CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 dicembre 1964
Cassazione n. 29399/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0374NKV) nato il 05/12/1964 avverso la sentenza del 22/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 22 novembre 2021, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Livorno, emessa in data 19 ottobre 2017, ha condannato [OSCURATO:PERSONA], alla pena di mesi 3 di reclusione ed euro 150,00 di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in relazione alla prova dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art.474 cod. pen. è privo di concreta specificità in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dai giudici del merito (vedi pagg. 3 e 6 in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo in considerazione della natura e della quantità dei beni in sequestro, del comportamento tenuto dall'imputato all'arrivo degli operanti e dell'inattendibilità della generica versione difensiva). Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si eccepisce la mancata esclusione della recidiva è aspecifico. L'applicazione della recidiva è basata su motivazione adeguata, logica e coerente con le risultanze processuali e, quindi, insindacabile in sede di legittimità. La Corte territoriale ha correttamente valutato come la progressione criminosa resa palese dalla reiterata commissione di reati da parte dell'imputato renda evidente la presenza di una pericolosità ingravescente di cui la commissione del delitto de quo è dimostrazione ulteriore (vedi pag. 7 della sentenza impugnata), fornendo, quindi, un percorso motivazionale privo di illogicità e conforme all'orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di riconoscimento della recidiva. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.P4,. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il