CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 febbraio 2026
Cassazione n. 15213/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];36299/25 Ritenuto che con sentenza dell'8 maggio 2025 la Corte di appello di Palermo, in riforma della sentenza del Tribunale di Palermo del 4 ottobre 2023 pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha derubricato il reato contestato in quello di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e ha rideterminato la pena inflitta all'imputato in un anno e mesi otto di reclusione ed euro 4.000,00 di multa; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando un unico motivo di impugnazione con cui si lamenta vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Considerato che il ricorso è inammissibile; che il motivo di ricorso è manifestamente infondato. La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione sicché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, a rigore non può essere neppure sindacata nella presente sede di legittimità, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (ex multís, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 6, n. 7707 del 04/12/2003, dep. 2004, Anaclerio, Rv. 229768; nello stesso senso, più di recente, Sez. 5, n. 30177 del 09/07/2025, M., Rv. 288615, non massimata sul punto). Nel caso concreto la Corte, con motivazione priva di illogicità, ha negato le circostanze attenuanti generiche in considerazione dell'assenza di elementi di segno positivo e in ragione dei precedenti penali dell'imputato; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte Costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inamm P.Q.Mt, 36299/25 processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] L' DEF)09.1".A..TA