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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 ottobre 1989

Cassazione n. 12345/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( SENEGAL) il 24/10/1989 avverso la sentenza del 27/09/2019 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Fatto e diritto Con sentenza del 27/09/2019 la Corte d'Appello di Brescia confermava la sentenza di primo grado, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato a pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 81, comma secondo, 56, 494, 495, in Bergamo il 08/08/2012.

Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla effettiva comprensione della lingua italiana da parte dell'imputato, in ordine sussistenza del fatto ed al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis, cod. pen.

Nell'interesse del ricorrente è stata trasmessa memoria difensiva a mezzo pec.

Il ricorso è inammissibile per assenza di specificità, in quanto fondato su censure che, nella sostanza, ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame.

La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio indicato, conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).

Nel caso di specie, con motivazione immune da censure logiche, la sentenza impugnata ha ricordato come l'imputato fosse entrato in Italia clandestinamente nell'ottobre 2006 e vi fosse rimasto sino all'agosto 2012, essendo ciò perfettamente compatibile con la conoscenza della lingua italiana, come indicato dal teste, con conseguente percezione della portata della dichiarazione di domicilio sottoscritta dall'imputato stesso, che ha contestualmente sottoscritto anche la dichiarazione di comprensione della lingua italiana.

Parimenti, è stato osservato come il soggetto che si era presentato presso la Polfer di Bergamo per denunciare lo smarrimento della carta di identità dovesse necessariamente essere l'imputato, qualificatosi come [OSCURATO:PERSONA], posto che proprio l'imputato, circa due ore dopo la denuncia, aveva allegato il documento al fine di ottenere un duplicato della carta di identità smarrita dal sedicente [OSCURATO:PERSONA].

Quanto alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., come si evince dalla incontestata sintesi dei motivi di appello, contenuta nella sentenza impugnata, la doglianza non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di gravame, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen.

Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( SENEGAL) il 24/10/1989 avverso la sentenza del 27/09/2019 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Fatto e diritto Con sentenza del 27/09/2019 la Corte d'Appello di Brescia confermava la sentenza di primo grado, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato a pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 81, comma secondo, 56, 494, 495, in Bergamo il 08/08/2012. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla effettiva comprensione della lingua italiana da parte dell'imputato, in ordine sussistenza del fatto ed al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis, cod. pen. Nell'interesse del ricorrente è stata trasmessa memoria difensiva a mezzo pec. Il ricorso è inammissibile per assenza di specificità, in quanto fondato su censure che, nella sostanza, ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio indicato, conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Nel caso di specie, con motivazione immune da censure logiche, la sentenza impugnata ha ricordato come l'imputato fosse entrato in Italia clandestinamente nell'ottobre 2006 e vi fosse rimasto sino all'agosto 2012, essendo ciò perfettamente compatibile con la conoscenza della lingua italiana, come indicato dal teste, con conseguente percezione della portata della dichiarazione di domicilio sottoscritta dall'imputato stesso, che ha contestualmente sottoscritto anche la dichiarazione di comprensione della lingua italiana. Parimenti, è stato osservato come il soggetto che si era presentato presso la Polfer di Bergamo per denunciare lo smarrimento della carta di identità dovesse necessariamente essere l'imputato, qualificatosi come [OSCURATO:PERSONA], posto che proprio l'imputato, circa due ore dopo la denuncia, aveva allegato il documento al fine di ottenere un duplicato della carta di identità smarrita dal sedicente [OSCURATO:PERSONA]. Quanto alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., come si evince dalla incontestata sintesi dei motivi di appello, contenuta nella sentenza impugnata, la doglianza non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di gravame, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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