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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 1 luglio 2026

Cassazione n. 22559/2026

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Data pubblicazione 01/07/2026avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 8252/2024 depositata il30/09/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno26/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza n. 8252/2024, pubblicata in data 30 settembre2024, il Tribunale di Napoli, nella regolare costituzione dell’appellataEUROSON [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] C., ha accolto ilgravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] 1 CENTRO avverso la sentenza delGiudice di Pace di Napoli n. 10103/2021, pubblicata il 9 aprile 2021 e,per l’effetto, in parziale riforma della sentenza, ha accolto l’opposizioneal decreto ingiuntivo n. 3315/2018, revocando il decreto medesimo econdannando [OSCURATO:PERSONA] 1 CENTRO al pagamento in favore dellaEUROSON [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] C. della somma di €1.430,88 oltre interessi, compensando le spese del primo grado digiudizio e gravando [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. [OSCURATO:PERSONA] C. delle spese del grado di appello.2. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Napoli aveva integralmente respintol’opposizione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] 1 CENTRO avverso il decretoingiuntivo, ottenuto dalla odierna ricorrente a titolo di corrispettivo perla fornitura di protesi acustiche.3.

Il Tribunale ha evidenziato in premessa che il gravame di ASLNAPOLI 1 CENTRO concerneva esclusivamente la regolamentazionedegli interessi, in quanto l’appellante censurava la decisione di primecure per aver ritenuto applicabile il tasso ex art. 5, comma 1, D. Lgs.n. 231/2002, come già previsto nel decreto ingiuntivo opposto.A sostegno del gravame [OSCURATO:PERSONA] 1 CENTRO aveva dedotto chela fornitura di protesi acustiche rinviene la propria fonte in un rapportoSez.

S1 - R.G. 6586/2025 – CC 26/06/2026 - Pagina nr. 2 di 14Numero registro generale 6586/2025Numero sezionale 2925/2026Numero di raccolta generale 22559/2026Data pubblicazione 01/07/2026di natura concessoria intercorrente con la p.A. - e non in una meratransazione commerciale – trovando applicazione la procedura previstadal D.M. n. 332/1999 e dalla delibera della Regione Campania n. 315dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e considerata altresì l’assenza di un contratto diprestazione di servizi stipulato tra le parti.Aveva quindi argomentato che gli interessi erano da ritenersi dovutinella misura legale dall’atto di costituzione in mora, o dalla domanda,dovendosi in particolare identificare il luogo di pagamento, non neldomicilio del creditore, bensì nella sede dell’Ufficio di Tesoreria dellaASL.4.

Il Tribunale, nell’accogliere il gravame, ha argomentato che:− la fornitura di protesi a carico del Servizio sanitario nazionalenon rinviene la propria fonte in un contratto, ma in unprocedimento amministrativo tipizzato, integralmente regolatodal D.M. n. 332/1999 ed articolato in una sequenza di attiamministrativi – prescrizione medica, autorizzazione della ASL,fornitura del dispositivo da parte di soggetto convenzionato esuccessivo collaudo – soltanto al termine della quale sorge ildiritto del fornitore al pagamento del corrispettivo;− detto meccanismo risulta del tutto distinto dalle forniturecontrattuali di beni o servizi commissionate direttamente dallaASL per il proprio fabbisogno, rispetto alle quali operano leregole dell’evidenza pubblica e della contrattualistica pubblica;− non può attribuirsi natura commerciale al rapporto sulla basedi accordi regionali con le categorie dei fornitori, dal momentoche tali accordi, una volta recepiti in atti amministrativi,perdono ogni connotazione negoziale e non sono comunqueidonei a configurare una transazione commerciale ai sensi delD.

Lgs. n. 231/2002;Sez.

S1 - R.G. 6586/2025 – CC 26/06/2026 - Pagina nr. 3 di 14Numero registro generale 6586/2025Numero sezionale 2925/2026Numero di raccolta generale 22559/2026Data pubblicazione 01/07/2026− andava esclusa la sussistenza di un potere contrattuale in capoai funzionari ASL che avevano autorizzato la fornitura, e ciò siaperché la rappresentanza legale dell’ente spetta al DirettoreGenerale sia perché – nel concreto – l’odierna ricorrente nonaveva prodotto l’atto di organizzazione aziendale di dirittoprivato, previsto dall’art. 3, comma 1-bis, D. Lgs. n. 502/1992,idoneo a determinare la delega dei poteri rappresentativi adaltri soggetti facenti parte dell’organico aziendale;− era da escludersi, quindi l’applicabilità sia degli interessimoratori previsti dal D. Lgs. n. 231/2002 sia degli interessi exart. 1284, quarto comma, c.c., e ciò in quanto la particolarenatura dell’obbligazione pecuniaria – qualificata come querable– consente di individuare un limite sistematico all’operativitàdel tasso maggiorato.In conclusione, assente un formale atto di costituzione in mora, ilTribunale ha concluso che erano dovuti i soli interessi al tasso legale,con decorrenza dalla data di notifica del decreto ingiuntivo.5.

Per la cassazione della sentenza del Tribunale di Napoli ricorreEUROSON [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] C.Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] 1 CENTRO.6.

La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, anorma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.Le parti hanno depositato memorie.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è affidato a tre motivi.1.1.

Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione del D. Lgs. n. 231/02 edell’art. 17, n. 4, r.d. n. 2440/23, “per aver il Tribunale erroneamenteSez.

S1 - R.G. 6586/2025 – CC 26/06/2026 - Pagina nr. 4 di 14Numero registro generale 6586/2025Numero sezionale 2925/2026Numero di raccolta generale 22559/2026Data pubblicazione 01/07/2026omesso di ravvisare che a monte dell’obbligazione pecuniaria azionatadovesse essere ravvisata una valida (anche formalmente) fattispecienegoziale tale da integrare una ipotesi di “transazione commerciale” dicui all’art. 2 d.l.vo n. 231/02”.Si argomenta che “il Tribunale non avrebbe potuto, ai sensi dell’art.17 R.D. n. 2440/1923, escludere il perfezionamento della fontecontrattuale generante l’obbligazione pecuniaria di cui alla domanda”.In particolare, la ricorrente deduce che la disciplina regolamentarenon viene ad escludere la natura negoziale del rapporto, imponendosolo la modalità di formazione progressiva: il perfezionarsi del rapportoautorizzazione della ASL-realizzazione del presidio-collaudo e consegnaverrebbe ad integrare il requisito della forma scritta ad substantiamrichiesto per i contratti della pubblica amministrazione, anche ai sensidell’art. 17 r.d. n. 2440/1923.La mancanza di un unico documento contrattuale non varrebbe adescludere il perfezionamento del contratto, trattandosi di contrattistipulati “per corrispondenza” con imprese commerciali.Il ricorso, ulteriormente, censura la decisione impugnata nella partein cui la stessa ha ritenuto assenti i poteri rappresentativi in capo aisoggetti che rilasciano l’autorizzazione ed oppone che l’odiernacontroricorrente non aveva mai contestato la legittimità delleautorizzazioni rilasciate, da ciò derivando ulteriormente che il rapportodoveva essere qualificato come transazione commerciale tra impresa epubblica amministrazione, con piena applicabilità degli interessimoratori ex D. Lgs. n. 231/2002.1.2.

Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art.360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1284, quartocomma, c.c., nonché “connessa nullità della sentenza e delSez.

S1 - R.G. 6586/2025 – CC 26/06/2026 - Pagina nr. 5 di 14Numero registro generale 6586/2025Numero sezionale 2925/2026Numero di raccolta generale 22559/2026Data pubblicazione 01/07/2026procedimento per violazione dell’art. 132 n. 4) cpc in relazione all’art.360 n. 1 e 4) cpc”, “per aver il Tribunale comunque esclusol’applicabilità alla fattispecie (una volta ricondotta a fonte noncontrattuale) della indicata disposizione in via “interpretativa e/osistematica”.Come sintetizzato dallo stesso ricorso “si contesta l’ulteriorepassaggio decisionale contenuto nella sentenza impugnata per cui -ancorché il Tribunale avesse dichiarato di partecipare al principio didiritto acclarato da Codesta Giustizia (Cass.

III Sez.ne Civ. ord. n.61/23) secondo il quale il disposto codicistico di cui al IV co. dell’art.1284 andasse applicato ad obbligazioni fondate su titolo anche diversorispetto a quello squisitamente contrattuale – lo stesso andava, esclusocon riferimento alla precipua vertenza in virtù di sue non meglioprecisate specificità”.Il ricorso censura la decisione del Tribunale, evidenziando chequest’ultimo, pur richiamando l’orientamento di questa Corte - secondocui l’art. 1284, quarto comma, c.c. è applicabile anche a obbligazionifondate su titolo non contrattuale, - ne ha poi escluso l’operatività nelcaso concreto facendo riferimento a non meglio precisate “specificità”dell’obbligazione, ricollegate alla sua natura querable.Argomenta la ricorrente che l’argomentare del Tribunale sarebbesia giuridicamente errato - perché l’art. 1284, quarto comma, c.c.costituisce una fonte autonoma rispetto al D. Lgs. n. 231/2002,perseguendo finalità proprie - di deterrenza dell’inadempimento edeflazione del contenzioso, indipendenti dalla qualificazione delrapporto come transazione commerciale – sia viziato sotto il profilomotivazionale, poiché la sentenza non chiarisce in base a quali elementilogici o sistematici l’obbligazione in esame sarebbe sottratta all’ambitoapplicativo della norma.Sez.

S1 - R.G. 6586/2025 – CC 26/06/2026 - Pagina nr. 6 di 14Numero registro generale 6586/2025Numero sezionale 2925/2026Numero di raccolta generale 22559/2026Data pubblicazione 01/07/2026La ricorrente deduce, pertanto, la sussistenza di una motivazioneapparente o perplessa, in violazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c., nonessendo percepibile l’iter logico che ha condotto il giudice di appello aescludere l’applicazione dell’art. 1284, quarto comma, c.c., nonostanteil riconoscimento, in astratto, della sua estensione anche alleobbligazioni non contrattuali.1.3.

Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.“per aver il Tribunale, in riforma della sentenza del GdP oggetto digravame, disposto la soccombenza processuale dell’appellato incostanza dell’accoglimento in parte de quo della sua pretesagiudiziaria”, argomentando il ricorso che “la decisione adottata deveessere ritenuta lesiva delle norme processuali indicate, nella misura incui ha posto a carico dell’appellato le spese di lite ancorché le sueragioni di diritto fossero state complessivamente (nel corso di entrambii gradi di giudizio) per gran parte affermate”, omettendo di applicarela regola della causalità.2.

Il ricorso, nell’insieme di motivi in cui si articola, non può trovareaccoglimento.2.1.

Il primo motivo di ricorso è in parte inammissibile, in parteinfondato.Inammissibile nella sua prima parte, in quanto lo stesso non siconfronta con l’effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata.Il Tribunale, infatti, non ha basato la propria decisione sul profilodel rispetto della forma scritta – come sembra invece opinare il ricorso- ma ha invece evidenziato la peculiarità della procedura per lafornitura di protesi al [OSCURATO:PERSONA], giungendo allaconclusione per cui la stessa trova la propria fonte non in un contrattobensì in un procedimento amministrativo caratterizzato da unaSez.

S1 - R.G. 6586/2025 – CC 26/06/2026 - Pagina nr. 7 di 14Numero registro generale 6586/2025Numero sezionale 2925/2026Numero di raccolta generale 22559/2026Data pubblicaz ion e 01/07/2026sequenza di atti, solo al termine della quale può ritenersi maturato ildiritto al pagamento del corrispettivo.Questa ratio viene effettivamente censurata dal motivo nel suosuccessivo sviluppo, ma le deduzioni formulate, a tal fine, dallaricorrente, devono ritenersi infondate.Questa Corte, infatti, ha avuto modo di puntualizzare recentementeche la fornitura di ausili ortopedici a carico del servizio sanitarionazionale consegue ad un rapporto obbligatorio frutto della sequenzaprocedimentale prevista dal D.M. n. 332/1999 e non della volontànegoziale delle parti, traendo da tale inquadramento l’ulterioreaffermazione – che nella specie rileva in relazione al secondo motivo –per cui, in caso di ritardo nel pagamento del corrispettivo da parte delsoggetto pubblico, non possono essere riconosciuti alla societàfornitrice gli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002 (Cass. Sez. 1 -Sentenza n. 26388 del 30/09/2025).In particolare, in relazione al profilo della fonte del rapporto difornitura di ausili ortopedici, questa Corte ha avuto modo di evidenziarela prestazione di tali ausili trova la propria regolamentazione nel D.M.n. 332/1999 (emanato ai sensi dell'art. 8-sexies, comma 7, del D.lgs.n. 502/1992, come modificato dal D.lgs. n. 229/1999), il quale hadichiaratamente lo scopo di individuare le prestazioni di assistenzaprotesica che comportano l'erogazione dei dispositivi riportati neglielenchi nn. 1, 2 e 3 del nomenclatore di cui all'allegato 1, erogabilinell'ambito del Servizio sanitario nazionale (SSN), e di definirne lemodalità di erogazione.Si è osservato che “Nel regolamento si prevedono le seguenti fasi:a) prescrizione del presidio ortopedico da parte del medico del Serviziosanitario nazionale, b) autorizzazione alla fornitura del dispositivoprotesico da parte della ASL competente previa verifica dello stato diSez.

S1 - R.G. 6586/2025 – CC 26/06/2026 - Pagina nr. 8 di 14Numero registro generale 6586/2025Numero sezionale 2925/2026Numero di raccolta generale 22559/2026Data pubblicazione 01/07/2026avente diritto del richiedente (anche per silenzio assenso), c) fornituradel dispositivo al paziente da parte di un'azienda iscritta nell'appositoelenco di quelle convenzionate, d) collaudo del dispositivo da partedell'ASL (anche per silenzio assenso), e) le tariffe e i prezzi sono fissatiin sede di prima applicazione dalle Regioni e per i dispositivi protesicie gli apparecchi inclusi, rispettivamente, negli elenchi nn. 2 e 3 delnomenclatore allegato, sono determinati mediante procedurepubbliche di acquisto espletate secondo la normativa vigente”.Alla luce di tale ricostruzione risulta, in primo luogo, esclusa lapossibilità di ricondurre la fattispecie ad un contratto a distanza, inquanto l’autorizzazione alla fornitura del dispositivo è un’autorizzazionetecnica rilasciata dal responsabile della U.O. della Riabilitazione - e nondal legale rappresentante della Azienda – “previa verifica dello stato diavente diritto del richiedente, della corrispondenza tra la prescrizionemedica ed i dispositivi codificati del nomenclatore, nonché, nel caso diforniture successive alla prima, del rispetto delle modalità e dei tempidi rinnovo (…)”.Ne consegue che “sebbene l'art. 9 del d.m. n. 332/1999 richiamiespressamente l'art. 8-quinquies del D.lgs. n. 502/1992, che disciplinagli accordi contrattuali con le strutture private accreditate ai sensidell'art. 8-quater del medesimo decreto, la sequenza procedimentaleprevista dal d.m. n. 332/1999 non è quella che nella dottrinaamministrativa è stata definita come il regime delle tre A(autorizzazione-accreditamento-accordo)”, in quanto, da un lato, “ifornitori non sono propriamente accreditati, ma soltanto iscritti in unalbo (per l'erogazione dei dispositivi su misura)” e, dall’altro lato“manca in ogni caso la terza A, vale a dire l'accordo manifestato daisoggetti legittimati a disporre del diritto e a rappresentare la volontàdella Azienda”.Sez.

S1 - R.G. 6586/2025 – CC 26/06/2026 - Pagina nr. 9 di 14Numero registro generale 6586/2025Numero sezionale 2925/2026Numero di raccolta generale 22559/2026Data pubblicazione 01/07/2026La disciplina dettata per l'assistenza protesica costituisce, quindi,una disciplina autonoma rispetto a quella prevista per i soggettioperanti in regime di accreditamento, come confermato dalla diversitàdella disposizione di legge che costituisce il fondamento del potereregolamentare esercitato attraverso l'emanazione del D.M. n.332/1999 e cioè l'art. 8-sexies, comma 7, del D.lgs. n. 502/1992, ilquale attribuisce al Ministro della sanità, d'intesa con la ConferenzaStato-Regioni, il potere di disciplinare le modalità di erogazione e diremunerazione dell'assistenza protesica, compresa nei livelli essenzialidi assistenza, anche prevedendo il ricorso all'assistenza in formaindiretta.Questa Corte ha quindi concluso che, nel caso in esame, vi è unasequenza procedimentale regolata direttamente dalla fonte normativasecondaria, per cui lo scambio di corrispondenza tra le parti - invio delpreventivo e autorizzazione alla fornitura – risulta comunquemeramente attuativo di detta disciplina e, ulteriormente, né esauriscela sequenza procedimentale né la perfeziona, perché è necessario cheintervengano la consegna, il rilascio di ricevuta da parte dell'assistito eil collaudo, affinché sorga il diritto al pagamento.Si tratta, quindi, di una fattispecie a formazione progressiva, invirtù della quale si costituisce un rapporto obbligatorio tra le parti chetrova origine non in una manifestazione di volontà bensì nelcompimento di tutti gli atti della sequenza procedimentale, ai quali lanormativa secondaria riconnette l'effetto di far sorgere la obbligazione,integrandosi, pertanto, l’ipotesi di cui all’art. 1173 c.c., e cioè il sorgeredi un rapporto obbligatorio “per ogni altro atto o fatto idoneo a produrle[le obbligazioni n.d.r.] in conformità all'ordinamento giuridico”.A tali principi la decisione impugnata risulta pienamente conforme,avendo operato una corretta ricostruzione del rapporto tra le parti,Sez.

S1 - R.G. 6586/2025 – CC 26/06/2026 - Pagina nr. 10 di 14Numero registro generale 6586/2025Numero sezionale 2925/2026Numero di raccolta generale 22559/2026Data pubblicaz ion e 01/07/2026mentre le deduzioni contenute nel ricorso non valgono a superare laricostruzione già operata da questa Corte, risultando del tutto inidoneead infirmarne l’impostazione.Quanto alle deduzioni con le quali la ricorrente censura leconsiderazioni – contenute nella decisione impugnata – in ordineall’assenza di prova dei poteri rappresentativi in capo ai soggetti chehanno autorizzato la fornitura, si deve osservare, in primo luogo, chetali considerazioni costituiscono una evidente di ratio supplementarerispetto a quella primaria (come indicato in modo eloquentedall’impiego dell’avverbio “peraltro”: pag. 4, ultimo capoverso).Ne consegue che, una volta ritenuta corretta la ratio primariaesposta dalla decisione impugnata, qualunque censura mossa alla ratiosecondaria risulta inammissibile per difetto di interesse (Cass. Sez. 3,Sentenza n. 2108 del 14/02/2012; Cass. Sez. 5 - Ordinanza n. 11493del 11/05/2018; Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 22753 del 03/11/2011;Cass.

Sez. 3, Sentenza n. 12372 del 24/05/2006).Conclusione, questa, che non esime dal rilevare ulteriormentel’infondatezza delle deduzioni medesime, e ciò perché non è di per séin contestazione la sussistenza del debito per la sorte capitale,ponendosi, invece, il ben diverso profilo della individuazione della fontedell’obbligazione, in quanto è da tale profilo che viene a dipendere ladeterminazione della disciplina degli interessi riconoscibili per il ritardonella prestazione.2.2.

Quanto al secondo motivo, lo stesso risulta inveceinammissibile.Al di là della correttezza o meno della motivazione adottata dalTribunale per escludere il riconoscimento dei c.d.

“super-interessi” exart. 1384, quarto comma, c.c., risulta determinante il principio stabilitoda questa Corte per cui la condanna al pagamento degli interessi alSez.

S1 - R.G. 6586/2025 – CC 26/06/2026 - Pagina nr. 11 di 14Numero registro generale 6586/2025Numero sezionale 2925/2026Numero di raccolta generale 22559/2026Data pubblicaz ion e 01/07/2026saggio di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c., deve essere oggetto diuna specifica domanda, in mancanza della quale il giudice non hal'obbligo di provvedere (Cass. Sez.

U - Sentenza n. 12449 del07/05/2024; Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 31910 del 07/12/2025).Né, si aggiunge per completezza, si può ritenere che la domanda diriconoscimento di interessi ex D. Lgs. 231/2002 comprendaimplicitamente anche l’applicazione dell’art. 1284, quarto comma, c.c.,e ciò in quanto le due fonti normative presentano ambiti applicatividiversi e non coincidenti, avendo come punto di contatto unicamente ilrichiamo che l’art. 1284, quarto comma, c.c. opera al D. Lgs. 231/2002per l’individuazione del saggio di interessi.Si deve, a questo punto, osservare che il ricorso – in direttaviolazione della regola di specificità di cui all’art. 366 c.p.c. – non ha inalcun modo puntualizzato se nell’originaria domanda (monitoria) dellaricorrente – o in sede di comparsa di costituzione e risposta a seguitodell’opposizione, ipotizzando l’ammissibilità della domanda - fossestata richiesta caso l’applicazione dell’art. 1284, quarto comma, c.c.Emerge, infatti, dagli atti che il richiamo a tale ultima previsione èstato effettuato unicamente nella comparsa di costituzione e rispostain appello (così pag. 3 del ricorso), e quindi in modo ampiamentetardivo, con la conseguenza che il giudice del gravame non era tenutoa provvedere su tale domanda.L’inammissibilità del motivo vale, pertanto, a rendere irrilevanti leconcrete ragioni del rigetto di un motivo di appello che avrebbecomunque dovute essere dichiarato inammissibile.2.3.

Inammissibile è, altresì, il terzo motivo.La Corte territoriale, invero, ha ritenuto di regolare le spese dei duegradi di giudizio alla luce della soccombenza dell’odierna ricorrente nelgrado di appello e della – conseguente – reciproca soccombenza nelSez.

S1 - R.G. 6586/2025 – CC 26/06/2026 - Pagina nr. 12 di 14Numero registro generale 6586/2025Numero sezionale 2925/2026Numero di raccolta generale 22559/2026Data pubblicaz ion e 01/07/2026giudizio di primo grado, in quanto la domanda era risultata fondataquanto al capitale ma infondata quanto alla pretesa degli interessi.Deve, conseguentemente, trovare applicazione il principio per cuila valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e ladeterminazione delle quote in cui le spese processuali debbonoripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2,c.p.c., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che restasottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettareun'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle speseposte a carico del soccombente (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14459del 26/05/2021; Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 30592 del 20/12/2017).3.

Il ricorso deve quindi essere respinto, con conseguente condannadella ricorrente alla rifusione in favore della controricorrente dellespese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo.4.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare ladebenza in concreto del contributo, per la inesistenza di causeoriginarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez.U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).

P.Q.MLa Corte,rigetta il ricorso;condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese delgiudizio di Cassazione, che liquida in € 1.700,00, di cui € 200,00 peresborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.Sez.

S1 - R.G. 6586/2025 – CC 26/06/2026 - Pagina nr. 13 di 14Numero registro generale 6586/2025Numero sezionale 2925/2026Numero di raccolta generale 22559/2026Data pubblicazione 01/07/2026Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a normadello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 26 giugno 2026.Il PresidenteALBERTO GIUSTISez.

S1 - R.G. 6586/2025 – CC 26/06/2026 - Pagina nr. 14 di 14

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Data pubblicazione 01/07/2026avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 8252/2024 depositata il30/09/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno26/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza n. 8252/2024, pubblicata in data 30 settembre2024, il Tribunale di Napoli, nella regolare costituzione dell’appellataEUROSON [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] C., ha accolto ilgravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] 1 CENTRO avverso la sentenza delGiudice di Pace di Napoli n. 10103/2021, pubblicata il 9 aprile 2021 e,per l’effetto, in parziale riforma della sentenza, ha accolto l’opposizioneal decreto ingiuntivo n. 3315/2018, revocando il decreto medesimo econdannando [OSCURATO:PERSONA] 1 CENTRO al pagamento in favore dellaEUROSON [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] C. della somma di €1.430,88 oltre interessi, compensando le spese del primo grado digiudizio e gravando [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. [OSCURATO:PERSONA] C. delle spese del grado di appello.2. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Napoli aveva integralmente respintol’opposizione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] 1 CENTRO avverso il decretoingiuntivo, ottenuto dalla odierna ricorrente a titolo di corrispettivo perla fornitura di protesi acustiche.3. Il Tribunale ha evidenziato in premessa che il gravame di ASLNAPOLI 1 CENTRO concerneva esclusivamente la regolamentazionedegli interessi, in quanto l’appellante censurava la decisione di primecure per aver ritenuto applicabile il tasso ex art. 5, comma 1, D. Lgs.n. 231/2002, come già previsto nel decreto ingiuntivo opposto.A sostegno del gravame [OSCURATO:PERSONA] 1 CENTRO aveva dedotto chela fornitura di protesi acustiche rinviene la propria fonte in un rapportoSez. S1 - R.G. 6586/2025 – CC 26/06/2026 - Pagina nr. 2 di 14Numero registro generale 6586/2025Numero sezionale 2925/2026Numero di raccolta generale 22559/2026Data pubblicazione 01/07/2026di natura concessoria intercorrente con la p.A. - e non in una meratransazione commerciale – trovando applicazione la procedura previstadal D.M. n. 332/1999 e dalla delibera della Regione Campania n. 315dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e considerata altresì l’assenza di un contratto diprestazione di servizi stipulato tra le parti.Aveva quindi argomentato che gli interessi erano da ritenersi dovutinella misura legale dall’atto di costituzione in mora, o dalla domanda,dovendosi in particolare identificare il luogo di pagamento, non neldomicilio del creditore, bensì nella sede dell’Ufficio di Tesoreria dellaASL.4. Il Tribunale, nell’accogliere il gravame, ha argomentato che:− la fornitura di protesi a carico del Servizio sanitario nazionalenon rinviene la propria fonte in un contratto, ma in unprocedimento amministrativo tipizzato, integralmente regolatodal D.M. n. 332/1999 ed articolato in una sequenza di attiamministrativi – prescrizione medica, autorizzazione della ASL,fornitura del dispositivo da parte di soggetto convenzionato esuccessivo collaudo – soltanto al termine della quale sorge ildiritto del fornitore al pagamento del corrispettivo;− detto meccanismo risulta del tutto distinto dalle forniturecontrattuali di beni o servizi commissionate direttamente dallaASL per il proprio fabbisogno, rispetto alle quali operano leregole dell’evidenza pubblica e della contrattualistica pubblica;− non può attribuirsi natura commerciale al rapporto sulla basedi accordi regionali con le categorie dei fornitori, dal momentoche tali accordi, una volta recepiti in atti amministrativi,perdono ogni connotazione negoziale e non sono comunqueidonei a configurare una transazione commerciale ai sensi delD. Lgs. n. 231/2002;Sez. S1 - R.G. 6586/2025 – CC 26/06/2026 - Pagina nr. 3 di 14Numero registro generale 6586/2025Numero sezionale 2925/2026Numero di raccolta generale 22559/2026Data pubblicazione 01/07/2026− andava esclusa la sussistenza di un potere contrattuale in capoai funzionari ASL che avevano autorizzato la fornitura, e ciò siaperché la rappresentanza legale dell’ente spetta al DirettoreGenerale sia perché – nel concreto – l’odierna ricorrente nonaveva prodotto l’atto di organizzazione aziendale di dirittoprivato, previsto dall’art. 3, comma 1-bis, D. Lgs. n. 502/1992,idoneo a determinare la delega dei poteri rappresentativi adaltri soggetti facenti parte dell’organico aziendale;− era da escludersi, quindi l’applicabilità sia degli interessimoratori previsti dal D. Lgs. n. 231/2002 sia degli interessi exart. 1284, quarto comma, c.c., e ciò in quanto la particolarenatura dell’obbligazione pecuniaria – qualificata come querable– consente di individuare un limite sistematico all’operativitàdel tasso maggiorato.In conclusione, assente un formale atto di costituzione in mora, ilTribunale ha concluso che erano dovuti i soli interessi al tasso legale,con decorrenza dalla data di notifica del decreto ingiuntivo.5. Per la cassazione della sentenza del Tribunale di Napoli ricorreEUROSON [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] C.Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] 1 CENTRO.6. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, anorma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.Le parti hanno depositato memorie.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è affidato a tre motivi.1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione del D. Lgs. n. 231/02 edell’art. 17, n. 4, r.d. n. 2440/23, “per aver il Tribunale erroneamenteSez. S1 - R.G. 6586/2025 – CC 26/06/2026 - Pagina nr. 4 di 14Numero registro generale 6586/2025Numero sezionale 2925/2026Numero di raccolta generale 22559/2026Data pubblicazione 01/07/2026omesso di ravvisare che a monte dell’obbligazione pecuniaria azionatadovesse essere ravvisata una valida (anche formalmente) fattispecienegoziale tale da integrare una ipotesi di “transazione commerciale” dicui all’art. 2 d.l.vo n. 231/02”.Si argomenta che “il Tribunale non avrebbe potuto, ai sensi dell’art.17 R.D. n. 2440/1923, escludere il perfezionamento della fontecontrattuale generante l’obbligazione pecuniaria di cui alla domanda”.In particolare, la ricorrente deduce che la disciplina regolamentarenon viene ad escludere la natura negoziale del rapporto, imponendosolo la modalità di formazione progressiva: il perfezionarsi del rapportoautorizzazione della ASL-realizzazione del presidio-collaudo e consegnaverrebbe ad integrare il requisito della forma scritta ad substantiamrichiesto per i contratti della pubblica amministrazione, anche ai sensidell’art. 17 r.d. n. 2440/1923.La mancanza di un unico documento contrattuale non varrebbe adescludere il perfezionamento del contratto, trattandosi di contrattistipulati “per corrispondenza” con imprese commerciali.Il ricorso, ulteriormente, censura la decisione impugnata nella partein cui la stessa ha ritenuto assenti i poteri rappresentativi in capo aisoggetti che rilasciano l’autorizzazione ed oppone che l’odiernacontroricorrente non aveva mai contestato la legittimità delleautorizzazioni rilasciate, da ciò derivando ulteriormente che il rapportodoveva essere qualificato come transazione commerciale tra impresa epubblica amministrazione, con piena applicabilità degli interessimoratori ex D. Lgs. n. 231/2002.1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art.360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1284, quartocomma, c.c., nonché “connessa nullità della sentenza e delSez. S1 - R.G. 6586/2025 – CC 26/06/2026 - Pagina nr. 5 di 14Numero registro generale 6586/2025Numero sezionale 2925/2026Numero di raccolta generale 22559/2026Data pubblicazione 01/07/2026procedimento per violazione dell’art. 132 n. 4) cpc in relazione all’art.360 n. 1 e 4) cpc”, “per aver il Tribunale comunque esclusol’applicabilità alla fattispecie (una volta ricondotta a fonte noncontrattuale) della indicata disposizione in via “interpretativa e/osistematica”.Come sintetizzato dallo stesso ricorso “si contesta l’ulteriorepassaggio decisionale contenuto nella sentenza impugnata per cui -ancorché il Tribunale avesse dichiarato di partecipare al principio didiritto acclarato da Codesta Giustizia (Cass. III Sez.ne Civ. ord. n.61/23) secondo il quale il disposto codicistico di cui al IV co. dell’art.1284 andasse applicato ad obbligazioni fondate su titolo anche diversorispetto a quello squisitamente contrattuale – lo stesso andava, esclusocon riferimento alla precipua vertenza in virtù di sue non meglioprecisate specificità”.Il ricorso censura la decisione del Tribunale, evidenziando chequest’ultimo, pur richiamando l’orientamento di questa Corte - secondocui l’art. 1284, quarto comma, c.c. è applicabile anche a obbligazionifondate su titolo non contrattuale, - ne ha poi escluso l’operatività nelcaso concreto facendo riferimento a non meglio precisate “specificità”dell’obbligazione, ricollegate alla sua natura querable.Argomenta la ricorrente che l’argomentare del Tribunale sarebbesia giuridicamente errato - perché l’art. 1284, quarto comma, c.c.costituisce una fonte autonoma rispetto al D. Lgs. n. 231/2002,perseguendo finalità proprie - di deterrenza dell’inadempimento edeflazione del contenzioso, indipendenti dalla qualificazione delrapporto come transazione commerciale – sia viziato sotto il profilomotivazionale, poiché la sentenza non chiarisce in base a quali elementilogici o sistematici l’obbligazione in esame sarebbe sottratta all’ambitoapplicativo della norma.Sez. S1 - R.G. 6586/2025 – CC 26/06/2026 - Pagina nr. 6 di 14Numero registro generale 6586/2025Numero sezionale 2925/2026Numero di raccolta generale 22559/2026Data pubblicazione 01/07/2026La ricorrente deduce, pertanto, la sussistenza di una motivazioneapparente o perplessa, in violazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c., nonessendo percepibile l’iter logico che ha condotto il giudice di appello aescludere l’applicazione dell’art. 1284, quarto comma, c.c., nonostanteil riconoscimento, in astratto, della sua estensione anche alleobbligazioni non contrattuali.1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.“per aver il Tribunale, in riforma della sentenza del GdP oggetto digravame, disposto la soccombenza processuale dell’appellato incostanza dell’accoglimento in parte de quo della sua pretesagiudiziaria”, argomentando il ricorso che “la decisione adottata deveessere ritenuta lesiva delle norme processuali indicate, nella misura incui ha posto a carico dell’appellato le spese di lite ancorché le sueragioni di diritto fossero state complessivamente (nel corso di entrambii gradi di giudizio) per gran parte affermate”, omettendo di applicarela regola della causalità.2. Il ricorso, nell’insieme di motivi in cui si articola, non può trovareaccoglimento.2.1. Il primo motivo di ricorso è in parte inammissibile, in parteinfondato.Inammissibile nella sua prima parte, in quanto lo stesso non siconfronta con l’effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata.Il Tribunale, infatti, non ha basato la propria decisione sul profilodel rispetto della forma scritta – come sembra invece opinare il ricorso- ma ha invece evidenziato la peculiarità della procedura per lafornitura di protesi al [OSCURATO:PERSONA], giungendo allaconclusione per cui la stessa trova la propria fonte non in un contrattobensì in un procedimento amministrativo caratterizzato da unaSez. S1 - R.G. 6586/2025 – CC 26/06/2026 - Pagina nr. 7 di 14Numero registro generale 6586/2025Numero sezionale 2925/2026Numero di raccolta generale 22559/2026Data pubblicaz ion e 01/07/2026sequenza di atti, solo al termine della quale può ritenersi maturato ildiritto al pagamento del corrispettivo.Questa ratio viene effettivamente censurata dal motivo nel suosuccessivo sviluppo, ma le deduzioni formulate, a tal fine, dallaricorrente, devono ritenersi infondate.Questa Corte, infatti, ha avuto modo di puntualizzare recentementeche la fornitura di ausili ortopedici a carico del servizio sanitarionazionale consegue ad un rapporto obbligatorio frutto della sequenzaprocedimentale prevista dal D.M. n. 332/1999 e non della volontànegoziale delle parti, traendo da tale inquadramento l’ulterioreaffermazione – che nella specie rileva in relazione al secondo motivo –per cui, in caso di ritardo nel pagamento del corrispettivo da parte delsoggetto pubblico, non possono essere riconosciuti alla societàfornitrice gli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002 (Cass. Sez. 1 -Sentenza n. 26388 del 30/09/2025).In particolare, in relazione al profilo della fonte del rapporto difornitura di ausili ortopedici, questa Corte ha avuto modo di evidenziarela prestazione di tali ausili trova la propria regolamentazione nel D.M.n. 332/1999 (emanato ai sensi dell'art. 8-sexies, comma 7, del D.lgs.n. 502/1992, come modificato dal D.lgs. n. 229/1999), il quale hadichiaratamente lo scopo di individuare le prestazioni di assistenzaprotesica che comportano l'erogazione dei dispositivi riportati neglielenchi nn. 1, 2 e 3 del nomenclatore di cui all'allegato 1, erogabilinell'ambito del Servizio sanitario nazionale (SSN), e di definirne lemodalità di erogazione.Si è osservato che “Nel regolamento si prevedono le seguenti fasi:a) prescrizione del presidio ortopedico da parte del medico del Serviziosanitario nazionale, b) autorizzazione alla fornitura del dispositivoprotesico da parte della ASL competente previa verifica dello stato diSez. S1 - R.G. 6586/2025 – CC 26/06/2026 - Pagina nr. 8 di 14Numero registro generale 6586/2025Numero sezionale 2925/2026Numero di raccolta generale 22559/2026Data pubblicazione 01/07/2026avente diritto del richiedente (anche per silenzio assenso), c) fornituradel dispositivo al paziente da parte di un'azienda iscritta nell'appositoelenco di quelle convenzionate, d) collaudo del dispositivo da partedell'ASL (anche per silenzio assenso), e) le tariffe e i prezzi sono fissatiin sede di prima applicazione dalle Regioni e per i dispositivi protesicie gli apparecchi inclusi, rispettivamente, negli elenchi nn. 2 e 3 delnomenclatore allegato, sono determinati mediante procedurepubbliche di acquisto espletate secondo la normativa vigente”.Alla luce di tale ricostruzione risulta, in primo luogo, esclusa lapossibilità di ricondurre la fattispecie ad un contratto a distanza, inquanto l’autorizzazione alla fornitura del dispositivo è un’autorizzazionetecnica rilasciata dal responsabile della U.O. della Riabilitazione - e nondal legale rappresentante della Azienda – “previa verifica dello stato diavente diritto del richiedente, della corrispondenza tra la prescrizionemedica ed i dispositivi codificati del nomenclatore, nonché, nel caso diforniture successive alla prima, del rispetto delle modalità e dei tempidi rinnovo (…)”.Ne consegue che “sebbene l'art. 9 del d.m. n. 332/1999 richiamiespressamente l'art. 8-quinquies del D.lgs. n. 502/1992, che disciplinagli accordi contrattuali con le strutture private accreditate ai sensidell'art. 8-quater del medesimo decreto, la sequenza procedimentaleprevista dal d.m. n. 332/1999 non è quella che nella dottrinaamministrativa è stata definita come il regime delle tre A(autorizzazione-accreditamento-accordo)”, in quanto, da un lato, “ifornitori non sono propriamente accreditati, ma soltanto iscritti in unalbo (per l'erogazione dei dispositivi su misura)” e, dall’altro lato“manca in ogni caso la terza A, vale a dire l'accordo manifestato daisoggetti legittimati a disporre del diritto e a rappresentare la volontàdella Azienda”.Sez. S1 - R.G. 6586/2025 – CC 26/06/2026 - Pagina nr. 9 di 14Numero registro generale 6586/2025Numero sezionale 2925/2026Numero di raccolta generale 22559/2026Data pubblicazione 01/07/2026La disciplina dettata per l'assistenza protesica costituisce, quindi,una disciplina autonoma rispetto a quella prevista per i soggettioperanti in regime di accreditamento, come confermato dalla diversitàdella disposizione di legge che costituisce il fondamento del potereregolamentare esercitato attraverso l'emanazione del D.M. n.332/1999 e cioè l'art. 8-sexies, comma 7, del D.lgs. n. 502/1992, ilquale attribuisce al Ministro della sanità, d'intesa con la ConferenzaStato-Regioni, il potere di disciplinare le modalità di erogazione e diremunerazione dell'assistenza protesica, compresa nei livelli essenzialidi assistenza, anche prevedendo il ricorso all'assistenza in formaindiretta.Questa Corte ha quindi concluso che, nel caso in esame, vi è unasequenza procedimentale regolata direttamente dalla fonte normativasecondaria, per cui lo scambio di corrispondenza tra le parti - invio delpreventivo e autorizzazione alla fornitura – risulta comunquemeramente attuativo di detta disciplina e, ulteriormente, né esauriscela sequenza procedimentale né la perfeziona, perché è necessario cheintervengano la consegna, il rilascio di ricevuta da parte dell'assistito eil collaudo, affinché sorga il diritto al pagamento.Si tratta, quindi, di una fattispecie a formazione progressiva, invirtù della quale si costituisce un rapporto obbligatorio tra le parti chetrova origine non in una manifestazione di volontà bensì nelcompimento di tutti gli atti della sequenza procedimentale, ai quali lanormativa secondaria riconnette l'effetto di far sorgere la obbligazione,integrandosi, pertanto, l’ipotesi di cui all’art. 1173 c.c., e cioè il sorgeredi un rapporto obbligatorio “per ogni altro atto o fatto idoneo a produrle[le obbligazioni n.d.r.] in conformità all'ordinamento giuridico”.A tali principi la decisione impugnata risulta pienamente conforme,avendo operato una corretta ricostruzione del rapporto tra le parti,Sez. S1 - R.G. 6586/2025 – CC 26/06/2026 - Pagina nr. 10 di 14Numero registro generale 6586/2025Numero sezionale 2925/2026Numero di raccolta generale 22559/2026Data pubblicaz ion e 01/07/2026mentre le deduzioni contenute nel ricorso non valgono a superare laricostruzione già operata da questa Corte, risultando del tutto inidoneead infirmarne l’impostazione.Quanto alle deduzioni con le quali la ricorrente censura leconsiderazioni – contenute nella decisione impugnata – in ordineall’assenza di prova dei poteri rappresentativi in capo ai soggetti chehanno autorizzato la fornitura, si deve osservare, in primo luogo, chetali considerazioni costituiscono una evidente di ratio supplementarerispetto a quella primaria (come indicato in modo eloquentedall’impiego dell’avverbio “peraltro”: pag. 4, ultimo capoverso).Ne consegue che, una volta ritenuta corretta la ratio primariaesposta dalla decisione impugnata, qualunque censura mossa alla ratiosecondaria risulta inammissibile per difetto di interesse (Cass. Sez. 3,Sentenza n. 2108 del 14/02/2012; Cass. Sez. 5 - Ordinanza n. 11493del 11/05/2018; Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 22753 del 03/11/2011;Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12372 del 24/05/2006).Conclusione, questa, che non esime dal rilevare ulteriormentel’infondatezza delle deduzioni medesime, e ciò perché non è di per séin contestazione la sussistenza del debito per la sorte capitale,ponendosi, invece, il ben diverso profilo della individuazione della fontedell’obbligazione, in quanto è da tale profilo che viene a dipendere ladeterminazione della disciplina degli interessi riconoscibili per il ritardonella prestazione.2.2. Quanto al secondo motivo, lo stesso risulta inveceinammissibile.Al di là della correttezza o meno della motivazione adottata dalTribunale per escludere il riconoscimento dei c.d. “super-interessi” exart. 1384, quarto comma, c.c., risulta determinante il principio stabilitoda questa Corte per cui la condanna al pagamento degli interessi alSez. S1 - R.G. 6586/2025 – CC 26/06/2026 - Pagina nr. 11 di 14Numero registro generale 6586/2025Numero sezionale 2925/2026Numero di raccolta generale 22559/2026Data pubblicaz ion e 01/07/2026saggio di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c., deve essere oggetto diuna specifica domanda, in mancanza della quale il giudice non hal'obbligo di provvedere (Cass. Sez. U - Sentenza n. 12449 del07/05/2024; Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 31910 del 07/12/2025).Né, si aggiunge per completezza, si può ritenere che la domanda diriconoscimento di interessi ex D. Lgs. 231/2002 comprendaimplicitamente anche l’applicazione dell’art. 1284, quarto comma, c.c.,e ciò in quanto le due fonti normative presentano ambiti applicatividiversi e non coincidenti, avendo come punto di contatto unicamente ilrichiamo che l’art. 1284, quarto comma, c.c. opera al D. Lgs. 231/2002per l’individuazione del saggio di interessi.Si deve, a questo punto, osservare che il ricorso – in direttaviolazione della regola di specificità di cui all’art. 366 c.p.c. – non ha inalcun modo puntualizzato se nell’originaria domanda (monitoria) dellaricorrente – o in sede di comparsa di costituzione e risposta a seguitodell’opposizione, ipotizzando l’ammissibilità della domanda - fossestata richiesta caso l’applicazione dell’art. 1284, quarto comma, c.c.Emerge, infatti, dagli atti che il richiamo a tale ultima previsione èstato effettuato unicamente nella comparsa di costituzione e rispostain appello (così pag. 3 del ricorso), e quindi in modo ampiamentetardivo, con la conseguenza che il giudice del gravame non era tenutoa provvedere su tale domanda.L’inammissibilità del motivo vale, pertanto, a rendere irrilevanti leconcrete ragioni del rigetto di un motivo di appello che avrebbecomunque dovute essere dichiarato inammissibile.2.3. Inammissibile è, altresì, il terzo motivo.La Corte territoriale, invero, ha ritenuto di regolare le spese dei duegradi di giudizio alla luce della soccombenza dell’odierna ricorrente nelgrado di appello e della – conseguente – reciproca soccombenza nelSez. S1 - R.G. 6586/2025 – CC 26/06/2026 - Pagina nr. 12 di 14Numero registro generale 6586/2025Numero sezionale 2925/2026Numero di raccolta generale 22559/2026Data pubblicaz ion e 01/07/2026giudizio di primo grado, in quanto la domanda era risultata fondataquanto al capitale ma infondata quanto alla pretesa degli interessi.Deve, conseguentemente, trovare applicazione il principio per cuila valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e ladeterminazione delle quote in cui le spese processuali debbonoripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2,c.p.c., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che restasottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettareun'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle speseposte a carico del soccombente (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14459del 26/05/2021; Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 30592 del 20/12/2017).3. Il ricorso deve quindi essere respinto, con conseguente condannadella ricorrente alla rifusione in favore della controricorrente dellespese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo.4. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare ladebenza in concreto del contributo, per la inesistenza di causeoriginarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez.U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020). P.Q.MLa Corte,rigetta il ricorso;condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese delgiudizio di Cassazione, che liquida in € 1.700,00, di cui € 200,00 peresborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.Sez. S1 - R.G. 6586/2025 – CC 26/06/2026 - Pagina nr. 13 di 14Numero registro generale 6586/2025Numero sezionale 2925/2026Numero di raccolta generale 22559/2026Data pubblicazione 01/07/2026Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a normadello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 26 giugno 2026.Il PresidenteALBERTO GIUSTISez. S1 - R.G. 6586/2025 – CC 26/06/2026 - Pagina nr. 14 di 14
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