CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 03488/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 8519-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in qualità di titolare della ditta "[OSCURATO:PERSONA] delle Monache", rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, Pec: avvvincenzograniero©pec.ordineforense.salerno.it - ricorrente - contro E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro ternpere, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ADAMO ed elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 104 C/0 lo studio del dott. [OSCURATO:PERSONA].c: avvantoniodadanno©pec.it - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 82/2021 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 27/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Lii Tribunale di Salerno, con sentenza pubblicata in data 23/10/2017, rigettò la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], quale titolare della ditta [OSCURATO:PERSONA], volta a sentir pronunciare l'inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] SpA al contratto di fornitura di energia e la condanna della convenuta ai danni arrecati sia al funzionamento dell'azienda sia alle attrezzature della stessa, a causa di interruzioni nell'erogazione dell'energia e di un inadeguato supporto tecnico alla rete distributiva; intervenne nel giudizio [OSCURATO:PERSONA] SpA che, premesse le ragioni della sua legittimazione, contestò quanto dedotto dall'attore ed eccepì/ tra l'altro, la prescrizione di ogni pretesa vantata dallo stesso e, nel corso di quel giudizio, anche la tardività e inammissibilità di ogni domanda per il presunto danneggiamento di apparecchiature presenti all'interno della struttura "Terre delle Monache"; il Tribunale ritenne che il malfunzionamento del contatore, lamentato dall'attore, non fosse suffragato da alcun valido elemento di prova idoneo ad accertare quando lo stesso si fosse effettivamente prodotto, causando i danni lamentati dall'attore• quanto alla domanda di danni alle attrezzature, il Tribunale, ritenne che, pur norL i tegrando essa una bko.~-t-el-n cuce, mutatio libelli, comunque y preventi i di spes:v on consentissero di ritenere che le presunte riparazioni fossero da ricollegare ai danni oggetto di causa; 2.1a Corte d'Appello di Salerno, adita in via principale da [OSCURATO:PERSONA], nella suddetta qualità di titolare della ditta e, in via incidentale, da [OSCURATO:PERSONA], ha, con sentenza pubblicata in data 27/1/2021, rigettato l'appello principale e dichiarato inammissibile l'appello incidentale e ha compensato in parte le spese di quel grado; per quanto è ancora di interesse in questa sede/ la Corte di merito ha rigettato integralmente l'appello principale; in particolare ha ritenuto che la domanda proposta nell'atto di citazione fosse sfornita di qualsiasi supporto probatorio non avendo l'attore prodotto in atti il contratto al fine di verificare gli obblighi gravanti su ciascuno dei contraenti e nn 944441.; évidio ?41.041»t› biAA c5,e, risultando puntualmente provate verificatili denunciati inadempimenti di Eine! (interruzioni di energia dovute ad impianti non idonei a sostenere la domanda della clientela di quel territorio); ha inoltre precisato che l'appellante non avesse dimostrato in che misura le interruzioni di energia avessero inciso sull'attività commerciale dell'azienda o che fossero state sostenute spese per rimediare ai disservizi, sicché la domanda era rimasta sprovvista di prova; ha infine ritenuto un inammissibile ampliamento del thema decidendum la domanda proposta dall'Angrisani nella memoria ex art. 183, sesto co. n,. 2 c.p.c., volta ad ottenere il risarcimento dei danni subsiti ad apparecchiature ed attrezzature in conseguenza dell'intervento di sostituzione eseguito dal personale Enel nell'ottobre 2013; 3. avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi; ha resistito E -[OSCURATO:SOCIETA] (già [OSCURATO:PERSONA] SpA) con contrc ricorso; Serv,zio [OSCURATO:PERSONA] SpA (già [OSCURATO:PERSONA] SpA) non costituitasi in secondo grado non ha svolto attività difensiva neppure in questa sede;il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ. La proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380bis c.p.c., é stata ritualriente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio; il ricorrente ha depositato memoria. Considerato che: 1.,con il primo motivo di ricorso-violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. in relazione all'art. 116 c.p.c. e 111 Cost. (art. 360, co. 1 n. 4 c.p.c.) -il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata abbia ritenuto non provata l'esistenza di un contratto al fine di verificare gli obblighi gravanti su ciascuno dei contraenti e rappresenta al riguardo che egli aveva allegato in atti una fattura Enel del 4/10/2010 intestata ad [OSCURATO:PERSONA] presso Agr. [OSCURATO:PERSONA] via Irno di Pontecagnano, idonea a provare il rapporto contrattuale, peraltro non contestato; in secondo luogo contesta che la Corte di merito, da un lato, ibbia ritenuto pacifiche le interruzioni di corrente nel complesso agritulstico a partire dall'anno 2007 e, dall'altro, abbia negato la sussistenza di elementi di prova circostanziati utili ad illustrare i singoli disservizi; 2.con il secondo motivo di ricorso - art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c. -il ricorrente lamenta motivazione apparente della sentenza che non avrebbe reso percepibile il fondamento della decisione; inoltre, la Corte territoriale si sarebbe immotivatamente discostata dalle conclusioni della CTU, la quale aveva concluso per la compatibilità di alcuni danni denunciati dall'attore e relativi ad apparecchi elettronici con i possibili malfunzionamenti dell'energia; 31I ricorso è inammissibile per plurimi profli; la corte di merito ha ritenuto che l'attore non avesse prodotto in atti il contratto al fine di verificare gli obblighi gravanti su ciascuno dei contraenti e che i denunciati inadempimenti di Enel -interruzioni di energia dovute ad impianti non idonei a sostenere la domanda della cllemela di quel territorio-fossero rimasti privi di una specifica prova; ha precisato che l'appellante non avesse dimostrato in che misura le interruzioni di energia avessero inciso sull'attività commerciale dell'azienda o che fossero state sostenute spese per rimediare ai disservizi, sicchè la domanda era rimasta sprovvista di prova, non potendo accedere allo scrutinio dei pretesi danni alle attrezzature perché oggetto di una inammissibile mutatio libelli; a fronte di tale motivazione il ricorrente prospetta censure che, pur formulate quale error in procedendo o quale vizio motivazionale, sono tutte volte ad evocare una rivisitazione in fatto degli elementi probatori acquisiti al giudizio e a prospettare una diversa e più appagante ricostruzione della fattispecie, inammissibile in sede di legittimità (Cass, S.U., n. 34476 del 27/12/2019); la censura di cui all'art. 116 c.p.c. è puramente evocata ma non svolta nel Tic:orso e la stessa è inammissibile perché non rispetta i criteri fissati dalla giurisprudenza di questa corte secondo la quale "una censura relat'va alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione" (ex multiis Cass., 1, n. 6774 del 1/3/2022); la censura relativa al vizio motivazionale è inammissibile sulla base della giurisprudenza di questa corte secondo la quale «esula dal vizio di legittimità ex art. 360, n. 5 c.p.c. qualsiasi contestazione volta a criticare il "convincimento" che il giudice di merito si è formato, ex art.116, 1 e 2 c.p.c., in esito all'esame del materiale probatorio ed al conseguente giudizio di prevalenza degli elementi di fatto, operato mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, essendo esclusa, in ogni caso, una nuova rivalutazione dei fatti da parte della Corte di legittimità» (ex multiis Cass., 3, n. 15276 del 1/6/2021); le censure sono, infine, inammissibili perché non attingono in modo idoneo la ratio decidendi dell'impugnata sentenza secondo cui comunque le pretese dell'attore sono rimaste srnite di prova almeno in relazione ai lamentati danni (v. ~jaa p. 7, 8, 9 e 10 della sentenza impugnata); l'impugnata sentenza è_„1-potivataÀ, e la mit ba04tin motivazione non non è intrinsecamente contraddittoriaYdiversamente da quanto assume il ricorrente; quanto al contratto di somministrazione la Corte di merito si è limitata ad evidenziare che fosse onere della Atitlact stessa parta- nella specie non assolto -provare il fatto costitutivo della propria pretesa e quindi il contratto, dal quale traevano fonte le obbligazioni delle parti "al fine di verificare gli obblighi gravanti su ciascuno dei contraenti", non potendo a ciò supplire la produzione di una fattura; quanto ai pretesi immotivati discostamenti dalle risultanze della CTU va rimarcato che la Corte di merito ha evidenziato che alle carenze di prova in relazione ai lamentati danni non può supplire l'attivltà del CTU; inoltre ha individuato le ragioni per le quali ha qualificato quale mutati° libelli, tale da introdurre nel giudizio un nuovo tema di indagine in ydo di alterare l'oggetto sostanziale dell'azione/ ladomand% proposte, dall'Angrisani nelle memorie ex art. 183, co. 6 n.2 c.p.c. (Cass., S.U. n. 12310 del 15/6/2015; Cass., 3, n. 4322 del 14/272019; Cass., 3 n. 31078 del 28/11/2019); infinerva conclusivamente ribadito che con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operata dal giudice del merito poiché la revisione degli accertamenti di fatto da questi compiuto è preclusa in sede di legittimità (Cass., ord. n. 29404 del 7/12/2017); 4. ciò rilevato e considerato, il ricorso è dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato a pagare le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo; si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di una ulteriore somma a titolo di contributo unificato pari a quella versata per il ricorso, se dovuta. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in C 3.000, oltre accessori di legge e spese generali al 15%. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto. Così de