CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 maggio 2026
Cassazione n. 29096/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale ai sensi dell’art.611, comma 1-bis cod. proc. pen.;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte depositate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, VincenzoSenatore, che ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso;letta la memoria di replica depositata in data 29/05/2026 dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],difensore del ricorrente, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha confermato lapronuncia del Tribunale di Roma emessa in data 16/12/2024 che aveva dichiaratoErnesto Sole responsabile dei reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen., conconseguente irrogazione della pena di mesi quattro di reclusione ed euro 300,00di multa.2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato,tramite il difensore di fiducia, che ha articolato un unico motivo con il quale sideduce l’omessa pronuncia in punto di esclusione della causa di non punibilità dellaparticolare tenuità del fatto prevista dall’art. 131 bis cod. pen., che era statainvocata con l’atto di appello evidenziando il carattere irrisorio del danno cagionato(sia per il numero particolarmente esiguo della merce con marchio contraffattodetenuta e messa in vendita approntando una occasionale e rudimentalebancarella sulla quale era stata esposta) e la risalenza nel tempo delle pregressecondanne.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso va rigettato per essere infondato l’unico motivo proposto.Se è vero che la sentenza impugnata - pur riportando nella elencazione deimotivi di appello anche quello relativo alla richiesta difensiva di proscioglimentoper particolare tenuità del fatto – non contiene una espressa pronuncia al riguardo,è altrettanto vero che essa, in punto di trattamento sanzionatorio, dà conto deinumerosi precedenti penali, anche per reati della stessa specie di quello oggettodi giudizio, commessi a partire dal 1970, l’ultimo dei quali realizzato nell’anno2021, così implicitamente configurando la condizione della abitualità dicomportamento, ostativa all’applicazione della causa di non punibilità previstadall’art. 131 bis cod. pen., che ricorre quando l'autore ha commesso almeno duereati della stessa indole, oltre quello oggetto del procedimento ( SU, n. 13681 del25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590).Va richiamato il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui non ècensurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente inrelazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il mancatoaccoglimento risulti dalla complessiva struttura argomentativa del provvedimento( Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Lakrafy, Rv. 284096; Sez. 5, n. 6746del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500; Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019,Sirica, Rv. 276741-01; già Sez. 4, n. 7673 del 11/07/1983, Viola, Rv. 160321,aveva affermato che si ha motivazione implicita quando le ragioni della soluzionedi una determinata questione debbono intendersi logicamente contenute eindirettamente svolte nelle considerazioni e nelle ragioni esposte per dar contodella soluzione adottata rispetto ad altra questione).2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processualiCosì deciso il giorno 05/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMariapaola [OSCURATO:PERSONA]