Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2021
ECLI:EU:T:2021:873
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021TO0724(01)_INF
Ordinanza del Presidente del Tribunale dell’8 dicembre 2021 – IL e a. / Parlamento
(causa T‑724/21 R)
«Procedimento sommario – Funzione pubblica – Condizioni di accesso agli edifici del Parlamento nei suoi tre luoghi di lavoro connesse alla crisi sanitaria – [OSCURATO:PERSONA] di sospensione dell’esecuzione – Insussistenza dell’urgenza»
1.
Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Carattere cumulativo – Ordine di esame e modalità di verifica – Potere discrezionale del giudice dei procedimenti sommari – Bilanciamento di tutti gli interessi in gioco
(Art. 256, § 1, artt. 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 4)
(v. punti 8-11)
2.
Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova a carico della parte che chiede il provvedimento provvisorio
(Artt. 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 4)
(v. punto 14)
3.
Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Danno meramente ipotetico fondato su eventi futuri e incerti – Carattere insufficiente per giustificare l’urgenza
(Artt. 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 4)
(v. punto 25)
4.
Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Rischio di violazione dei diritti fondamentali – Rischio che non costituisce di per sé un danno grave – Onere della prova a carico della parte che chiede il provvedimento provvisorio – Carattere particolarmente serio del fumus boni iuris – Irrilevanza
(Artt. 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 4)
(v. punto 27)
5.
Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova – Necessità di dedurre il rischio di subire personalmente tale danno
(Artt. 278 e 279 TFUE)
(v. punto 30)
[OSCURATO:PERSONA] fondata sugli articoli 278 e 279 TFUE volta ad ottenere la sospensione dell’esecuzione della decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento del 27 ottobre 2021, recante norme eccezionali in materia di sanità e sicurezza disciplinanti l’accesso agli edifici del Parlamento nei suoi tre luoghi di lavoro.
Dispositivo
1)
La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.
2)
L’ordinanza del 15 novembre 2021, IL e a./Parlamento (T‑724/21 R) è revocata.
3)
Le spese sono riservate.