CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 marzo 2026
Cassazione n. 11005/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art 52 d lgs Numero di raccolta generale 11005/2026196/2003 e ss mm Roma lì 23/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n sez 4298/2026* * [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]* * R G N 40511/2025* * Relatore* *ha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * nato a * * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 10/09/2025 del * * di Veneziadato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * *[OSCURATO:PERSONA] FATTORitenuto che con il provvedimento impugnato il Tribunale di * diVenezia ha rigettato il reclamo proposto da * * avverso l ordinanza del *di sorveglianza di Padova che ha respinto reclami per ritenute plurime violazione dei dirittifondamentali durante la detenzioneche con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione di legge e in particolarel erronea applicazione dell art 35 bis * pen in riferimento alla affermata insindacabilitàdelle valutazioni contenute nella relazione di sintesi del 1° ottobre 2020 ritenute denigratoriee pregiudizievoliche con il secondo motivo è stata eccepita l erronea applicazione dell art 69comma 5 ord pen avendo il Tribunale omesso di rilevare che il * di sorveglianzaavrebbe dovuto restituire all Amministrazione penitenziaria la relazione di sintesi in quantocontenente elementi pregiudizievoli per i diritti del condannatoche con il terzo motivo si deduce la manifesta illogicità della motivazione e iltravisamento dei fatti in relazione al ritiro del computer e della chiavetta *checon il quarto motivo si deduce l omessa motivazione sull attualità del pregiudizioe sulla parziale riammissione al lavoro evidenziando che la doglianza proposta con ilreclamo riguardava l illegittimità e l arbitrarietà della rimozione subita nel 2020 avente effetticoncreti sulla valutazione trattamentale e sulla dignità personale non estinguendol illegittimità del provvedimento la circostanza della riammissione al lavoro del ricorrentechecon il quinto motivo e il sesto si deduce la violazione della dignità personale delricorrente in ragione del contenuto della relazione di sintesi che ha descritto la personalitàdel detenuto utilizzando espressioni improprie e pregiudizievoli che rappresentano unainvasione della sfera intima uin giudizio etico e non scientifico soprattutto lì dove si riportache il ricorrente “nega le parti oscure di sé laddove dichiara di non essere omosessuale”aggiungendosi che il Tribunale non ha considerato che la richiesta era di emendamentodella relazione di sintesi per impedire che una rappresentazione della persona del ricorrenteinesatta potesse riflettersi sulle successive valutazioni trattamentali e su come il detenutoviene considerato all interno del carcere chiedendo a tal fine la correzione dei dati erroneichecon il sesto e settimo motivo di ricorso si deduce l omessa assicurazione daparte del Tribunale di una tutela effettiva contro eventuali discriminazioni nonché lagenericità delle valutazioni espletate con riferimento alle deduzioni difensiveche in data 11 febbraio 2026 * * ha personalmente presentato unamemoria insistendo nei motivi di ricorsiche in data 4 marzo 206 il difensore di fiducia ha presentato una memoria difensivaribadendo le argomentazioni a sostegno dei motivi di ricorsoCONSIDERATO IN DIRITTOConsiderato in via preliminare chein tema di ordinamento penitenziario il reclamogiurisdizionale di cui agli artt 35 bis e 69 comma 6 lett b ord pen a differenza delreclamo generico ex art 35 comma 1 n 5 ord pen non è volto alla tutela di un merointeresse del detenuto alla corretta esecuzione della pena ma ha ad oggetto la verifica di unpregiudizio concreto ed attuale sofferto dal medesimo in conseguenza di un comportamentodell amministrazione lesivo di una sua posizione di diritto soggettivo che pur in difetto di unespresso riconoscimento di legge ben può consistere nella proiezione di un diritto intangibiledella persona Sez 1 n 54117 del 14/06/2017 * Rv 271905 01che il primo il secondo il quinto il sesto e il settimo motivo di ricorso sonomanifestamente infondati in quanto il Tribunale ha correttamente evidenziato che alcunaviolazione di diritti fondamentali si è realizzata con riferimento alla posizione del ricorrenteriportando la relazione di sintesi un resoconto valutativo della psicologa esperta in assenzadi qualsivoglia denigrazione di talché non è stata rilevata la necessità di emendamento didati inesatti che inoltre il Tribunale ha correttamente ed esaustivamente motivato anche inrelazione all assenza di comportamentidi accanimento punitivo e discriminatorio nei confrontidel ricorrente sicché i cambi di sezione o i divieti di incontro sono finalizzati anche alla tuteladella persona del ricorrenteche il terzo motivo è inammissibile ai sensi dell art 35 –bis comma 4 * pen inquanto prospetta vizi motivazionali e non la violazione di leggecheil quarto motivo è manifestamente infondato avendo il Tribunale datopuntualmente conto delle ragioni della non arbitrarietà della rimozione dal lavoro presso laCooperativa * operante all interno dell Istituto e della non attualità della violazione che ècondizione per il reclamo di cui all art 35 bis * penche pertanto il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sono manifestamenteinfondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentitain questa sede cfr Sez 6 n 5465 del 04/11/2020 dep 2021 F Rv 280601che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali nonché valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementidella somma ritenuta congrua di euro tremila in favore della cassa delle ammendeCORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art 52 d lgs Numero di raccolta generale 11005/2026196/2003 e ss mm Roma lì 23/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n sez 4298/2026* * [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]* * R G N 40511/2025* * Relatore* *ha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * nato a * * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 10/09/2025 del * * di Veneziadato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * *[OSCURATO:PERSONA] FATTORitenuto che con il provvedimento impugnato il Tribunale di * diVenezia ha rigettato il reclamo proposto da * * avverso l ordinanza del *di sorveglianza di Padova che ha respinto reclami per ritenute plurime violazione dei dirittifondamentali durante la detenzioneche con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione di legge e in particolarel erronea applicazione dell art 35 bis * pen in riferimento alla affermata insindacabilitàdelle valutazioni contenute nella relazione di sintesi del 1° ottobre 2020 ritenute denigratoriee pregiudizievoliche con il secondo motivo è stata eccepita l erronea applicazione dell art 69comma 5 ord pen avendo il Tribunale omesso di rilevare che il * di sorveglianzaavrebbe dovuto restituire all Amministrazione penitenziaria la relazione di sintesi in quantocontenente elementi pregiudizievoli per i diritti del condannatoche con il terzo motivo si deduce la manifesta illogicità della motivazione e iltravisamento dei fatti in relazione al ritiro del computer e della chiavetta *checon il quarto motivo si deduce l omessa motivazione sull attualità del pregiudizioe sulla parziale riammissione al lavoro evidenziando che la doglianza proposta con ilreclamo riguardava l illegittimità e l arbitrarietà della rimozione subita nel 2020 avente effetticoncreti sulla valutazione trattamentale e sulla dignità personale non estinguendol illegittimità del provvedimento la circostanza della riammissione al lavoro del ricorrentechecon il quinto motivo e il sesto si deduce la violazione della dignità personale delricorrente in ragione del contenuto della relazione di sintesi che ha descritto la personalitàdel detenuto utilizzando espressioni improprie e pregiudizievoli che rappresentano unainvasione della sfera intima uin giudizio etico e non scientifico soprattutto lì dove si riportache il ricorrente “nega le parti oscure di sé laddove dichiara di non essere omosessuale”aggiungendosi che il Tribunale non ha considerato che la richiesta era di emendamentodella relazione di sintesi per impedire che una rappresentazione della persona del ricorrenteinesatta potesse riflettersi sulle successive valutazioni trattamentali e su come il detenutoviene considerato all interno del carcere chiedendo a tal fine la correzione dei dati erroneichecon il sesto e settimo motivo di ricorso si deduce l omessa assicurazione daparte del Tribunale di una tutela effettiva contro eventuali discriminazioni nonché lagenericità delle valutazioni espletate con riferimento alle deduzioni difensiveche in data 11 febbraio 2026 * * ha personalmente presentato unamemoria insistendo nei motivi di ricorsiche in data 4 marzo 206 il difensore di fiducia ha presentato una memoria difensivaribadendo le argomentazioni a sostegno dei motivi di ricorsoCONSIDERATO IN DIRITTOConsiderato in via preliminare chein tema di ordinamento penitenziario il reclamogiurisdizionale di cui agli artt 35 bis e 69 comma 6 lett b ord pen a differenza delreclamo generico ex art 35 comma 1 n 5 ord pen non è volto alla tutela di un merointeresse del detenuto alla corretta esecuzione della pena ma ha ad oggetto la verifica di unpregiudizio concreto ed attuale sofferto dal medesimo in conseguenza di un comportamentodell amministrazione lesivo di una sua posizione di diritto soggettivo che pur in difetto di unespresso riconoscimento di legge ben può consistere nella proiezione di un diritto intangibiledella persona Sez 1 n 54117 del 14/06/2017 * Rv 271905 01che il primo il secondo il quinto il sesto e il settimo motivo di ricorso sonomanifestamente infondati in quanto il Tribunale ha correttamente evidenziato che alcunaviolazione di diritti fondamentali si è realizzata con riferimento alla posizione del ricorrenteriportando la relazione di sintesi un resoconto valutativo della psicologa esperta in assenzadi qualsivoglia denigrazione di talché non è stata rilevata la necessità di emendamento didati inesatti che inoltre il Tribunale ha correttamente ed esaustivamente motivato anche inrelazione all assenza di comportamentidi accanimento punitivo e discriminatorio nei confrontidel ricorrente sicché i cambi di sezione o i divieti di incontro sono finalizzati anche alla tuteladella persona del ricorrenteche il terzo motivo è inammissibile ai sensi dell art 35 –bis comma 4 * pen inquanto prospetta vizi motivazionali e non la violazione di leggecheil quarto motivo è manifestamente infondato avendo il Tribunale datopuntualmente conto delle ragioni della non arbitrarietà della rimozione dal lavoro presso laCooperativa * operante all interno dell Istituto e della non attualità della violazione che ècondizione per il reclamo di cui all art 35 bis * penche pertanto il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sono manifestamenteinfondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentitain questa sede cfr Sez 6 n 5465 del 04/11/2020 dep 2021 F Rv 280601che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali nonché valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementidella somma ritenuta congrua di euro tremila in favore della cassa delle ammende P Q MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammendeCosì è deciso 12/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL ART 52 D LGS196/03 E [OSCURATO:PERSONA] Q MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammendeCosì è deciso 12/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL ART 52 D LGS196/03 E [OSCURATO:PERSONA]