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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 20600/2025

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in preambolo la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza formulata da [OSCURATO:PERSONA], volta a ottenere il riconoscimento della custodia cautelare sofferta sine titulo, dall'11 febbraio 2004 all'11 febbraio 2005, nel procedimento conclusosi con sentenza di assoluzione della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del 16 marzo 2021, da computarsi sulla pena di cui all'ordine di esecuzione emesso dalla Procura generale in data 1 dicembre 2023, ai sensi dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., nonché l'inserimento in detto provvedimento di cumulo della sentenza di condanna della Corte di appello di Milano relativa al procedimento denominato "[OSCURATO:PERSONA]".

A ragione della decisione il Giudice dell'esecuzione ha rilevato che «le deduzioni difensive trovano decisivo ostacolo nel disposto di cui all'art. 657 cod. proc. pen., essendo i periodi di custodia cautelare sofferti da Paviglianiti nell'ambito dei procedimenti "Wall street" e "Zappa" temporalmente antecedenti rispetto alla data di commissione dei reati per i quali vi è stata condanna con la sentenza attualmente in esecuzione (cfr. sul punto i capi d'imputazione riportati nella sentenza n. 859/2023 emessa dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] e acquisita al fascicolo, altre alle risultanze del certificato penale».

2. Avverso detta ordinanza ricorre per cassazione Paviglianiti, per mezzo del difensore fiduciario, e deduce un unico motivo articolato in due punti.

Denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., inosservanza o erronea applicazione della legge penale e processuale, nonché mancanza ovvero manifesta illogicità della motivazione, in riferimento agli artt. 125, 663 e 657, comma 4, cod. proc. pen., nella parte in cui il Giudice dell'esecuzione ha confermato la decorrenza della pena alla data del 15 novembre 2016 e ha ritenuto non sussistenti i presupposti per l'applicazione dell'istituto della fungibilità.

Secondo il ricorrente – che cita a sostegno ampia giurisprudenza di legittimità in tema di fungibilità continuazione reato permanente – il Giudice dell'esecuzione non avrebbe considerato che la pena per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., commesso fino alla data del 14 aprile 1998, giudicato con la sentenza del 12 luglio 2002, non era stata ancora espiata al momento della commissione del reato giudicato con la sentenza dell'11 ottobre 2020, posto in essere il 24 dicembre 1999, sicché perfettamente legittima era la richiesta difensiva del riconoscimento della fungibilità per una pena non ancora espiata al momento della commissione dell'altro reato.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale, M. [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta in data 19 agosto 2024, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deduce censure infondate e, come tale, va rigettato.

2. L'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. limita la possibilità di computare la custodia cautelare subita o la pena espiata per reato diverso al dato cronologico che la custodia e la espiazione anzidette siano successive alla commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire.

2.1. La giurisprudenza di legittimità, nel rappresentare che la ratio di tale limitazione, costantemente riaffermata, è quella di non consentire ad alcuno di fruire di crediti di pena che possano agevolare la commissione di fatti criminosi nella consapevolezza dell'assenza di conseguenze sanzionatorie (tra le altre, Sez. 1, n. 12937 del 12/11/2015, dep. 2016, Micheletti, Rv. 266181; Sez. 1, n. 9277 del 01/03/2006, Iozzelli, Rv. 233589; Sez. 1, n. 5537 del 11/11/1998, dep. 1999, Cartillone, Rv. 212215), ha chiarito che «L'istituto della fungibilità delle pene espiate senza titolo non è applicabile ai reati permanenti quando la permanenza sia cessata dopo l'espiazione senza titolo» (Sez. 1, n. 6072 del 24/05/2017, dep. 08/02/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272102).

Quanto, poi, all’individuazione del tempo del commesso reato, si è chiarito che «In tema di reato permanente contestato nella forma cosiddetta "aperta", qualora in sede esecutiva debba farsi dipendere un qualsiasi effetto giuridico dalla data di cessazione della condotta e questa non sia stata precisata nella sentenza di condanna, spetta al giudice dell'esecuzione l'accertamento mediante l'analisi accurata degli elementi a sua disposizione» (Sez. 1, n. 21928 del 17/03/2022, Ierardi, Rv. 283121).

3. Tanto premesso in diritto, il Giudice dell'esecuzione ha fatto buon governo dei principi sin qui sunteggiati.

Invero, secondo quanto afferma lo stesso ricorrente, la custodia cautelare sine titulo riguarderebbe il periodo compreso da febbraio 2004 a febbraio 2005, sicché essa è stata certamente patita prima della cessazione della permanenza del reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. per cui egli è stato condannato con la sentenza di cui alla condanna della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] in data 24 maggio 2023, irrevocabile il 22 novembre 2023, contestato in epoca anteriore e prossima al 2005, sino alla data odierna e, dunque con contestazione cd. aperta.

Sicché, osserva il Collegio, considerando la data della sentenza di primo grado (2016), la permanenza del reato associativo è sicuramente cessata dopo l'espiazione della pena subita sine titulo.

4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M Riget

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in preambolo la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza formulata da [OSCURATO:PERSONA], volta a ottenere il riconoscimento della custodia cautelare sofferta sine titulo, dall'11 febbraio 2004 all'11 febbraio 2005, nel procedimento conclusosi con sentenza di assoluzione della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del 16 marzo 2021, da computarsi sulla pena di cui all'ordine di esecuzione emesso dalla Procura generale in data 1 dicembre 2023, ai sensi dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., nonché l'inserimento in detto provvedimento di cumulo della sentenza di condanna della Corte di appello di Milano relativa al procedimento denominato "[OSCURATO:PERSONA]". A ragione della decisione il Giudice dell'esecuzione ha rilevato che «le deduzioni difensive trovano decisivo ostacolo nel disposto di cui all'art. 657 cod. proc. pen., essendo i periodi di custodia cautelare sofferti da Paviglianiti nell'ambito dei procedimenti "Wall street" e "Zappa" temporalmente antecedenti rispetto alla data di commissione dei reati per i quali vi è stata condanna con la sentenza attualmente in esecuzione (cfr. sul punto i capi d'imputazione riportati nella sentenza n. 859/2023 emessa dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] e acquisita al fascicolo, altre alle risultanze del certificato penale». 2. Avverso detta ordinanza ricorre per cassazione Paviglianiti, per mezzo del difensore fiduciario, e deduce un unico motivo articolato in due punti. Denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., inosservanza o erronea applicazione della legge penale e processuale, nonché mancanza ovvero manifesta illogicità della motivazione, in riferimento agli artt. 125, 663 e 657, comma 4, cod. proc. pen., nella parte in cui il Giudice dell'esecuzione ha confermato la decorrenza della pena alla data del 15 novembre 2016 e ha ritenuto non sussistenti i presupposti per l'applicazione dell'istituto della fungibilità. Secondo il ricorrente – che cita a sostegno ampia giurisprudenza di legittimità in tema di fungibilità continuazione reato permanente – il Giudice dell'esecuzione non avrebbe considerato che la pena per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., commesso fino alla data del 14 aprile 1998, giudicato con la sentenza del 12 luglio 2002, non era stata ancora espiata al momento della commissione del reato giudicato con la sentenza dell'11 ottobre 2020, posto in essere il 24 dicembre 1999, sicché perfettamente legittima era la richiesta difensiva del riconoscimento della fungibilità per una pena non ancora espiata al momento della commissione dell'altro reato. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, M. [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta in data 19 agosto 2024, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deduce censure infondate e, come tale, va rigettato. 2. L'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. limita la possibilità di computare la custodia cautelare subita o la pena espiata per reato diverso al dato cronologico che la custodia e la espiazione anzidette siano successive alla commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire. 2.1. La giurisprudenza di legittimità, nel rappresentare che la ratio di tale limitazione, costantemente riaffermata, è quella di non consentire ad alcuno di fruire di crediti di pena che possano agevolare la commissione di fatti criminosi nella consapevolezza dell'assenza di conseguenze sanzionatorie (tra le altre, Sez. 1, n. 12937 del 12/11/2015, dep. 2016, Micheletti, Rv. 266181; Sez. 1, n. 9277 del 01/03/2006, Iozzelli, Rv. 233589; Sez. 1, n. 5537 del 11/11/1998, dep. 1999, Cartillone, Rv. 212215), ha chiarito che «L'istituto della fungibilità delle pene espiate senza titolo non è applicabile ai reati permanenti quando la permanenza sia cessata dopo l'espiazione senza titolo» (Sez. 1, n. 6072 del 24/05/2017, dep. 08/02/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272102). Quanto, poi, all’individuazione del tempo del commesso reato, si è chiarito che «In tema di reato permanente contestato nella forma cosiddetta "aperta", qualora in sede esecutiva debba farsi dipendere un qualsiasi effetto giuridico dalla data di cessazione della condotta e questa non sia stata precisata nella sentenza di condanna, spetta al giudice dell'esecuzione l'accertamento mediante l'analisi accurata degli elementi a sua disposizione» (Sez. 1, n. 21928 del 17/03/2022, Ierardi, Rv. 283121). 3. Tanto premesso in diritto, il Giudice dell'esecuzione ha fatto buon governo dei principi sin qui sunteggiati. Invero, secondo quanto afferma lo stesso ricorrente, la custodia cautelare sine titulo riguarderebbe il periodo compreso da febbraio 2004 a febbraio 2005, sicché essa è stata certamente patita prima della cessazione della permanenza del reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. per cui egli è stato condannato con la sentenza di cui alla condanna della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] in data 24 maggio 2023, irrevocabile il 22 novembre 2023, contestato in epoca anteriore e prossima al 2005, sino alla data odierna e, dunque con contestazione cd. aperta. Sicché, osserva il Collegio, considerando la data della sentenza di primo grado (2016), la permanenza del reato associativo è sicuramente cessata dopo l'espiazione della pena subita sine titulo. 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M Riget
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