CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 09674/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] (ART. 617C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] P. CONDELLO Consigliera dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 20 / 03/2024 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 9693 /20 18 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 9693del ruolo generale dell’anno 2018, proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.con unico socio ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), rappresentata da [OSCURATO:SOCIETA]. (C.F.: 080 1 0981002 ), in persona del rappresentanteper procura [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difes a dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: TRTRRT 63S24 H501U) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. ( P . I .: 10553691006 ), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Civitavecchia n. 792/2017, pubblicatain data 27 settembre 2017; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 20 marzo 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Nel corso di un procedimento di esecuzione forzata per espro- priazione immobiliare promosso dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., rap- presentata dalla [OSCURATO:SOCIETA]., nei confronti della RA.MI. Buil- ding S.r.l., in virtù di mutuo ipotecario, a seguito di opposizione all’esecuzione proposta dalla società debitrice ai sensi dell’art. Ric. n. 9693/2018 –Sez. 3 – A d. 20 marzo 2024 – Ordinanza – Pagina 2 di 9 615 c.p.c., il giudice dell’esecuzione ha sospeso l’esecuzione ai sensi dell’art. 624 c.p.c.. Dopo l’introduzione del giudizio di me- rito da parte della società creditrice procedente, lo stesso giu- dice dell’esecuzione ha dichiarato l’improcedibilità dell’esecu- zione.La società creditrice procedente ha proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., avverso tale ul- timo provvedimento. L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di [OSCURATO:SOCIETA]. (subentrata nelle posizioni soggettive di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in virtù di contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili “in blocco”, ai sensi degli artt. 1e 4 della Legge n. 130del 30 aprile 1999 ), rappresentata da [OSCURATO:SOCIETA]. , sulla base di duemotivi. Non ha svolto attività difensiva in questa sede la società inti- mata. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. , davanti alla Seconda Sezione civile di questa Corte. All’esito, con ordinanza interlocutoria n. 33375 del 30 novem- bre 2023, è stata disposta la rimessione degli atti alla Prima Presidente della Corte per l’eventuale assegnazione ad altra Se- zione Civilee, con provvedimento in data 14 dicembre 2023, è stata disposta la trasmissione del fascicolo a questa Sezione. Èstata, quindi, disposta nuovamente la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. Il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore ge- nerale dott. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., chiedendo l’accoglimento del ricorso . [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione Ric. n. 9693/2018 –Sez. 3 – A d. 20 marzo 2024 – Ordinanza – Pagina 3 di 9 1.Con il primo motivo del ricorso si denunzia , ai sensi dell’ a rt. 360, l° co., n. 3 cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazione dinorme di legge con riferimento all ’ art. 624 c.p.c. ». La società ricorrente, premesso che l’improcedibilità dell’esecu- zione sarebbe stata dichiarata per i medesimi motivi già posti a base dell’opposizione all’esecuzione della debitrice esecutata ed in virtù dei quali lo stesso giudice dell’esecuzione aveva già di- sposto la sospensione del procedimento esecutivo ai sensi dell’art. 624 c.p.c.,sostiene che « in pendenza del giudizio di opposizione, il GE non poteva assolutamente emettere ulteriori provvedimenti volti ad incidere sulla sorte della procedura ese- cutiva» in quanto «in tale giudizio di merito andranno decisi proprio quei motivi di opposizione per i quali il GE ha, con l’im- pugnata ordinanza del 27/5/11, dichiarato l’improcedibilità dell’esecuzione immobiliare»; a suo dire, infatti «in pendenza dell’opposizione – nella fase di merito – il GE non può più [quindi]intervenire nella procedura esecutiva sino a quando il giudizio di opposizione non sia stato definito con sentenza pas- sata in giudicato». Il motivo è inammissibile, ancor prima che infondato. 1.1Si premette che questa Corte ha da tempo chiarito che il giudice dell’esecuzione ha il potere/dovere di verificare di uffi- cio, e a prescindere da una opposizione del debitore, l’esistenza del titolo esecutivo, nonchéla corrispondenza degli importi pre- tesi dal creditore con quelli dovuti in base al titolo stesso (cfr. ades. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11021 del 19/05/2011, Rv. 617431 - 01; Sez. L, Sentenza n. 16610 del 28/07/2011, Rv. 618698 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 4491 del 26/03/2003, Rv. 561469 - 01 ; Sez. 3, Sentenza n. 9293 del 09/07/2001, Rv. 548027 - 01; Sez. L, Sentenza n. 8559 del 23/06/2000, Rv. 537956 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 8215 del 10/09/1996, Rv. 499547 - 01) e, i n caso di mancanza o inefficacia, parziale o totale, del titolo ha il potere/dovere dichiarare l’esecuzione non Ric. n. 9693/2018 –Sez. 3 – A d. 20 marzo 2024 – Ordinanza – Pagina 4 di 9 più proseguibile per difetto di valido titolo esecutivo(cfr., per tutte, Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15605 del 22/06/2017 , Rv. 644810 –01 e 02, in motivazione; conf.: Sez. 3, Ordinanza n. 11241 del 06/04/2022, Rv. 664509 –01). In ordine a tali principi, in realtà, afferma di convenire la stessa società ricorrente, secondo la quale, però, l’indicato potere del giudice dell’esecuzione non sarebbe da questi più esercitabile in caso di avvenuta proposizione di una opposizione all’esecu- zione che abbia messo in discussione proprio l’esistenza del ti- tolo esecutivo, quanto meno per le medesime ragioni poste a base del provvedimento di sospensione dell’esecuzione pronun- ciato ai sensi dell’art. 624 c.p.c. in seguito alla predetta oppo- sizione e in pendenza del relativo giudizio di merito. 1.2Tanto premesso va, in primo luogo, rilevato che le censure formulate con il motivo di ricorso in esame risultano prive della necessaria specificità, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.. La società ricorrente sostiene che l’opposizione all’esecuzione era stata proposta dalla società debitrice per ottenere che fos- sero accertate «la mancata rinnovazione dell’iscrizione ipoteca- ria, l’insussistenza della pretesa creditoria, l’illegittimità e la nullità dell’atto di precetto, l’illegittimità ed improcedibilità dell’atto di pignoramento e della intera esecuzione, oltre al ri- sarcimento del danno», senza un più puntuale richiamo delle ragioni di fatto e di diritto poste alla base di tali pretese; pre- cisa, inoltre, che il giudice dell’esecuzione, a seguito dell’oppo- sizione, aveva sospeso l’esecuzione ai sensi dell’art. 624 c.p.c., ma non richiama il contenuto del relativo provvedimento, il che impedisce di avere contezza delle effettive e concrete ragioni per le quali era stata disposta la sospensione ed in quali esatti termini; aggiunge che, nel corso di una successiva udienza del processo esecutivo, è stata dichiarata l’improcedibilità dell’ese- cuzione, ma non richiama in modo adeguato e specifico Ric. n. 9693/2018 –Sez. 3 – A d. 20 marzo 2024 – Ordinanza – Pagina 5 di 9 neanche il contenuto del relativo provvedimento, sebbene so- stenga che esso sarebbe stato adottato a seguito della «valu- tazione dei medesimi motivi (inefficacia della rinnovazione ipo- tecaria e conseguente improcedibilità del pignoramento)»; as- sume che ciò non sarebbe stato possibile in quanto nel giudizio di merito dell’opposizione ancora pendente avrebbero dovuto essere decise le medesime questioni. Non è, peraltro, possibile valutare la fondatezza nel merito delle censure di cui al motivo di ricorso in esame, in mancanza del chiaro, puntuale e specifico richiamo del contenuto dei provve- dimenti in questione: la Corte, infatti, sulla base delle allega- zioni di cui al ricorso, non è in grado di verificare se gli assunti in diritto posti a base della presente impugnazione trovino o meno effettivo e concreto riscontro negli atti processuali sui quali la stessa parte ricorrente fonda le proprie difese. 1.3In ogni caso, per completezza di esposizione, è opportuno osservare chegli stessi assunti di astratto diritto alla base delle censure di cui al motivo di ricorso in esame risultano privi di fondamento. Nelquadro dei principi di diritto già esposti, che regolano il po- tere di ufficio del giudice dell’esecuzione di rilevare l’eventuale difetto totale o parziale, originario o sopravvenuto, del titolo esecutivo, infatti, è stato chiarito che si tratta di un potere che può essere «esercitato in ipotesi in cui il debitore si sia costituito nel processo esecutivo e abbia sollevato contestazioni, o abbia addirittura proposto opposizione all’esecuzione ai sensi dell'art.615 c.p.c. (e ciò tenuto conto che il debitore ha anche la facoltà di costituirsi nel processo esecutivo senza proporre opposizione all’esecuzione, eventualmente limitandosi a sollecitare l’eserci- zio dei poteri di ufficio del giudice)» e, ancor più specificamente, è stato affermato che, laddove sia stata proposta «una vera e propria opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., con la quale il debitore abbia contestato, in tutto o in parte, il Ric. n. 9693/2018 –Sez. 3 – A d. 20 marzo 2024 – Ordinanza – Pagina 6 di 9 diritto di procedere ad esecuzione forzata per il credito fatto valere, il giudice dell’esecuzione ha due possibilità: può pren- dere atto dell’opposizione e, senza esercitare i propri poteri of- ficiosi, limitarsi a sospendere l'esecuzione (in tutto o in parte) nei limiti in cui ritenga probabilmente fondata l’opposizione del debitore, fissando il termine per l’inizio del giudizio di merito», ma è stato altresì sottolineato che «il giudice dell’esecuzione [però]non perde i suoi poteri officiosi solo perché è stata pro- posta una opposizione all’esecuzione; egli potrà quindi anche decidere di esercitarli ugualmente, a prescindere dall’opposi- zione del debitore, assegnando al creditore gli importi effetti- vamente dovuti, o nessun importo, laddove ritenga il titolo inef- ficace o il credito integralmente estinto, ed in entrambi i casi definendo il processo esecutivo» (cfr., ancora, la già richiamata Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15605 del 22/06/2017 , in mo- tivazione). Ed è appena il caso di precisare ulteriormente, nella presente sede, che il potere in questione, essendo un potere del giudice dell’esecuzione connaturato ed immanente alla sua funzione di- rettiva del processo esecutivo e del tutto indipendente dallo svolgimento e dall’esito delle eventuali opposizioni proposte dalle parti, certamente non viene meno solo perché sia stato esercitato il potere di sospensione del processo esecutivo ai sensi dell’art. 624 c.p.c.. È evidente che, di regola, laddove il giudice dell’esecuzione in- tenda esercitare il potere di rilievo di ufficio del difetto totale di titolo esecutivo, anche in presenza di una opposizione all’ese- cuzione, lo farà presumibilmente prima ed in alternativa all’esercizio del potere di sospensione di cui all’art. 624 c.p.c., in quanto, una volta dichiarata l’improcedibilità del precesso esecutivo, non vi sarebbe luogo per una sua sospensione (an- che se, come è appena il caso di sottolineare, in tal caso dovrà ugualmente fissare il termine per l’introduzione del giudizio di Ric. n. 9693/2018 –Sez. 3 – A d. 20 marzo 2024 – Ordinanza – Pagina 7 di 9 merito dell’opposizione, onde consentire alle parti di ottenere sul punto una pronuncia con effetti di giudicato: cfr. ancora, in proposito, Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15605 del 22/06/2017, in motivazione). Ciò non toglie, peraltro, che potrebbero sussistere in concreto (come presumibilmente avvenuto nella specie) ragioni tali da indurre il giudice dell’esecuzione ad esercitare dapprima il po- tere di sospensione di cui all’art. 624 c.p.c. e solo successiva- mente quello di verifica della sussistenza del titolo esecutivo ai fini della proseguibilità dell’esecuzione stessa, trattandosi di due poteri distinti e autonomi, sotto il profilo processuale, in ragione dell’autonomia strutturale del processo di esecuzione e di quello di cognizione cui dà luogo la proposizione di una op- posizione esecutiva, la cui interferenza può porsi esclusiva- mente su un piano pratico e funzionale, ma non sul piano giu- ridico. Ciò esclude in radice la fondatezza dell’assunto di parte ricor- rente (che in verità appare condiviso dal rappresentante della Procura Generale nella requisitoria scritta depositata in atti) se- condo cui l’esercizio di uno dei due poteri determinerebbe la perdita del potere di esercitare l’altro. Va fatta, ovviamente, salva l’eventuale inutilità pratica e fun- zionale di uno dei due provvedimenti, ovvero l’impossibilità di adottare ulteriori provvedimenti, da parte del giudice dell’ese- cuzione, una volta definitivamente chiuso il processo esecutivo, il che implica, evidentemente, che una volta dichiarata l’impro- seguibilità dell’esecuzione,non vi sarà più spazio per un prov- vedimento di sospensione dell’esecuzione (che sarebbe inutile e che, in ogni caso, non potrebbe essere pronunciato, avendo il giudice dell’esecuzione esaurito la sua funzione), ma non vi- ceversa. Ric. n. 9693/2018 –Sez. 3 – A d. 20 marzo 2024 – Ordinanza – Pagina 8 di 9 2.Con il secondo motivo si denunzia , sempre ai sensi dell’ a rt. 360, l° co., n. 3 cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazione di norme di leggecon riferimento all’art. 626 c.p.c.». La società ricorrente sostieneche il provvedimento di improce- dibilità dell’esecuzione non avrebbe potuto essere pronunciato dal giudice dell’esecuzione, una volta sospesa l’esecuzione, per il divieto di cui all’art. 626 c.p.c., trattandosi di “atto esecutivo”. Anche questo motivo è infondato. In base al consolidato indirizzo di questa Corte, infatti, «l’art.626 c.p.c. –secondo cui in pendenza della sospensione del pro- cesso non può compiersi alcun atto esecutivo, salvo che il giu- dice dell’esecuzione disponga diversamente –si riferisce ai soli atti volti alla progressione della procedura» (cfr. Cass.,Sez. 3, Ordinanza n. 8998 del 30/03/2023, Rv. 667399 - 01 Sez. 3, Sentenza n. 24045 del 28/12/2004, Rv. 579384 –01). L’art. 626 c.p.c. non può ritenersi escludere, quindi, la possibi- lità, per il giudice dell’esecuzione, di adottare un provvedimento che, preso atto dell’insussistenza o della caducazione del titolo esecutivo, dichiari l’impossibilità di prosecuzione della proce- dura esecutiva, in tal modo assorbendo lo stesso provvedi- mento di sospensione eventualmente già pronunciato. 3.Il ricorso è rigettato. Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, non avendo la società intimata svolto attività difensiva. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso . Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o Ric. n. 9693/2018 –Sez. 3 – A d. 20 marzo 2024 – Ordinanza – Pagina 9 di 9 improcedibilità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 , per il versa- mento, d