Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 08058/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 107/RG 27675 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la condanna per il delitto di detenzione di stupefacenti (capo A) e ha dichiarato l'estinzione per prescrizione del reato di violazione della sorveglianza speciale (capo B); esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il primo motivo di ricorso, sul capo A), è inammissibile in quanto reiterativo di questioni già esaminate e risolte dalla sentenza impugnata che a pag. 2 ha spiegato in modo completo, giuridicamente corretto e non illogico, come la destinazione allo spaccio fosse risultata da plurime circostanze (quantità di stupefacente sequestrato, metà della sostanza suddivisa in dosi, bilancino per la pesatura e taccuino con nomi di clienti); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta l'applicazione della recidiva, con effetto sulla prescrizione, sia inammissibile in quanto non posto con l'atto di appello che si è limitato a menzionarlo in termini generici con il motivo sull'eccessività della pena e che comunque è stato affrontato, sia pure incidentalmente con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, al par. sub C) dalla Corte di merito; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 107/RG 27675 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la condanna per il delitto di detenzione di stupefacenti (capo A) e ha dichiarato l'estinzione per prescrizione del reato di violazione della sorveglianza speciale (capo B); esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il primo motivo di ricorso, sul capo A), è inammissibile in quanto reiterativo di questioni già esaminate e risolte dalla sentenza impugnata che a pag. 2 ha spiegato in modo completo, giuridicamente corretto e non illogico, come la destinazione allo spaccio fosse risultata da plurime circostanze (quantità di stupefacente sequestrato, metà della sostanza suddivisa in dosi, bilancino per la pesatura e taccuino con nomi di clienti); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta l'applicazione della recidiva, con effetto sulla prescrizione, sia inammissibile in quanto non posto con l'atto di appello che si è limitato a menzionarlo in termini generici con il motivo sull'eccessività della pena e che comunque è stato affrontato, sia pure incidentalmente con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, al par. sub C) dalla Corte di merito; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 08058/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris