CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 settembre 2018
Cassazione n. 12320/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22907/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]' C SNC oraNUOVA [OSCURATO:PERSONA]' MARIO C SAS, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 61, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BOLOGNA n. 2262/2018,depositata i l 07/09/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio Nuova edilizia di Montipò C. s.n.c., esponendo di avere acquistato dalla convenuta un immobile in corso di costruzione, di avere terminato la costruzione e che, dopo poco tempo, l’immobile aveva manifestato gravi difetti; chiedeva la condanna della convenuta al pagamento della somma quantificata dal consulente tecnico d’ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo (euro 34.149,36), a titolo di risarcimento per i difetti, oltre al pagamento di euro 33.000 per il degrado subito dall’immobile. Con sentenza n. 223/2015 il Tribunale di Piacenza rigettava le domande: riteneva che l’attore fosse decaduto dalla garanzia per i vizi manifestatisi al piano seminterrato, vizi che – come aveva accertato il consulente d’ufficio – erano riconoscibili al momento dell’acquisto dell’immobile; quanto ai difetti dell’intonaco esterno, tempestivamente denunciati, si trattava di vizi non imputabili alla convenuta, in quanto al momento della vendita l’intonaco esterno non risultava ancora realizzato e l’attore non aveva provato che la successiva realizzazione fosse stata posta essere dalla convenuta. 2. La sentenza è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA]. Con la sentenza 7 settembre 2018, n. 2262, la Corte d’appello di Bologna ha parzialmente accolto il gravame: disatteso il motivo che contestava la riconoscibilità dei vizi relativi alla realizzazione delle murature del piano seminterrato, ha accolto il motivo relativo ai difetti dell’intonaco esterno e ha condannato Nuova edilizia a pagare all’appellante la somma di euro 19.121,71. 3. Avverso la sentenza la Nuova edilizia di [OSCURATO:PERSONA] C. s.a.s., già Nuova edilizia di Montipò C. s.n.c., ricorre per cassazione. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Memoria è stata depositata dalla ricorrente, che “porta all’attenzione” della Corte “la falsità di due documenti, posti a fondamento della decisione di secondo grado”, ossia il “certificato di regolare esecuzione a firma del direttore dei lavori e dell’impresa esecutrice e del titolare” del 24 gennaio 2006 e della “scheda tecnica descrittiva dell’unità immobiliare” datata 25 gennaio 2006, entrambi acquisiti dal consulente d’ufficio nell’espletamento della consulenza tecnica svoltasi in primo grado; la falsità è stata accertata dalla sentenza n. 18/2022 del Tribunale di Piacenza, davanti al quale era stata proposta querela di falso in via principale dalla ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso è articolato in tre motivi. 1. Il primo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c.: la Corte d’appello ha accolto la domanda dell’appellante in palese violazione del divieto dei nova in appello; la fattura cui ha fatto richiamo è stata emessa dall’impresa [OSCURATO:PERSONA] ed è stata introdotta nel giudizio di primo grado solo nel corso della consulenza d’ufficio, oltre il termine di decadenza previsto dall’art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., e per questo la domanda di rimborso, proposta per la prima volta in appello, è stata tempestivamente contestata dalla ricorrente. Il motivo non può essere accolto. La Corte d’appello, a fronte dell’eccezione di inammissibilità per novità della domanda di parte appellata, secondo la quale [OSCURATO:PERSONA] avrebbe per la prima volta avanzato in appello la richiesta di pagamento della somma di euro 19.723 a titolo di rimborso della fattura da lui pagata per il ripristino degli intonaci, ha osservato come l’attore aveva chiesto in primo grado la condanna della ricorrente al pagamento della somma indicata dal consulente tecnico d’ufficio nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, a titolo di risarcimento dei danni conseguenti ai vizi e ai difetti riscontrati, ossia anche ai vizi relativi alla realizzazione dell’intonaco esterno, così che l’acquisizione già in primo grado della suddetta fattura è avvenuta “al solo fine di dimostrare che la spesa effettivamente sostenuta è del tutto in linea con quella ipotizzata dal consulente tecnico d’ufficio”. 2. Il secondo motivo lamenta illogicità e contraddittorietà della motivazione ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c.: la Corte d’appello ha erroneamente accolto la domanda di rimborso della somma indicata nella fattura, senza che sia stato preliminarmente effettuato in primo grado un vaglio di merito circa l’identificazione nel dettaglio dei lavori compresi o meno nel saldo della fattura; si sarebbe così configurato un palese vizio di motivazione della sentenza impugnata, non avendo la Corte correttamente e in termini esaustivi motivato le ragioni che l’hanno portata a ritenere che l’importo della fattura fosse completamente ascrivibile al rifacimento dell’intonaco. Il motivo è inammissibile in quanto denuncia un parametro, l’illogicità e la contraddittorietà della motivazione, che non è applicabile ratione temporis al caso in esame, al quale trova applicazione la formulazione del n. 5 dell’art. 360 introdotta dal d.l. 83/2012. 3. Il terzo motivo lamenta “violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. e del divieto del praesumptum de praesumpto”: la Corte d’appello ha fatto discendere la prova legale, dell’avvenuta realizzazione dell’intonaco da parte dell’impresa ricorrente, dalla (errata) presunzione semplice dell’avvenuto completamento dei lavori da parte di Nuova edilizia; la Corte d’appello ha desunto prima la realizzazione dell’intonaco da parte della ditta [OSCURATO:PERSONA] e poi dalla firma palesemente falsa ed esplicitamente riconosciuta come tale dall’autore del falso ha ricavato l’inadempimento della ricorrente. Il motivo non può essere accolto. È escluso il configurarsi nel caso in esame della discussa possibilità di ricavare una presunzione da un’altra presunzione (al riguardo si veda, da ultimo, Cass. n. 32829/2023), dato che la ricorrente contesta la prova di due distinti fatti noti, ossia la realizzazione dell’intonaco da parte della ditta [OSCURATO:PERSONA] e l’assunzione di responsabilità dell’ultimazione dei lavori da parte della ricorrente, che non sono tra loro collegati ma autonomi. La censura della ricorrente investe quindi il giudizio di gravità delle due presunzioni, ma secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte il giudizio di gravità della presunzione è giudizio che spetta al giudice di merito, di per sé non sindacabile da parte di questa Corte di legittimità (sui limiti del controllo in cassazione del ragionamento presuntivo v., da ultimo, Cass. 9054/2022). In particolare, sul profilo della falsità delle sottoscrizioni dei due documenti oggetto della querela di falso proposta in via principale, cui fa riferimento la memoria depositata in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio, va rilevato che la falsità delle prove sulla cui base si è giudicato deve essere oggetto di revocazione della sentenza ai sensi del numero 2 dell’art. 395 c.p.c. ed è profilo che, attenendo all’accertamento dei fatti non può essere esaminato da questa Corte (cfr. Cass., sez. un., n. 2735/2017). II. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente, che liquida in euro 2.600, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, exart. 13, comma 1- quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il r