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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 giugno 2023

Cassazione n. 24368/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, e di dichiarare inammissibile nel resto il ricorso; udite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha chiesto di accogliere il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa il 7 aprile 2022, il Tribunale di Milano aveva condannato, alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione, [OSCURATO:PERSONA] per bancarotta fraudolenta distrattiva nonché per aver cagionato, mediante operazioni dolose, il fallimento della società "[OSCURATO:SOCIETA]", della quale era stato amministratore unico dal 21 dicembre 2012 alla data del fallimento, intervenuto il 22 dicembre 2016.

Con sentenza emessa il 30 giugno 2023, la Corte di appello di Milano ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, assolvendo l'imputato dal reato di bancarotta distrattiva e rideterminando la pena in anni tre di reclusione.

Secondo la Corte di appello, l'imputato, nella qualità di amministratore della società, avrebbe cagionato il fallimento della società attraverso la sistematica omissione del pagamento dei tributi e il conseguente accumulo di un debito verso l'erario per un importo complessivo di euro 400.000,00.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore.

2.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 223 legge fall.

Lamenta l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione della sentenza di appello, in quanto la Corte territoriale, pur partendo dalle medesime premesse in fatto che l'avevano indotta ad assolvere l'imputato dai fatti di bancarotta distrattiva, aveva confermato, invece, la sua condanna per le operazioni dolose.

Evidenzia che la Corte di appello, «quali capisaldi del proprio argomentare», aveva posto i seguenti elementi: l'accertamento del ruolo dominante nella conduzione della società, in veste di amministratore di fatto, dell'originario coimputato [OSCURATO:PERSONA], coadiuvato dall'altro coimputato [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio professionale era stata fissata la sede legale della società; l'accertamento del ruolo subordinato e del tutto secondario tenuto dall'imputato, quale amministratore legale «di facciata», che era risultato investito del ruolo apicale in diverse società aventi tutte la propria sede presso lo studio del commercialista Arrighi.

Sulla base di tali elementi, la Corte di appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva assolto l'imputato dai fatti di bancarotta patrimoniale per non avere commesso il fatto.

Pur prendendo le mosse dalle stesse premesse di fatto, invece, non aveva adottato lo stesso ordine di ragionamento inferenziale per la valutazione della responsabilità penale dell'imputato per i fatti relativi alle operazioni dolose.

Tale decisione sarebbe contraddittoria, in quanto il ragionamento posto dalla Corte di appello a base dell'assoluzione dai fatti di bancarotta distrattiva avrebbe imposto la qualificazione della condotta relativa alle operazioni dolose come meramente colposa, in termini di negligente disinteresse, con conseguente assoluzione dell'imputato perché il fatto non costituisce reato, oppure con derubricazione nel reato di bancarotta semplice.2.2.

Con un secondo motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 597 cod. proc. pen.

Rappresenta che: in primo grado, il Tribunale aveva condannato l'imputato alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione, partendo dalla pena base di anni tre di reclusione, aumentata di mesi quattro di reclusione per la circostanza aggravante ex art. 219 legge fall.; la Corte di appello, accogliendo parzialmente il gravame, aveva assolto l'imputato dal reato di bancarotta distrattiva e conseguentemente escluso l'aggravante dei più fatti di bancarotta.

Tanto premesso, il ricorrente evidenzia che la sentenza di appello reca un palese contrasto tra il dispositivo e la motivazione in punto di determinazione della pena, in quanto, mentre nel dispositivo la pena irrogata è fissata in anni tre di reclusione - e quindi nel minimo edittale - nella motivazione la Corte di appello afferma che la pena non poteva essere determinata nel limite minimo di anni tre di reclusione previsto dalla legge, ma nella misura leggermente superiore di anni tre e mesi due di reclusione.

Il ricorrente sostiene che, tenuto conto delle peculiarità del caso concreto e della chiara valutazione espressa dalla Corte di appello in relazione al trattamento sanzionatorio, nel caso di specie «non possa che darsi prevalenza alla pena di anni tre, mesi due di reclusione indicata in motivazione», che, però, è stata calcolata violando la previsione di cui all'art. 597, comma 4, cod. proc. pen. e il collegato principio del divieto di reformatio in pejus della decisione nei confronti dell'imputato, in assenza dell'impugnazione della sentenza da parte dell'accusa.

Nel caso che ci occupa, infatti, la Corte di appello, dopo avere eliso la circostanza aggravante dei più fatti di bancarotta, in conseguenza dell'assoluzione dell'imputato per i fatti di bancarotta distrattiva, nel confermare la sentenza di condanna di primo grado per la bancarotta per operazioni dolose, ha ritenuto che la pena andasse irrogata nella misura di anni tre, mesi due di reclusione, quindi in misura superiore alla pena base di anni tre di reclusione stabilita nella sentenza di primo grado (che il Tribunale aveva poi aumentato di mesi quattro di reclusione, per il riconoscimento dell'aggravante dei più fatti di bancarotta).

Rileva il ricorrente che, in ogni caso, anche se si aderisse alla tesi della prevalenza del dispositivo e quindi si ritenesse che la pena irrogata dalla Corte di appello fosse quella di anni tre di reclusione, la sentenza impugnata, comunque, risulterebbe viziata, avendo la Corte di appello omesso di valutare la richiesta dell'imputato circa la possibile sostituzione della pena - «nell'ipotesi in cui fosse stata rideterminata in misura non superiore ad anni tre di reclusione» - con la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, prevista dall'art. 20-bis cod. pen. 2.3.

Con un terzo motivo, deduce il vizio di motivazione, in relazione all'art. 62-bis cod. pen.Contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e in particolare la motivazione sul punto fornita dalla Corte d'appello.

3. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'imputato, ha depositato una memoria difensiva a supporto della fondatezza dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere parzialmente accolto, essendo fondato il secondo motivo, con conseguente annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo esame sul punto.

2. Il primo motivo è infondato.

La Corte di appello, invero, ha fondato il diverso giudizio di responsabilità, sulla base all'effettivo ruolo svolto dall'imputato.

Ha ritenuto che egli non avesse il pieno controllo delle vicende patrimoniali della società, atteso che, dopo avere aperto i conti correnti societari, aveva immediatamente conferito delega ad operarvi all'amministratore di fatto, che, da solo, li aveva movimentati per importi non appariscenti.

In considerazione di tali elementi, ha coerentemente ritenuto che all'imputato potessero sfuggire piccole distrazioni commesse dall'amministratore di fatto, attraverso la movimentazione dei conti correnti, e, conseguentemente, l'ha assolto dalla bancarotta distrattiva.

Ha, però, evidenziato che l'imputato non poteva essere considerato - per sua stessa ammissione - del tutto inconsapevole ed estraneo alle vicende della società, avendone mantenuto la carica apicale dalla costituzione (2012) al fallimento (2016) e avendo partecipato a svariati atti di gestione, seppure sempre sotto l'egida dell'amministratore di fatto, con il quale aveva sempre mantenuto stretti rapporti.

In considerazione di tali elementi, ha ritenuto che non potesse sfuggire all'imputato la sistematica e reiterata omissione del pagamento dei tributi, a cui, peraltro, era direttamente tenuto in virtù della qualità di amministratore di diritto da lui rivestita.

Si tratta di una motivazione coerente e priva di vizi logici.

3. Il secondo motivo è fondato.

Va preliminarmente rilevato che, dal dispositivo letto in udienza, risulta inflitta la pena di anni tre e mesi due di reclusione.

Esso, pertanto, è perfettamente coerente con la motivazione della sentenza depositata, nella quale la Corte di appello argomenta circa i motivi che l'hanno indotta a discostarsi di due mesi dal minimo edittale di tre anni.

La difformità, dunque, riguarda unicamente il dispositivo in calce alla sentenza-documento ovvero alla motivazione successivamente depositata in cancelleria, che risulta viziato da un mero errore materiale.

Al riguardo, va ribadito che, nel caso di difformità tra dispositivo letto in udienza e dispositivo in calce alla motivazione, prevale sicuramente il primo, in quanto diretta e immediata rappresentazione della decisione del giudice (Sez. 6, n. 18372 del 28/03/2017, Giugovaz, Rv. 269852; Sez. 2, n. 4969 del 01/12/2022, Ortolano, Rv. 284053).

Tanto premesso, in assenza dell'impugnazione della sentenza da parte dell'accusa, risulta evidente la violazione del principio del divieto di reformatio in pejus, previsto dall'art. 597, comma 4, cod. proc. pen.

La pena inflitta dalla Corte di appello (anni tre e mesi due di reclusione), infatti, risulta maggiore della pena base applicata dal giudice di primo grado, che era di anni tre di reclusione.

Al riguardo va ribadito che «nel giudizio di appello, il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dall'imputato non riguarda solo l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione, per cui il giudice di appello, anche quando esclude una circostanza aggravante e per l'effetto irroga una sanzione inferiore a quella applicata in precedenza (art. 597 comma quarto cod. proc. pen.), non può fissare la pena base in misura superiore rispetto a quella determinata in primo grado» (Sez.

U, n. 40910 del 27/09/2005, Morales, Rv. 232066).

La successiva giurisprudenza ha chiarito che il divieto di reformatio in pejus previsto dall'art. 597, comma 4, cod. proc. pen. non ha un'applicazione generalizzata, riferendosi «a ipotesi interessate da un metodo di calcolo comportante mere operazioni di aggiunta o eliminazione di entità autonome di pena rispetto alla pena-base, senza accenno alcuno ad ipotesi implicanti un giudizio di comparazione» (cfr. Sez.

U, n. 33752 del 18/04/2013, Papola, Rv. 255660; Sez. 4, n. 29599 del 07/10/2020, Esposito, Rv. 279712) Ebbene, va rilevato che, nel caso in esame, la Corte di appello si è limitata a escludere l'aggravante e non a effettuare un nuovo di giudizio di bilanciamento che coinvolga altre circostanze.

Il caso era relativo proprio a un'ipotesi interessata da «un metodo di calcolo comportante mere operazioni di aggiunta o eliminazione di entità autonome di pena rispetto alla pena-base», in relazione alla quale deve sicuramente trovare applicazione il divieto di reformatio in pejus.

La sentenza impugnata, pertanto, risulta viziata, in quanto la Corte di appello ha inflitto una pena superiore alla pena base determinata in primo grado.La censura relativa alla sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità risulta assorbita, essendo tale richiesta correttamente collegata al contenimento della pena in tre anni di reclusione.

4. Il terzo motivo è manifestamente infondato.

Per la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), invero, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa (cfr. pagina 11 della sentenza impugnata).

La Corte di appello, in particolare, ha ritenuto decisivi i numerosi precedenti penali a carico dell'imputato, evidenziando poi anche il fatto che il Dioguardi fosse «specializzato» nello svolgere il ruolo di prestanome di altre persone.

Dall'istruttoria, infatti, era emerso che l'imputato veniva «assoldato abitualmente» da società aventi sede presso lo studio professionale dell'Arrighi.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, e di dichiarare inammissibile nel resto il ricorso; udite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha chiesto di accogliere il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 7 aprile 2022, il Tribunale di Milano aveva condannato, alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione, [OSCURATO:PERSONA] per bancarotta fraudolenta distrattiva nonché per aver cagionato, mediante operazioni dolose, il fallimento della società "[OSCURATO:SOCIETA]", della quale era stato amministratore unico dal 21 dicembre 2012 alla data del fallimento, intervenuto il 22 dicembre 2016. Con sentenza emessa il 30 giugno 2023, la Corte di appello di Milano ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, assolvendo l'imputato dal reato di bancarotta distrattiva e rideterminando la pena in anni tre di reclusione. Secondo la Corte di appello, l'imputato, nella qualità di amministratore della società, avrebbe cagionato il fallimento della società attraverso la sistematica omissione del pagamento dei tributi e il conseguente accumulo di un debito verso l'erario per un importo complessivo di euro 400.000,00. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore. 2.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 223 legge fall. Lamenta l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione della sentenza di appello, in quanto la Corte territoriale, pur partendo dalle medesime premesse in fatto che l'avevano indotta ad assolvere l'imputato dai fatti di bancarotta distrattiva, aveva confermato, invece, la sua condanna per le operazioni dolose. Evidenzia che la Corte di appello, «quali capisaldi del proprio argomentare», aveva posto i seguenti elementi: l'accertamento del ruolo dominante nella conduzione della società, in veste di amministratore di fatto, dell'originario coimputato [OSCURATO:PERSONA], coadiuvato dall'altro coimputato [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio professionale era stata fissata la sede legale della società; l'accertamento del ruolo subordinato e del tutto secondario tenuto dall'imputato, quale amministratore legale «di facciata», che era risultato investito del ruolo apicale in diverse società aventi tutte la propria sede presso lo studio del commercialista Arrighi. Sulla base di tali elementi, la Corte di appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva assolto l'imputato dai fatti di bancarotta patrimoniale per non avere commesso il fatto. Pur prendendo le mosse dalle stesse premesse di fatto, invece, non aveva adottato lo stesso ordine di ragionamento inferenziale per la valutazione della responsabilità penale dell'imputato per i fatti relativi alle operazioni dolose. Tale decisione sarebbe contraddittoria, in quanto il ragionamento posto dalla Corte di appello a base dell'assoluzione dai fatti di bancarotta distrattiva avrebbe imposto la qualificazione della condotta relativa alle operazioni dolose come meramente colposa, in termini di negligente disinteresse, con conseguente assoluzione dell'imputato perché il fatto non costituisce reato, oppure con derubricazione nel reato di bancarotta semplice.2.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 597 cod. proc. pen. Rappresenta che: in primo grado, il Tribunale aveva condannato l'imputato alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione, partendo dalla pena base di anni tre di reclusione, aumentata di mesi quattro di reclusione per la circostanza aggravante ex art. 219 legge fall.; la Corte di appello, accogliendo parzialmente il gravame, aveva assolto l'imputato dal reato di bancarotta distrattiva e conseguentemente escluso l'aggravante dei più fatti di bancarotta. Tanto premesso, il ricorrente evidenzia che la sentenza di appello reca un palese contrasto tra il dispositivo e la motivazione in punto di determinazione della pena, in quanto, mentre nel dispositivo la pena irrogata è fissata in anni tre di reclusione - e quindi nel minimo edittale - nella motivazione la Corte di appello afferma che la pena non poteva essere determinata nel limite minimo di anni tre di reclusione previsto dalla legge, ma nella misura leggermente superiore di anni tre e mesi due di reclusione. Il ricorrente sostiene che, tenuto conto delle peculiarità del caso concreto e della chiara valutazione espressa dalla Corte di appello in relazione al trattamento sanzionatorio, nel caso di specie «non possa che darsi prevalenza alla pena di anni tre, mesi due di reclusione indicata in motivazione», che, però, è stata calcolata violando la previsione di cui all'art. 597, comma 4, cod. proc. pen. e il collegato principio del divieto di reformatio in pejus della decisione nei confronti dell'imputato, in assenza dell'impugnazione della sentenza da parte dell'accusa. Nel caso che ci occupa, infatti, la Corte di appello, dopo avere eliso la circostanza aggravante dei più fatti di bancarotta, in conseguenza dell'assoluzione dell'imputato per i fatti di bancarotta distrattiva, nel confermare la sentenza di condanna di primo grado per la bancarotta per operazioni dolose, ha ritenuto che la pena andasse irrogata nella misura di anni tre, mesi due di reclusione, quindi in misura superiore alla pena base di anni tre di reclusione stabilita nella sentenza di primo grado (che il Tribunale aveva poi aumentato di mesi quattro di reclusione, per il riconoscimento dell'aggravante dei più fatti di bancarotta). Rileva il ricorrente che, in ogni caso, anche se si aderisse alla tesi della prevalenza del dispositivo e quindi si ritenesse che la pena irrogata dalla Corte di appello fosse quella di anni tre di reclusione, la sentenza impugnata, comunque, risulterebbe viziata, avendo la Corte di appello omesso di valutare la richiesta dell'imputato circa la possibile sostituzione della pena - «nell'ipotesi in cui fosse stata rideterminata in misura non superiore ad anni tre di reclusione» - con la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, prevista dall'art. 20-bis cod. pen. 2.3. Con un terzo motivo, deduce il vizio di motivazione, in relazione all'art. 62-bis cod. pen.Contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e in particolare la motivazione sul punto fornita dalla Corte d'appello. 3. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'imputato, ha depositato una memoria difensiva a supporto della fondatezza dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere parzialmente accolto, essendo fondato il secondo motivo, con conseguente annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo esame sul punto. 2. Il primo motivo è infondato. La Corte di appello, invero, ha fondato il diverso giudizio di responsabilità, sulla base all'effettivo ruolo svolto dall'imputato. Ha ritenuto che egli non avesse il pieno controllo delle vicende patrimoniali della società, atteso che, dopo avere aperto i conti correnti societari, aveva immediatamente conferito delega ad operarvi all'amministratore di fatto, che, da solo, li aveva movimentati per importi non appariscenti. In considerazione di tali elementi, ha coerentemente ritenuto che all'imputato potessero sfuggire piccole distrazioni commesse dall'amministratore di fatto, attraverso la movimentazione dei conti correnti, e, conseguentemente, l'ha assolto dalla bancarotta distrattiva. Ha, però, evidenziato che l'imputato non poteva essere considerato - per sua stessa ammissione - del tutto inconsapevole ed estraneo alle vicende della società, avendone mantenuto la carica apicale dalla costituzione (2012) al fallimento (2016) e avendo partecipato a svariati atti di gestione, seppure sempre sotto l'egida dell'amministratore di fatto, con il quale aveva sempre mantenuto stretti rapporti. In considerazione di tali elementi, ha ritenuto che non potesse sfuggire all'imputato la sistematica e reiterata omissione del pagamento dei tributi, a cui, peraltro, era direttamente tenuto in virtù della qualità di amministratore di diritto da lui rivestita. Si tratta di una motivazione coerente e priva di vizi logici. 3. Il secondo motivo è fondato. Va preliminarmente rilevato che, dal dispositivo letto in udienza, risulta inflitta la pena di anni tre e mesi due di reclusione. Esso, pertanto, è perfettamente coerente con la motivazione della sentenza depositata, nella quale la Corte di appello argomenta circa i motivi che l'hanno indotta a discostarsi di due mesi dal minimo edittale di tre anni. La difformità, dunque, riguarda unicamente il dispositivo in calce alla sentenza-documento ovvero alla motivazione successivamente depositata in cancelleria, che risulta viziato da un mero errore materiale. Al riguardo, va ribadito che, nel caso di difformità tra dispositivo letto in udienza e dispositivo in calce alla motivazione, prevale sicuramente il primo, in quanto diretta e immediata rappresentazione della decisione del giudice (Sez. 6, n. 18372 del 28/03/2017, Giugovaz, Rv. 269852; Sez. 2, n. 4969 del 01/12/2022, Ortolano, Rv. 284053). Tanto premesso, in assenza dell'impugnazione della sentenza da parte dell'accusa, risulta evidente la violazione del principio del divieto di reformatio in pejus, previsto dall'art. 597, comma 4, cod. proc. pen. La pena inflitta dalla Corte di appello (anni tre e mesi due di reclusione), infatti, risulta maggiore della pena base applicata dal giudice di primo grado, che era di anni tre di reclusione. Al riguardo va ribadito che «nel giudizio di appello, il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dall'imputato non riguarda solo l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione, per cui il giudice di appello, anche quando esclude una circostanza aggravante e per l'effetto irroga una sanzione inferiore a quella applicata in precedenza (art. 597 comma quarto cod. proc. pen.), non può fissare la pena base in misura superiore rispetto a quella determinata in primo grado» (Sez. U, n. 40910 del 27/09/2005, Morales, Rv. 232066). La successiva giurisprudenza ha chiarito che il divieto di reformatio in pejus previsto dall'art. 597, comma 4, cod. proc. pen. non ha un'applicazione generalizzata, riferendosi «a ipotesi interessate da un metodo di calcolo comportante mere operazioni di aggiunta o eliminazione di entità autonome di pena rispetto alla pena-base, senza accenno alcuno ad ipotesi implicanti un giudizio di comparazione» (cfr. Sez. U, n. 33752 del 18/04/2013, Papola, Rv. 255660; Sez. 4, n. 29599 del 07/10/2020, Esposito, Rv. 279712) Ebbene, va rilevato che, nel caso in esame, la Corte di appello si è limitata a escludere l'aggravante e non a effettuare un nuovo di giudizio di bilanciamento che coinvolga altre circostanze. Il caso era relativo proprio a un'ipotesi interessata da «un metodo di calcolo comportante mere operazioni di aggiunta o eliminazione di entità autonome di pena rispetto alla pena-base», in relazione alla quale deve sicuramente trovare applicazione il divieto di reformatio in pejus. La sentenza impugnata, pertanto, risulta viziata, in quanto la Corte di appello ha inflitto una pena superiore alla pena base determinata in primo grado.La censura relativa alla sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità risulta assorbita, essendo tale richiesta correttamente collegata al contenimento della pena in tre anni di reclusione. 4. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Per la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), invero, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa (cfr. pagina 11 della sentenza impugnata). La Corte di appello, in particolare, ha ritenuto decisivi i numerosi precedenti penali a carico dell'imputato, evidenziando poi anche il fatto che il Dioguardi fosse «specializzato» nello svolgere il ruolo di prestanome di altre persone. Dall'istruttoria, infatti, era emerso che l'imputato veniva «assoldato abitualmente» da società aventi sede presso lo studio professionale dell'Arrighi. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio,
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