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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 34907/2025

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19935/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], telematicamente domiciliata presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], telematicamente domiciliata presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso sentenza di CORTE D'APPELLO ROMA n. 1420/2023 depositata il 24febbraio 2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 novembre 2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: Rilevato che: La signora [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’impresa individuale denominata Farmacia della Concordia, sita in Catania, conveniva avanti al Giudice di pace di Catania la società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. per ottenere l’accertamento negativo del credito di cui alla fattura di conguaglio n. 2226317517 del 29 agosto 2011, dell’importo di euro 1559,20.

Controparte si costituiva, resistendo e proponendo domanda riconvenzionale condizionata.

Dichiarata dal Giudice di pace di Catania la competenza del Tribunale di Roma, con pronunzia successivamente confermata dal Tribunale di Catania, la causa veniva riassunta avanti al Tribunale di Roma, che, con sentenza n. 5291/2019, rigettava la domanda attorea (e quindi non esaminava la domanda riconvenzionale). [OSCURATO:PERSONA] della Concordia interponeva gravame , cui resisteva controparte.

Con sentenza n. 1420/2023 la Corte d’ A ppello di Roma rigettava il gravame.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la Farmacia della Concordia propone ora ricorso per cassazione , affidato a cinque motivi (per due volte un motivo viene catalogato come terzo).

Resiste con controricorso, illustrato anche mediante memoria, la società [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto che:

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., nullità della sentenza per violazione degli articoli 320 e 50 c.p.c. 1.1 La Corte d’appello avrebbe rigettato il gravame “in forza della comunicazione dei dati effettuata da [OSCURATO:PERSONA] e provata da controparte mediante l’all. b prodotto in seno alla memoria ex art. 183, comma VI, n.2 c.p.c.” depositato al Tribunale.

Però, come eccepito dall’attuale ricorrente nella sua terza memoria ex articolo 183, sesto comma, c.p.c., “ovvero in sede di appello” (in questo passo il ricorso presenta una nota n. 19 che enuncia: “Pag. 3-4 Atto di appello.

Fascicolo secondo grado Farmacia.

Qui doc. 14”), la produzione sarebbe stata tardiva, in quanto avvenuta “successivamente al formarsi della preclusione istruttoria” nel giudizio davanti al Giudice di pace: regola processuale, questa, non inficiata dalla successiva dichiarazione di incompetenza per materia da parte del Giudice di pace stesso. 1.2 Nella esposizione dei fatti processuali, l’attuale ricorrente, quando narra lo svolgimento del processo davanti al Tribunale di Roma, dichiara che [OSCURATO:PERSONA] aveva allegato - “concessi i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c.” dal Tribunale - alle “memorie” ex articolo 183, sesto comma, nn. 1 e 2 c.p.c., i documenti di cui ora si tratta (all. a e all. b), per cui nella terza memoria ex articolo 183 c.p.c. la ricorrente stessa avrebbe eccepito l’inammissibilità di tale produzione documentale, “prodotta tardivamente oltre la formazione delle preclusioni istruttorie” (così nel ricorso, a pagina 7, dove nella nota 12 si riporta il passo di tale terza memoria attorea, segnalante che detta produzione “è tardiva, non potendo controparte allegarla nel presente giudizio di riassunzione”).

Ancora nella esposizione dei fatti processuali, la ricorrente enuncia di avere proposto appello “rilevando l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto provata la sussistenza del credito in forza di documento proveniente da terzi, in violazione degli artt. 2697 c.c. [sic], nella parte in cui ha ritenuto non contestato il dato riportato nella fattura n. 2226317517, ovvero erroneità della sentenza nella parte in cui il Giudice ha ritenuto legittime le variazioni del contratto”, e aggiunge che essa stessa, come appellante, aveva rilevato “l’assoluta carenza probatoria dell’asserito credito vantato da Enel, essendosi quest’ultima limitata ad allegare solo la mera comunicazione intervenuta con Enel distribuzione”. 1.3 Nel motivo, invece, si rinviene solo il riferimento all’appello effettuato -come sopra si è visto - con la nota 19 del ricorso.

Conseguentemente, questo motivo patisce inammissibilità, poiché non risulta dimostrato che in appello la relativa eccezione proposta nella terza memoria di cui all’articolo 183, sesto comma, c.p.c., e disattesa dal Tribunale sia stata riproposta come motivo di gravame, il quale, invece, ha presentato un diverso contenuto; e il riferimento all’appello concretizzatosi nella nota 19 del ricorso non è bastante, in quanto il contenuto del ricorso deve essere del tutto autosufficiente.

Il motivoè pertanto inammissibile. 2.1 Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’articolo 21.6 TIT - “Testo integrato delle disposizione [sic] AEGG per l’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica, all.

A alla delib.

AEEG 348/07”, nonché degli articoli 2697 c.c. e 115-116 c.p.c., in riferimento all’articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c.

Il giudice d’appello avrebbe ritenuto che, per il principio di vicinanza della prova, l’utente che contesti “la rispondenza dei dati fatturati a quelli misurati dal contatore, senza porre in dubbio il corretto funzionamento”, debba fornire elementi valutativi per provare la non rispondenza da lui stesso prospettata; per questo il motivo d’appello sarebbe stato rigettato.

La ricorrente lamenta essere stato così invertito il riparto dell’onere della prova. 2.2 Con il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 2697 c.c., 21.6 TIT, 115 e 116 c.p.c., in riferimento all’articolo 360, primo comma, nn.3 e 4 c.p.c.

La ricorrente si duole che la corte territoriale abbia afferma to che [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., poi [OSCURATO:SOCIETA]., è concessionaria dell’attività di distribuzione di cui all’articolo 9 d.lgs. 79/1999, responsabile di raccolta, validazione e registrazione delle misure di energia elettrica, di installazione e manutenzione dei misuratori (articolo 21 TIT), per cui la comunicazione dei dati di consumo dal distributore al gestore non costituirebbe un mero atto interno e i dati di consumo comunicati dal distributore godrebbero di presunzione di veridicità superabile dall’utente solo con contestazioni specifiche che onerino il venditore di provare il corretto funzionamento del contatore.

Nuovamente invoca l’applicazione dell’ordinario riparto dell’onere della prova, che non sarebbe inibito dall’articolo 21.6 TIT. 2.3 I motiv i, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono infondati.

Merita immediato rilievo il fatto che Cass. sez. 6-3, ord. 297/2020, invocata dal giudice d’appello, è stata superata dalla giurisprudenza seguente di questa stessa Suprema Corte, che ha ribadito la generale ripartizione dell’onere probatorio.

Tuttavia, il giudice d’appello si avvale di specifica normativa per dichiarare la sussistenza di presunzione a favore di [OSCURATO:PERSONA], superabile soltanto con contestazione specifica da parte dell’utente, come ritenuto dal Tribunale: così condivisibilmente riconoscono Cass. sez. 3, ord. 29884/2023, Cass. sez. 3, 9706/2024 e Cass. sez. 3, 17401/2024; e sulla stima cfr. pure Cass. sez. 3, ord. 5219/2025, per cui il somministrante, in caso di manomissione del contatore, può provare l’ammontare con elementi presuntivi.

Anche questi motivi, dunque, non presentano una sufficiente consistenza. 3.1 Con il quarto motivo, erroneamente numerato ancora come terzo, la ricorrenteripropone proprio quest’ultimo quanto all’utilizzo di presunzione - denunciando, ai sensi dell’articolo 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 2727 e 2729 c.c., oltre all’articolo 21.6 TIT -, assumendo che si sarebbe trovato fondamento “su elementi fattuali errati e che non potevano … essere considerati indizi gravi e concordanti”. 3.2 Il motivo è inammissibile.

Esso è volto a censurare in termini direttamente fattuali, per il resto venendo ictu oculiassorbito dai due motivi precedenti. 4.1 Con il quinto motivo, erroneamente numerato come quarto, la ricorrente denuncia violazione degli articoli 132, secondo comma, n.4 c.p.c. e 111, sesto comma, Cost. - per pretesa motivazione apparente –nonché 115 c.p.c. e 2697 c.c. 4.2 Il motivo si impernia su un passo motivazionale, che ancora offre, con evidenza, un contenuto fattuale.

Quanto poi alla motivazione, questa comunque ha palesemente raggiunto il minimo costituzionale, illustrando le ragioni decisorie in modo chiaro e completo.

Da ogni punto di vista, quindi, è evidente l’inconsistenza del motivo.

5. All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 1.800,00 ( di cui euro 1.600,00 per onorari ), oltre a spese generali e accessori di legge,in favore della controricorrente.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19935/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], telematicamente domiciliata presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], telematicamente domiciliata presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso sentenza di CORTE D'APPELLO ROMA n. 1420/2023 depositata il 24febbraio 2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 novembre 2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: Rilevato che: La signora [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’impresa individuale denominata Farmacia della Concordia, sita in Catania, conveniva avanti al Giudice di pace di Catania la società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. per ottenere l’accertamento negativo del credito di cui alla fattura di conguaglio n. 2226317517 del 29 agosto 2011, dell’importo di euro 1559,20. Controparte si costituiva, resistendo e proponendo domanda riconvenzionale condizionata. Dichiarata dal Giudice di pace di Catania la competenza del Tribunale di Roma, con pronunzia successivamente confermata dal Tribunale di Catania, la causa veniva riassunta avanti al Tribunale di Roma, che, con sentenza n. 5291/2019, rigettava la domanda attorea (e quindi non esaminava la domanda riconvenzionale). [OSCURATO:PERSONA] della Concordia interponeva gravame , cui resisteva controparte. Con sentenza n. 1420/2023 la Corte d’ A ppello di Roma rigettava il gravame. Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la Farmacia della Concordia propone ora ricorso per cassazione , affidato a cinque motivi (per due volte un motivo viene catalogato come terzo). Resiste con controricorso, illustrato anche mediante memoria, la società [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che: 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., nullità della sentenza per violazione degli articoli 320 e 50 c.p.c. 1.1 La Corte d’appello avrebbe rigettato il gravame “in forza della comunicazione dei dati effettuata da [OSCURATO:PERSONA] e provata da controparte mediante l’all. b prodotto in seno alla memoria ex art. 183, comma VI, n.2 c.p.c.” depositato al Tribunale. Però, come eccepito dall’attuale ricorrente nella sua terza memoria ex articolo 183, sesto comma, c.p.c., “ovvero in sede di appello” (in questo passo il ricorso presenta una nota n. 19 che enuncia: “Pag. 3-4 Atto di appello. Fascicolo secondo grado Farmacia. Qui doc. 14”), la produzione sarebbe stata tardiva, in quanto avvenuta “successivamente al formarsi della preclusione istruttoria” nel giudizio davanti al Giudice di pace: regola processuale, questa, non inficiata dalla successiva dichiarazione di incompetenza per materia da parte del Giudice di pace stesso. 1.2 Nella esposizione dei fatti processuali, l’attuale ricorrente, quando narra lo svolgimento del processo davanti al Tribunale di Roma, dichiara che [OSCURATO:PERSONA] aveva allegato - “concessi i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c.” dal Tribunale - alle “memorie” ex articolo 183, sesto comma, nn. 1 e 2 c.p.c., i documenti di cui ora si tratta (all. a e all. b), per cui nella terza memoria ex articolo 183 c.p.c. la ricorrente stessa avrebbe eccepito l’inammissibilità di tale produzione documentale, “prodotta tardivamente oltre la formazione delle preclusioni istruttorie” (così nel ricorso, a pagina 7, dove nella nota 12 si riporta il passo di tale terza memoria attorea, segnalante che detta produzione “è tardiva, non potendo controparte allegarla nel presente giudizio di riassunzione”). Ancora nella esposizione dei fatti processuali, la ricorrente enuncia di avere proposto appello “rilevando l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto provata la sussistenza del credito in forza di documento proveniente da terzi, in violazione degli artt. 2697 c.c. [sic], nella parte in cui ha ritenuto non contestato il dato riportato nella fattura n. 2226317517, ovvero erroneità della sentenza nella parte in cui il Giudice ha ritenuto legittime le variazioni del contratto”, e aggiunge che essa stessa, come appellante, aveva rilevato “l’assoluta carenza probatoria dell’asserito credito vantato da Enel, essendosi quest’ultima limitata ad allegare solo la mera comunicazione intervenuta con Enel distribuzione”. 1.3 Nel motivo, invece, si rinviene solo il riferimento all’appello effettuato -come sopra si è visto - con la nota 19 del ricorso. Conseguentemente, questo motivo patisce inammissibilità, poiché non risulta dimostrato che in appello la relativa eccezione proposta nella terza memoria di cui all’articolo 183, sesto comma, c.p.c., e disattesa dal Tribunale sia stata riproposta come motivo di gravame, il quale, invece, ha presentato un diverso contenuto; e il riferimento all’appello concretizzatosi nella nota 19 del ricorso non è bastante, in quanto il contenuto del ricorso deve essere del tutto autosufficiente. Il motivoè pertanto inammissibile. 2.1 Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’articolo 21.6 TIT - “Testo integrato delle disposizione [sic] AEGG per l’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica, all. A alla delib. AEEG 348/07”, nonché degli articoli 2697 c.c. e 115-116 c.p.c., in riferimento all’articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c. Il giudice d’appello avrebbe ritenuto che, per il principio di vicinanza della prova, l’utente che contesti “la rispondenza dei dati fatturati a quelli misurati dal contatore, senza porre in dubbio il corretto funzionamento”, debba fornire elementi valutativi per provare la non rispondenza da lui stesso prospettata; per questo il motivo d’appello sarebbe stato rigettato. La ricorrente lamenta essere stato così invertito il riparto dell’onere della prova. 2.2 Con il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 2697 c.c., 21.6 TIT, 115 e 116 c.p.c., in riferimento all’articolo 360, primo comma, nn.3 e 4 c.p.c. La ricorrente si duole che la corte territoriale abbia afferma to che [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., poi [OSCURATO:SOCIETA]., è concessionaria dell’attività di distribuzione di cui all’articolo 9 d.lgs. 79/1999, responsabile di raccolta, validazione e registrazione delle misure di energia elettrica, di installazione e manutenzione dei misuratori (articolo 21 TIT), per cui la comunicazione dei dati di consumo dal distributore al gestore non costituirebbe un mero atto interno e i dati di consumo comunicati dal distributore godrebbero di presunzione di veridicità superabile dall’utente solo con contestazioni specifiche che onerino il venditore di provare il corretto funzionamento del contatore. Nuovamente invoca l’applicazione dell’ordinario riparto dell’onere della prova, che non sarebbe inibito dall’articolo 21.6 TIT. 2.3 I motiv i, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono infondati. Merita immediato rilievo il fatto che Cass. sez. 6-3, ord. 297/2020, invocata dal giudice d’appello, è stata superata dalla giurisprudenza seguente di questa stessa Suprema Corte, che ha ribadito la generale ripartizione dell’onere probatorio. Tuttavia, il giudice d’appello si avvale di specifica normativa per dichiarare la sussistenza di presunzione a favore di [OSCURATO:PERSONA], superabile soltanto con contestazione specifica da parte dell’utente, come ritenuto dal Tribunale: così condivisibilmente riconoscono Cass. sez. 3, ord. 29884/2023, Cass. sez. 3, 9706/2024 e Cass. sez. 3, 17401/2024; e sulla stima cfr. pure Cass. sez. 3, ord. 5219/2025, per cui il somministrante, in caso di manomissione del contatore, può provare l’ammontare con elementi presuntivi. Anche questi motivi, dunque, non presentano una sufficiente consistenza. 3.1 Con il quarto motivo, erroneamente numerato ancora come terzo, la ricorrenteripropone proprio quest’ultimo quanto all’utilizzo di presunzione - denunciando, ai sensi dell’articolo 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 2727 e 2729 c.c., oltre all’articolo 21.6 TIT -, assumendo che si sarebbe trovato fondamento “su elementi fattuali errati e che non potevano … essere considerati indizi gravi e concordanti”. 3.2 Il motivo è inammissibile. Esso è volto a censurare in termini direttamente fattuali, per il resto venendo ictu oculiassorbito dai due motivi precedenti. 4.1 Con il quinto motivo, erroneamente numerato come quarto, la ricorrente denuncia violazione degli articoli 132, secondo comma, n.4 c.p.c. e 111, sesto comma, Cost. - per pretesa motivazione apparente –nonché 115 c.p.c. e 2697 c.c. 4.2 Il motivo si impernia su un passo motivazionale, che ancora offre, con evidenza, un contenuto fattuale. Quanto poi alla motivazione, questa comunque ha palesemente raggiunto il minimo costituzionale, illustrando le ragioni decisorie in modo chiaro e completo. Da ogni punto di vista, quindi, è evidente l’inconsistenza del motivo. 5. All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 1.800,00 ( di cui euro 1.600,00 per onorari ), oltre a spese generali e accessori di legge,in favore della controricorrente. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo
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