CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05434/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; \ [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso, e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] è stato tratto a giudizio e condannato perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, ha omesso di versare, nel termine indicato, la prescritta cauzione di euro 3.000,00; Considerato che egli lamenta violazione di legge e vizio di motivazione rispetto alla conferma del giudizio di penale responsabilità nei suoi confronti ed alla mancata concessione delle attenuanti generiche, sostenendo di avere dedotto, con l'atto di appello, di non avere provveduto al pagamento della cauzione in conseguenza delle proprie precarie condizioni economiche e che i giudici di merito hanno disatteso le sue allegazioni attraverso un percorso argomentativo manifestamente illogico, così venendo meno all'onere di accertare la sussistenza, in positivo ed in negativo, di tutti gli elementi costitutivi del reato in contestazione e, in particolare, della causa di giustificazione dello stato di necessità; Rilevato che l'obiezione non coglie nel segno, dovendosi considerare, in punto di fatto, che l'odierno ricorrente, secondo quanto emerge dalla sentenza impugnata, non ha fornito convenienti riscontri a suffragio dell'affermazione concernente la precarietà delle proprie condizioni economiche e la conseguente impossibilità di versare la cauzione e che non ha fornito alcuna prova circa la propria impossibilità di adempiere, essendosi limitato a produrre un certificato di disoccupazione; Ritenuto che l'imputato, quindi, si è limitato a richiamare una generica ed indimostrata condizione di indigenza, ovvero ad esprimere considerazioni che non valgono - secondo quanto statuito dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] attraverso considerazioni scevre da fratture sul piano razionale e coerenti con le evidenze istruttorie- a comprovare l'impossibilità economica di effettuare il prescritto versamento; Considerato, inoltre, che la giurisprudenza di legittimità è univocamente orientata nel senso di ritenere provato, al cospetto di situazioni del tipo di quella in esame, l'elemento soggettivo della contravvenzione, in quanto tale ascrivibile anche a titolo di mera colpa. Invero, se da un canto è pacifico che, come attestato dalla stessa Corte di appello, l'impossibilità economica di far fronte all'obbligo della cauzione, imposta in sede di applicazione della misura di prevenzione personale, è deducibile anche nel giudizio penale, ai fini della responsabilità per il reato costituito dall'inosservanza di tale obbligo, ed incombe al giudice il dovere di accertare la reale condizione economica dell'imputato nel momento in cui si è verificata l'inottemperanza, gravando su quest'ultimo soltanto un onere di allegazione dei fatti che hanno impedito il pagamento (Sez. 5, n. 38310 del 05/07/2016, Passafiume, Rv. 267857), non può trascurarsi, per converso, che l'onere di allegazione non può ritenersi soddisfatto con la sola affermazione dello stato di indigenza (Sez. 5, n. 39025 del 11/07/2008, Iaffaldano, Rv. 242325), richiedendosi, invece, la rappresentazione di circostanze di fatto idonee a concretizzare tale condizione (Sez. 1, n. 34128 del 04/07/2014, Paraninfo, Rv. 260843; Sez. 1, n. 22628 del 21/05/2014, Alma, Rv. 262266); Rilevato, inoltre, che la Corte territoriale ha escluso la concedibilità delle invocate attenuanti generiche per l'assenza di positivi elementi valutabili al riguardo ed in ragione dei numerosi precedenti penali risultanti a carico dell'imputato; Considerato che il ricorrente, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione, in realtà sollecita una (inammissibile) diversa valutazione degli elementi processuali rispetto a quella coerentemente svolta dal giudice a quo; Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec