009, causa C‑510/06 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1843, punto 140, e 4 giugno 2009, causa C‑8/08, T‑[OSCURATO:PERSONA] e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4529, punto 29).
159
Nel caso di specie, dal momento che la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato che la ricorrente aveva preso parte ad un accordo anticoncorrenziale
e/o ad una pratica concordata con l’obiettivo di restringere la concorrenza sul mercato dell’HP, essa non era tenuta a prendere
in considerazione gli effetti concreti dei comportamenti in questione.
160
In ogni caso, per quanto riguarda più in particolare una pratica concordata, secondo una giurisprudenza costante deve presumersi,
salvo prova contraria che spetta agli operatori interessati fornire, che le imprese partecipanti alla concertazione e che
restano attive sul mercato tengano conto delle informazioni scambiate con i loro concorrenti per determinare il proprio comportamento
su tale mercato (sentenze [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 87 supra, punti 118 e 121, e Hüls/[OSCURATO:PERSONA], punto 55 supra,
punti 161 e 162).
161
A tal riguardo, quand’anche venisse dimostrato che detti comportamenti non hanno influito sui prezzi nel periodo in parola,
questo non potrebbe rimettere in discussione la legittimità delle valutazioni della [OSCURATO:PERSONA].
162
In particolare, il fatto che una pratica concordata non abbia un’incidenza diretta sul livello dei prezzi non preclude la
constatazione che essa ha limitato la concorrenza tra le imprese interessate, segnatamente, rimuovendo le pressioni concorrenziali
(v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 138 supra, punti 139 e 140).
163
Pertanto, l’argomento della ricorrente secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe disconosciuto la prova del fatto che il mercato
fosse rimasto concorrenziale durante il periodo considerato non può essere accolto.
164
Quanto all’argomentazione della ricorrente, a detta della quale i fatti richiamati nella decisione impugnata in relazione
al periodo in parola riguardano prevalentemente il mercato dell’HP e non quello del PBS, occorre ricordare che la decisione
impugnata si fonda sull’accertamento di un’infrazione unica sui due mercati coinvolti (punti 328 e seguenti della decisione
impugnata), qualificazione che non è stata contestata dalla ricorrente nel caso di specie.
165
Ora, dal momento che la [OSCURATO:PERSONA] ha qualificato l’intesa in esame come un’infrazione unica, essa non era tenuta a rilevare,
nel quadro di tale qualificazione, la diversa durata degli atti riguardanti solo il mercato del PBS. Non trattandosi di infrazioni
distinte, essa non doveva nemmeno tener conto di detta differenza per stabilire la durata dell’infrazione nel suo insieme.
166
Infatti, sarebbe artificioso suddividere un comportamento continuo, caratterizzato da una finalità unica, in più infrazioni
diverse perché le pratiche collusive sono mutate d’intensità a seconda del mercato interessato. Questi elementi debbono essere
tenuti in considerazione solo nel valutare la gravità dell’infrazione e, all’occorrenza, nel determinare l’ammenda (v., per
analogia, sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra, al punto 87, punto 90).
167
Nella fattispecie, in linea con dette considerazioni, la [OSCURATO:PERSONA] ha osservato che, per quanto attiene alla determinazione
dell’importo dell’ammenda, essa aveva tenuto conto del fatto che la collusione relativa al PBS era iniziata più tardi di quella
relativa all’HP ed era cessata prima (punto 331 della decisione impugnata).
168
Non può quindi essere accolto l’argomento della ricorrente volto a sostenere l’insufficienza delle prove delle condotte anticoncorrenziali
sul mercato del PBS per il periodo in parola.
169
Dal momento che la ricorrente non ha provato, da ultimo, che la decisione impugnata era viziata da un errore di diritto con
riguardo all’applicazione dell’art. 81, n. 1, CE, si deve ugualmente respingere il suo argomento, fondato in definitiva sulla
stessa premessa, secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] ha interpretato tale norma in modo troppo estensivo, in violazione del principio
di legalità della pena.
170
Alla luce di tutto quanto precede, la censura relativa all’accertamento dell’infrazione per il periodo ricompreso tra il maggio
1995 e l’agosto 1997 non può essere accolta.
– Sul periodo ricompreso tra il 18 maggio e il 31 dicembre 2000
171
Per quanto riguarda il periodo finale dell’infrazione, al punto 356 della decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che
l’art. 81, n. 1, CE si applica ad un’intesa che continui a produrre effetti oltre la data di formale cessazione e che tale
ipotesi ricorre in particolare nel caso di imprese che non rinuncino ad applicare i prezzi di riferimento convenuti in occasione
di riunioni di cartello.
172
Applicando tali rilievi al caso specie, la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che, secondo quanto dichiarato dall’Arkema, concordemente
ad altri elementi di prova, nella riunione multilaterale tenutasi a Turku il 18 maggio 2000, si era realizzato un consenso
generale sul mantenimento dei livelli di prezzo per tutto l’anno 2000 e che, pertanto, poteva ritenersi che l’effetto sui
prezzi fosse perdurato almeno per il secondo semestre del 2000 (punto 357 della decisione impugnata). Pertanto, la data del
31 dicembre 2000 è stata considerata quale data finale dell’infrazione, segnatamente, nei confronti della ricorrente (punto
360 della decisione impugnata).
173
La ricorrente afferma, in sostanza, che la [OSCURATO:PERSONA] ha commesso un errore di diritto e un errore di valutazione dei fatti,
affermando che l’intesa era proseguita dopo la riunione del 18 maggio 2000.
174
A questo riguardo è opportuno rammentare che, secondo una giurisprudenza costante, l’art. 81 CE si applica anche agli accordi
che continuino a produrre effetti oltre la data della loro estinzione ufficiale (sentenza della Corte 3 luglio 1985, causa
243/83, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2015, punto 17, e sentenza del Tribunale 10 marzo 1992, causa T‑14/89, Montedipe/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1155,
punto 231).
175
In particolare, la [OSCURATO:PERSONA] può legittimamente constatare che l’intesa continua a produrre i propri effetti oltre la cessazione
formale delle riunioni collusive, nel caso in cui gli aumenti di prezzo previsti nel corso di tali riunioni siano applicati
ad un periodo successivo (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 26 aprile 2007, cause riunite T‑109/02, T‑118/02, T‑122/02,
T‑125/02, T‑126/02, T‑128/02, T‑129/02, T‑132/02 e T‑136/02, Bolloré e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑947, punto 186).
176
Nel caso di specie, dal momento che la [OSCURATO:PERSONA] ha dimostrato che la riunione tenutasi il 18 maggio 2000 aveva condotto
ad un consenso generale circa il mantenimento dei livelli di prezzo per il secondo semestre del 2000, essa ha potuto giustamente
concludere che gli effetti dell’intesa erano persistiti sino al 31 dicembre 2000.
177
Tale conclusione non è rimessa in discussione dagli argomenti della ricorrente relativi, in primo luogo, all’insufficienza
delle prove fornite dalla [OSCURATO:PERSONA].
178
Occorre rilevare che la ricorrente non nega che la riunione informale in parola si sia tenuta né la propria partecipazione
a tale riunione. A tal riguardo, essa ha torto nel sostenere che le dichiarazioni rese dall’Arkema, che fanno riferimento
ad un «consenso», non implicano l’esistenza di una volontà condivisa tra i partecipanti quanto al mantenimento degli effetti
dell’accordo. Un simile argomento contrasta, infatti, con il contenuto di dette dichiarazioni, che riferiscono dell’esistenza
di «ultime discussioni» sui prezzi per il 1° gennaio 2001 e di un «consenso generale» circa il mantenimento del loro livello
(punto 282 della decisione impugnata).
179
È altresì a torto che la ricorrente fa valere una presunta contraddizione tra quanto affermato dall’Arkema circa il consenso
sui prezzi e altre sue dichiarazioni, secondo cui la riunione di Turku era stata «l’occasione per taluni produttori di mostrare
che i tempi erano cambiati» e «per segnalare l’interruzione della concertazione e porre così fine alla regolazione controllata
del mercato». Infatti, queste ultime dichiarazioni, che riportano l’intenzione di porre fine al comportamento anticoncorrenziale
e segnalano in tal modo la formale cessazione dell’intesa, non sono in contraddizione con l’esistenza di un consenso sul mantenimento
dei suoi effetti fino alla fine dell’anno.
180
Inoltre, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, le dichiarazioni dell’Arkema concordano con altri elementi agli
atti, in particolare con l’informazione, confermata da svariate imprese e non contestata dalla ricorrente, secondo cui, nell’ambito
delle riunioni a margine delle assemblee biennali del CEFIC, i prezzi erano di solito stabiliti per il semestre successivo
(punto 357 della decisione impugnata).
181
A questo riguardo è opportuno rilevare che, a fronte di un complesso di indizi concordanti che dimostrano l’esistenza dell’intesa,
è necessario un chiarimento realmente solido per provare che, nel corso di una determinata riunione, si sono prodotte circostanze
totalmente diverse da quelle realizzatesi nel corso delle riunioni precedenti, quando in tutte le riunioni era presente la
stessa cerchia di partecipanti, esse si svolgevano in circostanze esterne omogenee e perseguivano incontestabilmente lo stesso
obiettivo (conclusioni del giudice Vesterdorf, facente funzioni di avvocato generale nella sentenza del Tribunale 24 ottobre
1991, causa T‑1/89, Rhône‑Poulenc/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑867, in particolare pag. II‑954).
182
In ogni caso, l’affermazione secondo cui vari concorrenti hanno proseguito la collusione almeno fino alla fine del 2000, nonostante
la sua formale cessazione, è stata corroborata dall’esistenza di taluni contatti bilaterali successivi alla riunione del 18
maggio 2000 (punto 357 della decisione impugnata).
183
L’argomento della ricorrente, volto a comprovare la legittimità di uno di tali contatti, vale a dire il suo incontro con la
FMC Foret, non è idonea, a questo riguardo, a rimettere in discussione l’accertamento della [OSCURATO:PERSONA] circa il mantenimento
degli effetti dell’intesa, dal momento che detto accertamento non si fonda su tale evento isolato, il quale rappresenta invece
unicamente un elemento secondario nel complesso degli indizi dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA].
184
La ricorrente non può neppure sostenere efficacemente di aver dichiarato, nel corso di una riunione bilaterale con la [OSCURATO:PERSONA]
nel maggio o nel giugno del 2000 (punti 283‑285 della decisione impugnata), che «non era più possibile procedere, sulla base
delle discussioni tra i produttori presenti sul mercato, alla ripartizione delle capacità e alla loro ridistribuzione».
185
A tale riguardo basti considerare che detta posizione, espressa dalla ricorrente nel corso di un contatto bilaterale e che
potrebbe d’altronde essere interpretata come volta a fare il punto sulle difficoltà di mantenere l’intesa, non prova che essa
si sia pubblicamente distanziata dall’infrazione, mettendo fine alla sua partecipazione all’intesa.
186
Da tali considerazioni risulta che la [OSCURATO:PERSONA] ha dimostrato in modo giuridicamente valido che la riunione del 18 maggio
2000 aveva condotto ad un consenso generale sul mantenimento dei livelli di prezzo e che, quindi, l’intesa aveva continuato
a produrre i suoi effetti nel corso del secondo semestre del 2000.
187
Tale conclusione non è inficiata dall’argomentazione della ricorrente relativa, in secondo luogo, alla mancata analisi dei
prezzi effettivi, praticati sul mercato durante il periodo considerato, nonché alla presenza nel fascicolo di indicazioni
relative al carattere concorrenziale del mercato.
188
Infatti, dal momento che la [OSCURATO:PERSONA] ha dimostrato che i livelli di prezzo oggetto di un consenso generale durante la riunione
in esame dovevano applicarsi nel corso del secondo semestre del 2000, essa ha potuto validamente constatare il perdurare degli
effetti dell’intesa durante tale periodo, senza dover dimostrare che l’intesa avesse avuto incidenza concreta sui prezzi praticati
(v., in tal senso, sentenza Bolloré e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 175 supra, punto 186).
189
Dal momento che detto accertamento si fonda sulla considerazione, comprovata in modo giuridicamente valido, che esisteva una
volontà comune delle parti di prolungare gli effetti dell’intesa malgrado la sua formale cessazione, esso non comporta, contrariamente
a quanto sostenuto dalla ricorrente, un’inversione dell’onere della prova e, per tale motivo, non viola il principio della
presunzione d’innocenza.
190
Alla luce di quanto precede si deve rilevare che gli argomenti addotti dalla ricorrente non hanno rimesso in discussione la
constatazione operata dalla [OSCURATO:PERSONA] secondo cui l’infrazione era continuata sino al 31 dicembre 2000.
191
Detta censura non può pertanto trovare accoglimento.
192
Alla luce dell’esame del primo e del secondo motivo, occorre constatare che la [OSCURATO:PERSONA] non ha stabilito, in modo giuridicamente
valido, che la ricorrente aveva partecipato all’infrazione nel periodo ricompreso tra il 31 gennaio 1994 e il maggio 1995.
193
Il primo e il secondo motivo devono essere respinti quanto al resto.
194
Occorre, di conseguenza, annullare l’art. 1, lett. m), della decisione impugnata, nella parte in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha accertato
la partecipazione della ricorrente all’infrazione nel corso del periodo precedente al mese di maggio 1995 e rivedere l’importo
dell’ammenda che le è stata inflitta all’art. 2, lett. h), della decisione impugnata, al fine di tener conto della ridotta
durata della sua partecipazione all’infrazione. Le conseguenze concrete di tale riforma sono precisate ai punti 440 e 441
qui di seguito.
[OSCURATO:PERSONA] presunta violazione dei diritti della difesa
Argomenti delle parti
195
Nell’ambito del quinto motivo, la ricorrente contesta che la [OSCURATO:PERSONA] le ha negato l’accesso, da un lato, a una parte dei
documenti del fascicolo prodotti dalla [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altro, alle risposte alla comunicazione degli addebiti trasmesse dalle
altre imprese coinvolte. Tale diniego costituirebbe una violazione dei diritti della difesa della ricorrente, nonché dell’art. 27,
n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza
di cui agli artt. [81 CE] e [82 CE] (GU 2003, L 1, pag. 1).
196
La ricorrente sostiene, in primo luogo, di aver avuto un accesso limitato ai documenti prodotti dalla [OSCURATO:PERSONA], contenenti
i suoi rapporti mensili interni relativi al mercato dell’HP per l’anno 2000. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe commesso un errore di
diritto e un errore di valutazione negandole l’accesso integrale a detta documentazione.
197
Le informazioni in parola non avrebbero potuto obiettivamente essere considerate riservate, dato che si trattava di rapporti,
vecchi almeno di cinque anni, che rispecchiavano strategie a breve termine. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ritenuto che informazioni
equiparabili provenienti dalla ricorrente non potevano più essere considerate come riservate dopo tre anni.
198
Il carattere riservato di un documento non rappresenterebbe d’altronde un ostacolo assoluto alla sua divulgazione. I diritti
della difesa della ricorrente avrebbero dovuto prevalere sulla confidenzialità dei dati. Sarebbe stato possibile adottare
misure idonee per proteggere la riservatezza delle informazioni.
199
I documenti della [OSCURATO:PERSONA] sarebbero stati rilevanti per accertare se sia stata commessa un’infrazione dopo l’incontro di Turku
del 18 maggio 2000 e, quindi, sarebbero stati indispensabili per la difesa della ricorrente. Gli estratti dai documenti della
[OSCURATO:PERSONA] relativi all’anno 2000 mostrerebbero che il mercato era concorrenziale, il che avrebbe permesso di confutare l’esistenza
dell’infrazione in quel periodo.
200
In secondo luogo, la ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] ha violato l’art. 27, n. 2, del regolamento n. 1/2003 come anche
i suoi diritti della difesa, negandole l’accesso alle risposte alla comunicazione degli addebiti fornite dalle altre imprese
coinvolte.
201
A torto la [OSCURATO:PERSONA] sosterrebbe che il diritto dell’Unione non imponeva di garantire tale accesso. Nel corso di procedimenti
anteriori, essa avrebbe divulgato le risposte alla comunicazione degli addebiti. Il punto 27 della comunicazione della [OSCURATO:PERSONA]
riguardante le regole per l’accesso al fascicolo istruttorio della [OSCURATO:PERSONA] nei casi relativi all’applicazione degli articoli
81 [CE] e 82 [CE], degli articoli 53, 54 e 57 dell’accordo SEE e del regolamento (CE) n. 139/2004 (GU 2005, C 325, pag. 7)
sarebbe illegittimo nella misura in cui esclude, in linea di principio, l’accesso alle risposte in parola.
202
La ricorrente sostiene che le risposte fornite dalle altre imprese coinvolte alla comunicazione degli addebiti avrebbero potuto
rafforzare la sua posizione con riguardo alla durata dell’infrazione, dal momento che anche dette imprese avevano contestato
le date dell’inizio e della fine dell’intesa e, in particolare, la prosecuzione dell’infrazione, tra il 18 maggio e il 31
dicembre 2000.
203
[OSCURATO:PERSONA] contesta gli argomenti della ricorrente.
[OSCURATO:PERSONA] del Tribunale
204
A termini dell’art. 27, n. 2, del regolamento n. 1/2003:
«Nel corso del procedimento sono pienamente garantiti i diritti di difesa delle parti interessate. Esse hanno diritto d’accesso
al fascicolo della [OSCURATO:PERSONA], fermo restando il legittimo interesse delle imprese alla tutela dei propri segreti aziendali
(…)».
205
Secondo una giurisprudenza costante, il diritto di accesso al fascicolo, corollario del principio del rispetto dei diritti
della difesa, implica che la [OSCURATO:PERSONA] debba dare all’impresa interessata la possibilità di procedere ad un esame di tutti
i documenti presenti nel fascicolo istruttorio che potrebbero essere rilevanti per la sua difesa (v., in tal senso, sentenza
della Corte 2 ottobre 2003, causa C‑199/99 P, Corus UK/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑11177, punti 125‑128, e sentenza del Tribunale
29 giugno 1995, causa T‑30/91, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1775, punto 81).
206
Questi comprendono tanto i documenti a carico quanto quelli a discarico, fatti salvi i segreti aziendali di altre imprese,
i documenti interni della [OSCURATO:PERSONA] e altre informazioni riservate (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 97
supra, punto 68).
207
Quanto ai documenti a carico, la mancata comunicazione di un documento costituisce una violazione dei diritti della difesa
solo se l’impresa interessata dimostra, da un lato, che la [OSCURATO:PERSONA] si è basata su tale documento per suffragare il suo
addebito relativo all’esistenza di un’infrazione e, dall’altro, che l’addebito possa essere provato solo facendo riferimento
al documento stesso. L’impresa interessata ha pertanto l’onere di dimostrare che il risultato al quale è pervenuta la [OSCURATO:PERSONA]
nella propria decisione sarebbe stato diverso se tale documento fosse stato espunto dai mezzi di prova (sentenza [OSCURATO:PERSONA]
e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 97 supra, punti 71‑73).
208
Per contro, per quanto riguarda la mancata trasmissione di un documento a discarico, l’impresa interessata deve solo provare
che la sua mancata divulgazione abbia potuto influenzare, a suo discapito, lo svolgimento del procedimento ed il contenuto
della decisione della [OSCURATO:PERSONA]. È sufficiente che l’impresa dimostri che avrebbe potuto utilizzare detti documenti a discarico
ai fini della propria difesa (sentenza della Corte 15 ottobre 2002, cause riunite C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P,
da C‑250/99 P a C‑252/99 P e C‑254/99 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8375, punto 318, e sentenza
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 85 supra, punto 81), in particolare comprovando che essa avrebbe potuto far valere elementi
che non concordavano con le deduzioni operate dalla [OSCURATO:PERSONA] al momento della comunicazione degli addebiti e che avrebbe
potuto quindi influenzare, in una qualsiasi maniera, le valutazioni svolte nella decisione (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA],
punto 97 supra, punto 75).
209
Nell’ambito del presente motivo, la ricorrente sostiene di non aver avuto accesso, da un lato, ad una parte dei documenti
del fascicolo della [OSCURATO:PERSONA] prodotti dalla [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altro, alle risposte alla comunicazione degli addebiti fornite
dalle altre imprese coinvolte.
– Sull’accesso ai documenti della [OSCURATO:PERSONA]
210
Dal fascicolo risulta che, nel corso del procedimento amministrativo, la ricorrente ha chiesto di accedere ai rapporti del
servizio vendite della [OSCURATO:PERSONA] relativi al periodo di durata dell’infrazione.
211
[OSCURATO:PERSONA] ha accordato completo accesso ai documenti relativi agli anni 1996‑1999, ma ha divulgato solo alcuni estratti
dei documenti relativamente al 2000 e al 2001, considerati, su domanda della [OSCURATO:PERSONA], riservati.
212
Nell’ambito del presente motivo, la ricorrente critica il diniego di accesso alla versione integrale dei documenti relativi
all’anno 2000, deducendo, da una parte, la violazione dell’art. 27, n. 2, del regolamento n. 1/2003 e, dall’altra, la violazione
dei suoi diritti della difesa.
213
Occorre ricordare che il diritto di accesso al fascicolo previsto all’art. 27, n. 2, del regolamento n. 1/2003, ricade nell’ambito
delle garanzie procedurali volte a tutelare i diritti della difesa e a garantire, in particolare, l’esercizio effettivo del
diritto ad essere sentiti.
214
L’accesso al fascicolo non costituisce quindi un fine in sé, bensì è inteso a tutelare i diritti della difesa (v., in tal
senso, sentenza del Tribunale 15 marzo 2000, cause riunite T‑25/95, T‑26/95, da T‑30/95 a T‑32/95, da T‑34/95 a T‑39/95, da
T‑42/95 a T‑46/95, causa T‑48/95, da T‑50/95 a T‑65/95, da T‑68/95 a T‑71/95, T‑87/95, T‑88/95, T‑103/95 e T‑104/95, Cimenteries
CBR e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑491, punto 156).
215
Ne consegue che la ricorrente può far valere la violazione dell’art. 27, n. 2, del regolamento n. 1/2003, deducendo l’accesso
negato al fascicolo integrale, solo in quanto detti documenti potevano essere rilevanti ai fini della sua difesa, circostanza
questa che spetta alla ricorrente dimostrare.
216
A tale riguardo, la ricorrente sostiene che i documenti in parola potevano contenere indizi del carattere concorrenziale del
mercato dell’HP nel corso del secondo semestre del 2000, idonei a costituire elementi a discarico quanto alla prosecuzione
dell’infrazione durante detto periodo. Essa osserva che gli estratti di detti documenti che sono stati divulgati mostrano
già che il mercato dell’HP nel 2000 era concorrenziale, essendo aumentati i costi di produzione e rimasti invariati i prezzi.
217
Orbene, come constatato al precedente punto 188, dal momento che la [OSCURATO:PERSONA] ha dimostrato in modo giuridicamente valido
che, nel corso della riunione a Turku, sussisteva un consenso generale circa il mantenimento dei livelli di prezzo per il
secondo semestre del 2000, essa ha potuto a buon diritto concludere che gli effetti dell’intesa erano perdurati fino alla
fine di tale periodo, senza essere tenuta a prendere in considerazione eventuali indizi del fatto che gli obiettivi di tale
consenso non si fossero potuti conseguire.
218
Pertanto, gli indizi sulla situazione del mercato nel corso del secondo semestre del 2000, e segnatamente sui livelli di prezzo
praticati dalle imprese coinvolte, non erano tali da incidere, in alcun modo, sulla valutazione della [OSCURATO:PERSONA] relativa
al perdurare dell’infrazione fino alla fine del 2000. Tali indizi non possono quindi costituire elementi a discarico in ordine
al perdurare dell’intesa durante tale periodo.
219
Ne consegue che, non avendo la ricorrente dimostrato che avrebbe potuto invocare gli elementi tratti dai documenti in parola
ai fini della sua difesa, la presente censura deve essere rigettata senza che sia necessario esaminare l’argomento della ricorrente
relativa ad un asserito errore della [OSCURATO:PERSONA] nella valutazione del carattere riservato di detti documenti.
– Sull’accesso alle risposte fornite dalle altre imprese coinvolte alla comunicazione degli addebiti
220
Dal fascicolo emerge che, nel corso del procedimento amministrativo, la [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato la richiesta della ricorrente
volta ad ottenere l’accesso alla versione non riservata delle risposte alla comunicazione degli addebiti fornite dalle altre
imprese destinatarie di tale comunicazione.
221
La ricorrente sostiene che il diniego dell’accesso ha violato i suoi diritti della difesa, in quanto le risposte in parola
avrebbero potuto contenere elementi a discarico.
222
Si deve ricordare che la comunicazione degli addebiti è un atto volto a circoscrivere l’oggetto del procedimento avviato contro
un’impresa e a garantire l’efficace esercizio dei diritti della difesa (v. sentenza del Tribunale 8 ottobre 2008, causa T‑69/04,
[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]‑Technik/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2567, punto 80, e la giurisprudenza ivi richiamata).
223
È sotto questo profilo che i destinatari della comunicazione degli addebiti beneficiano di garanzie procedurali, in attuazione
del principio del rispetto dei diritti della difesa, tra cui figura il diritto di accesso ai documenti rilevanti del fascicolo
della [OSCURATO:PERSONA].
224
Le risposte alla comunicazione degli addebiti non fanno parte del fascicolo dell’istruttoria propriamente detto (sentenza
Cimenteries CBR e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 214 supra, punto 380).
225
Trattandosi di documenti che non fanno parte del fascicolo costituito al momento della notifica della comunicazione degli
addebiti, la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta a divulgare dette risposte ad altre parti coinvolte esclusivamente qualora risulti che esse
contengono nuovi elementi a carico o a discarico.
226
Al riguardo, per quanto attiene, da una parte, ai nuovi elementi a carico, secondo costante giurisprudenza, qualora la [OSCURATO:PERSONA]
intenda basarsi su un passo di una risposta ad una comunicazione degli addebiti per dimostrare l’esistenza di un’infrazione,
le altre imprese coinvolte in detto procedimento devono essere messe in condizione di potersi pronunciare in merito a tale
nuovo elemento di prova (sentenze del Tribunale Cimenteries CBR e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 214 supra, punto 386, e 27 settembre
2006, causa T‑314/01, Avebe/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3085, punto 50).
227
Per quanto riguarda, d’altra parte, i nuovi elementi a favore, secondo la medesima giurisprudenza, la [OSCURATO:PERSONA] non ha l’obbligo
di renderli accessibili di sua iniziativa. Nell’ipotesi in cui la [OSCURATO:PERSONA] abbia respinto, nel corso del procedimento amministrativo,
la domanda di una ricorrente diretta ad ottenere l’accesso a documenti che non compaiono nel fascicolo istruttorio, la violazione
dei diritti della difesa può essere constatata solo ove venga dimostrato che il procedimento amministrativo avrebbe potuto
concludersi con un risultato diverso nel caso in cui la ricorrente avesse avuto accesso ai documenti di cui trattasi nel corso
di tale procedimento (sentenza Cimenteries CBR e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 214 supra, punto 383).
228
La ricorrente, inoltre, non può far valere la considerazione che si evince dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA],
punto 97 supra (punto 126), secondo cui la determinazione dei documenti utili alla difesa dell’impresa interessata non può
spettare alla sola [OSCURATO:PERSONA]. Detta considerazione, riferita ai documenti che fanno parte del fascicolo della [OSCURATO:PERSONA],
non trova applicazione con riguardo alle risposte fornite dalle altre imprese coinvolte alla comunicazione degli addebiti
della [OSCURATO:PERSONA].
229
Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, quindi, le considerazioni fondate sul rispetto del principio della parità
delle armi e del rispetto dei diritti della difesa, non possono, in linea di principio, portare ad obbligare la [OSCURATO:PERSONA]
a divulgare le risposte in parola alle altre parti, affinché queste possano verificare l’assenza di eventuali elementi a discarico.
230
Considerato che la ricorrente invoca l’esistenza di asseriti elementi a favore in risposte non divulgate, le incombe l’onere
di fornire un primo indizio dell’utilità, ai fini della sua difesa, di tali documenti.
231
In particolare, essa deve indicare i potenziali elementi a discarico in questione o fornire un indizio della loro esistenza
e, pertanto, della loro utilità ai fini del procedimento (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 27 settembre 2006, causa
T‑43/02, Jungbunzlauer/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3435, punti 351‑359).
232
Nella fattispecie, la ricorrente sostiene che le risposte delle altre imprese alla comunicazione degli addebiti avrebbero
potuto suffragare le sue argomentazioni volte a dimostrare la più breve durata dell’infrazione. Essa indica, in particolare,
che determinate altre imprese hanno contestato la data dell’inizio e la data della fine dell’intesa, mettendo in discussione,
nello specifico, l’analisi della [OSCURATO:PERSONA] quanto alla prosecuzione dell’intesa fino alla fine dell’anno 2000. Essa sostiene,
inoltre, che le risposte in parola potevano contenere elementi idonei a chiarire sotto un’altra luce l’esistenza dell’infrazione
nel corso del secondo semestre del 2000, tenuto conto in particolare dell’assenza di prove di un impatto sui prezzi durante
tale periodo.
233
In base alla giurisprudenza, tuttavia, il solo fatto che altre imprese coinvolte abbiano formulato, in sostanza, le stesse
argomentazioni della ricorrente quanto alla durata dell’infrazione, non è sufficiente per considerare dette argomentazioni
come elementi a discarico (v., in tal senso, sentenza Jungbunzlauer/[OSCURATO:PERSONA], punto 231 supra, punti 353 e 355).
234
Allo stesso modo, il fatto che determinate imprese siano riuscite a dimostrare, nella propria risposta alla comunicazione
degli addebiti, che la loro partecipazione alle infrazioni contestate non era stata sufficientemente provata, non comporta
assolutamente che dette risposte contengano elementi di natura tale da mettere in una luce diversa le prove documentali dirette
sulle quali si è fondata la [OSCURATO:PERSONA] con riguardo ad altre imprese (sentenza Cimenteries CBR e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 214
supra, punto 405).
235
Ciò vale a maggior ragione nella fattispecie, in quanto le argomentazioni dedotte dalle altre imprese coinvolte nelle loro
risposte alla comunicazione degli addebiti sono state rigettate dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata. Date le circostanze,
quindi, le eventuali osservazioni che la ricorrente avrebbe potuto formulare sulla base di tali risposte avrebbero potuto
contenere soltanto elementi già integralmente valutati dalla [OSCURATO:PERSONA] e non avrebbero potuto condurre il procedimento ad
un risultato differente.
236
D’altronde, come già osservato ai punti 188, 217 e 218 che precedono, le eventuali osservazioni sul carattere concorrenziale
del mercato e sul livello dei prezzi praticati tra il 18 maggio e il 31 dicembre 2000, durante il periodo finale dell’intesa,
non erano idonee ad influire sulla constatazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui l’intesa era proseguita nel corso di detto
periodo e, per questo motivo, non potevano essere considerate come elementi a discarico.
237
Da tali considerazioni emerge che le argomentazioni dedotte dalla ricorrente non forniscono un primo indizio dell’utilità,
ai fini della sua difesa, delle risposte alla comunicazione degli addebiti fornite dalle altre imprese coinvolte.
238
Di conseguenza, si deve constatare che la ricorrente non ha dimostrato che il fatto di non aver avuto accesso a dette risposte
abbia nuociuto alla sua difesa.
239
Per la parte in cui la ricorrente lamenta un’errata applicazione del punto 27 della comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] riguardante
le regole per l’accesso al fascicolo istruttorio della [OSCURATO:PERSONA] nei casi relativi all’applicazione degli articoli 81 CE
e 82 CE, degli articoli 53, 54 e 57 dell’accordo SEE e del regolamento n. 139/2004 o, in subordine, la sua illegittimità,
è sufficiente ricordare che la comunicazione in parola, che peraltro non è richiamata nella decisione impugnata, è stata pubblicata
nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
il 22 dicembre 2005 e non può pertanto, ratione temporis, trovare applicazione al diniego di accesso controverso, opposto
il 4 maggio 2005.
240
L’argomentazione della ricorrente relativa a detta comunicazione è, quindi, priva di efficacia.
241
Alla luce di quanto precede, la censura relativa all’accesso negato alle risposte alla comunicazione degli addebiti fornite
dalle altre imprese coinvolte e il presente motivo nel suo insieme, devono essere rigettati in quanto infondati.
Sui presunti errori nella determinazione dell’importo di base dell’ammenda
Argomenti delle parti
242
Il quarto motivo è suddiviso in quattro censure, relative alle valutazioni operate dalla [OSCURATO:PERSONA] in sede di determinazione
dell’importo dell’ammenda, per quanto riguarda, in primo luogo, la gravità dell’infrazione, in secondo luogo, la sua durata,
in terzo luogo, l’effetto deterrente dell’ammenda e, in quarto luogo, la mancata valutazione della cooperazione della ricorrente
quale circostanza attenuante.
243
La ricorrente sostiene, in primo luogo, che la [OSCURATO:PERSONA] ha commesso errori di diritto e di valutazione dei fatti nel valutare
la gravità dell’infrazione. L’importo di partenza dell’ammenda sarebbe, di conseguenza, eccessivo e sproporzionato.
244
Da un lato, nel determinare l’importo di partenza, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe omesso di considerare che la durata dell’intesa
sul PBS era stata più breve dell’intesa relativa all’HP. L’importo di partenza sarebbe stato determinato sulla base della
dimensione dei mercati combinati dell’HP e del PBS nel SEE nel 1999, senza considerare il fatto che l’intesa sul PBS era stata
più breve. Dato che il mercato dell’HP rappresenta tra il 60 e il 65% dei mercati combinati dei due prodotti, la [OSCURATO:PERSONA]
avrebbe dovuto ridurre l’importo di base al fine di rispecchiare i periodi di infrazione durante i quali il mercato dell’HP
è stato l’unico mercato interessato.
245
D’altra parte, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe omesso di esaminare l’impatto dell’intesa sul mercato. Un siffatto esame sarebbe stato
necessario per tutti i periodi diversi da quelli in cui gli accordi sui prezzi erano stati effettivamente applicati, vale
a dire tra l’agosto 1997 e il 18 maggio 2000 per l’HP e tra il 14 maggio 1998 e il 19 dicembre 1999 per il PBS. Orbene, nella
decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe indicato che non era possibile misurare gli effetti reali dell’infrazione (punto
455 della decisione impugnata), senza però illustrare le ragioni di detta affermazione.
246
Dal momento che la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe provato che l’infrazione aveva avuto un impatto sui prezzi nel periodo iniziale
e finale dell’intesa, essa avrebbe dovuto ridurre in maniera corrispondente l’importo dell’ammenda. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe
commesso un errore di diritto, non avendo verificato se le pratiche anticoncorrenziali fossero state attuate né cercato di
quantificarne gli effetti sul mercato.
247
La decisione impugnata sarebbe inoltre inficiata da un errore di motivazione per quanto attiene alla determinazione dell’importo
di partenza in EUR 50 milioni, dal momento che la [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe limitata a sostenere che quello era l’importo che
«doveva essere inflitto». Detto importo sarebbe sproporzionato alla luce degli orientamenti e della prassi decisionale della
[OSCURATO:PERSONA].
248
In secondo luogo, a detta della ricorrente, nel determinare l’importo della sua ammenda, la [OSCURATO:PERSONA] poteva considerare
unicamente il periodo ricompreso tra il febbraio 1998 e il maggio 2000.
249
Da un lato, infatti, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dato prova soltanto dell’infrazione commessa dalla ricorrente tra l’agosto 1997
e il 18 maggio 2000. Dall’altro, la ricorrente sarebbe stata la prima impresa ad aver fornito prova dell’esistenza di un’intesa
tra l’agosto 1997 e il febbraio 1998. Detto periodo non avrebbe pertanto potuto essere considerato ai fini di stabilire l’importo
dell’ammenda a suo carico.
250
In terzo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe giustificato in alcun modo l’applicazione della maggiorazione dell’importo dell’ammenda
in funzione dell’effetto deterrente. Essa avrebbe omesso di spiegare le ragioni per cui detta maggiorazione fosse necessaria
e, in particolare, non avrebbe spiegato perché, in mancanza di una siffatta maggiorazione, la recidiva dovesse ritenersi probabile.
251
La maggiorazione in parola sarebbe eccessiva e sproporzionata rispetto all’obiettivo perseguito, vale a dire quello di prevenire
la recidiva. L’importo dell’ammenda prima di tale maggiorazione sarebbe stato manifestamente sufficiente ad avere un effetto
deterrente, a prescindere dal fatturato e dalle disponibilità della ricorrente.
252
In quarto luogo, la ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] non ha tenuto pienamente conto, nell’applicare la comunicazione
sulla cooperazione, della sua collaborazione nel corso del procedimento. Per non violare gli orientamenti e i principi di
proporzionalità e di parità di trattamento, essa avrebbe dovuto quindi tenerne conto al di fuori dell’ambito di detta comunicazione.
253
[OSCURATO:PERSONA] contesta gli argomenti della ricorrente.
[OSCURATO:PERSONA] del Tribunale
– [OSCURATO:PERSONA] valutazione della gravità dell’infrazione e sul livello dell’importo di base dell’ammenda
254
Ai sensi dell’art. 23, n. 3, del regolamento n. 1/2003, per determinare l’ammontare dell’ammenda occorre tener conto della
durata e della gravità dell’infrazione.
255
Secondo una costante giurisprudenza, la gravità dell’infrazione è determinata tenendo conto di numerosi elementi, quali le
circostanze proprie del caso di specie, il contesto in cui questo si inserisce e l’efficacia dissuasiva delle ammende, rispetto
ai quali la [OSCURATO:PERSONA] dispone di un margine di discrezionalità (sentenze della Corte 28 giugno 2005, cause riunite C‑189/02 P,
C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5425, punto 241, e 10
maggio 2007, causa C‑328/05 P, SGL Carbon/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3921, punto 43).
256
In base al punto 1 A, primo comma, degli orientamenti, «[l]a valutazione della gravità dell’infrazione deve prenderne in considerazione
la natura, l’impatto concreto sul mercato, quando sia misurabile, e l’estensione del mercato geografico rilevante».
257
Nel caso di specie la [OSCURATO:PERSONA], per qualificare l’infrazione come molto grave, ha tenuto conto della natura dell’infrazione
commessa, consistita in comportamenti che figurano tra le infrazioni più gravi dell’art. 81 CE, del fatto che essa ha interessato
l’intero ambito SEE, nel quale i mercati combinati dell’HP e del PBS rappresentavano un notevole valore totale, e il fatto
che la predetta infrazione doveva aver avuto un impatto sul mercato, benché non quantificabile (punti 453‑457 della decisione
impugnata).
258
L’importo di base generale dell’ammenda è stato poi individualizzato per ciascun partecipante in funzione, in particolare,
del suo peso specifico sul mercato. Alla ricorrente, il maggior produttore sui mercati congiunti dell’HP e del PBS, è stato
attribuito un importo di partenza di EUR 50 milioni (punti 460‑462 della decisione impugnata).
259
La ricorrente contesta dette valutazioni, eccependo, in primo luogo, che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto tener conto del fatto
che l’intesa sul PBS era di durata più breve di quella sull’HP e che il mercato dell’HP rappresentava tra il 60 e il 65% dei
mercati combinati dei due prodotti.
260
Si deve osservare che, benché l’importo di partenza venga determinato in funzione della gravità dell’infrazione nel suo insieme,
nel caso di un’infrazione unica e continuata, può risultare opportuno dare rilievo, in questa fase di determinazione dell’importo
dell’ammenda, alla diversa intensità dei comportamenti illeciti (v., in tal senso, sentenza BPB/[OSCURATO:PERSONA], punto 89 supra,
punto 364).
261
Nel caso di specie, al punto 331 della decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che, «pur continuando a ritenere che
in causa [fosse] un’unica infrazione riguardante sia l’HP che il PBS», ai fini della fissazione dell’ammenda essa avrebbe
tenuto conto «del fatto che la collusione relativa al PBS [era] iniziata più tardi di quella relativa all’HP [e che era] cessata
prima».
262
Pertanto, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] ha preso in considerazione, nella determinazione
dell’importo dell’ammenda, il fatto che i comportamenti relativi al PBS fossero di durata più breve rispetto all’infrazione
nel suo complesso.
263
La ricorrente non può validamente sostenere che la [OSCURATO:PERSONA], in realtà, non abbia proceduto in tal modo, per il mero fatto
che i punti 457‑462 della decisione impugnata contengono il riferimento alle dimensioni dei mercati congiunti dell’HP e del
PBS e non descrivono con precisione come la durata dei comportamenti collusivi, relativi all’uno o all’altro di detti prodotti,
sia stata considerata nella determinazione dell’importo di partenza.
264
Invero, da un lato, nella motivazione della propria decisione la [OSCURATO:PERSONA] non è tenuta ad indicare dati numerici o ad esporre
in modo dettagliato le modalità di calcolo dell’ammenda (v., in tal senso, sentenza della Corte 16 novembre 2000, causa C‑279/98 P,
Cascades/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑9693, punto 50).
265
Dall’altro, in risposta al quesito posto per iscritto dal Tribunale, la [OSCURATO:PERSONA] ha precisato di aver effettivamente deciso
di tener conto della diversa durata dei comportamenti relativi al PBS, non nell’ambito dell’aumento dell’importo dell’ammenda
per la durata, bensì nella determinazione dell’importo di partenza, fermo restando che si trattava solo di uno dei fattori
presi in considerazione nel fissare l’importo di partenza ad un livello adeguato.
266
A tale riguardo, sostenendo che la presa in considerazione della durata limitata dei comportamenti sul mercato del PBS avrebbe
dovuto tradursi in una proporzionale riduzione dell’importo di partenza dell’ammenda, la ricorrente disconosce la giurisprudenza
secondo cui la fissazione di un importo di partenza adeguato non può essere il risultato di un semplice calcolo aritmetico,
dato che, del resto, le dimensioni del mercato colpito costituiscono solo uno dei fattori che può essere preso in considerazione
per determinare tale importo (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 255 supra, punto 243).
267
La censura relativa alla mancata valutazione della durata limitata delle condotte relative al PBS non è quindi fondata.
268
In secondo luogo, la ricorrente sostiene che l’importo di partenza dell’ammenda, fissato in EUR 50 milioni, è sproporzionato
rispetto sia agli orientamenti, sia alla precedente prassi della [OSCURATO:PERSONA] e che, sul punto, la decisione impugnata non
è adeguatamente motivata.
269
A tale riguardo, quanto alla prassi anteriore, di cui la ricorrente si avvale, occorre ricordare che la [OSCURATO:PERSONA] dispone
di un margine di discrezionalità nel fissare gli importi delle ammende, al fine di orientare il comportamento delle imprese
verso il rispetto delle regole di concorrenza. Di conseguenza, il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia inflitto, nel passato, ammende
di una determinata entità per taluni tipi di infrazione non può privarla della possibilità di elevare questo livello per assicurare
l’attuazione della politica della concorrenza e per rinforzare l’effetto dissuasivo (v. sentenza del Tribunale 8 ottobre 2008,
causa T‑68/04, SGL Carbon/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2511, punto 49 e giurisprudenza ivi citata).
270
Per quanto attiene agli orientamenti, occorre osservare che, dato che nella fattispecie l’infrazione è stata qualificata come
molto grave, qualificazione questa non contestata dalla ricorrente, un importo di partenza di EUR 50 milioni non può essere
ritenuto manifestamente sproporzionato rispetto alla scala prevista negli orientamenti.
271
Per quanto riguarda l’asserita insufficienza di motivazione della decisione impugnata relativamente alla determinazione dell’importo
di partenza dell’ammenda inflitta alla ricorrente, secondo una giurisprudenza costante, i requisiti di tale formalità sostanziale
risultano soddisfatti allorché la [OSCURATO:PERSONA] indica, nella sua decisione, gli elementi di valutazione che le hanno consentito
di misurare la gravità e la durata dell’infrazione (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 208 supra,
punto 463 e giurisprudenza ivi citata).
272
Nella fattispecie in esame la [OSCURATO:PERSONA] ha soddisfatto tali requisiti, avendo indicato, ai punti 453‑462 della decisione
impugnata, gli elementi che hanno consentito di misurare la gravità dell’infrazione di cui trattasi, vale a dire quelli legati
alla sua natura, all’estensione e alle dimensioni dei mercati interessati, ed avendone illustrato l’applicazione al caso di
specie.
273
Inoltre, per quanto attiene alla motivazione dell’importo di partenza in termini assoluti, occorre ricordare che le ammende
costituiscono uno strumento della politica in materia di concorrenza della [OSCURATO:PERSONA] che deve poter disporre di un margine
di discrezionalità nella fissazione del loro importo al fine di orientare il comportamento delle imprese verso il rispetto
delle norme in materia di concorrenza. Pertanto, non si può pretendere che la [OSCURATO:PERSONA] fornisca a questo proposito elementi
di motivazione diversi da quelli relativi alla gravità e alla durata dell’infrazione (sentenza 8 ottobre 2008, SGL Carbon/[OSCURATO:PERSONA],
punto 269 supra, punto 32).
274
La seconda censura è quindi destituita di fondamento.
275
In terzo luogo, la ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] ha, a torto, omesso di esaminare l’impatto reale dell’intesa sul
mercato con riguardo a tutti i periodi diversi da quelli in cui gli accordi sui prezzi, secondo la ricorrente, erano stati
effettivamente applicati, vale a dire tra l’agosto 1997 e il 18 maggio 2000 per l’HP e tra il 14 maggio 1998 e il 19 dicembre
1999 per il PBS.
276
Essa sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] era tenuta ad esaminare l’entità dell’impatto sui prezzi o, in ogni caso, a stimare la probabilità
di un effetto reale sui prezzi nel corso dei periodi considerati.
277
A tale proposito, si deve ricordare che, se l’esistenza di un impatto concreto dell’infrazione sul mercato è un elemento da
prendere in considerazione per valutare la gravità dell’infrazione stessa, si tratta di un criterio che si accompagna ad altri,
quali la natura propria dell’infrazione e l’ampiezza del mercato geografico. Allo stesso modo, dal punto 1 A, primo comma,
degli orientamenti risulta che tale impatto deve essere preso in considerazione unicamente qualora sia misurabile.
278
Si deve parimenti rilevare che le intese orizzontali sui prezzi o di ripartizione dei mercati, quali l’infrazione oggetto
del caso di specie, possono essere qualificate come infrazioni molto gravi sul solo fondamento della loro stessa natura, senza
che la [OSCURATO:PERSONA] sia tenuta a dimostrare un impatto concreto dell’infrazione sul mercato. L’impatto concreto dell’infrazione,
se misurabile, costituisce solo uno dei vari fattori che possono consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di aumentare l’importo di partenza
dell’ammenda oltre l’importo minimo applicabile di EUR 20 milioni (sentenza della Corte 3 settembre 2009, causa C‑534/07 P,
[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑7415, punti 74 e 75).
279
Nel caso di specie, dal punto 455 della decisione impugnata risulta che la [OSCURATO:PERSONA] non ha ritenuto possibile misurare
l’impatto concreto sul mercato SEE dell’insieme degli accordi illeciti in questione e che, quindi, non si è fondata specificamente
su un simile impatto, in particolare, in base alla considerazione che deve tenersi conto dell’impatto concreto solo qualora
esso sia misurabile.
280
Nell’ambito dello stesso punto la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che gli accordi collusivi erano stati posti in atto dai produttori
europei e che tale attuazione aveva certamente avuto un impatto sul mercato, benché il suo effetto concreto fosse «per natura
difficilmente misurabile».
281
Inoltre, al punto 457 della decisione impugnata, in cui la [OSCURATO:PERSONA] conclude per la qualificazione dell’infrazione come
molto grave, essa si è riferita non soltanto alla natura dell’infrazione, all’estensione geografica e alle dimensioni del
mercato, ma anche al fatto che l’infrazione «[aveva] avuto necessariamente degli effetti».
282
A questo proposito si deve rilevare che, posto che l’intesa in parola è stata attuata in tutto il territorio SEE e che ha
avuto ad oggetto la ripartizione delle quote di mercato e dei clienti nonché la fissazione di obiettivi di prezzo, la [OSCURATO:PERSONA]
ha potuto validamente qualificare l’infrazione come molto grave, in considerazione della sua natura, senza dover dimostrare
un impatto concreto della stessa sul mercato.
283
In tal modo, la constatazione operata dalla [OSCURATO:PERSONA] del fatto che l’infrazione, considerata nel suo insieme, «[avesse]
avuto necessariamente degli effetti» sul mercato deve essere ritenuta solo un ulteriore indizio di cui si è tenuto conto nella
determinazione della sua gravità.
284
D’altronde, la ricorrente non mette in dubbio la suddetta constatazione in quanto tale, ma si limita a sostenere che la [OSCURATO:PERSONA]
avrebbe dovuto riconoscere il fatto che l’infrazione non aveva avuto effetti reali durante determinati periodi dell’infrazione
e tenerne conto nella determinazione dell’importo di partenza.
285
Tale argomentazione, dunque, non è in realtà diretta contro la qualificazione dell’infrazione come molto grave ma mira a rimettere
in discussione l’importo dell’ammenda inflitta dalla [OSCURATO:PERSONA] in funzione della sua gravità.
286
In proposito si deve rilevare che, benché l’impatto concreto dell’infrazione, se misurabile, costituisca uno dei fattori che
possono condurre ad un aumento dell’importo di partenza dell’ammenda al di là dell’importo minimo applicabile, nel caso di
specie, dal punto 455 della decisione impugnata risulta chiaramente che la [OSCURATO:PERSONA] non ha ritenuto misurabile l’impatto
di cui trattasi e che, pertanto, esso non poteva assumere rilevanza nella determinazione dell’importo dell’ammenda.
287
Dato che la ricorrente si rifà alla sentenza 5 aprile 2006, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑279/02, [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑897, punti 241‑254),
nella quale il Tribunale ha ridotto l’importo dell’ammenda stabilito in funzione della gravità dell’infrazione, dopo aver
constatato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva stabilito detto importo tenendo conto dell’impatto concreto sul mercato, benché detta
circostanza non fosse stata dimostrata con riguardo a tutta la durata dell’infrazione, occorre osservare che, diversamente
da quanto accaduto nella causa che ha dato origine a detta sentenza, nel caso di specie la [OSCURATO:PERSONA] non si è basata sull’impatto
concreto dell’infrazione sul mercato per determinare l’importo dell’ammenda.
288
D’altro canto, trattandosi di un elemento facoltativo nell’ambito della determinazione dell’importo dell’ammenda, la ricorrente
non può validamente addebitare alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver esplicitato i motivi della propria valutazione del carattere non
misurabile dell’impatto concreto dell’infrazione.
289
Infatti, nello stabilire l’importo di partenza dell’ammenda inflitta alla ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] ha potuto, giustamente,
senza essere tenuta a giustificare tale scelta, non tener conto del fattore in esame e fondarsi su altri elementi, quali la
natura dell’infrazione, l’estensione geografica e le dimensioni del mercato.
290
Conseguentemente, la ricorrente ha torto nel sostenere che la [OSCURATO:PERSONA] fosse tenuta a determinare l’impatto concreto dell’intesa
sul mercato e a tener conto della mancanza di un simile impatto durante determinati periodi dell’infrazione, o a indicare
i motivi specifici che l’hanno indotta a ritenere che detto impatto non fosse misurabile.
291
Alla luce di tutte queste considerazioni, le censure relative alla valutazione della gravità dell’infrazione e alla determinazione
dell’importo di partenza non possono essere accolte.
– Sull’effetto deterrente
292
La ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] non ha giustificato l’applicazione della maggiorazione dell’importo dell’ammenda
in funzione dell’effetto deterrente, avendo omesso di spiegarne la necessità alla luce della situazione particolare della
ricorrente e di valutare la probabilità di recidiva. Secondo la ricorrente, inoltre, la maggiorazione in parola, pari al 50%,
è eccessiva rispetto al suo obiettivo, vale a dire la prevenzione della recidiva, ed è, a prescindere dalle dimensioni dell’impresa,
sproporzionata.
293
Con riguardo alla motivazione della decisione impugnata, si deve osservare che la [OSCURATO:PERSONA] ha stabilito che occorreva fissare
l’importo delle ammende ad un livello che garantisse, tenuto conto delle dimensioni di ciascuna impresa, un sufficiente effetto
deterrente (punto 463 della decisione impugnata).
294
Allo stesso punto la [OSCURATO:PERSONA] ha previsto l’applicazione di un coefficiente moltiplicatore pari a 1,5 all’importo di partenza
dell’ammenda inflitta alla ricorrente, in considerazione delle sue notevoli dimensioni, comprovate da considerevole fatturato
mondiale conseguito durante l’ultimo esercizio finanziario anteriore alla decisione impugnata.
295
Occorre constatare che, con tali considerazioni, la [OSCURATO:PERSONA] ha illustrato in modo giuridicamente valido gli elementi valutati
per maggiorare, in funzione dell’effetto deterrente, l’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente ed ha così permesso,
a quest’ultima, di conoscere il motivo di tale maggiorazione, effettuata in considerazione della sua situazione particolare,
e di far valere i suoi diritti, nonché, al giudice dell’Unione, di esercitare il suo controllo.
296
Nell’indicare i motivi che giustificano il livello dell’ammenda, la [OSCURATO:PERSONA] non è tenuta, infatti, ad indicare i dati
che, in particolare per quanto riguarda l’effetto dissuasivo ricercato, hanno ispirato l’esercizio del suo potere discrezionale
(v., in tal senso, sentenza Cascades/[OSCURATO:PERSONA], punto 264 supra, punti 39‑48, e sentenza del Tribunale 27 settembre 2006,
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], causa T‑330/01, [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3389, punto 125).
297
Per quanto riguarda la fondatezza della decisione impugnata, occorre innanzitutto ricordare che, onde determinare l’importo
dell’ammenda, la [OSCURATO:PERSONA] deve curare che la sua azione abbia carattere dissuasivo (sentenze della Corte 7 giugno 1983,
cause riunite 100/80‑103/80, [OSCURATO:PERSONA] française e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1825, punto 106, e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
punto 158 supra, punto 63).
298
A questo proposito, la [OSCURATO:PERSONA] può tener conto, in particolare, delle dimensioni e della potenza economica dell’impresa
in parola (v., in tal senso, sentenze [OSCURATO:PERSONA] française e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 297 supra, punto 120, e [OSCURATO:PERSONA]
e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 255 supra, punto 243).
299
Analogamente, il punto 1 A, quarto comma, degli orientamenti prevede la necessità di prendere in considerazione la capacità
economica effettiva degli autori dell’infrazione di arrecare un danno consistente agli altri operatori, in particolare ai
consumatori, e di fissare l’importo dell’ammenda ad un livello tale da garantire un carattere sufficientemente dissuasivo.
300
Nel caso di specie, con riguardo all’affermazione della ricorrente circa il carattere asseritamente sproporzionato della maggiorazione
in parola, occorre evidenziare che, dato che l’infrazione sanzionata si riferisce a comportamenti la cui illegittimità è stata
reiteratamente affermata dalla [OSCURATO:PERSONA] fin dai suoi primi interventi nella materia, la [OSCURATO:PERSONA] ha potuto fissare l’importo
dell’ammenda ad un livello sufficientemente dissuasivo, senza essere tenuta a valutare la probabilità di recidiva da parte
della ricorrente (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 12 dicembre 2007, causa T‑101/05 e T‑111/05, BASF e UCB/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑4949, punti 46 e 47).
301
Occorre poi osservare che la [OSCURATO:PERSONA] dispone di un potere discrezionale nella fissazione dell’importo delle ammende al
fine di orientare il comportamento delle imprese verso il rispetto delle norme in materia di concorrenza. A tal proposito,
tenuto conto delle dimensioni della ricorrente, comprovate dal suo fatturato mondiale particolarmente consistente, la maggiorazione
in parola, pari al 50%, non può essere ritenuta sproporzionata rispetto allo scopo dissuasivo.
302
D’altro canto, dato che la maggiorazione in parola si basa su una considerazione di cui non si è tenuto conto nel determinare
l’importo di partenza, vale a dire la necessità di assicurare il carattere dissuasivo dell’ammenda avuto riguardo alle risorse
complessive della ricorrente, quest’ultima non può validamente sostenere che lo scopo dissuasivo è stato sufficientemente
preso in considerazione in fase di determinazione dell’importo di partenza.
303
Alla luce di quanto precede, la presente censura non può essere accolta.
– [OSCURATO:PERSONA] durata dell’infrazione
304
Al punto 467 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha accertato che la ricorrente aveva partecipato ad un’infrazione di
lunga durata, che si è protratta dal 31 gennaio 1994 al 31 dicembre 2000, vale a dire per un periodo di sei anni e undici
mesi. L’importo di partenza dell’ammenda inflittale è stato pertanto maggiorato del 65%, vale a dire del 10% per ciascun anno
intero di partecipazione all’infrazione e del 5% per il periodo restante.
305
Da un lato, la ricorrente contesta detta valutazione, sostenendo che la [OSCURATO:PERSONA] non ha dimostrato la sua partecipazione
all’infrazione per il periodo anteriore al mese di agosto 1997 e neppure per quello posteriore al 18 maggio 2000.
306
Ora, dato che detta censura coincide in toto con l’argomentazione sviluppata dalla ricorrente nell’ambito dei primi due motivi
esaminati in precedenza, relativi alla durata dell’infrazione, non occorre esaminarla separatamente.
307
D’altra parte, la ricorrente sostiene di essere stata la prima impresa ad aver fornito, nell’ambito della sua cooperazione
con la [OSCURATO:PERSONA], le prove dell’esistenza di un’intesa tra l’agosto 1997 e il febbraio 1998. Secondo la ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA]
non avrebbe potuto tener conto, quindi, di detto periodo nel determinare l’importo dell’ammenda inflittale.
308
Ai sensi del punto 23, lett. b), terzo comma, della comunicazione sulla cooperazione, «se un’impresa fornisce elementi di
prova relativi a fatti in precedenza ignorati dalla [OSCURATO:PERSONA] che hanno un’incidenza diretta sulla gravità o la durata della
presunta intesa, la [OSCURATO:PERSONA] non terrà conto di questi elementi nel determinare l’importo di eventuali ammende da infliggere
all’impresa che li ha forniti».
309
Nella fattispecie, la ricorrente sostiene, in sostanza, che le prove dell’infrazione che essa ha fornito nell’ambito della
sua cooperazione hanno avuto un impatto diretto sull’accertamento della durata dell’intesa, avendo permesso alla [OSCURATO:PERSONA]
di collocare la data dell’inizio dell’infrazione nel mese di agosto 1997.
310
Si deve osservare che questo argomento si fonda sull’opinione secondo la quale la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe dimostrato, in modo
giuridicamente valido, l’esistenza dell’infrazione nel periodo anteriore al mese di agosto 1997.
311
Ora, dal momento che detta opinione è stata smentita in sede di esame del primo motivo (v. punto 170 supra), il presente argomento
non può trovare accoglimento. In effetti, dal momento che la [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto, a buon diritto, che l’intesa si riferiva
anche a periodi antecedenti al mese di agosto 1997, la prova fornita dalla ricorrente, relativa al periodo successivo, non
ha potuto avere un impatto diretto sulla determinazione della durata dell’intesa.
312
Alla luce di tutto quanto precede, la presente censura, nella parte in cui si riferisce alla durata dell’infrazione, non necessita
di una valutazione autonoma rispetto a quella già effettuata in relazione al primo e al secondo motivo ed è, quanto al resto,
infondata.
– [OSCURATO:PERSONA] mancata presa in considerazione della cooperazione della ricorrente al di fuori della comunicazione sulla cooperazione
313
In subordine, con riguardo al terzo motivo relativo all’errata applicazione della comunicazione sulla cooperazione, che verrà
esaminato qui di seguito, la ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] non ha preso in considerazione pienamente la sua cooperazione,
quale circostanza attenuante, al di fuori del campo di applicazione di detta comunicazione.
314
È sufficiente ricordare, a tal proposito, che, per quanto riguarda le infrazioni che rientrano nel campo di applicazione della
comunicazione sulla cooperazione, in linea di principio, l’interessato non può validamente addebitare alla [OSCURATO:PERSONA] di
non aver preso in considerazione il grado della sua cooperazione come circostanza attenuante al di fuori dell’ambito giuridico
della comunicazione sulla cooperazione (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 15 marzo 2006, causa T‑15/02, BASF/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑497, punto 586 e la giurisprudenza ivi citata).
315
Ciò vale nella fattispecie tanto più che la [OSCURATO:PERSONA] ha preso in considerazione la cooperazione della ricorrente, riducendo
l’importo dell’ammenda in applicazione della comunicazione sulla cooperazione. Date le circostanze, non si può validamente
contestare alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver ulteriormente ridotto l’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente, al di fuori
dell’ambito di applicazione di detta comunicazione.
316
Di conseguenza, la presente censura e, quindi, il quarto motivo nel suo insieme, non possono trovare applicazione.
Sull’applicazione della comunicazione sulla cooperazione
Argomenti delle parti
317
Il presente motivo si articola in tre censure relative, in primo luogo, alla valutazione della data della richiesta di clemenza
della ricorrente, in secondo luogo, al suo inquadramento rispetto ad altre due imprese coinvolte e, in terzo luogo, all’entità
della riduzione dell’importo dell’ammenda accordata.
– [OSCURATO:PERSONA] valutazione della data della richiesta della ricorrente
318
La ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] ha torto nel ritenere che la sua richiesta di clemenza fosse stata presentata il
4 aprile 2003, invece che il 3 aprile, alle ore 9.30, momento in cui essa avrebbe contattato la [OSCURATO:PERSONA] telefonicamente,
ammettendo la propria partecipazione all’infrazione e sollecitando un incontro urgente per presentare prova orale.
319
Le richieste di clemenza dovrebbero essere esaminate nell’ordine in cui sono ricevute, indipendentemente da ogni verifica
circa la disponibilità del richiedente a fornire informazioni per iscritto o verbalmente. Nella fattispecie, la ricorrente
avrebbe presentato la propria richiesta nel corso della conversazione telefonica del 3 aprile, cui avrebbe fatto seguito il
fax, inviato lo stesso giorno alle 13.24, con il quale la ricorrente avrebbe sollecitato un incontro urgente per rendere una
dichiarazione orale.
320
Il rifiuto della [OSCURATO:PERSONA] di considerare una simile richiesta come una richiesta di clemenza penalizzerebbe l’impresa che
intenda fare una dichiarazione orale, la quale, dal punto di vista organizzativo, richiede tempo. Secondo la ricorrente, quando
un’impresa riconosce di aver commesso un’infrazione e intende cooperare, rilasciando, senza ritardo e in un momento concordato
con la [OSCURATO:PERSONA], una dichiarazione, si deve presumere che la sua richiesta sia stata presentata nel momento in cui essa
ha richiesto un incontro con la [OSCURATO:PERSONA] per rendere la propria dichiarazione.
321
Le dichiarazioni orali delle imprese sarebbero un mezzo riconosciuto per presentare le richieste di clemenza. Orbene, l’approccio
adottato dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata scoraggerebbe le imprese dal fornire una prova orale e contrasterebbe
con gli obiettivi della comunicazione sulla cooperazione. Nella fattispecie, la ricorrente sarebbe stata la sola impresa a
mettere a disposizione i propri dirigenti, testimoni diretti dell’intesa, per rendere dichiarazioni orali e rispondere alle
domande della [OSCURATO:PERSONA].
322
Secondo la ricorrente, la telefonata e il fax del 3 aprile confermavano la sua richiesta di ottenere un incontro per presentare
una richiesta di clemenza, indicando la natura delle informazioni che intendeva fornire alla [OSCURATO:PERSONA] il più rapidamente
possibile. Con un secondo fax, inviato lo stesso giorno alle ore 17.24, la ricorrente avrebbe comunicato che era pronta a
fornire immediatamente le informazioni e avrebbe dato la propria disponibilità alla [OSCURATO:PERSONA] per un incontro lo stesso
giorno o il giorno successivo.
323
Nelle comunicazioni in parola sarebbe stato chiaramente indicato l’obiettivo della riunione e la natura delle informazioni
che la ricorrente intendeva fornire alla [OSCURATO:PERSONA]. Il fatto che esse non contenessero direttamente informazioni relative
all’infrazione sarebbe irrilevante.
324
Rifiutandosi di riconoscere che la ricorrente aveva introdotto la sua richiesta di clemenza il 3 aprile 2003 alle ore 9.30
o, in subordine, alle ore 13.24, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe disconosciuto le peculiarità specifiche di una richiesta orale, in
violazione dell’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003 e dei punti 21‑23 della comunicazione sulla cooperazione.
325
[OSCURATO:PERSONA] avrebbe inoltre violato il principio della tutela del legittimo affidamento e il principio di buona amministrazione.
La ricorrente avrebbe potuto legittimamente credere che la sua richiesta sarebbe stata considerata come presentata all’atto
della sua telefonata. Date le circostanze, sarebbe stato compito della [OSCURATO:PERSONA] informare la ricorrente di come intendeva
applicare la comunicazione sulla cooperazione, mettendo la ricorrente nelle condizioni di formulare immediatamente una richiesta
scritta per fax.
326
Accordando un trattamento preferenziale all’impresa che ha inviato i documenti per fax, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe violato il
principio di parità di trattamento a danno della ricorrente, che intendeva fornire la prova orale.
327
[OSCURATO:PERSONA] contesta gli argomenti della ricorrente.
– Sull’inquadramento della ricorrente rispetto ad altre due imprese coinvolte
328
La ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] ha errato nel ritenere che l’EKA [OSCURATO:PERSONA] e l’Arkema avessero soddisfatto, al momento
delle rispettive richieste di clemenza, le condizioni di cui al punto 21 della comunicazione sulla cooperazione.
329
[OSCURATO:PERSONA] avrebbe preso in considerazione unicamente il momento di presentazione delle richieste di clemenza da parte
dell’EKA [OSCURATO:PERSONA] e dell’Arkema e avrebbe omesso di esaminare se esse avessero fornito una prova di valore aggiunto significativo,
in violazione dei punti 21‑23 della comunicazione sulla cooperazione, dell’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003, nonché
dell’obbligo di motivazione su di essa gravante.
330
Ora, gli elementi forniti dall’EKA [OSCURATO:PERSONA] e dall’Arkema non avrebbero costituito una prova di valore aggiunto significativo
e, quindi, non avrebbero soddisfatto la condizione di cui al punto 21 della comunicazione sulla cooperazione.
331
Per quanto riguarda l’EKA [OSCURATO:PERSONA], la maggior parte degli elementi forniti con il suo fax del 29 marzo 2003 e con la sua
dichiarazione orale del 31 marzo 2003 si sarebbero riferiti agli accordi tra i due produttori scandinavi e non sarebbero pertanto
rilevanti ai fini di dimostrare l’intesa nel SEE. Gran parte delle informazioni si sarebbe riferita a fatti anteriori all’inizio
dell’intesa.
332
Nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe basata sugli elementi forniti dall’EKA [OSCURATO:PERSONA] soltanto sei volte e
unicamente con riguardo al periodo precedente al mese di agosto 1997. Detti elementi di prova sarebbero stati di rilevanza
limitata, in quanto non confermati, imprecisi e non convincenti. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe, in realtà, fatto ricorso solo agli
elementi forniti dall’EKA [OSCURATO:PERSONA] in data 8 ottobre 2004. Dato che l’EKA [OSCURATO:PERSONA] aveva preso parte all’intesa solo fino
alla sua entrata sul «mercato continentale» (punto 364 della decisione impugnata), essa non avrebbe potuto fornire informazioni
relative a detto mercato.
333
Per quanto riguarda l’Arkema, i suoi consulenti legali avrebbero inviato alla [OSCURATO:PERSONA] un fax il 3 aprile 2003 unitamente
a tredici allegati indicanti che si trattava di documenti relativi all’infrazione.
334
Si trattava di note e schede, redatte a mano, non datate e senza titolo, alcune delle quali difficilmente leggibili e di cattiva
qualità, talvolta incomplete; altre contenevano simboli o abbreviazioni, incomprensibili in mancanza di altre spiegazioni.
La stessa [OSCURATO:PERSONA] avrebbe riconosciuto, nella sua lettera inviata alla ricorrente il 1° aprile 2005, che le risultava
difficile leggere detti documenti. L’Arkema non avrebbe fornito alcuna spiegazione né alcun commento a tali documenti fino
al 26 maggio 2003.
335
I documenti in parola non potrebbero essere considerati come elementi di prova, poiché non permetterebbero di stabilire i
fatti senza ulteriori spiegazioni. Non conterrebbero alcuna indicazione circa le date, i luoghi, l’oggetto della discussione
e i partecipanti e non permetterebbero di capire che si riferiscono all’HP.
336
Soltanto i chiarimenti resi successivamente, il 26 maggio 2003, avrebbero dato forza di prova ai documenti in parola. Per
ciascuno dei documenti del 3 aprile 2003 sarebbe stata necessaria, infatti, una spiegazione dettagliata per comprenderne il
contenuto ed apprezzarne la portata, spiegazione che è stata data il 26 maggio 2003.
337
Solo il 26 maggio 2003, circa sette settimane dopo il fax iniziale, l’Arkema avrebbe fornito elementi di prova. Il tempo necessario
per predisporre detti elementi attesterebbe il carattere inadeguato e incompleto della comunicazione del 3 aprile 2003, che
sarebbe stato il risultato di un «tentativo precipitoso e inopportuno» dell’Arkema volto ad ottenere la clemenza contemporaneamente
nell’ambito di più controversie. Detta avventatezza sarebbe dimostrata dal fatto che gli allegati inviati il 3 aprile 2003
non sarebbero stati presentati nell’ordine corretto, e addirittura in forma incompleta, inoltre avrebbero dovuto essere integrati
dai documenti forniti il 26 maggio 2003.
338
Nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe basata contemporaneamente sui documenti inviati il 3 aprile 2003, su
quelli messi a disposizione il 26 maggio successivo e sui chiarimenti forniti lo stesso giorno. Quando la [OSCURATO:PERSONA] si riferisce
ad un documento fornito il 3 aprile 2003, essa si fonderebbe espressamente sulle spiegazioni del 26 maggio 2003 (v., ad esempio,
il punto 185 della decisione impugnata). I documenti inviati il 3 aprile 2003 sarebbero stati utilizzati soltanto in riferimento
ad un’unica riunione (punto 192 della decisione impugnata) e anche in tal caso sarebbe stato necessario ricorrere alle spiegazioni
del 26 maggio 2003.
339
L’Arkema non avrebbe peraltro richiesto la clemenza con riguardo al PBS e non avrebbe fornito alcun elemento relativo al PBS
prima del 15 luglio 2003. [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe pertanto potuto fondatamente concludere che i documenti forniti il 3
aprile 2003 riguardavano i due prodotti oggetto dell’inchiesta.
340
[OSCURATO:PERSONA] contesta gli argomenti della ricorrente.
– Sull’entità della riduzione riconosciuta alla ricorrente
341
In subordine, la ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] ha commesso un errore di diritto ed un manifesto errore di valutazione,
non riconoscendole, in virtù della sua cooperazione, la riduzione massima, pari al 20%, prevista per la terza impresa che
soddisfi la condizione di cui al punto 21 della comunicazione sulla cooperazione.
342
L’entità della riduzione sarebbe fissata in base al momento in cui vengono fornite le prove e al valore aggiunto delle stesse.
[OSCURATO:PERSONA] non avrebbe verificato in che misura le informazioni fornite dalla ricorrente rappresentavano un valore aggiunto
significativo.
343
[OSCURATO:PERSONA], inoltre, non avrebbe valutato correttamente la portata delle informazioni della ricorrente. A differenza delle
informazioni dell’EKA [OSCURATO:PERSONA] e dell’Arkema, quelle fornite dalla ricorrente avrebbero riguardato contemporaneamente l’HP
e il PBS. La ricorrente avrebbe fornito informazioni dettagliate e precise in merito a tutte le riunioni importanti menzionate
all’interno della decisione impugnata e che sono state organizzate, quanto all’HP, tra l’agosto 1997 e la fine del 1998 e,
quanto al PBS, tra il maggio 1998 e il dicembre 1999. Per dar prova dell’infrazione, la [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe basata praticamente
su tutte le riunioni indicate dalla ricorrente.
344
A questo riguardo la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto tener conto del fatto che la ricorrente era stata la prima a fornire informazioni
dettagliate, e quindi nuove, sull’insieme di dette riunioni che costituiscono l’aspetto essenziale dell’intesa. [OSCURATO:PERSONA]
avrebbe torto nel sostenere che altre imprese l’avevano già informata di dette riunioni. Essa non si sarebbe potuta limitare
a valutare la prova fornita dalla ricorrente «come un insieme», ma avrebbe dovuto valutare ciascuno degli elementi.
345
Nell’affermare che le informazioni della ricorrente si limiterebbero a confermare quelle già fornite dalla [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA]
ne avrebbe disconosciuto la natura. La ricorrente avrebbe fornito prove aggiuntive essenziali, ivi comprese delle testimonianze
dirette. Solo in dieci punti la [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe basata sulle informazioni della [OSCURATO:PERSONA], le quali, in particolare,
non verterebbero sulle riunioni del 1997 relative all’HP e al PBS, indicate dalla ricorrente.
346
[OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto valutare il fatto che solo la ricorrente le ha messo a disposizione il suo personale dirigente,
che avrebbe offerto prova diretta dell’infrazione, che essa non si è limitata a fare dichiarazioni scritte tramite i propri
legali e che ha cooperato in modo continuativo dopo la presentazione della sua richiesta di clemenza, rispondendo alle richieste
di informazioni e fornendo spontaneamente informazioni integrative. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ritenuto, a torto, che le testimonianze
orali dei partecipanti ad una riunione avevano un valore probatorio inferiore rispetto alle prove documentali.
347
La decisione impugnata si baserebbe in ampia misura sulle informazioni fornite dalla ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe
applicato correttamente il punto 23 della comunicazione sulla cooperazione, non avendo tenuto in considerazione la portata
importante di detta cooperazione.
348
La riduzione accordata alla ricorrente sarebbe estremamente contenuta e non proporzionata, sia con riguardo alla riduzione
massima prevista dalla comunicazione sulla cooperazione, sia con riguardo alle riduzioni accordate ad altre imprese coinvolte,
in particolare all’Arkema, il che avrebbe comportato una violazione del principio della parità di trattamento. La ricorrente
avrebbe contribuito all’accertamento dell’infrazione in maniera più decisiva rispetto all’Arkema. La riduzione dell’importo
dell’ammenda accordato alla ricorrente sarebbe quindi «manifestamente illegittima e irragionevolmente modesta».
349
[OSCURATO:PERSONA] sostiene di aver esposto, in modo giuridicamente valido, al punto 523 della decisione impugnata, le ragioni
in forza delle quali essa aveva accordato alla ricorrente una riduzione dell’importo della sua ammenda del 10% a titolo della
sua cooperazione.
350
Per quanto riguarda la portata e l’entità del valore aggiunto delle prove fornite dalla ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe
tenuto in adeguata considerazione il fatto che le prove in parola riguardavano sia l’HP che il PBS. È comunque vero che la
ricorrente ha essenzialmente fornito elementi di prova che hanno permesso di suffragare le informazioni provenienti dalla
[OSCURATO:PERSONA] e dall’Arkema.
351
Secondo la [OSCURATO:PERSONA], è vero che le prove fornite dalla ricorrente sono citate nella decisione impugnata con riguardo a
tutte le riunioni multilaterali che hanno avuto luogo tra il 1997 e il 2000; al momento della presentazione della richiesta
di clemenza da parte della ricorrente, dette riunioni erano state però già segnalate da altre imprese. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe
quindi potuto sostenere che le prove fornite dalla ricorrente non facevano che suffragare quello che essa già sapeva sull’intesa
nel suo insieme.
352
Per quanto attiene alla portata e alla continuità della cooperazione della ricorrente dopo la presentazione della richiesta
di clemenza, dal punto 23, lett. b), secondo comma, ultima frase, della comunicazione sulla cooperazione si evincerebbe che
la [OSCURATO:PERSONA] non è tenuta a prendere in considerazione tali elementi. Si può presumere che la cooperazione debba essere
continuativa, mentre la norma in parola permetterebbe piuttosto di penalizzare una cooperazione che, dopo la presentazione
della richiesta di clemenza, si riveli debole.
353
Con riferimento alla contestata violazione del principio della parità di trattamento, la posizione della ricorrente e quella
dell’Arkema non sarebbero state tra loro comparabili, per le ragioni illustrate ai punti 510 e 513 della decisione impugnata,
e detta differenza giustificherebbe la concessione della riduzione nella misura massima all’Arkema, ma non alla ricorrente.
[OSCURATO:PERSONA], inoltre, avrebbe espressamente preso in considerazione la data della presentazione delle prove da parte della
ricorrente al punto 515 della decisione impugnata.
[OSCURATO:PERSONA] del Tribunale
354
La comunicazione sulla cooperazione stabilisce, ai punti 21‑23, quanto segue:
«21. Al fine di poter beneficiare di un[a riduzione dell’importo dell’ammenda], un’impresa deve fornire alla [OSCURATO:PERSONA] elementi
di prova della presunta infrazione che costituiscano un valore aggiunto significativo rispetto agli elementi di prova già
in possesso della [OSCURATO:PERSONA], e deve inoltre cessare la presunta infrazione entro il momento in cui presenta tali elementi
di prova.
22. Il concetto di “valore aggiunto” si riferisce alla misura in cui gli elementi di prova forniti rafforzano, per la loro
stessa natura e/o per il loro grado di precisione, la capacità della [OSCURATO:PERSONA] di dimostrare i fatti in questione. Nel procedere
a tale valutazione, la [OSCURATO:PERSONA] riterrà di norma che gli elementi di prova scritti risalenti al periodo a cui si riferiscono
i fatti abbiano un valore maggiore [di quello] degli elementi di prova venuti ad esistenza successivamente. Analogamente,
gli elementi di prova direttamente legati ai fatti in questione saranno in genere considerati come più importanti di quelli
che hanno solo un legame indiretto.
23. In ogni decisione finale adottata al termine del procedimento amministrativo, la [OSCURATO:PERSONA] determinerà:
a) se gli elementi di prova forniti da un’impresa hanno rappresentato un valore aggiunto significativo rispetto agli elementi
di prova già in possesso della [OSCURATO:PERSONA] in quello stesso momento;
b) il livello della riduzione di cui un’impresa beneficerà, che verrà stabilito come indicato di seguito in relazione all’importo
delle ammende che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe altrimenti inflitto:
– prima impresa a soddisfare la condizione di cui al punto 21: riduzione del 30‑50%,
– seconda impresa a soddisfare la condizione di cui al punto 21: riduzione del 20‑30%,
– altre imprese che soddisfano la condizione di cui al punto 21: riduzione massima del 20%.
Al fine di definire il livello della riduzione all’interno di queste forcelle, la [OSCURATO:PERSONA] terrà conto della data in cui
gli elementi di prova che soddisfano le condizioni menzionate al punto 21 le sono stati comunicati e del grado di valore aggiunto
che detti elementi hanno rappresentato. [OSCURATO:PERSONA] potrà anche tenere conto dell’entità e della continuità della cooperazione
dimostrata dall’impresa a partire d[a]lla data del suo contributo.
Inoltre, se un’impresa fornisce elementi di prova relativi a fatti in precedenza ignorati dalla [OSCURATO:PERSONA] che hanno un’incidenza
diretta sulla gravità o la durata della presunta intesa, la [OSCURATO:PERSONA] non terrà conto di questi elementi nel determinare
l’importo di eventuali ammende da infliggere all’impresa che li ha forniti».
355
Nella fattispecie, in applicazione della comunicazione sulla cooperazione, la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato che la [OSCURATO:PERSONA] soddisfaceva
le condizioni per beneficiare della piena esenzione dall’ammenda. L’EKA [OSCURATO:PERSONA] e l’Arkema, considerate rispettivamente
la prima e la seconda impresa ad aver soddisfatto la condizione di cui al punto 21 di detta comunicazione, hanno ottenuto
una riduzione dell’importo dell’ammenda pari, rispettivamente, al 40 e al 30%. La ricorrente, ritenuta la terza impresa ad
aver soddisfatto detta condizione, ha beneficiato di una riduzione del 10% (punti 501‑524 della decisione impugnata).
– [OSCURATO:PERSONA] valutazione della data della richiesta formulata dalla ricorrente
356
Dalla decisione impugnata si evince che l’EKA [OSCURATO:PERSONA] ha presentato la sua richiesta di clemenza il 29 marzo 2003, ha reso
una dichiarazione orale il 31 marzo 2003 e ha fornito elementi di prova dell’infrazione nel corso della stessa settimana (punti
67, 503 e 505 della decisione impugnata).
357
Con fax del 3 aprile 2003, alle ore 15.50, l’Arkema ha inviato alla [OSCURATO:PERSONA] la sua richiesta di clemenza, accompagnata
da tredici allegati contenenti documenti relativi all’intesa in parola. Il 26 maggio 2003, l’Arkema ha prodotto davanti alla
[OSCURATO:PERSONA] nuovi elementi attinenti alla sua richiesta di clemenza, tra i quali le spiegazioni dei documenti trasmessi il
3 aprile 2003 (punti 69, 510 e 516 della decisione impugnata).
358
Dal fascicolo, e dai punti 68‑71 della decisione impugnata, emerge che la ricorrente ha contattato la [OSCURATO:PERSONA] per la prima
volta telefonicamente la mattina del 3 aprile 2003.
359
Con il fax inviato lo stesso giorno alle ore 13.15, essa ha informato la [OSCURATO:PERSONA] che intendeva «con la presente» inoltrare
una richiesta di applicazione della comunicazione sulla cooperazione e che, data la natura orale della prova, intendeva «incontrare
la [OSCURATO:PERSONA] il prima possibile per poterla mettere al corrente di detti elementi, in base alla procedura [che permette]
di rendere tali dichiarazioni verbalmente». La ricorrente ha infine chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] conferma della sua «disponibilità
per un incontro [il giorno dopo]».
360
Con il fax inviato lo stesso giorno alle ore 17.24, la ricorrente ha confermato di essere «pronta a fornire subito le informazioni
aggiuntive e si [metteva] quindi completamente a disposizione della [OSCURATO:PERSONA] per un incontro [lo stesso giorno o l’indomani]».
Con il fax delle ore 17.28 dello stesso giorno, la ricorrente ha confermato la sua partecipazione ad un incontro con la [OSCURATO:PERSONA]
previsto per il giorno successivo, il 4 aprile 2003, alle ore 14.15.
361
Il 4 aprile 2003 la ricorrente ha reso una dichiarazione orale nei locali della [OSCURATO:PERSONA], accompagnata dalle testimonianze
dei suoi dirigenti. Il 9 aprile 2003 ha reso una dichiarazione orale che verteva, più nel dettaglio, sul PBS. Essa ha confermato
le sue dichiarazioni per iscritto, integrandole con alcuni elementi aggiuntivi, l’11 e il 16 aprile 2003.
362
[OSCURATO:PERSONA] base di dette circostanze, che non sono oggetto di contestazione da parte della ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato,
nella decisione impugnata, che «il 4 aprile 2003 (…) [la ricorrente aveva] formulato una richiesta di applicazione della comunicazione
sulla [cooperazione] mediante una dichiarazione verbale» (punto 515 della decisione impugnata).
363
Nel quadro della presente censura, la ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] ha commesso un errore di diritto nell’applicare
i punti 21‑23 della comunicazione sulla cooperazione. Secondo la ricorrente, quando un’impresa intende collaborare, rendendo
una dichiarazione senza ritardo e nel momento concordato con la [OSCURATO:PERSONA], la sua richiesta deve essere considerata come
proposta nel momento in cui essa ha preso contatto con la [OSCURATO:PERSONA] per rendere detta dichiarazione.
364
Si deve osservare, a tal proposito, che dai punti 21 e 23 della comunicazione sulla cooperazione si evince che, per poter
esigere una riduzione dell’importo dell’ammenda, un’impresa deve fornire alla [OSCURATO:PERSONA] elementi di prova che rechino un
valore aggiunto significativo rispetto agli elementi di prova già in possesso della [OSCURATO:PERSONA]. Ai fini dell’applicazione
delle forcelle di riduzione dell’importo dell’ammenda previste al punto 23, lett. b), di detta comunicazione, inoltre, la
[OSCURATO:PERSONA] deve definire il momento in cui l’impresa ha soddisfatto detta condizione.
365
Emerge altresì chiaramente dal tenore letterale delle disposizioni in parola che, ai fini dell’applicazione delle forcelle
di riduzione previste al punto 23, lett. b), della comunicazione sulla cooperazione, la [OSCURATO:PERSONA] deve stabilire il momento
in cui l’impresa le ha fornito effettivamente elementi di prova che costituiscono un valore aggiunto significativo rispetto
a quelli già in suo possesso.
366
Detta interpretazione trova conferma nelle considerazioni relative al sistema previsto dalla comunicazione in parola, in base
alle quali la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta a stabilire il momento preciso in cui le condizioni per la riduzione dell’importo dell’ammenda
possono dirsi soddisfatte da parte dell’impresa interessata, confrontando gli elementi di prova forniti con quelli che erano
già in suo possesso alla data della domanda, e deve, quindi, disporre di detti elementi.
367
Quanto all’affermazione della ricorrente, secondo cui un tale approccio, basato sull’individuazione del momento in cui sono
stati effettivamente forniti gli elementi di prova da parte dell’impresa che ha formulato richiesta di clemenza, disincentiverebbe
le imprese interessate a sottoporre una prova orale, che potrebbe comprendere peraltro anche le testimonianze rese dalle persone
direttamente coinvolte nei comportamenti illeciti, si deve rilevare che detta osservazione, quand’anche fondata, non è idonea
a rimettere in discussione l’interpretazione desumibile dal tenore letterale stesso della comunicazione sulla cooperazione.
368
In ogni caso, la ricorrente sbaglia nel sostenere che l’approccio in esame possa condurre ad una disparità di trattamento
a svantaggio delle imprese che intendono rendere una dichiarazione orale.
369
Le disposizioni della comunicazione sulla cooperazione in parola, infatti, che impongono di individuare il momento preciso
della presentazione degli elementi di prova che possiedono un valore aggiunto significativo rispetto a quelli che erano già
in possesso della [OSCURATO:PERSONA], si applicano indistintamente a tutte le imprese che formulano richiesta di clemenza.
370
Per quanto attiene alla determinazione della data della richiesta, le imprese che inoltrano una richiesta di clemenza in base
a detta comunicazione devono essere valutate come se si trovassero in situazioni tra loro equiparabili, indipendentemente
dalle modalità di presentazione degli elementi di prova, che dipendono dalla scelta compiuta dall’autore della richiesta.
Dette situazioni devono pertanto godere dello stesso trattamento.
371
Alla luce di dette considerazioni, la tesi della ricorrente, secondo cui, ai fini dell’applicazione delle forcelle di riduzione
dell’importo dell’ammenda, occorre tener conto del momento in cui l’impresa ha preso contatto con la [OSCURATO:PERSONA] per rendere
una dichiarazione orale, non può essere accolta.
372
Nel caso di specie, è pacifico che la ricorrente non ha prodotto alla [OSCURATO:PERSONA] nessun elemento di prova relativo all’infrazione
prima della sua dichiarazione orale del 4 aprile 2003. [OSCURATO:PERSONA] ha, quindi, correttamente dichiarato che era in tale
data che la ricorrente aveva soddisfatto la condizione prevista al punto 21 della comunicazione sulla cooperazione.
373
A tal proposito, la ricorrente non può legittimamente invocare le esigenze temporali legate alla presentazione della sua dichiarazione
orale.
374
Infatti, è proprio perché la trasmissione orale di informazioni si dimostra essere una modalità di cooperazione di regola
meno rapida della trasmissione delle informazioni per iscritto che l’impresa interessata, se sceglie di trasmettere oralmente
le informazioni, deve tener conto del rischio che un’altra impresa faccia pervenire alla [OSCURATO:PERSONA], per iscritto e prima
di essa, elementi determinanti per provare l’esistenza dell’intesa (v., in tal senso, sentenza BASF/[OSCURATO:PERSONA], punto 314
supra, punto 505).
375
La ricorrente, inoltre, non sostiene che il momento in cui essa ha depositato la richiesta di clemenza sia stato condizionato,
in un modo o nell’altro, dalla disponibilità di risorse da parte della [OSCURATO:PERSONA]. Dalle circostanze del caso in esame emerge
peraltro che la [OSCURATO:PERSONA] ha pienamente tenuto conto dell’urgenza manifestata dalla ricorrente e ha organizzato un incontro
alla data proposta per ricevere la sua richiesta.
376
Per quanto riguarda l’asserita violazione del principio di tutela dell’affidamento legittimo, è di giurisprudenza costante
che il diritto di invocarlo si estende a chiunque si trovi in una situazione dalla quale risulti che l’amministrazione dell’Unione
gli abbia suscitato aspettative fondate (v. sentenza del Tribunale 7 giugno 2006, cause riunite T‑213/01 e T‑214/01, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] für Arbeit und Wirtschaft/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1601, punto 210 e la giurisprudenza ivi citata).
377
Nel caso di specie, la ricorrente si limita a sostenere che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto informarla di come intendeva applicare
la comunicazione sulla cooperazione.
378
Orbene, tenuto conto del chiaro tenore letterale delle citate disposizioni della comunicazione in parola, che richiedono che
gli elementi di prova rappresentino un valore aggiunto significativo rispetto a quelli già in possesso della [OSCURATO:PERSONA],
la ricorrente non poteva legittimamente credere che la posizione della sua cooperazione sarebbe stata fissata, ai fini dell’applicazione
delle forcelle di riduzione dell’importo dell’ammenda, sulla base della data delle sue comunicazioni del 3 aprile 2003, non
avendo essa fornito alcun elemento di prova nell’ambito di dette comunicazioni.
379
La ricorrente peraltro non afferma che la [OSCURATO:PERSONA] le abbia dato una qualche garanzia di trattare la sua richiesta come
se fosse stata presentata il 3 aprile 2003 e non le contesta neppure di non aver agito con la celerità richiesta dalle circostanze.
380
Occorre quindi riconoscere che la [OSCURATO:PERSONA] non ha preso nessuna misura, né adottato alcun comportamento che avrebbe potuto
ingenerare nella ricorrente una qualsivoglia aspettativa fondata del fatto che la sua richiesta di clemenza sarebbe stata
considerata come rispondente alla condizione di cui al punto 21 della comunicazione sulla cooperazione nel momento in cui
ha contattato la [OSCURATO:PERSONA], vale a dire il 3 aprile 2003.
381
Ne consegue che si deve rigettare l’argomentazione della ricorrente relativa ad una violazione del principio di legittimo
affidamento, così come quella relativa ad una violazione del principio di buona amministrazione, fondandosi entrambe sui medesimi
argomenti.
382
Alla luce di quanto precede, la censura relativa alla valutazione della data della richiesta di clemenza presentata dalla
ricorrente non è fondata.
– [OSCURATO:PERSONA] valutazione delle informazioni rese da altre due imprese coinvolte
383
La ricorrente sostiene che né l’EKA [OSCURATO:PERSONA], né l’Arkema hanno fornito elementi di prova che rappresentano un valore aggiunto
significativo rispetto a quelli già in possesso della [OSCURATO:PERSONA] alla data delle rispettive richieste.
384
Essa sostiene, in primo luogo, che, per classificare ciascuna impresa, ai fini dell’applicazione delle forcelle di riduzione
dell’importo dell’ammenda previste al punto 23, lett. b), della comunicazione sulla cooperazione, la [OSCURATO:PERSONA] ha tenuto
unicamente conto del momento della presentazione della loro richiesta di clemenza, senza considerare il valore aggiunto degli
elementi forniti. Essa sostiene, inoltre, che le valutazioni di cui trattasi non sarebbero state adeguatamente motivate.
385
Occorre osservare, innanzitutto, come, ai punti 503 e 509 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] abbia riconosciuto che
l’EKA [OSCURATO:PERSONA] e l’Arkema avevano, ciascuna di esse, fornito elementi di prova che arrecavano un valore aggiunto significativo
rispetto a quelli che erano già in suo possesso alla data dei loro rispettivi contributi.
386
Per quanto riguarda l’EKA [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha osservato, in particolare, che essa le aveva fornito elementi di prova
relativi al periodo compreso tra il 31 gennaio 1994 e il 14 ottobre 1997, inerenti a fatti che essa precedentemente ignorava
e che hanno pertanto influito direttamente sulla determinazione della durata dell’intesa. Essa ha osservato, inoltre, che
l’EKA [OSCURATO:PERSONA] aveva fornito elementi che suffragavano e integravano quelli prodotti dalla [OSCURATO:PERSONA] per il periodo ricompreso
tra il 14 ottobre 1997 e il 31 dicembre 1999 (punto 506 della decisione impugnata).
387
Malgrado dette osservazioni siano state formulate nel quadro della valutazione del livello di riduzione dell’importo dell’ammenda
all’interno della forcella applicabile, la [OSCURATO:PERSONA] si è ugualmente fondata su dette considerazioni per stabilire la forcella
applicabile all’EKA [OSCURATO:PERSONA] in relazione agli elementi forniti da quest’ultima tra il 29 e il 31 marzo 2003, dal momento
che, tra quelle due date, non è pervenuta nessun’altra richiesta di clemenza.
388
Per quanto riguarda l’Arkema, la [OSCURATO:PERSONA] ha osservato che la sua comunicazione del 3 aprile 2003 includeva documenti redatti
a mano comprovanti i comportamenti anticoncorrenziali con riguardo ai due prodotti oggetto dell’intesa e che detti documenti,
in quanto tali, erano sufficientemente chiari da essere comprensibili già da soli, pur essendo stati completati successivamente
(punto 510 della decisione impugnata). [OSCURATO:PERSONA] ha così ritenuto che la prima comunicazione dell’Arkema recante un valore
aggiunto significativo risalisse al 3 aprile 2003 (punto 513 della decisione impugnata).
389
Emerge chiaramente da detti motivi che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, per determinare la forcella della
riduzione dell’importo dell’ammenda applicabile, la [OSCURATO:PERSONA] ha verificato ed ha accertato l’esistenza di un valore aggiunto
significativo dei contributi dell’EKA [OSCURATO:PERSONA] e dell’Arkema rispetto agli elementi che erano già in suo possesso alla data
di ciascuna delle loro richieste.
390
L’argomentazione della ricorrente relativa ad un asserito errore di diritto nella valutazione delle domande in parola deve
pertanto essere rigettata.
391
Le considerazioni succitate esposte nella decisione impugnata permettono inoltre di riconoscere, in maniera chiara e non equivoca,
gli elementi essenziali del ragionamento che ha condotto la [OSCURATO:PERSONA] a ritenere che ciascuno dei contributi in parola rappresentava,
al momento in cui è stato fornito, un valore aggiunto significativo ai sensi del punto 21 della comunicazione sulla cooperazione,
aspetto questo che è stato preso in considerazione per determinare la forcella di riduzione dell’importo dell’ammenda applicabile
a ciascuna delle due imprese interessate in forza del punto 23, lett. b), della succitata comunicazione.
392
L’argomentazione della ricorrente relativa alla asserita violazione dell’obbligo di motivazione non può pertanto trovare accoglimento.
393
La ricorrente sostiene, in secondo luogo, che le valutazioni in parola effettuate dalla [OSCURATO:PERSONA] sono viziate da un errore
manifesto.
394
Occorre ricordare, a tal proposito, che, benché la [OSCURATO:PERSONA] non possa, nel valutare la cooperazione fornita dai partecipanti
ad un’intesa, ignorare il principio di parità di trattamento, essa gode di un ampio margine di discrezionalità nel valutare
la qualità e l’utilità della cooperazione fornita da una determinata impresa. Pertanto, solo un errore manifesto di valutazione
da parte della [OSCURATO:PERSONA] può essere censurato (v. sentenza del Tribunale 6 maggio 2009, causa T‑116/04, Wieland‑Werke/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1087, punto 124, e la giurisprudenza citata).
395
Ne consegue che la ricorrente non può limitarsi a proporre, in allegato al ricorso, la sua valutazione dei contributi offerti
dall’EKA [OSCURATO:PERSONA] e dall’Arkema, ma deve dimostrare, con un’argomentazione concreta, sotto quale profilo la valutazione operata
dalla [OSCURATO:PERSONA] possa dirsi viziata da un errore manifesto.
396
A tal proposito, per quanto attiene al contributo offerto dall’EKA [OSCURATO:PERSONA], occorre ricordare innanzitutto che, come si
evince dal punto 506 della decisione impugnata, essa ha fornito documenti risalenti al periodo controverso ed inerenti a determinate
riunioni e ad altri contatti collusivi, relativi a fatti precedentemente ignorati dalla [OSCURATO:PERSONA] e che hanno avuto, per
quanto riguarda il periodo compreso tra il 31 gennaio 1994 e il 14 ottobre 1997, un impatto diretto sulla determinazione della
durata dell’intesa, oltre che elementi che suffragano ed integrano quelli prodotti dalla [OSCURATO:PERSONA] in relazione al periodo successivo.
397
Per quanto attiene all’affermazione per cui l’infrazione si sarebbe estesa all’intero territorio del SEE, la correttezza di
detta valutazione non viene messa in discussione dal fatto, invocato dalla ricorrente, che le informazioni fornite dall’EKA
[OSCURATO:PERSONA] abbiano riguardato prevalentemente il mercato scandinavo. Occorre ricordare che l’EKA [OSCURATO:PERSONA] ha prodotto informazioni
sui contatti tra i produttori sul «continente» e che, inoltre, alcuni dei comportamenti illeciti hanno interessato indistintamente
il mercato scandinavo e quello «continentale» (v., in particolare, i punti 106 e 144 della decisione impugnata).
398
Nella misura in cui la ricorrente contesta il valore probatorio degli elementi dedotti dall’EKA [OSCURATO:PERSONA], si deve osservare
inoltre che essi hanno permesso alla [OSCURATO:PERSONA], in particolare, di fissare al 31 gennaio 1994 la data di inizio dell’intesa
e di suffragare le dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA] relative al periodo iniziale dell’intesa. Il fatto che, nell’ambito dell’esame
del primo motivo, detti elementi siano stati ritenuti insufficienti per stabilire la partecipazione della ricorrente all’infrazione
a partire da tale data, non rimette in discussione il loro valore probatorio con riguardo all’accertamento dell’intesa in
quanto tale.
399
La tesi della ricorrente, secondo cui il contributo reso dall’EKA [OSCURATO:PERSONA] farebbe riferimento in larga parte a fatti anteriori
all’inizio dell’intesa, si fonda peraltro sulla censura da essa sollevata volta a sostenere che l’intesa avrebbe avuto inizio
nel mese di agosto 1997, censura questa rigettata, in quanto non fondata in base all’esame del primo motivo (v. punto 170
che precede).
400
Il fatto, da ultimo, che gli elementi forniti dall’EKA [OSCURATO:PERSONA] sarebbero stati presi in considerazione, secondo la ricorrente,
solo in pochi punti della decisione impugnata non ne rimette in discussione il valore probatorio. La circostanza poi che alcuni
di detti punti facciano riferimento agli elementi forniti in seguito alla domanda iniziale dell’EKA [OSCURATO:PERSONA] non è da sola
sufficiente a fondare la tesi della ricorrente a detta della quale la [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe basata, in realtà, sulle informazioni
fornite dall’EKA [OSCURATO:PERSONA] successivamente alla sua richiesta di clemenza.
401
Con riguardo a dette considerazioni, si deve osservare che le argomentazioni dedotte dalla ricorrente non dimostrano che la
[OSCURATO:PERSONA] abbia commesso un errore manifesto nel concludere che l’EKA [OSCURATO:PERSONA] aveva fornito elementi di prova di un valore
aggiunto significativo, ai sensi del punto 21 della comunicazione sulla cooperazione, prima della presentazione, da parte
della ricorrente, della richiesta di clemenza.
402
Per quanto attiene agli elementi forniti dall’Arkema, la [OSCURATO:PERSONA] ha osservato, in particolare, nella decisione impugnata,
che «la sua prima comunicazione comprendeva [tredici] documenti redatti a mano comprovanti l’esistenza di comportamenti anticoncorrenziali
tra i concorrenti in relazione ai due prodotti oggetto dell’inchiesta» e che, «anche se detti documenti erano, di per sé,
sufficientemente chiari per essere compresi [da essa] nel contesto delle informazioni già in suo possesso, l’[Arkema] [aveva]
integrato la sua comunicazione iniziale solo il 26 maggio 2003, con una dichiarazione scritta contenente precisazioni con
riguardo a ciascuno dei documenti trasmessi il 3 aprile 2003, nonché nuovi documenti e le relative spiegazioni» (punto 510
della decisione impugnata).
403
Essa ha indicato, in termini generali, che gli elementi forniti dall’Arkema «[avevano] riguardato un’intesa su scala europea
relativa ai due prodotti, dato che l’[Arkema] aveva essenzialmente fornito documenti del periodo interessato, che [le] hanno
permesso (…) di suffragare le informazioni già comunicate dalla [OSCURATO:PERSONA] e che sono stati ampiamente utilizzati all’interno
della presente decisione» (punto 513 della decisione impugnata).
404
Con riguardo a dette valutazioni, la ricorrente sostiene che gli elementi forniti dall’Arkema il 3 aprile 2003 non avevano
alcun valore probatorio, dal momento che, a suo dire, consistevano in note e schede redatte a mano, non datate e senza titolo,
che erano difficilmente leggibili e/o incomplete, dato che contenevano simboli o abbreviazioni, e che sarebbero stati pertanto
incomprensibili in mancanza di altre spiegazioni. Secondo la ricorrente, sono le spiegazioni aggiuntive fornite dall’Arkema
il 26 maggio 2003 ad aver dato valore probatorio al suo contributo.
405
Occorre ricordare, a questo proposito, che gli elementi in parola si riferiscono a comportamenti clandestini, che prevedevano
riunioni da tener segrete e una documentazione ridotta al minimo.
406
Tenuto conto della difficoltà di ottenere prove dirette di tali comportamenti, quali le note o i resoconti delle riunioni
del periodo dell’infrazione, il loro valore probatorio non può essere messo in discussione per il solo fatto che sono redatti
a mano o frammentari, che contengono abbreviazioni e simboli, che possono eventualmente necessitare di ulteriori precisazioni
o devono essere esaminati alla luce di altre informazioni in possesso della [OSCURATO:PERSONA].
407
In particolare, il fatto che per ben comprendere detti documenti fosse necessario un chiarimento di determinati dettagli,
quali l’impiego di abbreviazioni, non impedisce di ammettere che siano sufficientemente chiari (v., in tal senso, sentenza
del Tribunale 18 giugno 2008, causa T‑410/03, Hoechst/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑881, punto 561).
408
Nel caso di specie, i documenti in parola, trasmessi dall’Arkema il 3 aprile 2003, contengono note e tabelle numeriche, redatte
all’epoca dell’infrazione, che costituiscono una prova documentale diretta del carattere anticoncorrenziale delle discussioni
intrattenute all’epoca. Il valore probatorio di detti documenti non viene inficiato dal fatto che, per comprendere integralmente
il loro contenuto, fosse necessario contestualizzarli, confrontarli con altre informazioni o chiarire i simboli e gli acronimi
ivi contenuti.
409
Si deve poi osservare che almeno una parte dei documenti in parola, vale a dire le note redatte all’epoca, contengono nomi
di persone e di imprese, date e proposte in cifre quanto agli obiettivi di prezzo e alle quote di mercato, che erano idonei
a fungere da prova autonoma dell’infrazione. Alcuni di detti documenti sono stati utilizzati dalla [OSCURATO:PERSONA], in quanto
tali, nella decisione impugnata, per comprovare lo svolgimento e i risultati concreti delle riunioni dell’intesa, in particolare,
ai punti 176 e 181 della stessa.
410
Occorre ugualmente ricordare che, quando l’Arkema ha formulato la propria richiesta, la [OSCURATO:PERSONA] disponeva già di un numero
notevole di elementi sullo svolgimento dell’intesa, desunti dai contributi offerti dalla [OSCURATO:PERSONA] e dall’EKA [OSCURATO:PERSONA], e che
è stato possibile impiegare gli elementi di prova forniti dall’Arkema nel contesto delle informazioni che erano già in possesso
della [OSCURATO:PERSONA].
411
Il fatto che, nel richiamare detti elementi nell’ambito di alcuni motivi della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] abbia contestualmente
citato un documento fornito il 3 aprile 2003 e le spiegazioni inviate dall’Arkema il 26 maggio 2003 non significa peraltro
che essa abbia riconosciuto che i documenti forniti inizialmente, in quanto tali, erano privi di valore probatorio. Gli elementi
forniti in data 26 maggio 2003, infatti, indubbiamente contenevano alcune spiegazioni o le trascrizioni dei documenti del
3 aprile 2003, ma la maggior parte di dette informazioni consisteva in mere precisazioni sui documenti già prodotti.
412
L’argomento della ricorrente, relativo all’asserita mancanza di valore probatorio dei documenti forniti dall’Arkema il 3 aprile
2003, non può pertanto trovare accoglimento.
413
Per quanto attiene al valore aggiunto significativo degli elementi in causa, occorre ricordare che si tratta di documenti
dell’epoca, relativi a riunioni collusive tenutesi nel corso degli anni 1997 e 1998, richiamate in più occasioni nella decisione
impugnata ove si riferisce a detto periodo, alcune delle quali sono state citate direttamente.
414
A questo proposito, nella parte in cui la ricorrente ha sostenuto che la [OSCURATO:PERSONA] ha errato nel ritenere che la richiesta
iniziale dell’Arkema si riferisse ai due prodotti in parola, basti osservare che, benché i documenti forniti dall’Arkema il
3 aprile 2003 si riferissero unicamente ai comportamenti illeciti relativi all’HP, trattandosi nel caso di specie di un’infrazione
unica compiuta sui due mercati, tale circostanza non può rimettere in discussione la conclusione in merito al valore aggiunto
significativo della cooperazione.
415
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, non può dirsi provato che la [OSCURATO:PERSONA] abbia commesso un manifesto errore
di valutazione nel concludere che l’Arkema aveva prodotto, con il fax del 3 aprile 2003, elementi di prova con un valore aggiunto
significativo, ai sensi del punto 21 della comunicazione sulla cooperazione.
416
In occasione dell’udienza, la ricorrente ha contestato, per la prima volta, che la valutazione compiuta nel caso di specie
diverge da quella compiuta dalla [OSCURATO:PERSONA] con riguardo alla cooperazione prestata dall’Arkema nell’ambito del caso che
ha portato alla decisione C (2006) 2098, del 31 maggio 2006, relativa a un procedimento ex articolo 81 [CE] ed ex articolo 53
dell’accordo SEE (caso COMP/F/38.645 – Metacrilati).
417
[OSCURATO:PERSONA], interrogata su tale punto, non si è opposta alla deduzione di detto nuovo argomento.
418
Occorre ricordare che, in forza dell’art. 48, n. 2, del regolamento di procedura, la deduzione di motivi nuovi in corso di
causa è vietata, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento.
419
Nel caso di specie, anche supponendo che l’argomento in parola possa essere considerato come un motivo nuovo, esso non ricade
in tale divieto, dal momento che si basa sulla valutazione di fatto compiuta dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione C (2006) 2098,
la quale, come ammesso dalla [OSCURATO:PERSONA] in udienza, è stata resa pubblica solo dopo la chiusura della fase scritta del presente
procedimento.
420
Quanto al merito di detta argomentazione, si deve osservare che dal fax del 3 aprile 2003, allegato al ricorso, emerge come
l’Arkema abbia, con tale comunicazione, sollecitato l’applicazione della comunicazione sulla cooperazione fornendo documenti
relativi a tre prodotti, tra cui l’HP, oggetto della decisione impugnata, e i metacrilati, oggetto della decisione C (2006) 2098.
421
Al punto 405 della decisione C (2006) 2098, richiamato dalla ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] ha osservato, nell’ambito della determinazione
dell’entità della riduzione dell’importo dell’ammenda da riconoscere all’Arkema, che, «benché [essa] abbia presentato una
richiesta di clemenza in uno stadio relativamente precoce della procedura, vale a dire il 3 aprile 2003, ovvero nel corso
del mese che ha seguito le ispezioni», è stato soltanto «dopo il ricevimento delle sue ulteriori dichiarazioni» che essa è
giunta alla conclusione che «detta impresa soddisfaceva le condizioni per beneficiare di una misura di clemenza, vista la
natura e la precisione degli elementi di prova forniti, i quali rafforzavano la sua capacità di comprovare i fatti in parola».
[OSCURATO:PERSONA] ha osservato, allo stesso punto, che, «anche se l’[Arkema] aveva fornito elementi recanti un valore aggiunto
significativo fin dalla sua prima comunicazione (…), il valore aggiunto che essa [aveva] apportato [ai suoi] argomenti [era]
rimasto limitato per tutta la durata del procedimento».
422
Come si evince da dette considerazioni, nel caso che ha portato alla decisione C (2006) 2098, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che,
malgrado l’Arkema avesse presentato la sua richiesta di clemenza il 3 aprile 2003, solo con il ricevimento delle sue dichiarazioni
integrative essa era pervenuta alla conclusione che detta impresa aveva fornito elementi di prova recanti un valore aggiunto
significativo.
423
Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, tuttavia, le considerazioni in parola non permettono di dimostrare che
la [OSCURATO:PERSONA], nel valutare il contributo reso nel caso di specie, abbia ugualmente preso in considerazione le dichiarazioni
dell’Arkema successive al suo fax del 3 aprile 2003.
424
Da un lato, la valutazione effettuata nell’ambito della decisione C (2006) 2098, riferita ai documenti di cui agli allegati
A 14 e A 15 del fax del 3 aprile 2003, non riguardava gli stessi elementi oggetto di esame nel caso di specie, che sono stati
invece prodotti unitamente alla stessa comunicazione sub allegati da A 1 ad A 13. La valutazione fatta valere si riferiva
peraltro alla quantificazione dell’entità della riduzione dell’importo dell’ammenda all’interno della forcella, ai sensi del
punto 23, lett. b), secondo comma, della comunicazione sulla cooperazione, e non alla determinazione della forcella stessa
applicabile, ai sensi del punto 23, lett. b), primo comma, della comunicazione, di cui si discute nella fattispecie.
425
Dall’altro, dalla decisione C (2006) 2098 si evince che, nel caso che ha portato a detta decisione, non è stata formulata
alcuna richiesta di clemenza nel periodo ricompreso tra il 3 aprile 2003 e il ricevimento da parte della [OSCURATO:PERSONA] delle
dichiarazioni integrative dell’Arkema. Diversamente rispetto al caso di specie, nel caso che ha portato alla decisione C (2006) 2098,
la [OSCURATO:PERSONA] ha potuto così legittimamente prendere in considerazione le dichiarazioni integrative dell’Arkema per valutare
se quest’ultima soddisfacesse le condizioni per la riduzione dell’importo dell’ammenda stabilite nella comunicazione sulla
cooperazione.
426
Alla luce delle considerazioni svolte, la valutazione effettuata nella decisione C (2006) 2098 non permette di rimettere in
discussione la legittimità di quella effettuata nel caso di specie.
427
In base alle considerazioni svolte, la censura della ricorrente relativa alla valutazione dei contributi dell’EKA [OSCURATO:PERSONA]
e dell’Arkema deve essere rigettata in quanto infondata.
– Sull’entità della riduzione dell’importo dell’ammenda riconosciuta alla ricorrente
428
Ai punti 523 e 524 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha stabilito che la ricorrente era la terza impresa ad aver soddisfatto
il requisito indicato al punto 21 della comunicazione sulla cooperazione, avendo fornito, il 4 aprile e il 17 maggio 2003,
documenti su un’intesa a livello europeo avente ad oggetto i due prodotti coinvolti. Quanto al valore aggiunto di detta cooperazione,
la [OSCURATO:PERSONA] ha osservato che la ricorrente aveva «essenzialmente fornito elementi di prova che [le] hanno permesso (…)
di suffragare determinate informazioni già fornite dalla [OSCURATO:PERSONA] e dall’[Arkema] e alle quali viene fatto ampio ricorso nella
[decisione impugnata]». In base a dette considerazioni, la [OSCURATO:PERSONA] ha applicato una riduzione del 10% dell’importo dell’ammenda
della ricorrente.
429
La ricorrente sostiene, in subordine, che la [OSCURATO:PERSONA], a torto, non le ha accordato la riduzione massima, pari al 20%,
prevista all’interno della forcella applicabile alla terza impresa ai sensi del punto 23, lett. b), primo comma, della comunicazione
sulla cooperazione.
430
Occorre ricordare che, in virtù del punto 23, lett. b), secondo comma, della comunicazione sulla cooperazione, per stabilire
l’entità della riduzione dell’importo dell’ammenda all’interno della forcella applicabile, la [OSCURATO:PERSONA] può tener conto
della data del contributo, del grado di valore aggiunto degli elementi forniti, nonché dell’entità e della continuità della
cooperazione.
431
Nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] ha stabilito, al punto 515 della decisione impugnata, che la ricorrente era intervenuta
in una fase precoce del procedimento, poco dopo la data delle verifiche, che il suo contributo aveva rappresentato un valore
aggiunto significativo ed era stato reso in modo continuativo, essendo stati forniti elementi, in particolare, in data 4,
9, 11 e 16 aprile, oltre che il 17 maggio 2003. È pacifico che gli elementi prodotti dalla ricorrente sono stati ampiamente
utilizzati nella decisione impugnata per comprovare l’infrazione, con riguardo in particolare al periodo ricompreso tra il
1997 e il 2000.
432
Inoltre, come emerge dalla risposta inviata dalla [OSCURATO:PERSONA] il 15 settembre 2009 a un quesito scritto posto dal Tribunale,
la ricorrente è stata la prima a produrre elementi di prova in relazione ad un certo numero di riunioni tenutesi tra l’agosto
e il novembre 1997 a Bruxelles. Si deve ugualmente osservare che le informazioni relative a dette riunioni hanno permesso
alla [OSCURATO:PERSONA] di comprovare determinati aspetti essenziali dell’intesa in parola, vale a dire l’esistenza di accordi vincolanti
sui rialzi concordati dei prezzi dell’HP, nonché di iniziative collusive con riguardo al PBS.
433
Occorre di conseguenza constatare che la [OSCURATO:PERSONA] ha errato nel ritenere, al punto 523 della decisione impugnata, che,
da un lato, gli elementi forniti dalla ricorrente avessero essenzialmente suffragato informazioni già fornite dalla [OSCURATO:PERSONA]
e dall’Arkema e che, dall’altro, gli elementi indicati all’interno del succitato punto non giustificassero in alcun modo,
con riferimento ai criteri indicati al punto 23, lett. b), secondo comma, della comunicazione sulla cooperazione, il ricorso
al tasso di riduzione in parola nell’ambito della forcella applicabile.
434
Si deve quindi ritenere che la [OSCURATO:PERSONA] ha commesso manifestamente un errore nel fissare, basandosi su dette considerazioni,
al 10% l’entità della riduzione dell’ammenda da accordare alla ricorrente a titolo della sua cooperazione.
435
La valutazione in parola, che ha condotto ad una riduzione modesta dell’importo dell’ammenda accordata alla ricorrente, contrasta
d’altronde con quella effettuata in relazione alla cooperazione dell’Arkema, dato che la [OSCURATO:PERSONA], pur avendo riconosciuto
che detta impresa aveva fornito elementi aggiuntivi soltanto il 26 maggio 2003, varie settimane dopo la sua richiesta iniziale,
le ha comunque accordato la riduzione massima all’interno della forcella applicabile (punti 510 e 513 della decisione impugnata).
436
Le dichiarazioni rese dalla ricorrente, a differenza di quelle dell’Arkema, fornivano inoltre prova dell’infrazione con riguardo
ai due prodotti coinvolti, dal momento che le dichiarazioni della ricorrente contenevano altresì un’esposizione, dettagliata
e supportata dalle testimonianze dirette dei partecipanti all’intesa, del contenuto degli accordi illeciti, aspetto questo
che peraltro emerge chiaramente alla luce del fatto che esse sono state ampiamente utilizzate nella decisione impugnata.
437
Alla luce delle considerazioni che precedono, l’ultima censura formulata dalla ricorrente deve essere accolta.
438
Il motivo qui in esame deve essere rigettato quanto al resto.
439
Nell’esercizio della sua competenza giurisdizionale anche di merito, il Tribunale ritiene che, alla luce delle considerazioni
svolte ai punti 430‑437 supra, occorre innalzare al 20% la riduzione dell’importo dell’ammenda accordata alla ricorrente a
titolo della sua cooperazione. L’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente deve pertanto essere ridotto proporzionalmente.
[OSCURATO:PERSONA] determinazione dell’importo finale dell’ammenda
440
Alla luce dell’esame dei motivi sollevati dalla ricorrente e nell’ambito dell’esercizio da parte del Tribunale della sua competenza
giurisdizionale anche di merito, si deve riformare l’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente, riducendo la maggiorazione
dell’importo di partenza dell’ammenda, applicata dalla [OSCURATO:PERSONA] in considerazione della durata della partecipazione all’infrazione,
al 55%, e aumentando al 20% la percentuale di riduzione dell’importo dell’ammenda applicabile in forza della comunicazione
sulla cooperazione.
441
A seguito di detta modifica, l’importo finale dell’ammenda inflitta alla ricorrente è pari a EUR 139,5 milioni.
Sulle spese
442
Ai sensi dell’art. 87, n. 3, del regolamento di procedura, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, il Tribunale
può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese.
443
Nella specie, poiché le conclusioni della ricorrente sono state dichiarate parzialmente fondate, il Tribunale procederà ad
un’equa valutazione delle circostanze decidendo che la ricorrente sopporterà l’80% delle proprie spese nonché di quelle esposte
dalla [OSCURATO:PERSONA] e che quest’ultima sopporterà il 20% delle proprie spese nonché di quelle esposte dalla ricorrente.
444
Si deve d’altronde rigettare la domanda formulata dalla ricorrente nell’ambito delle sue conclusioni sulle spese, finalizzata
a chiedere la condanna della [OSCURATO:PERSONA] al rimborso delle spese sostenute per la costituzione e il mantenimento di una garanzia
bancaria al fine di evitare l’esecuzione forzata della decisione impugnata. In base ad una giurisprudenza costante, infatti,
dette spese non rientrano tra le spese del giudizio (v., in tal senso, sentenza Cimenteries CBR e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 214
supra, punto 5133, e la giurisprudenza citata).
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Sesta Sezione ampliata)
dichiara e statuisce:
1)
L’art. 1, lett. m), della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 3 maggio 2006, C (2006) 1766 def., relativa ad un procedimento ai sensi
dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso C.38.620 – Perossido d’idrogeno e perborato), è annullato
nella parte in cui la [OSCURATO:PERSONA] europea vi ha accertato che la [OSCURATO:PERSONA] SA aveva preso parte all’infrazione nel periodo antecedente
al maggio 1995.
2)
L’importo dell’ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA] all’art. 2, lett. h), della decisione C (2006) 1766 def. è fissato in EUR 139,5
milioni.
3)
Il ricorso è respinto per il resto.
4)
[OSCURATO:PERSONA] sopporterà l’80% delle proprie spese nonché di quelle della [OSCURATO:PERSONA].
5)
[OSCURATO:PERSONA] sopporterà il 20% delle proprie spese nonché di quelle della [OSCURATO:PERSONA].
[OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 16 giugno 2011.
[OSCURATO:PERSONA] impugnata
Procedimento e conclusioni delle parti
In diritto
[OSCURATO:PERSONA] durata della partecipazione della ricorrente all’infrazione
Argomenti delle parti
– Sul periodo ricompreso tra il 31 gennaio 1994 e il mese di agosto 1997
– Sul periodo ricompreso tra il 18 maggio e il 31 dicembre 2000
[OSCURATO:PERSONA] del Tribunale
– Sul periodo ricompreso tra il 31 gennaio 1994 e il mese di maggio 1995
– Sul periodo ricompreso tra il mese di maggio 1995 e il mese di agosto 1997
– Sul periodo ricompreso tra il 18 maggio e il 31 dicembre 2000
[OSCURATO:PERSONA] presunta violazione dei diritti della difesa
Argomenti delle parti
[OSCURATO:PERSONA] del Tribunale
– Sull’accesso ai documenti della [OSCURATO:PERSONA]
– Sull’accesso alle risposte fornite dalle altre imprese coinvolte alla comunicazione degli addebiti
Sui presunti errori nella determinazione dell’importo di base dell’ammenda
Argomenti delle parti
[OSCURATO:PERSONA] del Tribunale
– [OSCURATO:PERSONA] valutazione della gravità dell’infrazione e sul livello dell’importo di base dell’ammenda
– Sull’effetto deterrente
– [OSCURATO:PERSONA] durata dell’infrazione
– [OSCURATO:PERSONA] mancata presa in considerazione della cooperazione della ricorrente al di fuori della comunicazione sulla cooperazione
Sull’applicazione della comunicazione sulla cooperazione
Argomenti delle parti
– [OSCURATO:PERSONA] valutazione della data della richiesta della ricorrente
– Sull’inquadramento della ricorrente rispetto ad altre due imprese coinvolte
– Sull’entità della riduzione riconosciuta alla ricorrente
[OSCURATO:PERSONA] del Tribunale
– [OSCURATO:PERSONA] valutazione della data della richiesta formulata dalla ricorrente
– [OSCURATO:PERSONA] valutazione delle informazioni rese da altre due imprese coinvolte
– Sull’entità della riduzione dell’importo dell’ammenda riconosciuta alla ricorrente
[OSCURATO:PERSONA] determinazione dell’importo finale dell’ammenda
Sulle spese
*
Lingua processuale: l’inglese.