Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 luglio 2021

Cassazione n. 46444/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catania in data 20/7/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta, presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte, presentate ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], sostituto processuale ex art. 102 cod. proc. pen. dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] M. G. Platania, difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 20/7/2021, il Tribunale del riesame di Catania ha confermato il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della stessa città in data 3/7/2021 con la quale, all'esito dell'udienza di convalida dell'arresto, era stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al delitto previsto dall'art. 23, comma 3, legge 110 del 1975, per avere illegalmente detenuto, preso uno sgabuzzino chiuso a chiave di cui aveva la disponibilità, un revolver Smith & Wesson cal. 32 con matricola abrasa e relativo munizionamento; arma clandestina rinvenuta dalla polizia giudiziaria nel corso di una perquisizione domiciliare effettuata, presso l'abitazione dell'indagato e le relative adiacenze, in Catania, in data 1/7/2021.

2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 273 cod. proc. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione ai gravi indizi di colpevolezza e, in particolare, ai profili di seguito riassunti.

2.1.1. In primo luogo, la motivazione sarebbe illogica nella parte in cui, pur ammettendo la libera accessibilità allo sgabuzzino da parte di tutti i condomini, concluderebbe che non fosse impossibile, per [OSCURATO:PERSONA], accedervi.

Tuttavia, proprio in quanto il locale era accessibile a tutti, i Giudici di merito non avrebbero potuto attribuire all'indagato la detenzione dell'arma.

2.1.2. Secondo il Tribunale del riesame, dal momento che nel palazzo abitavano parenti e affini di [OSCURATO:PERSONA], questa circostanza lo avrebbe convinto che lo sgabuzzino fosse un vano sicuro ove occultare la pistola.

Al contrario, proprio la possibilità che qualsiasi condomino vi accedesse, avrebbe dovuto indurre l'indagato a non nascondere l'arma al suo interno; e avrebbe reso superfluo, per l'indagato, chiudere la porta del locale e nascondere la chiave.

2.1.3. Benché la difesa avesse rappresentato che la stanza dell'appartamento di [OSCURATO:PERSONA] in cui era stata rinvenuta la chiave veniva utilizzata saltuariamente dalla figlia e dal genero, [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale, travisando la prospettazione, avrebbe affermato che non sarebbe stato dimostrato che quest'ultimo e la compagna abitassero stabilmente con l'odierno ricorrente e la moglie.

Né il Tribunale avrebbe considerato che la pistola era stata reperita all'interno di una busta in cellophane trasparente, identica a quella in cui era stato rinvenuto dello stupefacente, presente nella cassetta di sicurezza posta nella camera da letto, occasionalmente utilizzata da [OSCURATO:PERSONA] e dalla moglie e la cui detenzione era stata ascritta al genero dell'indagato.

2.1.4. Dalle videoregistrazioni e dai relativi fotogrammi che la difesa, all'esito di indagini della stessa svolte, ha depositato davanti al Tribunale del riesame e che da questo non sarebbero mai stati presi in considerazione, emergerebbe che: era vera l'affermazione resa da [OSCURATO:PERSONA] in sede di perquisizione domiciliare, ovvero che la chiave servisse per aprire le porte dell'appartamento; lo sgabuzzino era accessibile a tutti i condomini per mezzo di chiavi utilizzabili all'interno dei rispettivi appartamenti. [OSCURATO:PERSONA], il fatto che gli operanti avessero verificato che la chiave rinvenuta nella stanza dell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] non era compatibile con nessuna delle serrature dell'appartamento, non dimostrerebbe che le chiavi delle porte interne agli appartamenti non consentissero di aprire la porta dello sgabuzzino.

Ed essendo tale circostanza ignota a [OSCURATO:PERSONA], questi avrebbe deciso di chiudere lo sgabuzzino con la chiave e di nasconderla, per impedire a terzi di accedervi, nel cassetto della scrivania posta nella stanza da letto da lui saltuariamente occupata. [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe mai affermato che la pistola era «stata trovata dalla Polizia accanto alla cassaforte ...» (pag. 2 dell'ordinanza, IV cpv.), risultando dal verbale di stenotipia dell'udienza di convalida dell'arresto (pagg. 5-6) che secondo l'indagato la chiave era stata rinvenuta nella stanza in cui si trovava la cassetta di sicurezza di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], contenente la sostanza stupefacente.

Infine, dal momento che tutte le chiavi delle porte interne degli appartamenti permettevano di aprire la porta dello sgabuzzino, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe avuto soltanto la mera possibilità di accesso all'arma e mai una signoria di fattd su di essa.

Pertanto, nel caso in esame, la detenzione non sarebbe caratterizzata da quel minimo di permanenza che deve ritenersi necessaria, né da un minimo apprezzabile di autonoma disponibilità del bene da parte dell'agente.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per avere l'ordinanza valorizzato i precedenti dell'indagato benché, tra essi, non ve ne fossero in materia di armi.

Ciò avrebbe dovuto condurre all'applicazione degli arresti domiciliari, eventualmente con l'utilizzo del dispositivo elettronico, tanto più che [OSCURATO:PERSONA], nelle occasioni in cui era stato sottoposto a quest'ultima misura, avrebbe sempre rispettato le prescrizioni e che, in ogni caso, egli avrebbe mantenuto Lin comportamento adeguato nei periodi di detenzione in carcere, conseguendo quasi 400 giorni di liberazione anticipata. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe mai dichiarato il falso, rendendosi subito disponibile a collaborare con gli inquirenti per favorire l'individuazione del reale detentore dell'arma.

Dunque, l'ordinanza avrebbe invertito il rapporto regola/eccezione, in cui la regola è rappresentata dagli arresti domiciliari con braccialetto elettronico e l'eccezione dalla custodia in carcere.

3. In data 27/10/2021 è pervenuta in cancelleria una memoria a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha rassegnato le proprie conclusioni scritte nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], all'uopo deducendo, in replica alla requisitoria del Procuratore generale, che il libero accesso allo sgabuzzino da parte di tutti i condomini sia stato valorizzato dal Tribunale per inferire, illogicamente, la possibilità di accesso anche da parte del ricorrente, in violazione dei canoni di gravità, precisione e concordanza che sorreggono la valutazione degli indizi di colpevolezza, i quali avrebbero imposto di ravvisare un indizio a carico di tutti i condomini e non soltanto di [OSCURATO:PERSONA].

In ogni caso, nel ribadire gli argomenti già sviluppati nel ricorso, si sottolinea che [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe dichiarato l'unico responsabile della detenzione dell'arma clandestina e del relativo occultamento, secondo quanto emergerebbe dai verbali allegati alla memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

2. I Giudici di merito hanno fondato il giudizio di gravità indiziaria, in primo luogo, sul rinvenimento, all'interno del cassetto di una scrivania presente in una stanza da letto «in disuso» dell'appartamento dell'indagato, della chiave della porta di accesso allo sgabuzzino all'interno del quale era stata occultata la pistola illegalmente detenuta. [OSCURATO:PERSONA], è stato valorizzato il fatto che l'indagato avesse dichiarato, al momento del ritrovamento della chiave, che essa serviva per aprire le porte interne dell'appartamento; circostanza che, tuttavia, era stata smentita dai successivi accertamenti della polizia giudiziaria.

Ancora, l'ordinanza ha sottolineato che l'arma era stata trovata all'interno di un contenitore per la idropittura, che doveva ritenersi utilizzata o, comunque, riferibile a [OSCURATO:PERSONA] in quanto costui lavorava come imbianchino.

Al contempo, il Tribunale del riesame ha posto in luce l'inverosimiglianza della versione alternativa prospettata dalla difesa, ovvero che l'arma fosse detenuta dal genero di [OSCURATO:PERSONA].

E ciò in quanto [OSCURATO:PERSONA] aveva a disposizione una cassaforte dove avrebbe potuto nascondere la pistola, sicché non avrebbe avuto la necessità, per occultarla, di ricorrere a un contenitore in uso a [OSCURATO:PERSONA] e all'insaputa di costui.

Quanto, poi, al collocamento della chiave nella stanza da letto in disuso, l'ordinanza ha sottolineato la mancata dimostrazione che la stessa fosse utilizzata, con continuità, dal genero e dalla figlia; così come la mancanza di indicazioni, da parte della polizia giudiziaria, sulla asserita corrispondenza della busta di cellophane,in cui è stata rinvenuta l'arma, con quella in cui era stato collocato lo stupefacente.

Mentre la circostanza che al locale potessero accedere soltanto i condomini e che questi fossero familiari dell'indagato ha indotto a ritenere, con apprezzamento fattuale tutt'altro che illogico, che costui potesse sentirsi rassicurato nella possibilità di una detenzione tranquilla e non problematica.3.

A fronte del richiamato percorso motivazionale, che appare immune da censure sul piano della struttura logico-argomentativa, la difesa ,ha articolato, come già riferito, una serie di osservazioni critiche che però non riescono a scalfire la coerenza complessiva del ragionamento svolto dai Giudici di merito, rispetto al quale tentano di prospettare una sostanziale rivalutazione del compendio indiziario, pacificamente non consentita in questa sede.

Ciò in quanto, in materia di misure cautelari personali, il giudizio di legittimità relativo alla verifica della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell'art. 273 cod. proc. pen. deve avere ad oggetto la violazione di norme di legge o la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, senza potersi estendere alla ricostruzione dei fatti o all'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza dei dati probatori; apprezzamento che, ove non manifestamente illogico, si sottrae a qualunque possibilità di censura nella presente sede.

Ne consegue che, in sede di ricorso, non è consentito dedurre profili di doglianza che, pur investendo in apparenza la motivazione, si risolvono, in realtà, nella richiesta di una diversa valutazione di circostanze fattuali esaminate dal giudice di merito, il quale abbia dato adeguato conto delle ragioni ete poste a fondamento della decisione sulla gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato attraverso una congrua motivazione degli elementi indizianti rispondente ai canoni della logica e ai principi di diritto che devono governare l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez.

U, n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez.

F, n. 47748 del 11/8/2014, Contarini, Rv. 261400; Sez. 2, n. 27866 del 17/6/2019, Mazzelli, Rv. 276976).

3.1. In ogni caso, deve osservarsi che le specifiche censure, pur ove singolarmente considerate, non appaiono, allo stato, in grado di inficiare la gravità di ciascuna delle componenti della provvista indiziaria.

3.1.1. In questa prospettiva, la circostanza che il locale fosse accessibile a tutti i condomini, ove dimostrata, non comporterebbe affatto, come invece vorrebbe la difesa, che non potesse attribuirsi a [OSCURATO:PERSONA] la detenzione dell'arma.

Ciò in quanto la detenzione è connotata, come ricorda lo stesso ricorso, dalla possibilità di stabilire, in qualunque momento, un rapporto di immediata fruibilità del bene, che è cosa ben diversa dalla possibilità di accedere a uno spazio nel quale un oggetto sia occultato.

Al limite, invero, la possibilità di accedere allo sgabuzzino da parte di una pluralità di soggetti non attiene alla configurabilità, stricto jure, della detenzione, quanto al profilo, contiguo 'ma comunque diverso, della individuazione di colui il quale abbia occultato la res.

E proprio in questa direzione, si sviluppa l'ordito motivazionale del provvedimento, il quale ha sottolineato l'insieme degli ulteriori elementi di fatto che orientavano verso il quadro di gravità indiziaria a carico di [OSCURATO:PERSONA] (quali, l'occultamento dell'arma nel contenitore dell'idropittura, l'atteggiamento dissimulatorio dal lui tenuto con le Forze dell'ordine, l'inverosimiglianza della spiegazione alternativa offerta ecc.). 3.1-.2.

Parimenti non concludente è il duplice argomento difensivo secondo cui la possibilità che qualsiasi condomino potesse accedere allo sgabuzzino avrebbe dovuto indurre l'indagato a non nascondervi l'arma e, in seconda battuta, a non chiudere la porta del locale e nascondere la chiave nel cassetto della scrivania.

Infatti, da un lato, la prima osservazione prova troppo, nel senso che, seguendo il ragionamento della difesa, nessun detentore dell'arma, essendo a conoscenza della possibilità che altri vi potesse accedere, avrebbe dovuto nascondere l'arma nel locale; ciò che, all'evidenza, non è avvenuto, essendo l'arma stata rinvenuta proprio nello sgabuzzino.

E dall'altro lato, la chiusura a chiave della porta avrebbe avuto comunque una giustificazione, atteso che avrebbe impedito a occasionali visitatori dello stabile, diversi dai parenti dell'indagato, di accedere al locale in cui era stata occultata l'arma e di rinvenirla casualmente.

3.1.3. Quanto, poi, alla tesi difensiva alternativa, secondo cui la chiave sarebbe stata nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva a sua volta la possibilità di utilizzo della stanza da letto in cui essa era stata nascosta, l'ordinanza ha replicato, in maniera niente affatto illogica, che sarebbe stato inverosimile che il genero dell'indagato celasse la chiave in un luogo accessibile ai padroni di casa pur potendo occultarla all'interno della cassaforte di cui, pacificamente, aveva la disponibilità e che si trovava all'interno della medesima stanza in cui era stata nascosta la chiave.

Una osservazione, questa, alla quale il ricorso non ha saputo efficacemente replicare.

Quanto, poi, alla tesi secondo cui la pistola sarebbe stata posta all'interno di una busta in cellophane identica a quella in cui era stato collocato lo stupefacente presente nella cassaforte, essa è stata ritenuta al momento non supportata da concreti elementi, in assenza di univoche indicazioni, al riguardo, da parte delle Forze dell'ordine.

3.1.4. Quanto, infine, alle immagini dei filmati prodotti dalla difesa nel corso dell'udienza davanti al Tribunale del riesame, acquisiti in sede di indagini difensive, i relativi fotogrammi, ove si dimostrasse la veridicità di quanto dagli stessi documentato, proverebbero unicamente che lo sgabuzzino era accessibile ad altri condomini.

E tuttavia, detta evenienza è stata specificamente presa in considerazione dall'ordinanza impugnata, la quale ha, però, evidenziato come i soggetti che avrebbero potuto accedere al locale fossero, comunque, persone riconducibili alla sfera familiare dell'indagato, per poi inferirne, non illogicamente, che nessun'altra persona, estranea a tale cerchia, avrebbe potuto avvedersi della presenza dell'arma, peraltro ben occultata all'interno di un contenitore che è stato ricondotto, in virtù della professione esercitata, allo stesso [OSCURATO:PERSONA].

E se l'accertamento, da parte degli operanti, che la chiave non era compatibile con nessuna delle serrature dell'appartamento non dimostrerebbe, come dedotto dalla difesa, che le chiavi delle porte interne agli appartamenti degli altri condomini non consentissero di aprire quella dello sgabuzzino, va rimarcato che la circostanza è stata, in realtà, valorizzata per sottolineare l'atteggiamento manipolativo tenuto dall'indagato, volto a depistare l'azione investigativa delle Forze dell'ordine.

Ne consegue, dunque, la complessiva infondatezza delle censure difensive formulate con il primo motivo di ricorso.

4. Venendo al secondo motivo di doglianza, relativo alla scelta della misura cautelare, la difesa lamenta che il provvedimento genetico abbia invertito il rapporto tra regola ed eccezione, nel senso che il Giudice della cautela avrebbe disposto la misura carceraria nonostante che la stessa possa essere applicata soltanto quando le altre, ivi compresi gli arresti donniciliari, fossero state ritenute inadeguate (ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen.) e in violazione dell'obbligo di esplicitare, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 275, le ragioni per cui sia stata ritenuta inidonea, nel caso in esame, la misura degli arresti domiciliari con le particolari modalità di controllo previste dal comma 1 dell'art. 275-bis cod. proc. pen.

Tale assunto difensivo è però smentito dal contenuto del provvedimento impugnato, che ha richiamato la condotta tenuta dal ricorrente in occasione della perquisizione, volta a sviare le indagini della polizia giudiziaria e la complessiva gravità del fatto, la rilevanza dei suoi precedenti penali, la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] avesse consentito al genero di detenere lo stupefacente nella sua abitazione, senza dimenticare il fatto che l'arma era detenuta in una pertinenza dello stabile in cui il ricorrente abitava.

A fronte della puntuale •e logica motivazione testé riassunta, il ricorso si è limitato ad affermare che il primo Giudice avrebbe dovuto applicare la misura custodiale meno gravosa, sostanzialmente sollecitando un differente apprezzamento di merito in relazione al giudizio di adeguatezza e, in definitiva, invocando un pronunciamento che esorbita dalle attribuzioni del Giudice di legittimità.

5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

5.1. Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, la Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] MOTIVIell) e4 N 114") Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. 4.- Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui al

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catania in data 20/7/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta, presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte, presentate ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], sostituto processuale ex art. 102 cod. proc. pen. dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] M. G. Platania, difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 20/7/2021, il Tribunale del riesame di Catania ha confermato il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della stessa città in data 3/7/2021 con la quale, all'esito dell'udienza di convalida dell'arresto, era stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al delitto previsto dall'art. 23, comma 3, legge 110 del 1975, per avere illegalmente detenuto, preso uno sgabuzzino chiuso a chiave di cui aveva la disponibilità, un revolver Smith & Wesson cal. 32 con matricola abrasa e relativo munizionamento; arma clandestina rinvenuta dalla polizia giudiziaria nel corso di una perquisizione domiciliare effettuata, presso l'abitazione dell'indagato e le relative adiacenze, in Catania, in data 1/7/2021. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 273 cod. proc. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione ai gravi indizi di colpevolezza e, in particolare, ai profili di seguito riassunti. 2.1.1. In primo luogo, la motivazione sarebbe illogica nella parte in cui, pur ammettendo la libera accessibilità allo sgabuzzino da parte di tutti i condomini, concluderebbe che non fosse impossibile, per [OSCURATO:PERSONA], accedervi. Tuttavia, proprio in quanto il locale era accessibile a tutti, i Giudici di merito non avrebbero potuto attribuire all'indagato la detenzione dell'arma. 2.1.2. Secondo il Tribunale del riesame, dal momento che nel palazzo abitavano parenti e affini di [OSCURATO:PERSONA], questa circostanza lo avrebbe convinto che lo sgabuzzino fosse un vano sicuro ove occultare la pistola. Al contrario, proprio la possibilità che qualsiasi condomino vi accedesse, avrebbe dovuto indurre l'indagato a non nascondere l'arma al suo interno; e avrebbe reso superfluo, per l'indagato, chiudere la porta del locale e nascondere la chiave. 2.1.3. Benché la difesa avesse rappresentato che la stanza dell'appartamento di [OSCURATO:PERSONA] in cui era stata rinvenuta la chiave veniva utilizzata saltuariamente dalla figlia e dal genero, [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale, travisando la prospettazione, avrebbe affermato che non sarebbe stato dimostrato che quest'ultimo e la compagna abitassero stabilmente con l'odierno ricorrente e la moglie. Né il Tribunale avrebbe considerato che la pistola era stata reperita all'interno di una busta in cellophane trasparente, identica a quella in cui era stato rinvenuto dello stupefacente, presente nella cassetta di sicurezza posta nella camera da letto, occasionalmente utilizzata da [OSCURATO:PERSONA] e dalla moglie e la cui detenzione era stata ascritta al genero dell'indagato. 2.1.4. Dalle videoregistrazioni e dai relativi fotogrammi che la difesa, all'esito di indagini della stessa svolte, ha depositato davanti al Tribunale del riesame e che da questo non sarebbero mai stati presi in considerazione, emergerebbe che: era vera l'affermazione resa da [OSCURATO:PERSONA] in sede di perquisizione domiciliare, ovvero che la chiave servisse per aprire le porte dell'appartamento; lo sgabuzzino era accessibile a tutti i condomini per mezzo di chiavi utilizzabili all'interno dei rispettivi appartamenti. [OSCURATO:PERSONA], il fatto che gli operanti avessero verificato che la chiave rinvenuta nella stanza dell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] non era compatibile con nessuna delle serrature dell'appartamento, non dimostrerebbe che le chiavi delle porte interne agli appartamenti non consentissero di aprire la porta dello sgabuzzino. Ed essendo tale circostanza ignota a [OSCURATO:PERSONA], questi avrebbe deciso di chiudere lo sgabuzzino con la chiave e di nasconderla, per impedire a terzi di accedervi, nel cassetto della scrivania posta nella stanza da letto da lui saltuariamente occupata. [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe mai affermato che la pistola era «stata trovata dalla Polizia accanto alla cassaforte ...» (pag. 2 dell'ordinanza, IV cpv.), risultando dal verbale di stenotipia dell'udienza di convalida dell'arresto (pagg. 5-6) che secondo l'indagato la chiave era stata rinvenuta nella stanza in cui si trovava la cassetta di sicurezza di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], contenente la sostanza stupefacente. Infine, dal momento che tutte le chiavi delle porte interne degli appartamenti permettevano di aprire la porta dello sgabuzzino, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe avuto soltanto la mera possibilità di accesso all'arma e mai una signoria di fattd su di essa. Pertanto, nel caso in esame, la detenzione non sarebbe caratterizzata da quel minimo di permanenza che deve ritenersi necessaria, né da un minimo apprezzabile di autonoma disponibilità del bene da parte dell'agente. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per avere l'ordinanza valorizzato i precedenti dell'indagato benché, tra essi, non ve ne fossero in materia di armi. Ciò avrebbe dovuto condurre all'applicazione degli arresti domiciliari, eventualmente con l'utilizzo del dispositivo elettronico, tanto più che [OSCURATO:PERSONA], nelle occasioni in cui era stato sottoposto a quest'ultima misura, avrebbe sempre rispettato le prescrizioni e che, in ogni caso, egli avrebbe mantenuto Lin comportamento adeguato nei periodi di detenzione in carcere, conseguendo quasi 400 giorni di liberazione anticipata. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe mai dichiarato il falso, rendendosi subito disponibile a collaborare con gli inquirenti per favorire l'individuazione del reale detentore dell'arma. Dunque, l'ordinanza avrebbe invertito il rapporto regola/eccezione, in cui la regola è rappresentata dagli arresti domiciliari con braccialetto elettronico e l'eccezione dalla custodia in carcere. 3. In data 27/10/2021 è pervenuta in cancelleria una memoria a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha rassegnato le proprie conclusioni scritte nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], all'uopo deducendo, in replica alla requisitoria del Procuratore generale, che il libero accesso allo sgabuzzino da parte di tutti i condomini sia stato valorizzato dal Tribunale per inferire, illogicamente, la possibilità di accesso anche da parte del ricorrente, in violazione dei canoni di gravità, precisione e concordanza che sorreggono la valutazione degli indizi di colpevolezza, i quali avrebbero imposto di ravvisare un indizio a carico di tutti i condomini e non soltanto di [OSCURATO:PERSONA]. In ogni caso, nel ribadire gli argomenti già sviluppati nel ricorso, si sottolinea che [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe dichiarato l'unico responsabile della detenzione dell'arma clandestina e del relativo occultamento, secondo quanto emergerebbe dai verbali allegati alla memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2. I Giudici di merito hanno fondato il giudizio di gravità indiziaria, in primo luogo, sul rinvenimento, all'interno del cassetto di una scrivania presente in una stanza da letto «in disuso» dell'appartamento dell'indagato, della chiave della porta di accesso allo sgabuzzino all'interno del quale era stata occultata la pistola illegalmente detenuta. [OSCURATO:PERSONA], è stato valorizzato il fatto che l'indagato avesse dichiarato, al momento del ritrovamento della chiave, che essa serviva per aprire le porte interne dell'appartamento; circostanza che, tuttavia, era stata smentita dai successivi accertamenti della polizia giudiziaria. Ancora, l'ordinanza ha sottolineato che l'arma era stata trovata all'interno di un contenitore per la idropittura, che doveva ritenersi utilizzata o, comunque, riferibile a [OSCURATO:PERSONA] in quanto costui lavorava come imbianchino. Al contempo, il Tribunale del riesame ha posto in luce l'inverosimiglianza della versione alternativa prospettata dalla difesa, ovvero che l'arma fosse detenuta dal genero di [OSCURATO:PERSONA]. E ciò in quanto [OSCURATO:PERSONA] aveva a disposizione una cassaforte dove avrebbe potuto nascondere la pistola, sicché non avrebbe avuto la necessità, per occultarla, di ricorrere a un contenitore in uso a [OSCURATO:PERSONA] e all'insaputa di costui. Quanto, poi, al collocamento della chiave nella stanza da letto in disuso, l'ordinanza ha sottolineato la mancata dimostrazione che la stessa fosse utilizzata, con continuità, dal genero e dalla figlia; così come la mancanza di indicazioni, da parte della polizia giudiziaria, sulla asserita corrispondenza della busta di cellophane,in cui è stata rinvenuta l'arma, con quella in cui era stato collocato lo stupefacente. Mentre la circostanza che al locale potessero accedere soltanto i condomini e che questi fossero familiari dell'indagato ha indotto a ritenere, con apprezzamento fattuale tutt'altro che illogico, che costui potesse sentirsi rassicurato nella possibilità di una detenzione tranquilla e non problematica.3. A fronte del richiamato percorso motivazionale, che appare immune da censure sul piano della struttura logico-argomentativa, la difesa ,ha articolato, come già riferito, una serie di osservazioni critiche che però non riescono a scalfire la coerenza complessiva del ragionamento svolto dai Giudici di merito, rispetto al quale tentano di prospettare una sostanziale rivalutazione del compendio indiziario, pacificamente non consentita in questa sede. Ciò in quanto, in materia di misure cautelari personali, il giudizio di legittimità relativo alla verifica della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell'art. 273 cod. proc. pen. deve avere ad oggetto la violazione di norme di legge o la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, senza potersi estendere alla ricostruzione dei fatti o all'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza dei dati probatori; apprezzamento che, ove non manifestamente illogico, si sottrae a qualunque possibilità di censura nella presente sede. Ne consegue che, in sede di ricorso, non è consentito dedurre profili di doglianza che, pur investendo in apparenza la motivazione, si risolvono, in realtà, nella richiesta di una diversa valutazione di circostanze fattuali esaminate dal giudice di merito, il quale abbia dato adeguato conto delle ragioni ete poste a fondamento della decisione sulla gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato attraverso una congrua motivazione degli elementi indizianti rispondente ai canoni della logica e ai principi di diritto che devono governare l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. F, n. 47748 del 11/8/2014, Contarini, Rv. 261400; Sez. 2, n. 27866 del 17/6/2019, Mazzelli, Rv. 276976). 3.1. In ogni caso, deve osservarsi che le specifiche censure, pur ove singolarmente considerate, non appaiono, allo stato, in grado di inficiare la gravità di ciascuna delle componenti della provvista indiziaria. 3.1.1. In questa prospettiva, la circostanza che il locale fosse accessibile a tutti i condomini, ove dimostrata, non comporterebbe affatto, come invece vorrebbe la difesa, che non potesse attribuirsi a [OSCURATO:PERSONA] la detenzione dell'arma. Ciò in quanto la detenzione è connotata, come ricorda lo stesso ricorso, dalla possibilità di stabilire, in qualunque momento, un rapporto di immediata fruibilità del bene, che è cosa ben diversa dalla possibilità di accedere a uno spazio nel quale un oggetto sia occultato. Al limite, invero, la possibilità di accedere allo sgabuzzino da parte di una pluralità di soggetti non attiene alla configurabilità, stricto jure, della detenzione, quanto al profilo, contiguo 'ma comunque diverso, della individuazione di colui il quale abbia occultato la res. E proprio in questa direzione, si sviluppa l'ordito motivazionale del provvedimento, il quale ha sottolineato l'insieme degli ulteriori elementi di fatto che orientavano verso il quadro di gravità indiziaria a carico di [OSCURATO:PERSONA] (quali, l'occultamento dell'arma nel contenitore dell'idropittura, l'atteggiamento dissimulatorio dal lui tenuto con le Forze dell'ordine, l'inverosimiglianza della spiegazione alternativa offerta ecc.). 3.1-.2. Parimenti non concludente è il duplice argomento difensivo secondo cui la possibilità che qualsiasi condomino potesse accedere allo sgabuzzino avrebbe dovuto indurre l'indagato a non nascondervi l'arma e, in seconda battuta, a non chiudere la porta del locale e nascondere la chiave nel cassetto della scrivania. Infatti, da un lato, la prima osservazione prova troppo, nel senso che, seguendo il ragionamento della difesa, nessun detentore dell'arma, essendo a conoscenza della possibilità che altri vi potesse accedere, avrebbe dovuto nascondere l'arma nel locale; ciò che, all'evidenza, non è avvenuto, essendo l'arma stata rinvenuta proprio nello sgabuzzino. E dall'altro lato, la chiusura a chiave della porta avrebbe avuto comunque una giustificazione, atteso che avrebbe impedito a occasionali visitatori dello stabile, diversi dai parenti dell'indagato, di accedere al locale in cui era stata occultata l'arma e di rinvenirla casualmente. 3.1.3. Quanto, poi, alla tesi difensiva alternativa, secondo cui la chiave sarebbe stata nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva a sua volta la possibilità di utilizzo della stanza da letto in cui essa era stata nascosta, l'ordinanza ha replicato, in maniera niente affatto illogica, che sarebbe stato inverosimile che il genero dell'indagato celasse la chiave in un luogo accessibile ai padroni di casa pur potendo occultarla all'interno della cassaforte di cui, pacificamente, aveva la disponibilità e che si trovava all'interno della medesima stanza in cui era stata nascosta la chiave. Una osservazione, questa, alla quale il ricorso non ha saputo efficacemente replicare. Quanto, poi, alla tesi secondo cui la pistola sarebbe stata posta all'interno di una busta in cellophane identica a quella in cui era stato collocato lo stupefacente presente nella cassaforte, essa è stata ritenuta al momento non supportata da concreti elementi, in assenza di univoche indicazioni, al riguardo, da parte delle Forze dell'ordine. 3.1.4. Quanto, infine, alle immagini dei filmati prodotti dalla difesa nel corso dell'udienza davanti al Tribunale del riesame, acquisiti in sede di indagini difensive, i relativi fotogrammi, ove si dimostrasse la veridicità di quanto dagli stessi documentato, proverebbero unicamente che lo sgabuzzino era accessibile ad altri condomini. E tuttavia, detta evenienza è stata specificamente presa in considerazione dall'ordinanza impugnata, la quale ha, però, evidenziato come i soggetti che avrebbero potuto accedere al locale fossero, comunque, persone riconducibili alla sfera familiare dell'indagato, per poi inferirne, non illogicamente, che nessun'altra persona, estranea a tale cerchia, avrebbe potuto avvedersi della presenza dell'arma, peraltro ben occultata all'interno di un contenitore che è stato ricondotto, in virtù della professione esercitata, allo stesso [OSCURATO:PERSONA]. E se l'accertamento, da parte degli operanti, che la chiave non era compatibile con nessuna delle serrature dell'appartamento non dimostrerebbe, come dedotto dalla difesa, che le chiavi delle porte interne agli appartamenti degli altri condomini non consentissero di aprire quella dello sgabuzzino, va rimarcato che la circostanza è stata, in realtà, valorizzata per sottolineare l'atteggiamento manipolativo tenuto dall'indagato, volto a depistare l'azione investigativa delle Forze dell'ordine. Ne consegue, dunque, la complessiva infondatezza delle censure difensive formulate con il primo motivo di ricorso. 4. Venendo al secondo motivo di doglianza, relativo alla scelta della misura cautelare, la difesa lamenta che il provvedimento genetico abbia invertito il rapporto tra regola ed eccezione, nel senso che il Giudice della cautela avrebbe disposto la misura carceraria nonostante che la stessa possa essere applicata soltanto quando le altre, ivi compresi gli arresti donniciliari, fossero state ritenute inadeguate (ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen.) e in violazione dell'obbligo di esplicitare, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 275, le ragioni per cui sia stata ritenuta inidonea, nel caso in esame, la misura degli arresti domiciliari con le particolari modalità di controllo previste dal comma 1 dell'art. 275-bis cod. proc. pen. Tale assunto difensivo è però smentito dal contenuto del provvedimento impugnato, che ha richiamato la condotta tenuta dal ricorrente in occasione della perquisizione, volta a sviare le indagini della polizia giudiziaria e la complessiva gravità del fatto, la rilevanza dei suoi precedenti penali, la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] avesse consentito al genero di detenere lo stupefacente nella sua abitazione, senza dimenticare il fatto che l'arma era detenuta in una pertinenza dello stabile in cui il ricorrente abitava. A fronte della puntuale •e logica motivazione testé riassunta, il ricorso si è limitato ad affermare che il primo Giudice avrebbe dovuto applicare la misura custodiale meno gravosa, sostanzialmente sollecitando un differente apprezzamento di merito in relazione al giudizio di adeguatezza e, in definitiva, invocando un pronunciamento che esorbita dalle attribuzioni del Giudice di legittimità. 5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 5.1. Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, la Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] MOTIVIell) e4 N 114") Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. 4.- Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui al