CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 30842/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita' del,ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza resa in data 29/12/2021, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]„ decidendo in sede di riesame ai sensi dell'art. 309, cod. proc. pen., ha confermato il provvedimento del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Palmi, che ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90. Nella contestazione provvisoria elevata a carico del ricorrente era contestato di avere illecitamente detenuto e trasportato 748 panetti di sostanza stupefacente del tipo cocaina, del peso complessivo di kg. 855,690, venendo tratto in arresto in flagranza del reato. Lo stupefacente era occultato all'interno di un container trasportato dall'autoarticolato condotto dal Raso ed era rinvenuto da personale della G. di F. durante un controllo avvenuto nell'area portuale di [OSCURATO:PERSONA] 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, a mezzo del suo difensore, affidando a due motivi le proprie doglianze. I) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 73 d.P.R. 309/90. La motivazione espressa dal Tribunale, sostiene la difesa, è incentrata su un elemento indiziario unico, rappresentato dal comportamento serbato dal ricorrente al momento del controllo. Un primo profilo di censura attiene alla valenza attribuita nell'ordinanza a tale unico elemento, non avendo il Tribunale assolto al dovere di argomentare adeguatamente sul punto. Il Tribunale non avrebbe fatto buon governo dei principi che regolano la materia, essendo condizione generale per l'emissione di qualunque provvedimento cautelare la ricorrenza di gravi indizi, che, quantitativamente e qualitativamente valutati, resistano ad interpretazioni alternative. Alla carenza di plurimi indizi, nel confermare il provvedimento cautelare, il Tribunale ha ovviato elaborando un'articolata ricostruzione del fatto, di tipo congetturale e per nulla ancorata al dato indiziario. Dalla manovra d'inversione dell'autoarticolato, effettuata mentre si accingeva a mettersi in coda al varco di uscita doganale, sono state desunte a carico del Raso una serie di considerazioni non coerenti e contraddittorie. 2 ii2 Un qualunque autista che si Iroxicisse-nelle medesime condizioni del Raso, all'interno dell'area portuale, dove è obbligatorio il controllo del personale di polizia all'uscita del varco, avendo contezza del contenuto illecito del trasporto, si sarebbe guardato bene dall'attirare l'attenzione e dal compiere manovre atte a suscitare sospetto nei militari. Pertanto, paradossalmente, la manovra attuata dal Raso dimostra come lo stesso fosse all'oscuro del carico trasportato. Al fine di arricchire il quadro di gravità indiziaria, assolutamente esiguo, in maniera del tutto apodittica, il Tribunale reggino prospetta la riconducibilità di quella importazione a sodalizi criminali operanti nel Porto di [OSCURATO:PERSONA], benché in nessuna parte del discorso giustificativo siano indicati elementi concreti a sostegno. Ulteriori vizi motivazionali si individuano nella parte in cui il Tribunale scrive che la palese contraffazione del sigillo non poteva sfuggire al conducente dell'autoarticolato e nella parte in cui sostiene che non è dato sapere quando la droga sia stata collocata sul camion (se prima o dopo il controllo). Tali considerazioni sono prive di argomenti a sostegno. Dalle memorie difensive depositate in sede di udienza emerge l'esistenza di un preciso sistema di gestione dell'area portuale doganale, per cui in relazione a qualsiasi trasportatore che entri nel porto per prelevare della merce si ripete sempre la stessa procedura. Sono gli operatori della MCT ad effettuare un controllo preliminare relativo alla corrispondenza del sigillo apposto sul container (verifica in ordine al numero del container, al numero del sigillo, alla sua integrità, nonché destinazione, targa del veicolo e del rimorchio; accertamento della corrispondenza di tutti questi dati con quelli caricati nella bolla di accompagnamento della merce). Nessun controllo del sigillo è rimesso alla persona dell'autotrasportatore: il trasportatore non ha alcun contatto con il container, né tantomeno potrebbe effettuare alcuna indebita apertura di ksp al _ fine di introdurre al suo interno merce illecita (come allude in maniera congetturale il Tribunale). Si aggiunge che mancano intercettazioni in grado di far sospettare l'esistenza di un rapporto tra Raso e i committenti della partita di droga: dai dati del cellulare sequestrato al Raso al momento dell'arresto non è emerso alcun contatto di rilievo. Raso non ha alcun precedente specifico in tema di traffico di stupefacenti e non è emerso alcun collegamento di costui con organizzazioni criminali abitualmente coinvolte in traffici di stupefacenti. II. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 73 D.P.R. 309/1990 ed alle esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod.proc. pen.Il Tribunale, proseguendo nel proprio ragionamento e adottando una motivazione totalmente sganciata dal fatto concreto e dagli indizi a sua disposizione, ritiene di dover confermare la misura della custodia cautelare in carcere sulla scorta di una serie di elementi quali: il ritenuto ruolo del Raso all'interno di una compagine associativa dedita al narcotraffico; il pericolo di reiterazione del reato; il rischio di inquinamento probatorio. Tuttavia, anche in questi passaggi motivazionali, il Tribunale si esprime in termini puramente congetturali, non confrontandosi con i dati a sua disposizione. Deve ritenersi sempre necessaria, in sede di applicazione di una misura cautelare personale, una esplicita e adeguata motivazione sulla idoneità di altra misura meno afflittiva, quale quella degli arresti domiciliari "controllati" con braccialetto elettronico, al fine di tutelare le esigenze cautelari. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2. E' opportuno evidenziare come in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per Cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetti solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'abbiano indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica ed ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; 1Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, P.M. in proc. Tiana, Rv. 25546001). Va inoltre precisato che, dal punto di vista indiziario, nella fase cautelare è sufficiente il requisito della sola gravità (articolo 273, comma 1, cod. proc. pen.), giacché il comma 1-bis del citato art. 273 (introdotto, appunto, dalla suddetta legge) richiama espressamente i soli commi 3 e 4, ma non il comma 2 dell'articolo 192 cod. proc. pen., che prescrive la precisione e la concordanza accanto alla gravità degli indizi: derivandone, quindi, che gli indizi, ai fini delle misure cautelari, non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'articolo 192, comma 2, cod. proc. pen., e cioè con i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza (Sez. 4, n. 6660 del 24/01/2017, Pugiotto, Rv. 269179; Sez. 4, n. 37878 del 06/07/2007, Cuccaro, Rv. 237475). 4 [OSCURATO:PERSONA] ricorso non si confronta realmente con la motivazione espressa dal Tribunale, riducendo alla manovra d'inversione di marcia l'unico elemento indiziario fondante il rigetto del riesame. In realtà l'ordinanza mette in rilievo anche altri elementi, del tutto trascurati nella disamina dei fatti proposta nel ricorso. Si legge nella ordinanza che il ricorrente mostrò un certo nervosismo all'atto del controllo, manifestando un'evidente agitazione nel corso della verifica del container. Si è inoltre sottolineato come il container fosse munito di un sigillo palesemente contraffatto. Quanto alla tipologia di controlli che vengono effettuati ai varchi, lo stesso ricorrente, in occasione dell'interrogatorio di garanzia, ha chiarito che il controllo "viene fatto a tutti guardando sulla bolla, numero di container e numero di sigillo". [OSCURATO:PERSONA] ha inoltre precisato di avere prelevato il container sigillato, così confermando di avere fatto caso al particolare in questione. A tali osservazioni i giudici aggiungono una ulteriore considerazione di ordine logico: un poderoso carico di cocaina, del valore di milioni di euro, non poteva essere affidato ad un qualunque autotrasportatore ignaro di tutto, essendo evidenti i rischi ai quali poteva essere esposto il prezioso carico (scoperta della polizia, sottrazione da parte di terzi in caso di mancata custodia). La motivazione espressa si appalesa scevra da passaggi illogici e incoerenti. D'altro canto, secondo consolidato orientamento di questa Corte, il vizio di motivazione rilevabile nel giudizio di legittimità è solo quello connotato da macroscopica evidenza. In tema poi di misure cautelari, si è più volte ribadito, come già detto in precedenza, come alla Corte di legittimità sia demandata la sola verifica delle censure inerenti l'adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Sono quindi escluse dal perimetro del sindacato di questa Corte le censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già vagliate dal giudice di merito (da ultimo Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976) Anche la tesi secondo la quale il ricorrente si sarebbe posto "a disposizione di strutture plurisoggettive organizzate, dedite al commercio internazionale di droga pesante" non è illogica. La vicenda, sulla base delle modalità attuative descritte in motivazione, si inseriva evidentemente in un più vasto contesto delinquenziale organizzato. 5 ffi 3. Quanto alle esigenze cautelari, con argomentare logico e coerente, il Tribunale del riesame ha evidenziato il pericolo concreto e attuale di reiterazione di condotte analoghe a quelle per cui si procede, desumibile dalle stesse dinamiche della vicenda, idonee, sul piano logico, a rivelare come il Raso si fosse posto al servizio di strutture plurisoggettive organizzate dedite al traffico internazionale di stupefacenti. Per altro verso si è evidenziato un concreto pericolo d'inquinamento probatorio, avendo il Tribunale posto in rilievo come, a seguito della scoperta e del sequestro dell'imponente carico, siano state avviate indagini sulla individuazione dei committenti e dei destinatari dello stupefacente, che potrebbero essere compromesse ove il ricorrente venisse posto in libertà. Il Tribunale ha anche precisato che unica misura idonea a soddisfare le esigenze di cautela emergenti nel caso in esame sia da individuarsi nella custodia in carcere, aggiungendo che l'adozione della diversa misura degli arresti domiciliari, anche rafforzata da controllo a distanza, non impedirebbe al ricorrente di riallacciare i contatti con altri soggetti coinvolti nel fatto accertato, atteso il più vasto contesto delinquenziale in cui si inserisce l'episodio di cui si tratta. La risposta motivazionale così espressa è scevra dai vizi lamentati dalla difesa, costituendo logico sviluppo di una premessa coerente con le circostanze rappresentate in motivazione. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla canceller