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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 aprile 2026

Cassazione n. 12090/2026

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avvocato [OSCURATO:PERSONA]Comune [OSCURATO:PERSONA] in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato edifeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] Grado dellaCampania n. 4527/2023 depositata il 24/07/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del12/03/2026 dal [OSCURATO:PERSONA].1.

La controversia ha origine dalla impugnazione dell’avviso diaccertamento prot. n. 947553/127058) con il quale il Comune di Napoli haNumero registro generale 5952/2024Numero sezionale 2408/2026Numero di raccolta generale 12090/2026Data pubblicazione 30/04/2026“accertato”, con riferimento all’annualità 2018 la TARI di € 11.868,94distinta in quota fissa e variabile, maggiorazione provinciale (5%) di €593,45, oltre sanzioni di € 3.738,72 ed interessi di € 649,95 per unimporto complessivo di € 16.851,00.1.1.

Il precedente invito al pagamento a fini TARI e maggiorazione ditariffa provinciale (5%) per l’annualità 2018 per l’importo di € 18.015,00(sub doc.2 al ricorso) era stato impugnato ed al momento della notificadell’accertamento il cui giudizio, all’epoca dell’impugnazionedell’accertamento, pendeva presso la CTR di Napoli al RGA n. 8121/2019.Nelle more del giudizio (sull’accertamento), il giudizio sull’avviso dipagamento si è concluso con la sentenza della CTR Napoli n. 4443/7/2021emessa il 16.04.2021 e depositata il 21.05.2021 che ha confermato lasentenza di prime cure (CTP Napoli n. 4780/28/2019) di parzialeannullamento dell’avviso impugnato, divenuta definitiva, non essendostata impugnata sul presupposto che la contemporanea pendenza delgiudizio avverso l’avviso di pagamento (atto impugnabile in viafacoltativa) e di quello avverso l’avviso di accertamento (attoautonomamente impugnabile, ex art. 19, D.LGS. n. 546/92) “comporta,comunque, ... che il giudizio relativo all’atto preliminare venga a perdererilevanza, “essendo prevalente (ed assorbente)” la cognizione sullapretesa impositiva (per ogni aspetto dell'an, del quantum e del quomodo)nel giudizio relativo all’atto principale, anche se l’instaurazione siasuccessiva in ordine cronologico” (Cass. n. 30736/2021 e n. 11481/2022).1.2.

Con l’avviso opposto, il Comune di Napoli ha “accertato” la TARI 2018per € 12.462,39, somma inferiore rispetto a quello indicato nel precedenteavviso di pagamento (impugnato), avendo escluso dalla tassazione ilcespite di [OSCURATO:PERSONA] 118, occupato da altro soggetto passivo ([OSCURATO:SOCIETA], sin dal 2012).1.3.

La CTP di Napoli, sez. 23, con sentenza n. 854 emessa il 27.10.2021e depositata il 21.01.2022, ha rigettato il ricorso.Numero registro generale 5952/2024Numero sezionale 2408/2026Numero di raccolta generale 12090/2026Data pubblicazione 30/04/20261.4.

Sull’appello della società, la Corte di Giustizia Tributaria di II gradodella Campania, Sez. 22, con sentenza n. 4527, emessa in data 10 luglio2023 e depositata in data 24 luglio 2023 qui impugnata, ha rigettatol’appello della TIEMPO, affermando In merito alla eccezione diduplicazione della pretesa deve rilevarsi che, come chiarito dall’Enteappellato, ai sensi del comma 689 L. 147/2013, con l’avviso bonario dipagamento il Comune non “accerta” né acclara la pretesa tributaria, bensìcomunica dati afferenti la tassazione solo al fine di facilitare ilprocedimento di autoliquidazione del tributo, tenuto conto che la TARI èun tributo in regime di autoliquidazione….

Infatti, l’avviso di accertamento(quello oggetto di questo giudizio) è quello che esclusivamente definisceed acclara la pretesa in tutti i suoi elementi costitutivi e pertanto puòanche differire dalla prima comunicazione bonaria (come è accaduto nellafattispecie) a causa della rilevazione di differenti (o errati) elementicostitutivi della pretesa impositiva successivamente accertati dall’Ente. …l’avviso di accertamento emesso in sostituzione di un altroprecedentemente annullato non si risolve in una mera integrazione diquest’ultimo, ma costituisce esercizio dell’ordinario potere diaccertamento, non consumatosi attraverso l’emanazione dell’attoannullato, nonché del generale potere di autotutela, … l’avviso dipagamento oggetto di impugnazione, oltre a recare chiaramente tutti iriferimenti normativi di legge in base ai quali l’atto è stato emesso, riportale seguenti indicazioni essenziali ed inequivocabili: - il riferimento ai metriquadri ed alle categorie individuate; - la modalità con cui il calcolodell’imposta è stato effettuato; - il modello F24 con gli importi suddivisiper singolo codice tributo (per imposta, interessi e sanzioni); - ilnominativo del responsabile del tributo, il termine entro cui effettuare ilpagamento, le indicazioni necessarie… L’atto reca, quindi, una motivazioneidonea secondo i parametri normativi vigenti in materia, in quantocontiene l’iter logico-giuridico seguito dall’Ente che indicando i valoriNumero registro generale 5952/2024Numero sezionale 2408/2026Numero di raccolta generale 12090/2026Data pubblicazione 30/04/2026elementi giustificativi, oltre alla liquidazione del dovuto suddiviso traimposta/tassa, interessi e sanzioni se dovute, mette il contribuente nellecondizioni di poter comprendere l’iter seguito dall’Ente e dunque diarticolare la propria difesa efficacemente ….. tali atti erano già in possessodella società appellante, visto che trattasi delle schede di rilevazione dellesuperfici imponibili n. 100008115 (per la sede di via Sannio) e n.100007402 (per via Ferraris) redatte con accesso diretto effettuato dalpersonale della RTI Equitalia-Geset-[OSCURATO:SOCIETA], regolarmente sottoscrittedagli intervistati presenti, a cui è stata rilasciata una copia e, tra l'altro,già oggetto di giudizio avverso avviso di accertamento n. 22660/104 pergli anni d'imposta 2010-2012… Deve ribadirsi che sussiste un onereinformativo a carico del contribuente ex- art 70 per denunciare variazionianche allegando planimetrie e relazione tecnica per consentire all'Ente diesercitare un controllo sulla superficie occupata”.L'atto oggetto di impugnazione è un avviso di accertamento per omessoversamento, che adduce a tassazione la superficie, accertata anchetramite scheda di sopralluogo (della quale non vi è obbligo di allegazione,per i motivi sopra esposti).

In effetti il Comune di Napoli ha chiarito che,già ai fini TARES e poi della successiva TARI (oggetto di questo giudizio),non si è avvalso del sistema di riscossione tramite ruolo e, quindi, nondoveva sottostare al più breve termine annuale di cui all'art. 72 del d.lgs.15 novembre 1993, n. 507, secondo cui la formazione e la notifica delruolo debbono aver luogo entro l'anno successivo a quello per il quale èdovuto il tributo, né si verte nell'altra casistica e cioè quella prevista dalcomma 163 dell'art. l dell' indicata Legge del 27 dicembre 2006 n. 296:"Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivodeve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento èdivenuto definitivo". … Quanto alla invocata illegittimità delle sanzioniNumero registro generale 5952/2024Numero sezionale 2408/2026Numero di raccolta generale 12090/2026Data pubblicazione 30/04/2026irrogate, va evidenziato che, come noto, la Tari è riscossa dal Comune diNapoli in regime di autoliquidazione (e non più a liquidazione d’ufficiocome avveniva per la Tarsu).

La legge istitutiva della TARI è la 147/2013,che ai commi seguenti prevede la specifica disciplina: Comma 695 (L.147/2013): In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC,risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo18 dicembre 1997, n. 471.

Comma 696 (L. 147/2013).

In caso di omessapresentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per centoal 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.Comma 697 (L. 147/2013).

In caso di infedele dichiarazione, si applica lasanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con unminimo di 50 euro.

Il quadro legale del regime sanzionatorio è poicompletato dalle seguenti norme: Art. 13 D.lgs. 471/1997.

Chi nonesegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti inacconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldodell’imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casil’ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché noneffettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento diogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione dierrori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazioneannuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile.ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione neltermine previsto.

Art. 17 c.1 D. lgs. 472/1997

1. In deroga alle previsionidell'articolo 16, le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono possonoessere irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quantocompatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento diaccertamento del tributo medesimo, con atto contestuale all'avviso diaccertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.

La sanzione peromesso versamento, dunque, è stata applicata ai sensi dell'art. 17 c.1 delNumero registro generale 5952/2024Numero sezionale 2408/2026Numero di raccolta generale 12090/2026Data pubblicazione 30/04/2026D. lgs, 472/1997 e nella misura stabilita dall'art. 13 del D.lgs. 471/1997,richiamata e confermata dal comma 695 della Legge 147/2013.

Nel solcodella normativa sopra delineata il Regolamento comunale che disciplina laTARI, all'art. 34 stabilisce che “In caso di omesso o insufficiente o tardivoversamento del tributo, si applica la sanzione del 30% dell’impostadovuta, ovvero della differenza d’imposta dovuta, ovvero dell’impostatardivamente versata”.

Le sanzioni, dunque, sono sottoposte a riserva dilegge, per cui il Comune non ha alcun potere, in via amministrativa, dimodularle diversamente o addirittura eliminarle, tant’è che, nel casospecifico dell’omesso versamento Tari (comma 695 L. 147/2013), non ènemmeno previsto un margine fra minimo e massimo edittale (come nelcaso di omessa o infedele dichiarazione disciplinato dai successivi commi696 e 697 che, in tali casi, possono essere anche ridotte ai sensi delcomma 699); viceversa, la misura (30%) è stabilita dalla legge (art. 13D.lgs. 471/1997) e come tale va in ogni caso applicata (così nellasentenza impugnata).1.5.

Avverso la summenzionata decisione ricorre per la cassazione –svolgendo sei motivi, cui replica il comune di Napoli con controricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il primo motivo di ricorso denuncia la nullità della sentenza ai sensidell’art. 112 c.p.c. e art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 118, disp. att.c.p.c., nonché art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992, artt. 24 e111 Cost., per motivazione apparente, avendo la sentenza impugnataomesso l’esame dei sottostanti motivi di appello, in quanto ha rigettato ilgravame trascrivendo pedissequamente (finanche dei medesimi refusi inesso contenuti) l’atto di controdeduzioni del Comune, ignorandocompletamente i motivi d’appello.

La sentenza si riduce, in sostanza, allariproduzione di interi blocchi di periodi trasposti pedissequamente nelprovvedimento dalle difese dell’appellato Comune per cui è nulla inragione, da un lato, della coincidenza letterale con le difese dellaNumero registro generale 5952/2024Numero sezionale 2408/2026Numero di raccolta generale 12090/2026Data pubblicazione 30/04/2026controparte, e per il fatto che non rende percepibile logicamente l’effettivaed autonoma ratio decidendi espressa dalla CGT di II grado conriferimento a ciascuno dei rilievi.2.

La doglianza è destituita di fondamento.2.1 Nel processo civile ed in quello tributario, la sentenza la cuimotivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte (o di altriè nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibiliall'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo,tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difettod'imparzialità del giudice, al quale non è imposta l'originalità né deicontenuti né delle modalità espositive, tanto più che la validità degli attiprocessuali si pone su un piano diverso rispetto alla valutazioneprofessionale o disciplinare del magistrato ( Cass.

SS.UU. 16 gennaio2015, n. 642; Cass. n. 22562 del 07/11/2016; Cass. n.29028 del 06/10/2022).3.

La seconda censura reca la denuncia, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3), c.p.c., della nullità della sentenza per violazione e falsaapplicazione degli artt. 7, legge n. 212/2000 e 3 legge n. 241/90, nonchéart. 6, d.lgs. n. 32/2001, art. 1, comma 162, L. n. 296/2006 ; per avere igiudici regionali escluso il deficit motivazionale dell’avviso opposto inquanto privo (ab origine) dell’allegazione, riproduzione e/o dell’indicazionedei presunti elementi, dati, documenti ed informazioni utilizzati per ladeterminazione della “misura” della TARI da cui sarebbe derivatol’“omesso/parziale” versamento per il 2018 ed avendo, evidentemente,l’Ente “integrato” la motivazione in corso di giudizio allegando le schedesopralluogo del 2016, come esposto.4.

La terza ragione di contestazione, proposta ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 4, c.p.c., deduce la nullità illegittimità della sentenza perNumero registro generale 5952/2024Numero sezionale 2408/2026Numero di raccolta generale 12090/2026Data pubblicazione 30/04/2026violazione dell’art. 7, legge n. 212/2000, 3, legge n. 241/90, nonchédell’art. 2697 c.c. dell’art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/92 , assumendoche la sentenza d’appello sarebbe viziata anche per motivazioneapparente, a nulla potendo rilevare ciò che ha sostenuto la Corte perrigettare la censura relativa alla mancata allegazione (ab origine) delle cit.schede di censimento, risultando irrilevante il fatto che la parte fosse aconoscenza delle schede del sopralluogo, posto che, come ripetutamentesostenuto agli atti, si è trattato del sopralluogo operato in altra annualità(2016) rispetto a quella in causa (2018), riferito ad una rilevazioneoperata da altro soggetto giuridico (il raggruppamento RTI) ed ad altrofine (TARSU anni pregressi 2010-2012).5.

Il secondo ed il terzo motivo vanno disattesi.5.1.

Dalla rubrica del primo vizio in rassegna, calibrato sull’omessamotivazione dell’avviso di accertamento, non può non evidenziarsi come lasuindicata valutazione del Giudice regionale sia stata ampiamenteillustrativa delle ragioni per le quali l’avviso oggetto di contenzioso è statoconsiderato compiutamente motivato nei suoi elementi costitutivi, capacidi porre conseguentemente il contribuente nelle condizioni di potersiadeguatamente difendere, statuendo la completezza motivazionaledell’avviso contenente la superficie tassabile, l’indicazione della superficietassabile, dei dati catastali, delle delibere comunali relative alle tariffeapplicabili, integrati dagli atti generali (regolamenti comunali) idonei arendere comprensibili i presupposti della pretesa tributaria, senza lanecessità di indicare le fonti probatorie e le indagini effettuate perrideterminare la superficie tassabile, potendo ciò avvenire nella fasecontenziosa.5.2.

Occorre distinguere il piano motivazionale da quello probatorio, inquanto la giurisprudenza di legittimità (Cass. 6325/23) è univoca neldistinguere l'adeguatezza della motivazione dell'atto impositivo dalla provadei fatti posti a fondamento dello stesso: l'esistenza di una adeguataNumero registro generale 5952/2024Numero sezionale 2408/2026Numero di raccolta generale 12090/2026Data pubblicazione 30/04/2026motivazione del primo non implica anche l’enunciazione delle prova deifatti sui quali la pretesa si regge, diverse ed entrambe essenziali essendole funzioni che l'una (motivazione dell'atto) e l'altra (prova dei fatti che nesono posti a fondamento) sono dirette ad assolvere; la motivazionedell'avviso di accertamento o di rettifica, presidiata dalla legge 27 luglio2002, n. 212, art. 7, ha la funzione di delimitare l'ambito dellecontestazioni proponibili dall'Ufficio nel successivo giudizio di merito e dimettere il contribuente in grado di conoscere l'an ed il quantum dellapretesa tributaria al fine di approntare una idonea difesa, sicchè ilcorrispondente obbligo deve ritenersi assolto con l'enunciazione deipresupposti adottati; invece, la prova attiene al diverso piano delfondamento sostanziale della pretesa tributaria ed al suo accertamento ingiudizio in presenza di specifiche contestazioni dello stesso, sicchè indefinitiva tra l'una e l'altra corre la stessa differenza concettuale che vi ètra allegazione di un fatto costituivo della pretesa fatta valere in giudizio eprova del fatto medesimo.5.3.

Il requisito motivazionale dell’atto impositivo esige, oltre allapuntualizzazione degli estremi soggettivi e oggettivi della posizionecreditoria dedotta, soltanto l’indicazione dei fatti astrattamentegiustificativi di essa, che consentano di delimitare l’ambito delle ragioniadducibili dall’ente impositore nell’eventuale successiva fase contenziosa,restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell’atto le questioniriguardanti l’effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a daresostegno alla pretesa impositiva (cfr. Cass. n. 28375 del 2018; Cass. n.15309 del 2021; Cass. n.27835/2025).Inoltre, come emerge dall’avviso allegato, risulta sia per gli immobilidestinati ad alberghi – di cui sono indicati anche i dati catastali – sia per ilocali a diversa destinazione, la categoria catastale, la destinazione, letariffe e le aliquote applicate, oltre alle superfici tassate.Numero registro generale 5952/2024Numero sezionale 2408/2026Numero di raccolta generale 12090/2026Data pubblicazione 30/04/20265.4.

Val poi la pena di aggiungere che il motivo si presenta infondatoanche sotto altri profili, in quanto le ragioni di contestazioni si sonoconcentrate sulla mancata indicazione dei dati con cui sono state misuratele superfici tassabili, misurazione che il Comune ha poi affermato nelgiudizio di merito, di aver estratto dalla scheda tecnica sottoscritta anchedalla società e redatta, in sede di sopralluogo, dalla concessionaria delComune.5.5.

Una volta indicata la superficie occupata e le unità immobiliarioggetto di imposta identificate facilmente dalla proprietaria attraversol’indicazione della loro ubicazione (ed anche dei dati catastali laddoveindividuati), deve ritenersi assolto l’onere motivazionale a caricodell’amministrazione comunale.5.6.

Questa Corte ha ribadito, in tema di TARSU, in questo caso Tari, chela verifica dell'adeguatezza della motivazione dell'avviso di accertamentova condotta in base alla disciplina dettata, per l'accertamento dei tributi dicompetenza degli enti locali, dall'art. 1, comma 162, della legge n. 296 del2006, sicché, ove l'accertamento venga effettuata sulla base dell'omessoversamento, deve ritenersi sufficiente l'indicazione nell'atto della superficieaccertata o della tariffa ritenuta applicabile, in quanto tali elementi,integrati con gli atti generali (quali i regolamenti o altre deliberecomunali), sono idonei a rendere comprensibili i presupposti della pretesatributaria, senza necessità di indicare le fonti probatorie e le indaginieffettuate per rideterminare la superficie tassabile, potendo ciò avvenirenell'eventuale successiva fase contenziosa (Cass., Sez. 5, Ordinanza n.20620 del 31/07/2019; Cass. n. 26691/2025 del 03-10-2025).5.7.

E non vi è dubbio che la valutazione di sufficienza motivazionaledell’avviso resa dalla Commissione regionale risulti chiara ed espressacome emerge – con ogni evidenza - dal resoconto che precede (con ciòdovendo essere disatteso il terzo motivo di ricorso nella parte in cui èstata eccepita la sussistenza di una motivazione apparente dellaNumero registro generale 5952/2024Numero sezionale 2408/2026Numero di raccolta generale 12090/2026Data pubblicazione 30/04/2026sentenza), ma anche conforme, in diritto, all’art. 7 della legge n.212/2000, recando sufficiente indicazione tanto dei presupposti di fattoquanto delle ragioni giuridiche della pretesa; e ciò con speciale riguardo alnucleo fondamentale della controversia, costituito appunto dalle superficiritenute tassabili perché produttive di rifiuti non esenti dal regime diprivativa (così, tra le tante, Cass., Sez.

T, 27 giugno 2023, n. 18387;Cass., Sez.

T, 21 giugno 2023, n. 17840, che richiama cfr. Cass., Sez.

V,28 giugno 2017, n. 16147, Cass. Sez.

V, 13 febbraio 2015, n. 2928,Cass., Sez.

V, 4 aprile 2013, n. 8312; Cass., Sez.

V, 19 dicembre 2022, n.37170; Cass., Sez. 5 civ., 13 novembre 2018, n. 29093, che richiamaCass.

Sez.

VI/III, 28 settembre 2016, n. 19048 e, sul piano generale,Cass., Sez.

U. civ., 27 dicembre 2019, n. 34469; Cass., Sez.

T., 25ottobre 2022, n. 31554, che richiama Cass., Sez.

V, 4 aprile 2013, n.8312, Cass., Sez.

V, 19 aprile 2013, n. 9536, Cass., Sez.

V, 10 dicembre2021, n. 39283, Cass., Sez.

V, 6 novembre 2019, n. 28570, Cass., Sez.

V,14 marzo 2022, n. 8156, Cass., Sez.

VI/V, 11 maggio 2022, n. 14905 edancora Cass., Sez.

I, 19 aprile 2022, n. 12481; ancora, più recentemente,Cass., Sez.

T. 10 giugno 2024, n. 16096).5.8.

Va, pertanto, escluso che possa essere censurata come mancanza dimotivazione l’omessa individuazione di tutte le fonti probatorie o delleindagini effettuate per rideterminare l’area, ben potendo tali indicazioniessere fornite nell’eventuale successiva fase contenziosa, in cui l’enteimpositore ha l’onere di provare l’effettiva sussistenza dei presupposti perl’applicazione del criterio prescelto ed il contribuente la possibilità dicontrapporre altri elementi sulla base del medesimo criterio o di altriparametri (Cass., Sez. 5″, 31 luglio 2019, n. 20620; Cass., Sez. 5″, 13agosto 2020, n. 16996).5.9.

Nel caso in esame, il Comune ha prodotto in giudizio il verbale -scheda redatta all’esito del sopralluogo svolto nel contradditorio con laproprietà per la misurazione delle superfici, superfici che necessariamenteNumero registro generale 5952/2024Numero sezionale 2408/2026Numero di raccolta generale 12090/2026Data pubblicazione 30/04/2026risultano più estese di quelle dichiarate, poiché l’androne come il cortile, icorridoi e le scale sono, com’è noto, ambienti che consentono la presenzaumana e dunque indubbiamente produttivi di rifiuti urbani o assimilati.5.10.

Sempre con riferimento alla completezza della motivazionedell'avviso di accertamento avente ad oggetto l’imposta, secondol'orientamento consolidato di questa Corte, l'obbligo motivazionaledell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui ilcontribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria neisuoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'"an" ed il"quantum" dell'imposta: in particolare, il requisito motivazionale esige,oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi dellaposizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamentegiustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioniadducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa,restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioniriguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a daresostegno alla pretesa impositiva (Sez. 5, n. 26431 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Cass.n.34014/2022).5.11.

Nella fattispecie sub iudice, non si evidenzia alcuna insufficienzamotivazionale dell’avviso, tanto più che la ricorrente contesta le categorietariffarie applicate che quindi sono state indicate nell’avviso diaccertamento, nonché le superfici tassate in quanto superiori a quelledichiarate.

In materia opera, poi, altro principio per il quale “la polisistematicità del sistema tributario comporta necessariamente che, inrelazione a ciascuna imposta, la esistenza e la congruità della motivazionedel singolo atto impositivo sia verificata secondo le regole dettate per iltributo cui l’atto stesso afferisce” ([OSCURATO:PERSONA]. n. 5190 del 2015; n. 24267del 2011; n. 1332 e n. 8451 del 2005, n. 17356 del 2003).5.12.

Va pertanto escluso che possa essere censurata come mancanza dimotivazione la dedotta vincolatività dell’atto, non avendo parte ricorrente[OSCURATO:PERSONA] registro generale 5952/2024Numero sezionale 2408/2026Numero di raccolta generale 12090/2026Data pubblicazione 30/04/2026dedotto le insufficienze motivazionali dell’avviso di accertamento cheriporta le fonti regolamentari per rideterminare l’area, le superfici e letariffe, laddove il riferimento operato dal giudice è valso solo arappresentare non solo l’obbligo dell’ente di emettere l’atto, ma anche chelo stesso ha un contenuto prestabilito da norme tecniche, ritenuto idoneoa rappresentare le ragioni della pretesa.5.13.

Nemmeno risulta sovvertito l’onere probatorio, ai sensi dell’art. 2697c.c., avendo il giudice regionale ritenuto che il Comune avesse dimostratola maggiore superfice tassabile in base alla predetta scheda di rilevazionedella misura delle aree, considerata valevole anche per l’anno di impostain esame, anche in ragione di mancate evidenze contrarie e didichiarazione di variazione dello stato dei luoghi.6.

Il quarto mezzo di ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma,n. 4, c.p.c., la nullità illegittimità della sentenza per violazione dell’art. 7,legge 212/2000, 3, legge 241/90, nonché dell’art. 2697 c.c. dell’art. 7,comma-5 bis, d.lgs. 546/92; la pronuncia impugnata avrebbe violato laregola di riparto dell’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c. posto cheagli atti di causa risultava la contestazione della Società della mancanzadel fondamento sostanziale della pretesa, non avendo il Comune indicatonell’atto impugnato, né allegato “le schede di censimento del 2016” su cuisi sarebbe fondata la pretesa, che non avrebbero potuto essereconsiderate quale elemento fondante la prova della maggiore pretesa aifini dell’altro e diverso tributo (TARI 2018) stante la diversità oggettiva deipresupposti impositivi e dei criteri di determinazione del quantum tra i duetributi.

Inoltre, la scheda redatta dal personale della RTI Equitalia-Geset-[OSCURATO:SOCIETA] per gli anni 2010-2012 a fini TARSU risulta prodotta dal Comunesolo in corso in giudizio.Si afferma che, pur volendo considerare ciò che “si ricava” dalla scheda dicensimento n. 19110 redatta da RTI dopo il sopralluogo del 2.3.2016,dalla stessa non è dato in ogni caso comprendere in che modo sarebberoNumero registro generale 5952/2024Numero sezionale 2408/2026Numero di raccolta generale 12090/2026Data pubblicazione 30/04/2026state rilevate le superfici imponibili ai fini della TARSU (all’epoca) delleoccupazioni della TIEMPO avendo ivi i controllori riportato soltanto lalunghezza e la larghezza delle superfici “misurate”.

In particolare, nellascheda con riferimento alla superficie di [OSCURATO:PERSONA] 9 per uffici di mq.806,00 e per depositi di mq. 508,00, rispetto a quella dichiarata (di mq.250) il soggetto che ha effettuato all’epoca il sopralluogo nel 2016 da cuidipende l’erroneo rilevamento delle superfici tassabili di cui è causa èstato il Raggruppamento temporaneo d’impresa RTI formato da EquitaliaSpa – [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:SOCIETA] cui vennero affidate, all’epoca, le funzionidi accertamento e riscossione della TARSU per gli anni 2010-2011 e 2012.Il predetto raggruppamento RTI, di recente, è stato riconosciuto soggettonon legittimato in virtù del fatto che [OSCURATO:SOCIETA] non è risultata iscrittanell’albo dei concessionari di cui all’art. 53 d.lgs. 446/97, come affermatodalla Corte di legittimità con provvedimento n. 16261 dell’ [OSCURATO:DATA_NASCITA],secondo cui che “L'obbligo di iscrizione all'Albo non va riferito al R.T.I.,soggetto non previsto dal D.M. n. 289 del 2000, art. 2, ma esattamentealle singole imprese chiamate a svolgere il servizio di accertamento,liquidazione e riscossione dei tributi …”.6.1.

La censura non ha pregio.6.2.

Quanto alla circostanza che le schede di rilevazioni sarebbero stateredatte dalla RTI illegittimamente per la mancata iscrizione all’albo di unadelle società appartenenti al raggruppamento, questa Corte ha chiaritoanche di recente che:- la disciplina del [OSCURATO:PERSONA] diImprese portata dal d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 37 (v. poi, neglistessi sostanziali termini, il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 48) distinguedue tipi di raggruppamento, quello orizzontale (quando, per i servizi e leforniture tutte le imprese riunite eseguono la medesima prestazione) equello verticale (quando, invece, per i servizi e le forniture, la mandatariaesegue la prestazione principale e le mandanti eseguono le prestazionisecondarie), essendo, inoltre, consentito anche il raggruppamento c.d.Numero registro generale 5952/2024Numero sezionale 2408/2026Numero di raccolta generale 12090/2026Data pubblicazione 30/04/2026misto, che è un raggruppamento verticale in cui l'esecuzione delle singoleprestazioni (per i servizi e le forniture) viene assunta da subassociazioni ditipo orizzontale; - «come ribadito anche dalla giurisprudenzaamministrativa (cfr.

Cons.

St. nn. 435/2005, 2294/2002, 2580/2002), invia generale, in caso di partecipazione alla gara - indetta perl'aggiudicazione di appalto di servizi - di imprese riunite inraggruppamento temporaneo, come nel caso di specie, occorre distinguerenettamente fra i requisiti tecnici di carattere oggettivo (afferenti in viaimmediata alla qualità de prodotto o servizio che vanno accertati mediantesommatoria di quelli posseduti dalle singole imprese), dai requisiti dicarattere soggettivo (che devono essere posseduti singolarmente daciascuna associata), tanto che può verificarsi l'ipotesi di concorrente che,sebbene fornito di tutti i requisiti di qualificazione, non sia in grado dioffrire uno specifico servizio per la cui erogazione avrebbe, in astratto,tutti i titoli in termini di capacità organizzativa, di controllo e di serietàimprenditoriale»; - «secondo un principio di fondo del sistema, talicertificazioni costituiscono, infatti, un requisito tecnico di caratteresoggettivo e devono essere possedute da ciascuna delle imprese associatea meno che non risulti che esse siano incontestabilmente riferiteunicamente ad una parte delle prestazioni eseguibili da alcune soltantodelle imprese associate (cfr.

Cons.

St. nn. 1459/2004, 2569/2002)»; -«più volte, pertanto, è stato ribadito che sul piano sostanziale lacertificazione di qualità, diretta a garantire che un'impresa è in grado disvolgere la sua attività almeno secondo un livello minimo di qualitàaccertato da un organismo a ciò preposto, è un requisito che deve essereposseduto da tutte le imprese chiamate a svolgere prestazioni tra lorofungibili (cfr., ex plurimis, Cons.

St., nn. 4668/2006, 2756/2005,2569/2002, 5517/2001)».

Nulla escludeva, nella fattispecie, chel’affidamento dei servizi in questione avvenisse dietro distinzione traNumero registro generale 5952/2024Numero sezionale 2408/2026Numero di raccolta generale 12090/2026Data pubblicazione 30/04/2026ultime, non risultasse necessaria l’iscrizione all’Albo (v. in questo senso v.Cass., 6 dicembre 2024, n. 31391, cit.).6.3.La stessa giurisprudenza amministrativa, difatti, aveva rimarcato -anche nella prospettiva della necessaria ricorrenza del requisitodell’iscrizione in un albo speciale (Albo per l'accertamento e riscossionedelle entrate degli enti locali) qual prescritta, ai fini dell’affidamento a terzidei servizi di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi dal d.lgs.n. 446 del 1997, art. 53 (Albo disciplinato, poi, dal d.m. 11 settembre2000, n. 289) - la distinzione tra concessione (in senso proprio) di unpubblico servizio e affidamenti (in convenzione) di attività di supporto (allagestione, accertamento e riscossione delle entrate tributarie) che, - noncomportando «la delega al privato della potestà pubblicistica» (che rimanedi pertinenza dell’Ente impositore), - si risolvono in prestazioni(meramente) strumentali rispetto alle quali «il controllo e la responsabilitàsu tutte le attività di accertamento e riscossione rimane in capo allastazione appaltante, attraverso l'utilizzo di modelli da questa predisposti,nonché attraverso il controllo e l'assunzione di responsabilità da parte delfunzionario responsabile del Comune su tutte le attività svoltedall'aggiudicataria» (così che «il potere tributario resta di pertinenza delComune» cui fanno capo «la titolarità degli atti e la riscossione delleentrate derivanti dal servizio»; v. [OSCURATO:PERSONA], sez.

II, 10 maggio 2016, n.5470; [OSCURATO:PERSONA], 24 marzo 2016, n. 424; Cons.

Stato, sez.

V, 20 aprile2015, n. 1999; Cons.

Stato, sez.

V, 24 marzo 2014, n. 1421).

E, conriferimento alla natura dei [OSCURATO:PERSONA] di Imprese, si è,per l’appunto rilevato che (solo) in relazione ad un affidamento di serviziper il quale la legge di gara non distingue tra prestazioni principali esecondarie, limitandosi ad elencare le attività dedotte in contratto, nonpuò essere ammessa la partecipazione di raggruppamenti temporanei diimprese di tipo "verticale", con la conseguenza che, potendo operare intale contesto solo dei raggruppamenti di tipo "orizzontale" (nei quali, "gliNumero registro generale 5952/2024Numero sezionale 2408/2026Numero di raccolta generale 12090/2026Data pubblicazione 30/04/2026operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione"), ipartecipanti alla gara avrebbero dovuto essere in possesso di tutti irequisiti - nessuno escluso - previsti dalla lex specialis per eseguire leprestazioni oggetto dell'appalto, relativamente alle quali assumonoindistintamente responsabilità solidale (Consiglio di Stato, sez.

V, 7ottobre 2020, n. 5936; Consiglio di Stato, sez.

V, 5 aprile 2019, n. 2243;Consiglio di Stato, sez.

V, 7 dicembre 2017, n. 5772).6.4.

Ai fini in discorso, la distinzione tra attività principali e attivitàsecondarie – in tema di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi– deve ritenersi venuta meno, con la conseguente necessità di iscrizioneall’Albo previsto dall’art. 53, cit. (in apposita sezione) anche per losvolgimento di attività di supporto, solo a seguito dell’attuazione dellalegge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, comma 805 ad opera del d.m. 13aprile 2022, n. 101 (v., difatti, [OSCURATO:PERSONA], sez.

I, 15 novembre 2023, n.935).

D'altra parte, la superfluità dell'iscrizione all'albo ministeriale diimprese associate per l'esclusivo svolgimento di attività secondarie oaccessorie rispetto alle attività di accertamento e riscossione dei tributitrova positivo riscontro nella stessa disciplina del diritto unionale. (Cass.n. 31391/2024 Cass. 15559/2025 15997/2025; Cass. 22012/2025;221011/25).6.5.

In definitiva, la disciplina unionale consente che il raggruppamentotemporaneo, come unico "operatore economico", ai fini dellapartecipazione alla procedura di aggiudicazione, possa beneficiare dellecapacità riferibili alle singole imprese associate e che ciascuna delleimprese associate possa usufruire delle capacità riferibili alle altrenell'ambito unitario del raggruppamento temporaneo nei rapporti esternicon l'amministrazione aggiudicatrice.

In tal modo, si realizza un fenomenodi reciproca e vicendevole osmosi tra le singole imprese associate, da unlato, e tra queste e il raggruppamento temporaneo nel suo complesso,dall'altro lato, in modo che le capacità dell'una siano paritariamenteNumero registro generale 5952/2024Numero sezionale 2408/2026Numero di raccolta generale 12090/2026Data pubblicazione 30/04/2026condivise con le altre e siano cumulativamente imputate alraggruppamento temporaneo nella relazione corrente conl'amministrazione aggiudicatrice, fermi restando i poteri di verifica e diadeguamento che sono riservati a quest'ultima dall'art. 63 della citatadirettiva n. 2014/24/UE.

Per cui, ciò che rileva in tale contesto è il legameassociativo, con reciproca vincolatività, tra le imprese munite e le impresesprovviste del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività qualificata, cheviene in tal modo a concentrarsi - ai soli fini della partecipazione allaprocedura selettiva - in capo al raggruppamento temporaneo nella vestedi unico operatore economico «che offra sul mercato la realizzazione dilavori e/o di un'opera, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi»Sotto, poi, il distinto profilo del concreto esercizio del potere impositivo –qual correlabile alla paternità dell’avviso di accertamento – il giudice delgravame ha (anche qui) ben specificamente accertato come la società noniscritta al cennato Albo (la [OSCURATO:SOCIETA].) fosse rimasta estraneaall’adozione dell’avviso di accertamento, espletando mere attivitàcomplementari (v.

Cass., 6 dicembre 2024, n. 31391, cit.).

E, inparticolare, si è rimarcato che tanto il potere gestorio dell'impresamandataria quanto il potere rappresentativo del legale rappresentate dellastessa non derivano direttamente dalla legge, ma dalla designazionedell'impresa mandataria liberamente e volontariamente effettuata dalleimprese raggruppate, così che – non operando, in ambito negoziale didiritto privato, il principio delegatus delegare non potest – non sussistonoragioni per restringere l'operatività degli ordinari principi dellarappresentanza negoziale con riferimento al rilascio di procure da partedel legale rappresentante dell’impresa mandataria (Cass., 27 aprile 2016,n. 8407).6.6.

Per quanto concerne la censura relativa alla valutazione delle schededi rilevazione delle superfici, appare opportuno ribadire che la valutazionedei fatti di causa rientra nel sovrano apprezzamento del giudice di meritoNumero registro generale 5952/2024Numero sezionale 2408/2026Numero di raccolta generale 12090/2026Data pubblicazione 30/04/2026non sindacabili in sede di legittimità.

La Corte di cassazione, invero, non èlegittimata a compiere una rivalutazione degli atti processuali, dei fatti odelle prove, potendo solo controllare che la motivazione della sentenzaoggetto di impugnazione sia lineare e scevra di vizi logici (ex plurimus,Cass. n. 20753/2021; n. 2573/2025), a nulla rilevando che quelle provepossano essere valutate anche in modo differente rispetto a quantoritenuto dal giudice di merito.

In particolare, il giudizio di rilevanzaprobatoria dei documenti è rimesso al libero convincimento del giudice delmerito.

In tema di procedimento civile, infatti, sono riservate al giudice delmerito l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, ilcontrollo dell’attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra lerisultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti indiscussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazionedel proprio convincimento (Cass. n. 4370/2024).6.7.

Infine, non ricorre la violazione dell’art. 2697 c.c., censurabile percassazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., soltantonell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una partediversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizionedelle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni enon invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudiceabbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. 17 giugno 2013, n.15107; Cass. 29 maggio 2018, n. 13395).6.8.

Nel caso di specie, esso è stato correttamente posto a carico delComune siccome onerato della prova della maggiore estensione dellasuperficie occupata, quale fatto costitutivo del credito tributario (Cass. 28settembre 2006, n. 21028; Cass. 8 febbraio 2010, n. 2728; Cass. 28maggio 2018, n. 13264).6.9.

Infatti, la CTR ha, in particolare, valutato la scheda di rilevazionedella maggiore superficie occupata redatta nel contraddittorio con laNumero registro generale 5952/2024Numero sezionale 2408/2026Numero di raccolta generale 12090/2026Data pubblicazione 30/04/2026contribuente e relativa alla medesima tassa (Tarsu) sulla cui scia si collocala Tari.7.

Il quinto strumento di ricorso prospetta, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 7,legge 212/2000, 3, legge 241/90, nonché degli artt. 7, comma 2, letteragg-quater del d.l. n. 70/2011, 1, commi 162 e a 163, L. 296/2006, 72,comma 1, d.lgs. n. 507/1993 ; per avere il decidente confermato che“l’atto impugnato si profila chiaramente come un avviso di accertamentoper omesso/parziale versamento”, correttamente motivato, per relationemalle schede di censimento e, quindi, dipendente dalle superfici rilevate inquel sopralluogo (per TARSU 2010-2012), il che avrebbe dovuto indurre laCorte a concludere che il Comune, a fronte del mancato/omessoversamento da parte della Società della TARI 2018, non avrebbe dovutoemettere un “nuovo” avviso di “accertamento” ma limitarsi a riscuotere ciòche risultava nelle sue liste di carico con il mezzo appropriato, ovvero, nelcaso concreto, con l’ingiunzione rafforzata ai sensi dell’art. 7, comma 2,lettera gg-quater del d.l. n. 70/2011.8.

L’ultimo strumento di ricorso reca la seguente rubrica nullità dellasentenza sulle sanzioni per motivazione apparente in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4 c.p.c. ; per avere il giudicante copiato testualmente lededuzioni del comune, respingendo la censura, senza alcun riferimento aimotivi di appello.9.

Le ultime due censure non hanno pregio.9.1.

In particolare, la penultima censura proposta si pone non solo innetto contrasto con quanto accertato dal decidente in merito alla naturadell’atto opposto, individuato nell’avviso di accertamento sussumibile,pertanto, nell’alveo dell’art. 1, comma 161, legge n. 296/2006, mamescola temi disomogenei fra di loro, quali il vizio di motivazione dellasentenza e la non condivisione delle argomentazioni svolte dal Giudiced’appello, riproponendo, peraltro, in questa sede una serie di circostanzeNumero registro generale 5952/2024Numero sezionale 2408/2026Numero di raccolta generale 12090/2026Data pubblicazione 30/04/2026relative alla natura dell’atto opposto all’evidenza non esaminabili perqueste sede.9.2.

Si afferma che trattasi di una ingiunzione di pagamento per averel’ente locale proceduto alla riscossione diretta, sul presupposto cheessendo stata presentata la denuncia e non avendo il Comune contestatoi dati in essa indicati, il d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 72, comma1, consente all’ente impositore di procedere direttamente alla liquidazionedella T.A.R.S.U., sulla base degli elementi dichiarati dallo stessocontribuente originariamente, ed alla conseguente iscrizione a ruolo,dati in esso contenuti.9.3.

Tuttavia, nella presente fattispecie, dalle medesime asserzioni diparte ricorrente risulta che la denuncia infedele è stata rettificatadall’amministrazione, includendo tutte le aree ed i locali esclusi dallacontribuente, il che rendeva necessario procedere, come avvenuto, conl’emanazione dell’avviso adottato peraltro in tema di TARI, conapplicazione dell’art. 1, comma 161, L. 296/2006, laddove se la ricorrenteavesse voluto usufruire di una parziale esenzione o riduzione della tariavrebbe dovuto invocarla al Comune, delimitando le aree che perdestinazione o struttura sono improduttive di rifiuti.9.4.

Pertanto, correttamente e motivatamente la Corte distrettuale haindividuato nell’atto opposto un avviso di accertamento riconducibile alladisciplina dell’art. 1, comma 161, summenzionato.10.

Quanto alla dedotta nullità della decisione impugnata per difetto dimotivazione o motivazione apparente sul motivo di appello in ordine allesanzioni, è sufficiente rinviare all’illustrato riassunto della pronunciaimpugnata, la quale dà conto dell’ampia motivazione offerta sul tema inrassegna, dovendosi sul punto richiamare quanto osservato in relazione alprimo motivo della presente impugnazione.11.

Segue il rigetto del ricorso.Numero registro generale 5952/2024Numero sezionale 2408/2026Numero di raccolta generale 12090/2026Data pubblicazione 30/04/202612.

Le spese seguono l’ordinario criterio della soccombenza.

A carico dellaparte ricorrente, stante la declaratoria di rigetto del ricorso, sussistel’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, sedovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione (Cass.Sez.

Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla refusione dellespese di lite sostenute dal Comune che liquida in euro 3.000,00 percompensi, oltre 200, 00 euro per esborsi, rimborso forfettario ed accessoricome per leggeAi sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012,n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale della Sezionetributaria della Corte di Cassazione del 12 marzo 2026.Il PresidenteUgo Candia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
avvocato [OSCURATO:PERSONA]Comune [OSCURATO:PERSONA] in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato edifeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] Grado dellaCampania n. 4527/2023 depositata il 24/07/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del12/03/2026 dal [OSCURATO:PERSONA].1. La controversia ha origine dalla impugnazione dell’avviso diaccertamento prot. n. 947553/127058) con il quale il Comune di Napoli haNumero registro generale 5952/2024Numero sezionale 2408/2026Numero di raccolta generale 12090/2026Data pubblicazione 30/04/2026“accertato”, con riferimento all’annualità 2018 la TARI di € 11.868,94distinta in quota fissa e variabile, maggiorazione provinciale (5%) di €593,45, oltre sanzioni di € 3.738,72 ed interessi di € 649,95 per unimporto complessivo di € 16.851,00.1.1. Il precedente invito al pagamento a fini TARI e maggiorazione ditariffa provinciale (5%) per l’annualità 2018 per l’importo di € 18.015,00(sub doc.2 al ricorso) era stato impugnato ed al momento della notificadell’accertamento il cui giudizio, all’epoca dell’impugnazionedell’accertamento, pendeva presso la CTR di Napoli al RGA n. 8121/2019.Nelle more del giudizio (sull’accertamento), il giudizio sull’avviso dipagamento si è concluso con la sentenza della CTR Napoli n. 4443/7/2021emessa il 16.04.2021 e depositata il 21.05.2021 che ha confermato lasentenza di prime cure (CTP Napoli n. 4780/28/2019) di parzialeannullamento dell’avviso impugnato, divenuta definitiva, non essendostata impugnata sul presupposto che la contemporanea pendenza delgiudizio avverso l’avviso di pagamento (atto impugnabile in viafacoltativa) e di quello avverso l’avviso di accertamento (attoautonomamente impugnabile, ex art. 19, D.LGS. n. 546/92) “comporta,comunque, ... che il giudizio relativo all’atto preliminare venga a perdererilevanza, “essendo prevalente (ed assorbente)” la cognizione sullapretesa impositiva (per ogni aspetto dell'an, del quantum e del quomodo)nel giudizio relativo all’atto principale, anche se l’instaurazione siasuccessiva in ordine cronologico” (Cass. n. 30736/2021 e n. 11481/2022).1.2. Con l’avviso opposto, il Comune di Napoli ha “accertato” la TARI 2018per € 12.462,39, somma inferiore rispetto a quello indicato nel precedenteavviso di pagamento (impugnato), avendo escluso dalla tassazione ilcespite di [OSCURATO:PERSONA] 118, occupato da altro soggetto passivo ([OSCURATO:SOCIETA], sin dal 2012).1.3. La CTP di Napoli, sez. 23, con sentenza n. 854 emessa il 27.10.2021e depositata il 21.01.2022, ha rigettato il ricorso.Numero registro generale 5952/2024Numero sezionale 2408/2026Numero di raccolta generale 12090/2026Data pubblicazione 30/04/20261.4. Sull’appello della società, la Corte di Giustizia Tributaria di II gradodella Campania, Sez. 22, con sentenza n. 4527, emessa in data 10 luglio2023 e depositata in data 24 luglio 2023 qui impugnata, ha rigettatol’appello della TIEMPO, affermando In merito alla eccezione diduplicazione della pretesa deve rilevarsi che, come chiarito dall’Enteappellato, ai sensi del comma 689 L. 147/2013, con l’avviso bonario dipagamento il Comune non “accerta” né acclara la pretesa tributaria, bensìcomunica dati afferenti la tassazione solo al fine di facilitare ilprocedimento di autoliquidazione del tributo, tenuto conto che la TARI èun tributo in regime di autoliquidazione…. Infatti, l’avviso di accertamento(quello oggetto di questo giudizio) è quello che esclusivamente definisceed acclara la pretesa in tutti i suoi elementi costitutivi e pertanto puòanche differire dalla prima comunicazione bonaria (come è accaduto nellafattispecie) a causa della rilevazione di differenti (o errati) elementicostitutivi della pretesa impositiva successivamente accertati dall’Ente. …l’avviso di accertamento emesso in sostituzione di un altroprecedentemente annullato non si risolve in una mera integrazione diquest’ultimo, ma costituisce esercizio dell’ordinario potere diaccertamento, non consumatosi attraverso l’emanazione dell’attoannullato, nonché del generale potere di autotutela, … l’avviso dipagamento oggetto di impugnazione, oltre a recare chiaramente tutti iriferimenti normativi di legge in base ai quali l’atto è stato emesso, riportale seguenti indicazioni essenziali ed inequivocabili: - il riferimento ai metriquadri ed alle categorie individuate; - la modalità con cui il calcolodell’imposta è stato effettuato; - il modello F24 con gli importi suddivisiper singolo codice tributo (per imposta, interessi e sanzioni); - ilnominativo del responsabile del tributo, il termine entro cui effettuare ilpagamento, le indicazioni necessarie… L’atto reca, quindi, una motivazioneidonea secondo i parametri normativi vigenti in materia, in quantocontiene l’iter logico-giuridico seguito dall’Ente che indicando i valoriNumero registro generale 5952/2024Numero sezionale 2408/2026Numero di raccolta generale 12090/2026Data pubblicazione 30/04/2026elementi giustificativi, oltre alla liquidazione del dovuto suddiviso traimposta/tassa, interessi e sanzioni se dovute, mette il contribuente nellecondizioni di poter comprendere l’iter seguito dall’Ente e dunque diarticolare la propria difesa efficacemente ….. tali atti erano già in possessodella società appellante, visto che trattasi delle schede di rilevazione dellesuperfici imponibili n. 100008115 (per la sede di via Sannio) e n.100007402 (per via Ferraris) redatte con accesso diretto effettuato dalpersonale della RTI Equitalia-Geset-[OSCURATO:SOCIETA], regolarmente sottoscrittedagli intervistati presenti, a cui è stata rilasciata una copia e, tra l'altro,già oggetto di giudizio avverso avviso di accertamento n. 22660/104 pergli anni d'imposta 2010-2012… Deve ribadirsi che sussiste un onereinformativo a carico del contribuente ex- art 70 per denunciare variazionianche allegando planimetrie e relazione tecnica per consentire all'Ente diesercitare un controllo sulla superficie occupata”.L'atto oggetto di impugnazione è un avviso di accertamento per omessoversamento, che adduce a tassazione la superficie, accertata anchetramite scheda di sopralluogo (della quale non vi è obbligo di allegazione,per i motivi sopra esposti). In effetti il Comune di Napoli ha chiarito che,già ai fini TARES e poi della successiva TARI (oggetto di questo giudizio),non si è avvalso del sistema di riscossione tramite ruolo e, quindi, nondoveva sottostare al più breve termine annuale di cui all'art. 72 del d.lgs.15 novembre 1993, n. 507, secondo cui la formazione e la notifica delruolo debbono aver luogo entro l'anno successivo a quello per il quale èdovuto il tributo, né si verte nell'altra casistica e cioè quella prevista dalcomma 163 dell'art. l dell' indicata Legge del 27 dicembre 2006 n. 296:"Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivodeve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento èdivenuto definitivo". … Quanto alla invocata illegittimità delle sanzioniNumero registro generale 5952/2024Numero sezionale 2408/2026Numero di raccolta generale 12090/2026Data pubblicazione 30/04/2026irrogate, va evidenziato che, come noto, la Tari è riscossa dal Comune diNapoli in regime di autoliquidazione (e non più a liquidazione d’ufficiocome avveniva per la Tarsu). La legge istitutiva della TARI è la 147/2013,che ai commi seguenti prevede la specifica disciplina: Comma 695 (L.147/2013): In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC,risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo18 dicembre 1997, n. 471. Comma 696 (L. 147/2013). In caso di omessapresentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per centoal 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.Comma 697 (L. 147/2013). In caso di infedele dichiarazione, si applica lasanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con unminimo di 50 euro. Il quadro legale del regime sanzionatorio è poicompletato dalle seguenti norme: Art. 13 D.lgs. 471/1997. Chi nonesegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti inacconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldodell’imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casil’ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché noneffettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento diogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione dierrori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazioneannuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile.ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione neltermine previsto. Art. 17 c.1 D. lgs. 472/1997 1. In deroga alle previsionidell'articolo 16, le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono possonoessere irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quantocompatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento diaccertamento del tributo medesimo, con atto contestuale all'avviso diaccertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità. La sanzione peromesso versamento, dunque, è stata applicata ai sensi dell'art. 17 c.1 delNumero registro generale 5952/2024Numero sezionale 2408/2026Numero di raccolta generale 12090/2026Data pubblicazione 30/04/2026D. lgs, 472/1997 e nella misura stabilita dall'art. 13 del D.lgs. 471/1997,richiamata e confermata dal comma 695 della Legge 147/2013. Nel solcodella normativa sopra delineata il Regolamento comunale che disciplina laTARI, all'art. 34 stabilisce che “In caso di omesso o insufficiente o tardivoversamento del tributo, si applica la sanzione del 30% dell’impostadovuta, ovvero della differenza d’imposta dovuta, ovvero dell’impostatardivamente versata”. Le sanzioni, dunque, sono sottoposte a riserva dilegge, per cui il Comune non ha alcun potere, in via amministrativa, dimodularle diversamente o addirittura eliminarle, tant’è che, nel casospecifico dell’omesso versamento Tari (comma 695 L. 147/2013), non ènemmeno previsto un margine fra minimo e massimo edittale (come nelcaso di omessa o infedele dichiarazione disciplinato dai successivi commi696 e 697 che, in tali casi, possono essere anche ridotte ai sensi delcomma 699); viceversa, la misura (30%) è stabilita dalla legge (art. 13D.lgs. 471/1997) e come tale va in ogni caso applicata (così nellasentenza impugnata).1.5. Avverso la summenzionata decisione ricorre per la cassazione –svolgendo sei motivi, cui replica il comune di Napoli con controricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo di ricorso denuncia la nullità della sentenza ai sensidell’art. 112 c.p.c. e art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 118, disp. att.c.p.c., nonché art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992, artt. 24 e111 Cost., per motivazione apparente, avendo la sentenza impugnataomesso l’esame dei sottostanti motivi di appello, in quanto ha rigettato ilgravame trascrivendo pedissequamente (finanche dei medesimi refusi inesso contenuti) l’atto di controdeduzioni del Comune, ignorandocompletamente i motivi d’appello. La sentenza si riduce, in sostanza, allariproduzione di interi blocchi di periodi trasposti pedissequamente nelprovvedimento dalle difese dell’appellato Comune per cui è nulla inragione, da un lato, della coincidenza letterale con le difese dellaNumero registro generale 5952/2024Numero sezionale 2408/2026Numero di raccolta generale 12090/2026Data pubblicazione 30/04/2026controparte, e per il fatto che non rende percepibile logicamente l’effettivaed autonoma ratio decidendi espressa dalla CGT di II grado conriferimento a ciascuno dei rilievi.2. La doglianza è destituita di fondamento.2.1 Nel processo civile ed in quello tributario, la sentenza la cuimotivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte (o di altriè nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibiliall'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo,tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difettod'imparzialità del giudice, al quale non è imposta l'originalità né deicontenuti né delle modalità espositive, tanto più che la validità degli attiprocessuali si pone su un piano diverso rispetto alla valutazioneprofessionale o disciplinare del magistrato ( Cass. SS.UU. 16 gennaio2015, n. 642; Cass. n. 22562 del 07/11/2016; Cass. n.29028 del 06/10/2022).3. La seconda censura reca la denuncia, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3), c.p.c., della nullità della sentenza per violazione e falsaapplicazione degli artt. 7, legge n. 212/2000 e 3 legge n. 241/90, nonchéart. 6, d.lgs. n. 32/2001, art. 1, comma 162, L. n. 296/2006 ; per avere igiudici regionali escluso il deficit motivazionale dell’avviso opposto inquanto privo (ab origine) dell’allegazione, riproduzione e/o dell’indicazionedei presunti elementi, dati, documenti ed informazioni utilizzati per ladeterminazione della “misura” della TARI da cui sarebbe derivatol’“omesso/parziale” versamento per il 2018 ed avendo, evidentemente,l’Ente “integrato” la motivazione in corso di giudizio allegando le schedesopralluogo del 2016, come esposto.4. La terza ragione di contestazione, proposta ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 4, c.p.c., deduce la nullità illegittimità della sentenza perNumero registro generale 5952/2024Numero sezionale 2408/2026Numero di raccolta generale 12090/2026Data pubblicazione 30/04/2026violazione dell’art. 7, legge n. 212/2000, 3, legge n. 241/90, nonchédell’art. 2697 c.c. dell’art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/92 , assumendoche la sentenza d’appello sarebbe viziata anche per motivazioneapparente, a nulla potendo rilevare ciò che ha sostenuto la Corte perrigettare la censura relativa alla mancata allegazione (ab origine) delle cit.schede di censimento, risultando irrilevante il fatto che la parte fosse aconoscenza delle schede del sopralluogo, posto che, come ripetutamentesostenuto agli atti, si è trattato del sopralluogo operato in altra annualità(2016) rispetto a quella in causa (2018), riferito ad una rilevazioneoperata da altro soggetto giuridico (il raggruppamento RTI) ed ad altrofine (TARSU anni pregressi 2010-2012).5. Il secondo ed il terzo motivo vanno disattesi.5.1. Dalla rubrica del primo vizio in rassegna, calibrato sull’omessamotivazione dell’avviso di accertamento, non può non evidenziarsi come lasuindicata valutazione del Giudice regionale sia stata ampiamenteillustrativa delle ragioni per le quali l’avviso oggetto di contenzioso è statoconsiderato compiutamente motivato nei suoi elementi costitutivi, capacidi porre conseguentemente il contribuente nelle condizioni di potersiadeguatamente difendere, statuendo la completezza motivazionaledell’avviso contenente la superficie tassabile, l’indicazione della superficietassabile, dei dati catastali, delle delibere comunali relative alle tariffeapplicabili, integrati dagli atti generali (regolamenti comunali) idonei arendere comprensibili i presupposti della pretesa tributaria, senza lanecessità di indicare le fonti probatorie e le indagini effettuate perrideterminare la superficie tassabile, potendo ciò avvenire nella fasecontenziosa.5.2. Occorre distinguere il piano motivazionale da quello probatorio, inquanto la giurisprudenza di legittimità (Cass. 6325/23) è univoca neldistinguere l'adeguatezza della motivazione dell'atto impositivo dalla provadei fatti posti a fondamento dello stesso: l'esistenza di una adeguataNumero registro generale 5952/2024Numero sezionale 2408/2026Numero di raccolta generale 12090/2026Data pubblicazione 30/04/2026motivazione del primo non implica anche l’enunciazione delle prova deifatti sui quali la pretesa si regge, diverse ed entrambe essenziali essendole funzioni che l'una (motivazione dell'atto) e l'altra (prova dei fatti che nesono posti a fondamento) sono dirette ad assolvere; la motivazionedell'avviso di accertamento o di rettifica, presidiata dalla legge 27 luglio2002, n. 212, art. 7, ha la funzione di delimitare l'ambito dellecontestazioni proponibili dall'Ufficio nel successivo giudizio di merito e dimettere il contribuente in grado di conoscere l'an ed il quantum dellapretesa tributaria al fine di approntare una idonea difesa, sicchè ilcorrispondente obbligo deve ritenersi assolto con l'enunciazione deipresupposti adottati; invece, la prova attiene al diverso piano delfondamento sostanziale della pretesa tributaria ed al suo accertamento ingiudizio in presenza di specifiche contestazioni dello stesso, sicchè indefinitiva tra l'una e l'altra corre la stessa differenza concettuale che vi ètra allegazione di un fatto costituivo della pretesa fatta valere in giudizio eprova del fatto medesimo.5.3. Il requisito motivazionale dell’atto impositivo esige, oltre allapuntualizzazione degli estremi soggettivi e oggettivi della posizionecreditoria dedotta, soltanto l’indicazione dei fatti astrattamentegiustificativi di essa, che consentano di delimitare l’ambito delle ragioniadducibili dall’ente impositore nell’eventuale successiva fase contenziosa,restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell’atto le questioniriguardanti l’effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a daresostegno alla pretesa impositiva (cfr. Cass. n. 28375 del 2018; Cass. n.15309 del 2021; Cass. n.27835/2025).Inoltre, come emerge dall’avviso allegato, risulta sia per gli immobilidestinati ad alberghi – di cui sono indicati anche i dati catastali – sia per ilocali a diversa destinazione, la categoria catastale, la destinazione, letariffe e le aliquote applicate, oltre alle superfici tassate.Numero registro generale 5952/2024Numero sezionale 2408/2026Numero di raccolta generale 12090/2026Data pubblicazione 30/04/20265.4. Val poi la pena di aggiungere che il motivo si presenta infondatoanche sotto altri profili, in quanto le ragioni di contestazioni si sonoconcentrate sulla mancata indicazione dei dati con cui sono state misuratele superfici tassabili, misurazione che il Comune ha poi affermato nelgiudizio di merito, di aver estratto dalla scheda tecnica sottoscritta anchedalla società e redatta, in sede di sopralluogo, dalla concessionaria delComune.5.5. Una volta indicata la superficie occupata e le unità immobiliarioggetto di imposta identificate facilmente dalla proprietaria attraversol’indicazione della loro ubicazione (ed anche dei dati catastali laddoveindividuati), deve ritenersi assolto l’onere motivazionale a caricodell’amministrazione comunale.5.6. Questa Corte ha ribadito, in tema di TARSU, in questo caso Tari, chela verifica dell'adeguatezza della motivazione dell'avviso di accertamentova condotta in base alla disciplina dettata, per l'accertamento dei tributi dicompetenza degli enti locali, dall'art. 1, comma 162, della legge n. 296 del2006, sicché, ove l'accertamento venga effettuata sulla base dell'omessoversamento, deve ritenersi sufficiente l'indicazione nell'atto della superficieaccertata o della tariffa ritenuta applicabile, in quanto tali elementi,integrati con gli atti generali (quali i regolamenti o altre deliberecomunali), sono idonei a rendere comprensibili i presupposti della pretesatributaria, senza necessità di indicare le fonti probatorie e le indaginieffettuate per rideterminare la superficie tassabile, potendo ciò avvenirenell'eventuale successiva fase contenziosa (Cass., Sez. 5, Ordinanza n.20620 del 31/07/2019; Cass. n. 26691/2025 del 03-10-2025).5.7. E non vi è dubbio che la valutazione di sufficienza motivazionaledell’avviso resa dalla Commissione regionale risulti chiara ed espressacome emerge – con ogni evidenza - dal resoconto che precede (con ciòdovendo essere disatteso il terzo motivo di ricorso nella parte in cui èstata eccepita la sussistenza di una motivazione apparente dellaNumero registro generale 5952/2024Numero sezionale 2408/2026Numero di raccolta generale 12090/2026Data pubblicazione 30/04/2026sentenza), ma anche conforme, in diritto, all’art. 7 della legge n.212/2000, recando sufficiente indicazione tanto dei presupposti di fattoquanto delle ragioni giuridiche della pretesa; e ciò con speciale riguardo alnucleo fondamentale della controversia, costituito appunto dalle superficiritenute tassabili perché produttive di rifiuti non esenti dal regime diprivativa (così, tra le tante, Cass., Sez. T, 27 giugno 2023, n. 18387;Cass., Sez. T, 21 giugno 2023, n. 17840, che richiama cfr. Cass., Sez. V,28 giugno 2017, n. 16147, Cass. Sez. V, 13 febbraio 2015, n. 2928,Cass., Sez. V, 4 aprile 2013, n. 8312; Cass., Sez. V, 19 dicembre 2022, n.37170; Cass., Sez. 5 civ., 13 novembre 2018, n. 29093, che richiamaCass. Sez. VI/III, 28 settembre 2016, n. 19048 e, sul piano generale,Cass., Sez. U. civ., 27 dicembre 2019, n. 34469; Cass., Sez. T., 25ottobre 2022, n. 31554, che richiama Cass., Sez. V, 4 aprile 2013, n.8312, Cass., Sez. V, 19 aprile 2013, n. 9536, Cass., Sez. V, 10 dicembre2021, n. 39283, Cass., Sez. V, 6 novembre 2019, n. 28570, Cass., Sez. V,14 marzo 2022, n. 8156, Cass., Sez. VI/V, 11 maggio 2022, n. 14905 edancora Cass., Sez. I, 19 aprile 2022, n. 12481; ancora, più recentemente,Cass., Sez. T. 10 giugno 2024, n. 16096).5.8. Va, pertanto, escluso che possa essere censurata come mancanza dimotivazione l’omessa individuazione di tutte le fonti probatorie o delleindagini effettuate per rideterminare l’area, ben potendo tali indicazioniessere fornite nell’eventuale successiva fase contenziosa, in cui l’enteimpositore ha l’onere di provare l’effettiva sussistenza dei presupposti perl’applicazione del criterio prescelto ed il contribuente la possibilità dicontrapporre altri elementi sulla base del medesimo criterio o di altriparametri (Cass., Sez. 5″, 31 luglio 2019, n. 20620; Cass., Sez. 5″, 13agosto 2020, n. 16996).5.9. Nel caso in esame, il Comune ha prodotto in giudizio il verbale -scheda redatta all’esito del sopralluogo svolto nel contradditorio con laproprietà per la misurazione delle superfici, superfici che necessariamenteNumero registro generale 5952/2024Numero sezionale 2408/2026Numero di raccolta generale 12090/2026Data pubblicazione 30/04/2026risultano più estese di quelle dichiarate, poiché l’androne come il cortile, icorridoi e le scale sono, com’è noto, ambienti che consentono la presenzaumana e dunque indubbiamente produttivi di rifiuti urbani o assimilati.5.10. Sempre con riferimento alla completezza della motivazionedell'avviso di accertamento avente ad oggetto l’imposta, secondol'orientamento consolidato di questa Corte, l'obbligo motivazionaledell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui ilcontribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria neisuoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'"an" ed il"quantum" dell'imposta: in particolare, il requisito motivazionale esige,oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi dellaposizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamentegiustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioniadducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa,restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioniriguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a daresostegno alla pretesa impositiva (Sez. 5, n. 26431 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Cass.n.34014/2022).5.11. Nella fattispecie sub iudice, non si evidenzia alcuna insufficienzamotivazionale dell’avviso, tanto più che la ricorrente contesta le categorietariffarie applicate che quindi sono state indicate nell’avviso diaccertamento, nonché le superfici tassate in quanto superiori a quelledichiarate. In materia opera, poi, altro principio per il quale “la polisistematicità del sistema tributario comporta necessariamente che, inrelazione a ciascuna imposta, la esistenza e la congruità della motivazionedel singolo atto impositivo sia verificata secondo le regole dettate per iltributo cui l’atto stesso afferisce” ([OSCURATO:PERSONA]. n. 5190 del 2015; n. 24267del 2011; n. 1332 e n. 8451 del 2005, n. 17356 del 2003).5.12. Va pertanto escluso che possa essere censurata come mancanza dimotivazione la dedotta vincolatività dell’atto, non avendo parte ricorrente[OSCURATO:PERSONA] registro generale 5952/2024Numero sezionale 2408/2026Numero di raccolta generale 12090/2026Data pubblicazione 30/04/2026dedotto le insufficienze motivazionali dell’avviso di accertamento cheriporta le fonti regolamentari per rideterminare l’area, le superfici e letariffe, laddove il riferimento operato dal giudice è valso solo arappresentare non solo l’obbligo dell’ente di emettere l’atto, ma anche chelo stesso ha un contenuto prestabilito da norme tecniche, ritenuto idoneoa rappresentare le ragioni della pretesa.5.13. Nemmeno risulta sovvertito l’onere probatorio, ai sensi dell’art. 2697c.c., avendo il giudice regionale ritenuto che il Comune avesse dimostratola maggiore superfice tassabile in base alla predetta scheda di rilevazionedella misura delle aree, considerata valevole anche per l’anno di impostain esame, anche in ragione di mancate evidenze contrarie e didichiarazione di variazione dello stato dei luoghi.6. Il quarto mezzo di ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma,n. 4, c.p.c., la nullità illegittimità della sentenza per violazione dell’art. 7,legge 212/2000, 3, legge 241/90, nonché dell’art. 2697 c.c. dell’art. 7,comma-5 bis, d.lgs. 546/92; la pronuncia impugnata avrebbe violato laregola di riparto dell’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c. posto cheagli atti di causa risultava la contestazione della Società della mancanzadel fondamento sostanziale della pretesa, non avendo il Comune indicatonell’atto impugnato, né allegato “le schede di censimento del 2016” su cuisi sarebbe fondata la pretesa, che non avrebbero potuto essereconsiderate quale elemento fondante la prova della maggiore pretesa aifini dell’altro e diverso tributo (TARI 2018) stante la diversità oggettiva deipresupposti impositivi e dei criteri di determinazione del quantum tra i duetributi. Inoltre, la scheda redatta dal personale della RTI Equitalia-Geset-[OSCURATO:SOCIETA] per gli anni 2010-2012 a fini TARSU risulta prodotta dal Comunesolo in corso in giudizio.Si afferma che, pur volendo considerare ciò che “si ricava” dalla scheda dicensimento n. 19110 redatta da RTI dopo il sopralluogo del 2.3.2016,dalla stessa non è dato in ogni caso comprendere in che modo sarebberoNumero registro generale 5952/2024Numero sezionale 2408/2026Numero di raccolta generale 12090/2026Data pubblicazione 30/04/2026state rilevate le superfici imponibili ai fini della TARSU (all’epoca) delleoccupazioni della TIEMPO avendo ivi i controllori riportato soltanto lalunghezza e la larghezza delle superfici “misurate”. In particolare, nellascheda con riferimento alla superficie di [OSCURATO:PERSONA] 9 per uffici di mq.806,00 e per depositi di mq. 508,00, rispetto a quella dichiarata (di mq.250) il soggetto che ha effettuato all’epoca il sopralluogo nel 2016 da cuidipende l’erroneo rilevamento delle superfici tassabili di cui è causa èstato il Raggruppamento temporaneo d’impresa RTI formato da EquitaliaSpa – [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:SOCIETA] cui vennero affidate, all’epoca, le funzionidi accertamento e riscossione della TARSU per gli anni 2010-2011 e 2012.Il predetto raggruppamento RTI, di recente, è stato riconosciuto soggettonon legittimato in virtù del fatto che [OSCURATO:SOCIETA] non è risultata iscrittanell’albo dei concessionari di cui all’art. 53 d.lgs. 446/97, come affermatodalla Corte di legittimità con provvedimento n. 16261 dell’ [OSCURATO:DATA_NASCITA],secondo cui che “L'obbligo di iscrizione all'Albo non va riferito al R.T.I.,soggetto non previsto dal D.M. n. 289 del 2000, art. 2, ma esattamentealle singole imprese chiamate a svolgere il servizio di accertamento,liquidazione e riscossione dei tributi …”.6.1. La censura non ha pregio.6.2. Quanto alla circostanza che le schede di rilevazioni sarebbero stateredatte dalla RTI illegittimamente per la mancata iscrizione all’albo di unadelle società appartenenti al raggruppamento, questa Corte ha chiaritoanche di recente che:- la disciplina del [OSCURATO:PERSONA] diImprese portata dal d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 37 (v. poi, neglistessi sostanziali termini, il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 48) distinguedue tipi di raggruppamento, quello orizzontale (quando, per i servizi e leforniture tutte le imprese riunite eseguono la medesima prestazione) equello verticale (quando, invece, per i servizi e le forniture, la mandatariaesegue la prestazione principale e le mandanti eseguono le prestazionisecondarie), essendo, inoltre, consentito anche il raggruppamento c.d.Numero registro generale 5952/2024Numero sezionale 2408/2026Numero di raccolta generale 12090/2026Data pubblicazione 30/04/2026misto, che è un raggruppamento verticale in cui l'esecuzione delle singoleprestazioni (per i servizi e le forniture) viene assunta da subassociazioni ditipo orizzontale; - «come ribadito anche dalla giurisprudenzaamministrativa (cfr. Cons. St. nn. 435/2005, 2294/2002, 2580/2002), invia generale, in caso di partecipazione alla gara - indetta perl'aggiudicazione di appalto di servizi - di imprese riunite inraggruppamento temporaneo, come nel caso di specie, occorre distinguerenettamente fra i requisiti tecnici di carattere oggettivo (afferenti in viaimmediata alla qualità de prodotto o servizio che vanno accertati mediantesommatoria di quelli posseduti dalle singole imprese), dai requisiti dicarattere soggettivo (che devono essere posseduti singolarmente daciascuna associata), tanto che può verificarsi l'ipotesi di concorrente che,sebbene fornito di tutti i requisiti di qualificazione, non sia in grado dioffrire uno specifico servizio per la cui erogazione avrebbe, in astratto,tutti i titoli in termini di capacità organizzativa, di controllo e di serietàimprenditoriale»; - «secondo un principio di fondo del sistema, talicertificazioni costituiscono, infatti, un requisito tecnico di caratteresoggettivo e devono essere possedute da ciascuna delle imprese associatea meno che non risulti che esse siano incontestabilmente riferiteunicamente ad una parte delle prestazioni eseguibili da alcune soltantodelle imprese associate (cfr. Cons. St. nn. 1459/2004, 2569/2002)»; -«più volte, pertanto, è stato ribadito che sul piano sostanziale lacertificazione di qualità, diretta a garantire che un'impresa è in grado disvolgere la sua attività almeno secondo un livello minimo di qualitàaccertato da un organismo a ciò preposto, è un requisito che deve essereposseduto da tutte le imprese chiamate a svolgere prestazioni tra lorofungibili (cfr., ex plurimis, Cons. St., nn. 4668/2006, 2756/2005,2569/2002, 5517/2001)». Nulla escludeva, nella fattispecie, chel’affidamento dei servizi in questione avvenisse dietro distinzione traNumero registro generale 5952/2024Numero sezionale 2408/2026Numero di raccolta generale 12090/2026Data pubblicazione 30/04/2026ultime, non risultasse necessaria l’iscrizione all’Albo (v. in questo senso v.Cass., 6 dicembre 2024, n. 31391, cit.).6.3.La stessa giurisprudenza amministrativa, difatti, aveva rimarcato -anche nella prospettiva della necessaria ricorrenza del requisitodell’iscrizione in un albo speciale (Albo per l'accertamento e riscossionedelle entrate degli enti locali) qual prescritta, ai fini dell’affidamento a terzidei servizi di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi dal d.lgs.n. 446 del 1997, art. 53 (Albo disciplinato, poi, dal d.m. 11 settembre2000, n. 289) - la distinzione tra concessione (in senso proprio) di unpubblico servizio e affidamenti (in convenzione) di attività di supporto (allagestione, accertamento e riscossione delle entrate tributarie) che, - noncomportando «la delega al privato della potestà pubblicistica» (che rimanedi pertinenza dell’Ente impositore), - si risolvono in prestazioni(meramente) strumentali rispetto alle quali «il controllo e la responsabilitàsu tutte le attività di accertamento e riscossione rimane in capo allastazione appaltante, attraverso l'utilizzo di modelli da questa predisposti,nonché attraverso il controllo e l'assunzione di responsabilità da parte delfunzionario responsabile del Comune su tutte le attività svoltedall'aggiudicataria» (così che «il potere tributario resta di pertinenza delComune» cui fanno capo «la titolarità degli atti e la riscossione delleentrate derivanti dal servizio»; v. [OSCURATO:PERSONA], sez. II, 10 maggio 2016, n.5470; [OSCURATO:PERSONA], 24 marzo 2016, n. 424; Cons. Stato, sez. V, 20 aprile2015, n. 1999; Cons. Stato, sez. V, 24 marzo 2014, n. 1421). E, conriferimento alla natura dei [OSCURATO:PERSONA] di Imprese, si è,per l’appunto rilevato che (solo) in relazione ad un affidamento di serviziper il quale la legge di gara non distingue tra prestazioni principali esecondarie, limitandosi ad elencare le attività dedotte in contratto, nonpuò essere ammessa la partecipazione di raggruppamenti temporanei diimprese di tipo "verticale", con la conseguenza che, potendo operare intale contesto solo dei raggruppamenti di tipo "orizzontale" (nei quali, "gliNumero registro generale 5952/2024Numero sezionale 2408/2026Numero di raccolta generale 12090/2026Data pubblicazione 30/04/2026operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione"), ipartecipanti alla gara avrebbero dovuto essere in possesso di tutti irequisiti - nessuno escluso - previsti dalla lex specialis per eseguire leprestazioni oggetto dell'appalto, relativamente alle quali assumonoindistintamente responsabilità solidale (Consiglio di Stato, sez. V, 7ottobre 2020, n. 5936; Consiglio di Stato, sez. V, 5 aprile 2019, n. 2243;Consiglio di Stato, sez. V, 7 dicembre 2017, n. 5772).6.4. Ai fini in discorso, la distinzione tra attività principali e attivitàsecondarie – in tema di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi– deve ritenersi venuta meno, con la conseguente necessità di iscrizioneall’Albo previsto dall’art. 53, cit. (in apposita sezione) anche per losvolgimento di attività di supporto, solo a seguito dell’attuazione dellalegge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, comma 805 ad opera del d.m. 13aprile 2022, n. 101 (v., difatti, [OSCURATO:PERSONA], sez. I, 15 novembre 2023, n.935). D'altra parte, la superfluità dell'iscrizione all'albo ministeriale diimprese associate per l'esclusivo svolgimento di attività secondarie oaccessorie rispetto alle attività di accertamento e riscossione dei tributitrova positivo riscontro nella stessa disciplina del diritto unionale. (Cass.n. 31391/2024 Cass. 15559/2025 15997/2025; Cass. 22012/2025;221011/25).6.5. In definitiva, la disciplina unionale consente che il raggruppamentotemporaneo, come unico "operatore economico", ai fini dellapartecipazione alla procedura di aggiudicazione, possa beneficiare dellecapacità riferibili alle singole imprese associate e che ciascuna delleimprese associate possa usufruire delle capacità riferibili alle altrenell'ambito unitario del raggruppamento temporaneo nei rapporti esternicon l'amministrazione aggiudicatrice. In tal modo, si realizza un fenomenodi reciproca e vicendevole osmosi tra le singole imprese associate, da unlato, e tra queste e il raggruppamento temporaneo nel suo complesso,dall'altro lato, in modo che le capacità dell'una siano paritariamenteNumero registro generale 5952/2024Numero sezionale 2408/2026Numero di raccolta generale 12090/2026Data pubblicazione 30/04/2026condivise con le altre e siano cumulativamente imputate alraggruppamento temporaneo nella relazione corrente conl'amministrazione aggiudicatrice, fermi restando i poteri di verifica e diadeguamento che sono riservati a quest'ultima dall'art. 63 della citatadirettiva n. 2014/24/UE. Per cui, ciò che rileva in tale contesto è il legameassociativo, con reciproca vincolatività, tra le imprese munite e le impresesprovviste del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività qualificata, cheviene in tal modo a concentrarsi - ai soli fini della partecipazione allaprocedura selettiva - in capo al raggruppamento temporaneo nella vestedi unico operatore economico «che offra sul mercato la realizzazione dilavori e/o di un'opera, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi»Sotto, poi, il distinto profilo del concreto esercizio del potere impositivo –qual correlabile alla paternità dell’avviso di accertamento – il giudice delgravame ha (anche qui) ben specificamente accertato come la società noniscritta al cennato Albo (la [OSCURATO:SOCIETA].) fosse rimasta estraneaall’adozione dell’avviso di accertamento, espletando mere attivitàcomplementari (v. Cass., 6 dicembre 2024, n. 31391, cit.). E, inparticolare, si è rimarcato che tanto il potere gestorio dell'impresamandataria quanto il potere rappresentativo del legale rappresentate dellastessa non derivano direttamente dalla legge, ma dalla designazionedell'impresa mandataria liberamente e volontariamente effettuata dalleimprese raggruppate, così che – non operando, in ambito negoziale didiritto privato, il principio delegatus delegare non potest – non sussistonoragioni per restringere l'operatività degli ordinari principi dellarappresentanza negoziale con riferimento al rilascio di procure da partedel legale rappresentante dell’impresa mandataria (Cass., 27 aprile 2016,n. 8407).6.6. Per quanto concerne la censura relativa alla valutazione delle schededi rilevazione delle superfici, appare opportuno ribadire che la valutazionedei fatti di causa rientra nel sovrano apprezzamento del giudice di meritoNumero registro generale 5952/2024Numero sezionale 2408/2026Numero di raccolta generale 12090/2026Data pubblicazione 30/04/2026non sindacabili in sede di legittimità. La Corte di cassazione, invero, non èlegittimata a compiere una rivalutazione degli atti processuali, dei fatti odelle prove, potendo solo controllare che la motivazione della sentenzaoggetto di impugnazione sia lineare e scevra di vizi logici (ex plurimus,Cass. n. 20753/2021; n. 2573/2025), a nulla rilevando che quelle provepossano essere valutate anche in modo differente rispetto a quantoritenuto dal giudice di merito. In particolare, il giudizio di rilevanzaprobatoria dei documenti è rimesso al libero convincimento del giudice delmerito. In tema di procedimento civile, infatti, sono riservate al giudice delmerito l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, ilcontrollo dell’attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra lerisultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti indiscussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazionedel proprio convincimento (Cass. n. 4370/2024).6.7. Infine, non ricorre la violazione dell’art. 2697 c.c., censurabile percassazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., soltantonell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una partediversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizionedelle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni enon invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudiceabbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. 17 giugno 2013, n.15107; Cass. 29 maggio 2018, n. 13395).6.8. Nel caso di specie, esso è stato correttamente posto a carico delComune siccome onerato della prova della maggiore estensione dellasuperficie occupata, quale fatto costitutivo del credito tributario (Cass. 28settembre 2006, n. 21028; Cass. 8 febbraio 2010, n. 2728; Cass. 28maggio 2018, n. 13264).6.9. Infatti, la CTR ha, in particolare, valutato la scheda di rilevazionedella maggiore superficie occupata redatta nel contraddittorio con laNumero registro generale 5952/2024Numero sezionale 2408/2026Numero di raccolta generale 12090/2026Data pubblicazione 30/04/2026contribuente e relativa alla medesima tassa (Tarsu) sulla cui scia si collocala Tari.7. Il quinto strumento di ricorso prospetta, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 7,legge 212/2000, 3, legge 241/90, nonché degli artt. 7, comma 2, letteragg-quater del d.l. n. 70/2011, 1, commi 162 e a 163, L. 296/2006, 72,comma 1, d.lgs. n. 507/1993 ; per avere il decidente confermato che“l’atto impugnato si profila chiaramente come un avviso di accertamentoper omesso/parziale versamento”, correttamente motivato, per relationemalle schede di censimento e, quindi, dipendente dalle superfici rilevate inquel sopralluogo (per TARSU 2010-2012), il che avrebbe dovuto indurre laCorte a concludere che il Comune, a fronte del mancato/omessoversamento da parte della Società della TARI 2018, non avrebbe dovutoemettere un “nuovo” avviso di “accertamento” ma limitarsi a riscuotere ciòche risultava nelle sue liste di carico con il mezzo appropriato, ovvero, nelcaso concreto, con l’ingiunzione rafforzata ai sensi dell’art. 7, comma 2,lettera gg-quater del d.l. n. 70/2011.8. L’ultimo strumento di ricorso reca la seguente rubrica nullità dellasentenza sulle sanzioni per motivazione apparente in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4 c.p.c. ; per avere il giudicante copiato testualmente lededuzioni del comune, respingendo la censura, senza alcun riferimento aimotivi di appello.9. Le ultime due censure non hanno pregio.9.1. In particolare, la penultima censura proposta si pone non solo innetto contrasto con quanto accertato dal decidente in merito alla naturadell’atto opposto, individuato nell’avviso di accertamento sussumibile,pertanto, nell’alveo dell’art. 1, comma 161, legge n. 296/2006, mamescola temi disomogenei fra di loro, quali il vizio di motivazione dellasentenza e la non condivisione delle argomentazioni svolte dal Giudiced’appello, riproponendo, peraltro, in questa sede una serie di circostanzeNumero registro generale 5952/2024Numero sezionale 2408/2026Numero di raccolta generale 12090/2026Data pubblicazione 30/04/2026relative alla natura dell’atto opposto all’evidenza non esaminabili perqueste sede.9.2. Si afferma che trattasi di una ingiunzione di pagamento per averel’ente locale proceduto alla riscossione diretta, sul presupposto cheessendo stata presentata la denuncia e non avendo il Comune contestatoi dati in essa indicati, il d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 72, comma1, consente all’ente impositore di procedere direttamente alla liquidazionedella T.A.R.S.U., sulla base degli elementi dichiarati dallo stessocontribuente originariamente, ed alla conseguente iscrizione a ruolo,dati in esso contenuti.9.3. Tuttavia, nella presente fattispecie, dalle medesime asserzioni diparte ricorrente risulta che la denuncia infedele è stata rettificatadall’amministrazione, includendo tutte le aree ed i locali esclusi dallacontribuente, il che rendeva necessario procedere, come avvenuto, conl’emanazione dell’avviso adottato peraltro in tema di TARI, conapplicazione dell’art. 1, comma 161, L. 296/2006, laddove se la ricorrenteavesse voluto usufruire di una parziale esenzione o riduzione della tariavrebbe dovuto invocarla al Comune, delimitando le aree che perdestinazione o struttura sono improduttive di rifiuti.9.4. Pertanto, correttamente e motivatamente la Corte distrettuale haindividuato nell’atto opposto un avviso di accertamento riconducibile alladisciplina dell’art. 1, comma 161, summenzionato.10. Quanto alla dedotta nullità della decisione impugnata per difetto dimotivazione o motivazione apparente sul motivo di appello in ordine allesanzioni, è sufficiente rinviare all’illustrato riassunto della pronunciaimpugnata, la quale dà conto dell’ampia motivazione offerta sul tema inrassegna, dovendosi sul punto richiamare quanto osservato in relazione alprimo motivo della presente impugnazione.11. Segue il rigetto del ricorso.Numero registro generale 5952/2024Numero sezionale 2408/2026Numero di raccolta generale 12090/2026Data pubblicazione 30/04/202612. Le spese seguono l’ordinario criterio della soccombenza. A carico dellaparte ricorrente, stante la declaratoria di rigetto del ricorso, sussistel’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, sedovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione (Cass.Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla refusione dellespese di lite sostenute dal Comune che liquida in euro 3.000,00 percompensi, oltre 200, 00 euro per esborsi, rimborso forfettario ed accessoricome per leggeAi sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012,n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale della Sezionetributaria della Corte di Cassazione del 12 marzo 2026.Il PresidenteUgo Candia