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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 luglio 2026

Cassazione n. 23819/2026

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contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale procuratore generale di RAPETTICarlo, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Santigli- controricorrente -Pag. 1 di 10Numero registro generale 1780/2024Numero sezionale 2124/2026Numero di raccolta generale 23819/2026Data pubblicazione 22/07/2026per la cassazione della sentenza n. 4222/2023 della CORTE d'APPELLO diRoma pubblicata il 12.6.2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26.6.2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]:1.

Il Tribunale di Roma, con ordinanza pubblicata il 19.12.2019,accoglieva la domanda di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannandoli al pagamento di euro34.991,74, oltre agli interessi legali dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA].[OSCURATO:PERSONA] aveva addotto di essere stato condannato, in solido conCarlo [OSCURATO:PERSONA] maturate in un precedente contenzioso definito consentenza passata in giudicato, mentre il solo Carrubba era statocondannato al pagamento alla [OSCURATO:PERSONA] e al [OSCURATO:PERSONA] di Lire 54.000.000; icreditori con atto di precetto del 21.11.2007 avevano poi intimato ilpagamento di euro 34.137,99 e successivamente avevano promosso insuo danno un’esecuzione immobiliare, nell’ambito della quale, disposta laconversione del pignoramento, aveva versato l’importo dovuto conestinzione della procedura e cancellazione del pignoramento.

Solo in data9.6.2014, allorché aveva chiesto a titolo di regresso agli eredi delcondebitore la restituzione del 50% di quanto pagato, aveva appreso chemediante transazione del 7.2.2008; avendo dichiarato con raccomandatadel 27.10.2014 di volersi avvalere di tale transazione, ai sensi dell’art.1304 c.c., il pagamento da lui eseguito doveva ritenersi indebito conconseguente diritto alla restituzione dell’intera somma di euro 34.991,74ex artt. 1304 e 2033 c.c., o, in via alternativa, ex art. 2041 c.c., ovvero,in subordine, alla restituzione del 50% di quanto pagato, pari a euro17.495,87, sempre ai sensi degli artt. 2033 e/o 2041 c.c.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di CarloAlberto [OSCURATO:PERSONA], si erano costituiti resistendo.

In particolare, avevanoPag. 2 di 10Numero registro generale 1780/2024Numero sezionale 2124/2026Numero di raccolta generale 23819/2026Data pubblicazione 22/07/2026eccepito l’inammissibilità dell’azione restitutoria perché proposta dopo ladefinizione del procedimento esecutivo, sostenendo che gli eventuali viziavrebbero dovuto essere fatti valere soltanto nel processo esecutivo; nelmerito, poi, avevano contestato la configurabilità della scrittura del7.2.2008 come transazione, la sua riferibilità al solo credito per capitale e,comunque, la possibilità per il condebitore non stipulante di poterneprofittare, sostenendo che l’accordo aveva riservato ai creditori l’azioneesecutiva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale, premesso che il diritto del condebitore solidale diprofittare della transazione stipulata dall’altro condebitore ai sensi dell’art.1304 c.c. può esercitarsi in autonomo giudizio di cognizione, speciequando il relativo presupposto sia rimasto ignoto durante la proceduraesecutiva, osservava che la scrittura privata invocata da GiorgioMerendino era una transazione, avuto riguardo sia al nomen iuris sia alcontenuto dell’atto e all’equilibrio degli interessi perseguiti, e che la riservaunilaterale dei creditori, contenuta nell’atto, non era idonea a paralizzare ildiritto potestativo attribuito al condebitore estraneo alla stipulazione.Il Tribunale affermava, inoltre, che la transazione comprendevatanto il debito per il capitale, gravante soltanto sul Carrubba, quantoquello per le spese legali, a carico solidale del [OSCURATO:PERSONA], onde aveva aoggetto l’intero debito solidale e non la sola quota del condebitorestipulante.

Pertanto accoglieva la domanda di ripetizione riconoscendo gliinteressi dalla data dell’assegnazione definitiva dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], sul rilievodella mala fede dell’accipiens, poiché i creditori avevano agitoesecutivamente pur essendo consapevoli dell’intervenuta estinzione deldebito per effetto della transazione.2.

La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 4222/2023 pubblicata il12.6.2023, nei procedimenti riuniti promossi da [OSCURATO:PERSONA] e da SaraRapetti e [OSCURATO:PERSONA], accoglieva le impugnazioni e, in riformadell’ordinanza gravata, rigettava la domanda di [OSCURATO:PERSONA],revocava l’ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e condannava l’appellato allaPag. 3 di 10Numero registro generale 1780/2024Numero sezionale 2124/2026Numero di raccolta generale 23819/2026Data pubblicazione 22/07/2026rifusione delle spese del doppio grado, nonché alla restituzione dellesomme riscosse in esecuzione dell’ordinanza riformata.La corte territoriale affermava, da un lato, che nessuna pretesarestitutoria potesse essere avanzata riguardo alle somme già assegnate insede esecutiva, per il principio dell’irretrattabilità dei risultatidell’esecuzione forzata, e, dall’altro, che la transazione intervenuta conalla quota del condebitore, per essersi riservati i creditori di agire neiconfronti del condebitore estraneo alla transazione, così da non farsorgere in capo a quest’ultimo il diritto potestativo di profittarne ai sensidell’art. 1304 c.c.3. [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tre motivi.

Resiste concontroricorso [OSCURATO:PERSONA]; con ulteriore controricorso resistono [OSCURATO:PERSONA] eCarlo [OSCURATO:PERSONA].

Le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo denuncia “Violazione e falsa applicazione degli artt.1304 c.c. e 487 c.p.c. nella parte in cui la sentenza della Corte d’appello diRoma impugnata ha erroneamente ritenuto l’inammissibilità delladomanda di ripetizione dell’indebito in virtù del principio dellairretrattabilità dei risultati della esecuzione forzata”.Si censura la sentenza della corte territoriale per aver erroneamenteescluso ogni pretesa restitutoria in relazione a somme già assegnate insede esecutiva.

Tale statuizione si fonderebbe sulla base di precedentiinconferenti, in quanto relativi a vicende nelle quali il debitore avevacontestato, dopo la chiusura del processo esecutivo, la legittimità delladistribuzione, o più in generale della procedura esecutiva, facendo valerecritiche che avrebbero dovuto essere addotte all’interno di quel processo.Diversamente, nella vicenda in causa si verteva in tema di sopravvenutamancanza di causa del pagamento, derivante da un fatto emerso solosuccessivamente alla conclusione dell’esecuzione risalente all’[OSCURATO:DATA_NASCITA], ecioè dalla conoscenza, acquisita soltanto il 9.6.2014, della transazionePag. 4 di 10Numero registro generale 1780/2024Numero sezionale 2124/2026Numero di raccolta generale 23819/2026Data pubblicazione 22/07/2026intervenuta nel 2008 tra i creditori e il condebitore [OSCURATO:PERSONA].Transazione che non era stato possibile far valere in sede esecutiva,perché appresa solo in epoca successiva alla sua chiusura;conseguentemente il diritto di profittare della transazione ex art. 1304 c.c.poteva essere azionato in via autonoma, senza vedersi opporrel’irretrattabilità dei risultati dell’esecuzione.2.

Il motivo è fondato per quanto di ragione.Il ricorrente lamenta che la Corte d’appello è incorsa nella violazionedell’art. 1304 c.c., norma attributiva del diritto potestativo di volereprofittare della transazione intercorsa tra il creditore e uno dei condebitoriin solido, non avendo considerato che la effettuata contestazione nonriguardava pretesi vizi della procedura esecutiva, ma era la conseguenzadella scoperta postuma, una volta esaurita l’esecuzione, della transazionerisalente al 2008, della cui esistenza egli avrebbe avuto notizia solo almomento della richiesta di restituzione, a titolo di regresso, del 50% diquanto pagato agli eredi del condebitore.Al di là dell'inquadramento teorico dell'art. 1304 c.c. – oscillante trachi lo considera un’eccezione al principio di relatività del contratto e chiuna conferma dello stesso, osservando che l’adesione del coobbligato allatransazione è vicenda diversa da quella prevista dalla norma in esame,nella quale la transazione già conclusa rileva quale fatto giuridico,produttivo in quanto tale degli effetti che l’art. 1304 gli attribuisce -,quanto alle modalità e ai tempi per esercitare la facoltà di profittare dellatransazione nel diritto vivente predomina un orientamento liberale.

È statoinfatti affermato che «la dichiarazione del condebitore di voler profittaredella transazione stipulata con il creditore dal condebitore in solido ai sensidell'art. 1304, primo comma, cod. civ. non costituisce un'eccezione da farvalere nei tempi e nei modi processuali ad essa pertinenti, bensì un dirittopotestativo esercitabile anche nel corso del processo, senza requisiti diforma né limiti di decadenza» (v.

Cass., sez.

II, 25 settembre 2014 n.20250; Cass., sez.

III, 23 febbraio 2005 n. 3747).Pag. 5 di 10Numero registro generale 1780/2024Numero sezionale 2124/2026Numero di raccolta generale 23819/2026Data pubblicazione 22/07/2026Senonché, all’esercizio della facoltà di voler profittare dellatransazione stipulata tra un debitore e il creditore - il quale, per il solofatto della transazione, assume il rischio di non poter chiedere la parteresidua del suo credito al condebitore non transigente - può ostare lacircostanza che della transazione intervenuta non sia data notizia alcondebitore che non vi ha partecipato, colposamente o dolosamente, peresserne stato tenuto deliberatamente all’oscuro, con conseguenteconsolidamento dell’effetto in capo al solo transigente e in pregiudizio delnon aderente.Il creditore transigente, inoltre, nel tentativo di conservare l’azioneper la parte residua del credito originario, normativamente ostacolatadall’art. 1304 c.c., potrebbe avvalersi di una clausola di riserva del creditoverso il condebitore estraneo alla transazione, rispetto alla quale indottrina si riscontrano soluzioni oscillanti tra la nullità per contrasto conuna norma imperativa e l’inefficacia, non potendo gli effetti del contrattoincidere sui diritti di terzi.Al riguardo, le Sezioni Unite hanno così chiarito: «La norma di cuiall'art. 1304, primo comma, cod. civ. si riferisce unicamente allatransazione che abbia ad oggetto l'intero debito, e non la sola quota deldebitore con cui è stipulata (spettando al giudice del merito verificarequale sia l'effettiva portata contenutistica del contratto), giacché è lacomunanza dell'oggetto della transazione stessa a far sì che possaavvalersene il condebitore solidale pur non avendo partecipato alla suastipulazione e, quindi, in deroga al principio per cui il contratto produceeffetti soltanto tra le parti.

La conseguente riduzione dell'ammontaredell'intero debito, pattuita in via transattiva con un solo dei debitori, cheopera anche nei confronti del condebitore, il quale dichiari di volerprofittare della transazione, non può essere impedita dall'inserimento nelmedesimo contratto di una clausola di contrario tenore, essendo inibitoalle parti contraenti disporre dell'anzidetto diritto potestativo che la leggePag. 6 di 10Numero registro generale 1780/2024Numero sezionale 2124/2026Numero di raccolta generale 23819/2026Data pubblicazione 22/07/2026dicembre 2011 n. 30174; conformi Cass., sez.

I, 7 ottobre 2015 n. 20107e Cass., sez.

I., 18 giugno 2018, n. 16087).In ogni caso, rileva ancora il giudice nomofilattico, «stabilire poi se,in concreto, la transazione tra il creditore ed uno dei debitori in solido haavuto ad oggetto l'intero debito o solo la quota del debitore transigentecomporta, evidentemente, un'indagine sul contenuto del contratto e sullacomune volontà che in esso i contraenti hanno inteso manifestare, dacompiere ad opera del giudice di merito secondo le regole di ermeneuticafissate negli artt. 1362 e segg. c.c.»3.

In questa via ricostruttiva si era orientato il giudice del primo grado,il quale, posto dinanzi all’invocazione del principio dell’irretrattabilità deglieffetti dell’esecuzione nell’ambito di un autonomo giudizio, promosso daldebitore sottoposto a esecuzione forzata, per la restituzione di quantoversato (v., Cass. 3 luglio 1969 n. 2434; v., altresì, Cass. 9 giugno 1981n. 3714; Cass. 9 aprile 2003 n. 5580; Cass. 14 luglio 2009 n. 16369;Cass. 8 maggio 2003 n. 7036; Cass. 18 agosto 2011 n. 17371; Cass. 31ottobre 2014 n. 23182; Cass. 23 agosto 2018 n. 20994; Cass. 13 febbraio2019 n. 4263; Cass. 28 febbraio 2020 n. 5468; Cass. 22 giugno 2020 n.12127; Cass. 14 giugno 2023 n. 17021; Cass. 28 agosto 2024 n. 23283),aveva evidenziato la non pertinenza del citato orientamento, visto ilcarattere assorbente della dichiarata volontà di avvalersi dellatransazione.Al riguardo, il Tribunale affermava: «Nelle questioni decise dallaCorte di cassazione, ciò che veniva in considerazione era la legittimità ecorrettezza del provvedimento di distribuzione, del quale gli istanti (in uncaso il debitore esecutato, nell’altro il creditore procedente) lamentavanovizi.

Del tutto diverso è il caso in cui – come nella specie – il debitorelamenta il carattere indebito del pagamento eseguito, sulla base di unfatto sopravvenuto (ed a lui precedentemente ignoto, come dedotto dalricorrente e non contestato dai resistenti) che si sovrappone al titoloesecutivo, senza peraltro metterne in discussione l’intrinseca validità, ePag. 7 di 10Numero registro generale 1780/2024Numero sezionale 2124/2026Numero di raccolta generale 23819/2026Data pubblicazione 22/07/2026senza incidere in alcun modo sulla legittimità in sé della proceduraesecutiva e dei suoi singoli atti.

Qui la causa petendi è del tutto estraneaalla legittimità e correttezza della distribuzione o di un qualsiasi altro attoesecutivo; essa consiste nel diritto potestativo, invocato dal ricorrente, diavvalersi della transazione stipulata dal condebitore solidale, ai sensidell’art. 1304 c.c., da cui discende la sopravvenuta mancanza di causa delpagamento».4.

La Corte d’appello, nell’accogliere le censure della [OSCURATO:PERSONA] e deiRapetti, invertendo l’ordine delle questioni, ha seguito una traiettoriainversa, ovvero ha omesso di affrontare preliminarmente il temadell’esercizio del diritto potestativo ex art. 1304 c.c. a seguito dellascoperta dell’intervenuta transazione (del 2008) a distanza di due annidalla chiusura della procedura esecutiva in danno del condebitore solidale,esiti del procedimento esecutivo sulla base di una lunga citazione di Cass.8 maggio 2003, n. 7036 (da pagina 10 a pagina 13, fino al penultimocapoverso).La Corte d’appello, tuttavia, ha dato rilievo in tal modo a un arrestonon conferente rispetto al tema affrontato in primo grado - quello legatoall’art. 1304 c.c. -, in quanto il suindicato principio poggia sul rilievo che ilprovvedimento di chiusura del processo esecutivo, pur non dando luogo aun giudicato in senso tecnico, è assistito da una tendenziale definitivitàdei risultati dell’espropriazione, che esclude l’esercizio di rimedi esperitisuccessivamente alla chiusura del procedimento volti a porne indiscussione la validità degli atti o degli effetti.Il principio di irretrattabilità degli esiti dell’esecuzione non potevaessere applicato come ragione assorbente di rigetto, poiché essopresuppone che la domanda successiva tenda a rimettere in discussione lavalidità, la regolarità o gli effetti propri degli atti esecutivi.

Nella specie,invece, la domanda traeva fondamento dall’esercizio del diritto potestativoprevisto dall’art. 1304 c.c., basato sulla conoscenza posteriore dellaPag. 8 di 10Numero registro generale 1780/2024Numero sezionale 2124/2026Numero di raccolta generale 23819/2026Data pubblicazione 22/07/2026transazione conclusa dal condebitore solidale, e non implicava alcunacensura alla legittimità della procedura esecutiva né alla correttezzadell’ordinanza di assegnazione.Nella vicenda trattata da Cass. 7036/2003 un datore di lavoro avevachiesto in primo grado la condanna di un dipendente alla restituzione diuna somma indebitamente percepita a seguito di un'azione esecutiva dalui promossa.

Rigettata la domanda in primo grado e riformata la sentenzain appello, con accoglimento della domanda attorea sulla base di unerroneo conteggio della pretesa azionata, la Corte di Cassazione annullò laseconda pronuncia per l’irrevocabilità dei provvedimenti del giudicedell’esecuzione, escludendo la proponibilità, dopo la conclusionedell'esecuzione mediante la pronuncia dell'ordinanza di assegnazione e lascadenza dei termini per le relative opposizioni, di azioni - come quelle diripetizione dell'indebito o di arricchimento senza causa - dirette acontrastare gli effetti dell'esecuzione stessa, sostanzialmente ponendolinel nulla o limitandoli.Il ricorrente correttamente assume che tale consolidato indirizzointerpretativo, e così anche l’arresto invocato dalla Corte d’appello, èinconferente nel caso di specie, poiché la lite non verteva affatto su vizidel procedimento esecutivo, bensì sulla mancanza di causa del pagamentoe sul conseguente indebito determinato da un fatto anteriormenteverificatosi, ma rimasto ignoto al debitore esecutato e da lui conosciutosolo dopo la chiusura dell’esecuzione risalente all’[OSCURATO:DATA_NASCITA], mediante laconoscenza, acquisita soltanto il 9.6.2014, dell’accordo transattivointervenuto nel 2008 tra i creditori e il condebitore [OSCURATO:PERSONA].Transazione, quest’ultima, contenente in favore dei creditori una clausoladi riserva di agire nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] per il recupero della sommadovuta in solido con il Carrubba, “con l’intesa che, in caso di insolvenzadel sig. [OSCURATO:PERSONA] di quanto da esso dovuto solidalmente con il sig.Carrubba, nessuna azione i suddetti potranno esercitare nei confrontiquest’ultimo” (pagina 14 della sentenza impugnata, penultimo capoverso).Pag. 9 di 10Numero registro generale 1780/2024Numero sezionale 2124/2026Numero di raccolta generale 23819/2026Data pubblicazione 22/07/2026Né è sostenibile, come prospettato dai controricorrenti, che allapossibilità di avvalersi dell’art. 1304 c.c. osti l’intervenuta estinzionedell’obbligazione solidale per effetto dell’assegnazione in via definitivadelle somme in sede esecutiva, per cui, una volta estinta, l’obbligazionenon potrebbe rinascere, dal momento che l’esercizio della facoltà da partedel condebitore non transigente attiene alla ripetizione di quanto in tesiindebitamente percepito dai creditori esecutanti.

Con il che rimane,comunque, esclusa l’aspirazione alla revisione extra ordinem del risultatodell’esecuzione fuori dai rimedi tipizzati di natura oppositiva.5.

L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento deirestanti (il secondo motivo denuncia “Violazione e falsa applicazione degliartt. 1304 c.c., 2033 c.c. e 1362 e ss. c.c. per avere la sentenzaimpugnata erroneamente ritenuto insussistenti i presupposti per l’eserciziodel diritto potestativo di cui all’art. 1304 c.c. da parte del ricorrente,stante l’asserita natura parziale della transazione in questione”; il terzomotivo lamenta omessa pronuncia sulla domanda subordinata.

Violazionee falsa applicazione degli artt. 1304 c.c., 2033 c.c. e 1362 e ss. c.c.”,avente a oggetto la restituzione ex art. 2033 c.c. dell’importo pari al 50%della somma corrisposta ai creditori).6.

In conclusione, la sentenza impugnata deve essere cassata,rinviando, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corted’appello di Roma, in diversa composizione, per riesaminare lacontroversia alla luce di quanto deriva dall’accoglimento del primo motivodel ricorso.

P.Q.MAccoglie il primo motivo, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata erinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Roma.Così deciso in Roma il 26 giugno 2026.Il PresidenteChiara GraziosiPag. 10 di 10

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale procuratore generale di RAPETTICarlo, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Santigli- controricorrente -Pag. 1 di 10Numero registro generale 1780/2024Numero sezionale 2124/2026Numero di raccolta generale 23819/2026Data pubblicazione 22/07/2026per la cassazione della sentenza n. 4222/2023 della CORTE d'APPELLO diRoma pubblicata il 12.6.2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26.6.2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]:1. Il Tribunale di Roma, con ordinanza pubblicata il 19.12.2019,accoglieva la domanda di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannandoli al pagamento di euro34.991,74, oltre agli interessi legali dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA].[OSCURATO:PERSONA] aveva addotto di essere stato condannato, in solido conCarlo [OSCURATO:PERSONA] maturate in un precedente contenzioso definito consentenza passata in giudicato, mentre il solo Carrubba era statocondannato al pagamento alla [OSCURATO:PERSONA] e al [OSCURATO:PERSONA] di Lire 54.000.000; icreditori con atto di precetto del 21.11.2007 avevano poi intimato ilpagamento di euro 34.137,99 e successivamente avevano promosso insuo danno un’esecuzione immobiliare, nell’ambito della quale, disposta laconversione del pignoramento, aveva versato l’importo dovuto conestinzione della procedura e cancellazione del pignoramento. Solo in data9.6.2014, allorché aveva chiesto a titolo di regresso agli eredi delcondebitore la restituzione del 50% di quanto pagato, aveva appreso chemediante transazione del 7.2.2008; avendo dichiarato con raccomandatadel 27.10.2014 di volersi avvalere di tale transazione, ai sensi dell’art.1304 c.c., il pagamento da lui eseguito doveva ritenersi indebito conconseguente diritto alla restituzione dell’intera somma di euro 34.991,74ex artt. 1304 e 2033 c.c., o, in via alternativa, ex art. 2041 c.c., ovvero,in subordine, alla restituzione del 50% di quanto pagato, pari a euro17.495,87, sempre ai sensi degli artt. 2033 e/o 2041 c.c.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di CarloAlberto [OSCURATO:PERSONA], si erano costituiti resistendo. In particolare, avevanoPag. 2 di 10Numero registro generale 1780/2024Numero sezionale 2124/2026Numero di raccolta generale 23819/2026Data pubblicazione 22/07/2026eccepito l’inammissibilità dell’azione restitutoria perché proposta dopo ladefinizione del procedimento esecutivo, sostenendo che gli eventuali viziavrebbero dovuto essere fatti valere soltanto nel processo esecutivo; nelmerito, poi, avevano contestato la configurabilità della scrittura del7.2.2008 come transazione, la sua riferibilità al solo credito per capitale e,comunque, la possibilità per il condebitore non stipulante di poterneprofittare, sostenendo che l’accordo aveva riservato ai creditori l’azioneesecutiva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale, premesso che il diritto del condebitore solidale diprofittare della transazione stipulata dall’altro condebitore ai sensi dell’art.1304 c.c. può esercitarsi in autonomo giudizio di cognizione, speciequando il relativo presupposto sia rimasto ignoto durante la proceduraesecutiva, osservava che la scrittura privata invocata da GiorgioMerendino era una transazione, avuto riguardo sia al nomen iuris sia alcontenuto dell’atto e all’equilibrio degli interessi perseguiti, e che la riservaunilaterale dei creditori, contenuta nell’atto, non era idonea a paralizzare ildiritto potestativo attribuito al condebitore estraneo alla stipulazione.Il Tribunale affermava, inoltre, che la transazione comprendevatanto il debito per il capitale, gravante soltanto sul Carrubba, quantoquello per le spese legali, a carico solidale del [OSCURATO:PERSONA], onde aveva aoggetto l’intero debito solidale e non la sola quota del condebitorestipulante. Pertanto accoglieva la domanda di ripetizione riconoscendo gliinteressi dalla data dell’assegnazione definitiva dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], sul rilievodella mala fede dell’accipiens, poiché i creditori avevano agitoesecutivamente pur essendo consapevoli dell’intervenuta estinzione deldebito per effetto della transazione.2. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 4222/2023 pubblicata il12.6.2023, nei procedimenti riuniti promossi da [OSCURATO:PERSONA] e da SaraRapetti e [OSCURATO:PERSONA], accoglieva le impugnazioni e, in riformadell’ordinanza gravata, rigettava la domanda di [OSCURATO:PERSONA],revocava l’ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e condannava l’appellato allaPag. 3 di 10Numero registro generale 1780/2024Numero sezionale 2124/2026Numero di raccolta generale 23819/2026Data pubblicazione 22/07/2026rifusione delle spese del doppio grado, nonché alla restituzione dellesomme riscosse in esecuzione dell’ordinanza riformata.La corte territoriale affermava, da un lato, che nessuna pretesarestitutoria potesse essere avanzata riguardo alle somme già assegnate insede esecutiva, per il principio dell’irretrattabilità dei risultatidell’esecuzione forzata, e, dall’altro, che la transazione intervenuta conalla quota del condebitore, per essersi riservati i creditori di agire neiconfronti del condebitore estraneo alla transazione, così da non farsorgere in capo a quest’ultimo il diritto potestativo di profittarne ai sensidell’art. 1304 c.c.3. [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tre motivi. Resiste concontroricorso [OSCURATO:PERSONA]; con ulteriore controricorso resistono [OSCURATO:PERSONA] eCarlo [OSCURATO:PERSONA]. Le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo denuncia “Violazione e falsa applicazione degli artt.1304 c.c. e 487 c.p.c. nella parte in cui la sentenza della Corte d’appello diRoma impugnata ha erroneamente ritenuto l’inammissibilità delladomanda di ripetizione dell’indebito in virtù del principio dellairretrattabilità dei risultati della esecuzione forzata”.Si censura la sentenza della corte territoriale per aver erroneamenteescluso ogni pretesa restitutoria in relazione a somme già assegnate insede esecutiva. Tale statuizione si fonderebbe sulla base di precedentiinconferenti, in quanto relativi a vicende nelle quali il debitore avevacontestato, dopo la chiusura del processo esecutivo, la legittimità delladistribuzione, o più in generale della procedura esecutiva, facendo valerecritiche che avrebbero dovuto essere addotte all’interno di quel processo.Diversamente, nella vicenda in causa si verteva in tema di sopravvenutamancanza di causa del pagamento, derivante da un fatto emerso solosuccessivamente alla conclusione dell’esecuzione risalente all’[OSCURATO:DATA_NASCITA], ecioè dalla conoscenza, acquisita soltanto il 9.6.2014, della transazionePag. 4 di 10Numero registro generale 1780/2024Numero sezionale 2124/2026Numero di raccolta generale 23819/2026Data pubblicazione 22/07/2026intervenuta nel 2008 tra i creditori e il condebitore [OSCURATO:PERSONA].Transazione che non era stato possibile far valere in sede esecutiva,perché appresa solo in epoca successiva alla sua chiusura;conseguentemente il diritto di profittare della transazione ex art. 1304 c.c.poteva essere azionato in via autonoma, senza vedersi opporrel’irretrattabilità dei risultati dell’esecuzione.2. Il motivo è fondato per quanto di ragione.Il ricorrente lamenta che la Corte d’appello è incorsa nella violazionedell’art. 1304 c.c., norma attributiva del diritto potestativo di volereprofittare della transazione intercorsa tra il creditore e uno dei condebitoriin solido, non avendo considerato che la effettuata contestazione nonriguardava pretesi vizi della procedura esecutiva, ma era la conseguenzadella scoperta postuma, una volta esaurita l’esecuzione, della transazionerisalente al 2008, della cui esistenza egli avrebbe avuto notizia solo almomento della richiesta di restituzione, a titolo di regresso, del 50% diquanto pagato agli eredi del condebitore.Al di là dell'inquadramento teorico dell'art. 1304 c.c. – oscillante trachi lo considera un’eccezione al principio di relatività del contratto e chiuna conferma dello stesso, osservando che l’adesione del coobbligato allatransazione è vicenda diversa da quella prevista dalla norma in esame,nella quale la transazione già conclusa rileva quale fatto giuridico,produttivo in quanto tale degli effetti che l’art. 1304 gli attribuisce -,quanto alle modalità e ai tempi per esercitare la facoltà di profittare dellatransazione nel diritto vivente predomina un orientamento liberale. È statoinfatti affermato che «la dichiarazione del condebitore di voler profittaredella transazione stipulata con il creditore dal condebitore in solido ai sensidell'art. 1304, primo comma, cod. civ. non costituisce un'eccezione da farvalere nei tempi e nei modi processuali ad essa pertinenti, bensì un dirittopotestativo esercitabile anche nel corso del processo, senza requisiti diforma né limiti di decadenza» (v. Cass., sez. II, 25 settembre 2014 n.20250; Cass., sez. III, 23 febbraio 2005 n. 3747).Pag. 5 di 10Numero registro generale 1780/2024Numero sezionale 2124/2026Numero di raccolta generale 23819/2026Data pubblicazione 22/07/2026Senonché, all’esercizio della facoltà di voler profittare dellatransazione stipulata tra un debitore e il creditore - il quale, per il solofatto della transazione, assume il rischio di non poter chiedere la parteresidua del suo credito al condebitore non transigente - può ostare lacircostanza che della transazione intervenuta non sia data notizia alcondebitore che non vi ha partecipato, colposamente o dolosamente, peresserne stato tenuto deliberatamente all’oscuro, con conseguenteconsolidamento dell’effetto in capo al solo transigente e in pregiudizio delnon aderente.Il creditore transigente, inoltre, nel tentativo di conservare l’azioneper la parte residua del credito originario, normativamente ostacolatadall’art. 1304 c.c., potrebbe avvalersi di una clausola di riserva del creditoverso il condebitore estraneo alla transazione, rispetto alla quale indottrina si riscontrano soluzioni oscillanti tra la nullità per contrasto conuna norma imperativa e l’inefficacia, non potendo gli effetti del contrattoincidere sui diritti di terzi.Al riguardo, le Sezioni Unite hanno così chiarito: «La norma di cuiall'art. 1304, primo comma, cod. civ. si riferisce unicamente allatransazione che abbia ad oggetto l'intero debito, e non la sola quota deldebitore con cui è stipulata (spettando al giudice del merito verificarequale sia l'effettiva portata contenutistica del contratto), giacché è lacomunanza dell'oggetto della transazione stessa a far sì che possaavvalersene il condebitore solidale pur non avendo partecipato alla suastipulazione e, quindi, in deroga al principio per cui il contratto produceeffetti soltanto tra le parti. La conseguente riduzione dell'ammontaredell'intero debito, pattuita in via transattiva con un solo dei debitori, cheopera anche nei confronti del condebitore, il quale dichiari di volerprofittare della transazione, non può essere impedita dall'inserimento nelmedesimo contratto di una clausola di contrario tenore, essendo inibitoalle parti contraenti disporre dell'anzidetto diritto potestativo che la leggePag. 6 di 10Numero registro generale 1780/2024Numero sezionale 2124/2026Numero di raccolta generale 23819/2026Data pubblicazione 22/07/2026dicembre 2011 n. 30174; conformi Cass., sez. I, 7 ottobre 2015 n. 20107e Cass., sez. I., 18 giugno 2018, n. 16087).In ogni caso, rileva ancora il giudice nomofilattico, «stabilire poi se,in concreto, la transazione tra il creditore ed uno dei debitori in solido haavuto ad oggetto l'intero debito o solo la quota del debitore transigentecomporta, evidentemente, un'indagine sul contenuto del contratto e sullacomune volontà che in esso i contraenti hanno inteso manifestare, dacompiere ad opera del giudice di merito secondo le regole di ermeneuticafissate negli artt. 1362 e segg. c.c.»3. In questa via ricostruttiva si era orientato il giudice del primo grado,il quale, posto dinanzi all’invocazione del principio dell’irretrattabilità deglieffetti dell’esecuzione nell’ambito di un autonomo giudizio, promosso daldebitore sottoposto a esecuzione forzata, per la restituzione di quantoversato (v., Cass. 3 luglio 1969 n. 2434; v., altresì, Cass. 9 giugno 1981n. 3714; Cass. 9 aprile 2003 n. 5580; Cass. 14 luglio 2009 n. 16369;Cass. 8 maggio 2003 n. 7036; Cass. 18 agosto 2011 n. 17371; Cass. 31ottobre 2014 n. 23182; Cass. 23 agosto 2018 n. 20994; Cass. 13 febbraio2019 n. 4263; Cass. 28 febbraio 2020 n. 5468; Cass. 22 giugno 2020 n.12127; Cass. 14 giugno 2023 n. 17021; Cass. 28 agosto 2024 n. 23283),aveva evidenziato la non pertinenza del citato orientamento, visto ilcarattere assorbente della dichiarata volontà di avvalersi dellatransazione.Al riguardo, il Tribunale affermava: «Nelle questioni decise dallaCorte di cassazione, ciò che veniva in considerazione era la legittimità ecorrettezza del provvedimento di distribuzione, del quale gli istanti (in uncaso il debitore esecutato, nell’altro il creditore procedente) lamentavanovizi. Del tutto diverso è il caso in cui – come nella specie – il debitorelamenta il carattere indebito del pagamento eseguito, sulla base di unfatto sopravvenuto (ed a lui precedentemente ignoto, come dedotto dalricorrente e non contestato dai resistenti) che si sovrappone al titoloesecutivo, senza peraltro metterne in discussione l’intrinseca validità, ePag. 7 di 10Numero registro generale 1780/2024Numero sezionale 2124/2026Numero di raccolta generale 23819/2026Data pubblicazione 22/07/2026senza incidere in alcun modo sulla legittimità in sé della proceduraesecutiva e dei suoi singoli atti. Qui la causa petendi è del tutto estraneaalla legittimità e correttezza della distribuzione o di un qualsiasi altro attoesecutivo; essa consiste nel diritto potestativo, invocato dal ricorrente, diavvalersi della transazione stipulata dal condebitore solidale, ai sensidell’art. 1304 c.c., da cui discende la sopravvenuta mancanza di causa delpagamento».4. La Corte d’appello, nell’accogliere le censure della [OSCURATO:PERSONA] e deiRapetti, invertendo l’ordine delle questioni, ha seguito una traiettoriainversa, ovvero ha omesso di affrontare preliminarmente il temadell’esercizio del diritto potestativo ex art. 1304 c.c. a seguito dellascoperta dell’intervenuta transazione (del 2008) a distanza di due annidalla chiusura della procedura esecutiva in danno del condebitore solidale,esiti del procedimento esecutivo sulla base di una lunga citazione di Cass.8 maggio 2003, n. 7036 (da pagina 10 a pagina 13, fino al penultimocapoverso).La Corte d’appello, tuttavia, ha dato rilievo in tal modo a un arrestonon conferente rispetto al tema affrontato in primo grado - quello legatoall’art. 1304 c.c. -, in quanto il suindicato principio poggia sul rilievo che ilprovvedimento di chiusura del processo esecutivo, pur non dando luogo aun giudicato in senso tecnico, è assistito da una tendenziale definitivitàdei risultati dell’espropriazione, che esclude l’esercizio di rimedi esperitisuccessivamente alla chiusura del procedimento volti a porne indiscussione la validità degli atti o degli effetti.Il principio di irretrattabilità degli esiti dell’esecuzione non potevaessere applicato come ragione assorbente di rigetto, poiché essopresuppone che la domanda successiva tenda a rimettere in discussione lavalidità, la regolarità o gli effetti propri degli atti esecutivi. Nella specie,invece, la domanda traeva fondamento dall’esercizio del diritto potestativoprevisto dall’art. 1304 c.c., basato sulla conoscenza posteriore dellaPag. 8 di 10Numero registro generale 1780/2024Numero sezionale 2124/2026Numero di raccolta generale 23819/2026Data pubblicazione 22/07/2026transazione conclusa dal condebitore solidale, e non implicava alcunacensura alla legittimità della procedura esecutiva né alla correttezzadell’ordinanza di assegnazione.Nella vicenda trattata da Cass. 7036/2003 un datore di lavoro avevachiesto in primo grado la condanna di un dipendente alla restituzione diuna somma indebitamente percepita a seguito di un'azione esecutiva dalui promossa. Rigettata la domanda in primo grado e riformata la sentenzain appello, con accoglimento della domanda attorea sulla base di unerroneo conteggio della pretesa azionata, la Corte di Cassazione annullò laseconda pronuncia per l’irrevocabilità dei provvedimenti del giudicedell’esecuzione, escludendo la proponibilità, dopo la conclusionedell'esecuzione mediante la pronuncia dell'ordinanza di assegnazione e lascadenza dei termini per le relative opposizioni, di azioni - come quelle diripetizione dell'indebito o di arricchimento senza causa - dirette acontrastare gli effetti dell'esecuzione stessa, sostanzialmente ponendolinel nulla o limitandoli.Il ricorrente correttamente assume che tale consolidato indirizzointerpretativo, e così anche l’arresto invocato dalla Corte d’appello, èinconferente nel caso di specie, poiché la lite non verteva affatto su vizidel procedimento esecutivo, bensì sulla mancanza di causa del pagamentoe sul conseguente indebito determinato da un fatto anteriormenteverificatosi, ma rimasto ignoto al debitore esecutato e da lui conosciutosolo dopo la chiusura dell’esecuzione risalente all’[OSCURATO:DATA_NASCITA], mediante laconoscenza, acquisita soltanto il 9.6.2014, dell’accordo transattivointervenuto nel 2008 tra i creditori e il condebitore [OSCURATO:PERSONA].Transazione, quest’ultima, contenente in favore dei creditori una clausoladi riserva di agire nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] per il recupero della sommadovuta in solido con il Carrubba, “con l’intesa che, in caso di insolvenzadel sig. [OSCURATO:PERSONA] di quanto da esso dovuto solidalmente con il sig.Carrubba, nessuna azione i suddetti potranno esercitare nei confrontiquest’ultimo” (pagina 14 della sentenza impugnata, penultimo capoverso).Pag. 9 di 10Numero registro generale 1780/2024Numero sezionale 2124/2026Numero di raccolta generale 23819/2026Data pubblicazione 22/07/2026Né è sostenibile, come prospettato dai controricorrenti, che allapossibilità di avvalersi dell’art. 1304 c.c. osti l’intervenuta estinzionedell’obbligazione solidale per effetto dell’assegnazione in via definitivadelle somme in sede esecutiva, per cui, una volta estinta, l’obbligazionenon potrebbe rinascere, dal momento che l’esercizio della facoltà da partedel condebitore non transigente attiene alla ripetizione di quanto in tesiindebitamente percepito dai creditori esecutanti. Con il che rimane,comunque, esclusa l’aspirazione alla revisione extra ordinem del risultatodell’esecuzione fuori dai rimedi tipizzati di natura oppositiva.5. L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento deirestanti (il secondo motivo denuncia “Violazione e falsa applicazione degliartt. 1304 c.c., 2033 c.c. e 1362 e ss. c.c. per avere la sentenzaimpugnata erroneamente ritenuto insussistenti i presupposti per l’eserciziodel diritto potestativo di cui all’art. 1304 c.c. da parte del ricorrente,stante l’asserita natura parziale della transazione in questione”; il terzomotivo lamenta omessa pronuncia sulla domanda subordinata. Violazionee falsa applicazione degli artt. 1304 c.c., 2033 c.c. e 1362 e ss. c.c.”,avente a oggetto la restituzione ex art. 2033 c.c. dell’importo pari al 50%della somma corrisposta ai creditori).6. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere cassata,rinviando, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corted’appello di Roma, in diversa composizione, per riesaminare lacontroversia alla luce di quanto deriva dall’accoglimento del primo motivodel ricorso. P.Q.MAccoglie il primo motivo, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata erinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Roma.Così deciso in Roma il 26 giugno 2026.Il PresidenteChiara GraziosiPag. 10 di 10
Sentenza Cassazione n. 23819/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris