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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31392/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha parzialmente riformato la sentenza del 18 febbraio 2021 del Tribunale di Como che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per due reati di furto, due reati di minaccia e due reati di percosse — così diversamente qualificati i fatti originariamente qualificati come due rapine improprie — e, applicate le attenuanti generiche ritenute equivalenti all'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede e ritenuta la continuazione dei reati, lo aveva condannato alla pena di giustizia; in particolare, la Corte di appello ha riqualificato i due furti come tentati e ha ridotto conseguentemente la pena; - che il motivo di ricorso dell'imputato, che si duole della carenza di motivazione in ordine al motivo di appello volto a dedurre, sulla base della deposizione del teste Sansica, la desistenza volontaria, è manifestamente infondato atteso che la Corte di appello lo ha implicitamente rigettato tenuto conto della ricostruzione del fatto da essa operata sulla base delle deposizioni dei due vigilanti, che hanno riferito di avere notato l'apprensione della merce, il suo occultamento ed il passaggio della barriera della cassa senza l'esposizione per il pagamento; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha parzialmente riformato la sentenza del 18 febbraio 2021 del Tribunale di Como che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per due reati di furto, due reati di minaccia e due reati di percosse — così diversamente qualificati i fatti originariamente qualificati come due rapine improprie — e, applicate le attenuanti generiche ritenute equivalenti all'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede e ritenuta la continuazione dei reati, lo aveva condannato alla pena di giustizia; in particolare, la Corte di appello ha riqualificato i due furti come tentati e ha ridotto conseguentemente la pena; - che il motivo di ricorso dell'imputato, che si duole della carenza di motivazione in ordine al motivo di appello volto a dedurre, sulla base della deposizione del teste Sansica, la desistenza volontaria, è manifestamente infondato atteso che la Corte di appello lo ha implicitamente rigettato tenuto conto della ricostruzione del fatto da essa operata sulla base delle deposizioni dei due vigilanti, che hanno riferito di avere notato l'apprensione della merce, il suo occultamento ed il passaggio della barriera della cassa senza l'esposizione per il pagamento; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci
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