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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 febbraio 2025

Cassazione n. 22197/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto: --che con sentenza del 13/09/2024 la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Vercelli del 17/11/2022, di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi dieci e giorni venti di reclusione per il delitto di cui all'art. 7, comma 1, d.l. 4 del 2019 perché ometteva di comunicare variazioni del reddito o del patrimonio nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio del reddito di cittadinanza; --che, con un primo e un secondo motivo, il ricorrente lamenta mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato per non aver la Corte valutato il tenore delle allegazioni e delle dichiarazioni dell'imputato e per non aver considerato l'incapacità dell'imputato di distinguere la differenza tra possesso e proprietà di un bene mobile oppure la coincidenza tra "occupato" e la titolarità della carica di amministratore unico e socio della [OSCURATO:SOCIETA]., con ciò difettando, pertanto, anche l'elemento soggettivo del reato ascritto; --che, con un terzo motivo, lamenta mancanza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'assoluzione per particolare tenuità del fatto per aver la Corte ritenuto non accoglibile la richiesta di assoluzione ai sensi dell'art. 131A-bis cod. pen. in quanto formulata solo nelle conclusioni dell'atto di appello e, quindi, del tutto immotivata oltre che infondato posto che l'imputato avrebbe percepito alcune mensilità del reddito di cittadinanza; --che, con un quarto motivo, il ricorrente rileva l'intervenuta abolizione del reato contestato; --che, i primi due motivi sono inammissibili posto che il ricorrente, riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte territoriale, sostanzialmente in punto di fatto, tende ad ottenere in questa sede una diversa lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione in fatto diversa e più favorevole, non consentita alla Corte di legittimità.

La doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello ha redatto una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile. --che, sul punto, la Corte ha correttamente motivato con argomentazioni non sindacabili in sede di legittimità jpost2_che_d_ricarleng posto che, dal contenuto della C.N.R. della Guardia di Finanza, è emerso come, a seguito dell'applicazione della misura di custodia cautelare in carcere, si accertava che il medesimo era percettore del reddito di cittadinanza e si appurava che nel "Quadro FC I dati del componente" il ricorrente aveva barrato la casella non occupato sebbene lo stesso risultasse ricoprire le cariche di amministratore unico e socio unico della [OSCURATO:SOCIETA].; che nel "Quadro FC2 patrimonio immobiliare" il medesimo aveva indicato di essere titolare di quattro rapporti finanziari, omettendo di indicare di essere titolare di ulteriori due conti correnti; che nel "Quadro F6 autoveicoli e altri beni durevoli" l'imputato aveva dichiarato di essere intestatario unicamente di una [OSCURATO:PERSONA] targata [OSCURATO:TARGA] mentre da un controllo in banca data ACI egli risultava intestatario di ulteriori nove autovetture; --che, pertanto, risulta essere pienamente provata la penale responsabilità dell'imputato, anche sotto il profilo soggettivo; --che, quanto al terzo motivo di appello, la Corte ha correttamente negato la richiesta di assoluzione per particolare tenuità del fatto in quanto non congruamente motivata e infondata posto che l'Arnesto ha recepito diverse mensilità del reddito di cittadinanza a lui non spettante; --che, anche il quarto ed ultimo motivo di ricorso è inammissibile in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo la quale l'abrogazione, a far data dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA], del delitto di cui all'art. 7 d.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, disposta ex art. 1, comma 318, legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel far salva l'applicazione delle sanzioni penali dallo stesso previste per i fatti commessi sino al termine finale di efficacia della relativa disciplina, deroga al principio di retroattività della "lex mitior", altrimenti conseguente ex art. 2, comma secondo, cod. pen., ma tale deroga, in quanto sorretta da una plausibile giustificazione, non presenta profili di irragionevolezza, assicurando la tutela penale all'indebita erogazione del reddito di cittadinanza sin tanto che sarà possibile continuare a fruire di detto beneficio, posto che la sua prevista soppressione si coordina cronologicamente con la nuova incriminazione di cui all'art. 8 d.l. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, riferita agli analoghi benefici per il futuro introdotti in sostituzione del reddito di cittadinanza (ex multis, Sez. 3, n. 7541 del 24/01/2024, Rv. 285964 - 01) -- che il ricorso, conseguentemente, va dichiarato inammissibile; -- che, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) - segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro tremila; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deliberato in Roma, nella amera di consiglio del 28 febbraio 2025.

Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto: --che con sentenza del 13/09/2024 la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Vercelli del 17/11/2022, di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi dieci e giorni venti di reclusione per il delitto di cui all'art. 7, comma 1, d.l. 4 del 2019 perché ometteva di comunicare variazioni del reddito o del patrimonio nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio del reddito di cittadinanza; --che, con un primo e un secondo motivo, il ricorrente lamenta mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato per non aver la Corte valutato il tenore delle allegazioni e delle dichiarazioni dell'imputato e per non aver considerato l'incapacità dell'imputato di distinguere la differenza tra possesso e proprietà di un bene mobile oppure la coincidenza tra "occupato" e la titolarità della carica di amministratore unico e socio della [OSCURATO:SOCIETA]., con ciò difettando, pertanto, anche l'elemento soggettivo del reato ascritto; --che, con un terzo motivo, lamenta mancanza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'assoluzione per particolare tenuità del fatto per aver la Corte ritenuto non accoglibile la richiesta di assoluzione ai sensi dell'art. 131A-bis cod. pen. in quanto formulata solo nelle conclusioni dell'atto di appello e, quindi, del tutto immotivata oltre che infondato posto che l'imputato avrebbe percepito alcune mensilità del reddito di cittadinanza; --che, con un quarto motivo, il ricorrente rileva l'intervenuta abolizione del reato contestato; --che, i primi due motivi sono inammissibili posto che il ricorrente, riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte territoriale, sostanzialmente in punto di fatto, tende ad ottenere in questa sede una diversa lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione in fatto diversa e più favorevole, non consentita alla Corte di legittimità. La doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello ha redatto una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile. --che, sul punto, la Corte ha correttamente motivato con argomentazioni non sindacabili in sede di legittimità jpost2_che_d_ricarleng posto che, dal contenuto della C.N.R. della Guardia di Finanza, è emerso come, a seguito dell'applicazione della misura di custodia cautelare in carcere, si accertava che il medesimo era percettore del reddito di cittadinanza e si appurava che nel "Quadro FC I dati del componente" il ricorrente aveva barrato la casella non occupato sebbene lo stesso risultasse ricoprire le cariche di amministratore unico e socio unico della [OSCURATO:SOCIETA].; che nel "Quadro FC2 patrimonio immobiliare" il medesimo aveva indicato di essere titolare di quattro rapporti finanziari, omettendo di indicare di essere titolare di ulteriori due conti correnti; che nel "Quadro F6 autoveicoli e altri beni durevoli" l'imputato aveva dichiarato di essere intestatario unicamente di una [OSCURATO:PERSONA] targata [OSCURATO:TARGA] mentre da un controllo in banca data ACI egli risultava intestatario di ulteriori nove autovetture; --che, pertanto, risulta essere pienamente provata la penale responsabilità dell'imputato, anche sotto il profilo soggettivo; --che, quanto al terzo motivo di appello, la Corte ha correttamente negato la richiesta di assoluzione per particolare tenuità del fatto in quanto non congruamente motivata e infondata posto che l'Arnesto ha recepito diverse mensilità del reddito di cittadinanza a lui non spettante; --che, anche il quarto ed ultimo motivo di ricorso è inammissibile in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo la quale l'abrogazione, a far data dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA], del delitto di cui all'art. 7 d.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, disposta ex art. 1, comma 318, legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel far salva l'applicazione delle sanzioni penali dallo stesso previste per i fatti commessi sino al termine finale di efficacia della relativa disciplina, deroga al principio di retroattività della "lex mitior", altrimenti conseguente ex art. 2, comma secondo, cod. pen., ma tale deroga, in quanto sorretta da una plausibile giustificazione, non presenta profili di irragionevolezza, assicurando la tutela penale all'indebita erogazione del reddito di cittadinanza sin tanto che sarà possibile continuare a fruire di detto beneficio, posto che la sua prevista soppressione si coordina cronologicamente con la nuova incriminazione di cui all'art. 8 d.l. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, riferita agli analoghi benefici per il futuro introdotti in sostituzione del reddito di cittadinanza (ex multis, Sez. 3, n. 7541 del 24/01/2024, Rv. 285964 - 01) -- che il ricorso, conseguentemente, va dichiarato inammissibile; -- che, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) - segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deliberato in Roma, nella amera di consiglio del 28 febbraio 2025. Il
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