CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 giugno 2023
Cassazione n. 38517/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con un unico atto e a mezzo del medesimo difensore, avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Bari che, esclusa la contestata recidiva, ha rideterminato la pena inflitta a Smurro, ha revocato la pena accessoria del ritiro della patente di guida per entrambi, confermando nel resto la pronuncia di condanna del Tribunale di Bari per i reati loro ascritti di cui ai rispettivi capi di imputazione, anche in concorso con altri. Il difensore degli imputati, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire memoria ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen., con cui, oltre ad insistere nell'accoglimento dei motivi di ricorso, chiede di assegnare il ricorso ad altra sezione di questa Corte. Considerato che i motivi proposti (Smurro lamenta che le attenuanti generiche gli siano state riconosciute in misura in misura inferiore ad 1/3; Morisco si duole della mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.) non sono consentiti in sede di legittimità: quanto alla Morisco perché riproducono profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (pp. 10 e 11); quanto a Smurro, perché il trattamento sanzionatorio risulta sorretto da adeguata e non illogica motivazione (p. 10); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2023 Il Consigliere estenso