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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 febbraio 2021

Cassazione n. 38122/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA]

1. In data 30 settembre 2020 Domenico VITALE depositò istanza di rescissione del giudicato formatosi sulla sentenza emessa in data 21 novembre 2019 dal Tribunale di Bari, con la quale era stato condannato alla pena di giustizia per il delitto di bancarotta fraudolenta in qualità di amministratore della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", dichiarata fallita il 17 luglio 2013, esponendo che: a) in data 27 febbraio 2016 aveva ricevuto a mani proprie la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, formulando contestualmente dichiarazione di domicilio in Altamura, via Filangieri n. 80; b) la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare dell'8 marzo 2017, per l'assenza del destinatario, si era perfezionata per compiuta giacenza in data 17 febbraio 2017; c) all'udienza preliminare indicata, era stato dichiarato assente e, dopo la nomina di un difensore d'ufficio, era stato rinviato a giudizio per l'udienza collegiale del 1° giugno 2017; d) anche la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza collegiale si era perfezionato per compiuta giacenza; e) dopo la celebrazione in sua assenza delle udienze del 10 giugno 2017 e del 22 marzo 2018, a causa del trasferimento della sede del Tribunale, era stato emesso un nuovo decreto di citazione per l'udienza del 21 novembre 2019, notificato a mezzo PEC al difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] ex art. 420-bis, comma 3, cod. proc. pen.; f) all'udienza del 21 novembre 2019 era stato condannato in assenza, con sentenza divenuta irrevocabile il 9 giugno 2020; g) aveva appreso della celebrazione del processo solo in sede di notifica dell'ordine di esecuzione della pena, emesso in data 21 agosto 2020, perché aveva risieduto con i genitori nell'abitazione di via Filangieri n. 80 in Altamura (domicilio dichiarato al momento della notifica ex art. 415-bis cod. proc. pen.), intestata alla madre [OSCURATO:PERSONA] SIMONE ed acquisito alla massa del fallimento della s.r.l.

"[OSCURATO:PERSONA]", dal 31 gennaio 2008 al 14 febbraio 2017, quando l'immobile fu rilasciato (dopo il preavviso ex art. 608 cod. proc. civ., notificato il 27 gennaio 2017) all'acquirente Giuseppe RAIMONDI, immesso nel possesso; h) siccome non aveva più abitato nel domicilio dichiarato già al momento della notifica dell'avviso di udienza preliminare, egli non aveva potuto prendere cognizione degli avvisi via via recapitati in quel domicilio.

Così ricostruita la sequenza procedimentale, l'istante dedusse l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo, dovuta a: A) nullità dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e della notifica del decreto che dispone il giudizio, per essere mancata la comunicazione al difensore, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., dell'impossibilità di notifica come emergente dai precedenti punti b) e d); B) inidoneità della notifica per compiuta giacenza a determinare la conoscenza del processo in assenza di effettivi contatti con il difensore di ufficio.

2. La Corte di appello di Bari, con ordinanza depositata in data 19 febbraio 2021, non esaminata specificamente la questione sub A), respinse l'istanza, ritenendo non incolpevole la dedotta ignoranza del processo, in quanto il VITALE non aveva adempiuto l'onere di comunicare all'autorità giudiziaria il mutamento di domicilio.

3. Con sentenza n. 20907/21, la Quinta Sezione penale di questa Corte annullò la suddetta ordinanza per l'omesso esame della doglianza di cui al precedente punto A), relativa a un'ipotesi di nullità della vocatio in ius da cui sarebbe derivata, secondo VITALE, l'incolpevole mancata conoscenza del processo.

4. Decidendo in sede di rinvio, la Corte di appello di Bari, con l'ordinanza in epigrafe, ha (di nuovo) rigettato l'istanza di rescissione del giudicato.

In via preliminare, il giudice del rinvio ha precisato che, diversamente da quanto prospettato dall'interessato nella memoria depositata nelle more dell'udienza di trattazione, il VITALE non aveva dichiarato domicilio "in una fase iniziale delle indagini", ma quando ricevette l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, atto, quest'ultimo, che si colloca, evidentemente, nella fase finale delle stesse.

4.1. La Corte di merito ha, poi, escluso che potesse ravvisarsi la nullità della notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare dell'8 marzo 2017, osservando che non sussisteva la dedotta impossibilità di notifica al domicilio dichiarato che avrebbe determinato l'obbligo di comunicazione al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

In particolare, risultava pacificamente dimostrato che il 7 febbraio 2017, quando pervenne in via Filangieri n. 80 il plico raccomandato n. 783313326804 contenente il suddetto avviso, VITALE abitasse ancora in quell'immobile, rilasciato solo il 14 successivo; tanto è vero che sia il precetto notificato il 13 gennaio 2017 che il preavviso ex art. 608 cod. proc. civ., notificato il 27 gennaio 2017, erano regolarmente pervenuti alla madre, la quale, come attestato dal verbale redatto in data 14 febbraio, nessuna obiezione sollevò sul punto, essendosi limitata a chiedere e ottenere un termine per perfezionare il trasloco del mobilio.

La notifica per compiuta giacenza non costituì, pertanto, una mera fictio iuris, ma un modo effettivo per rendere edotto l'imputato della data di celebrazione dell'udienza preliminare.

4.2. Ad analoghe conclusioni è pervenuta la Corte territoriale a proposito della dedotta nullità della notifica del decreto che dispone il giudizio.

Hanno rilevato, al riguardo, i giudici del rescissorio che VITALE non solo non aveva comunicato all'autorità giudiziaria la variazione di domicilio, ma aveva mantenuto la residenza anagrafica di via Filangieri n. 80 fino al 31 dicembre 2019, quando emigrò in Cassano delle Murge.

In concreto, quindi, la notifica effettuata il 5 aprile 2017 in funzione della prima udienza dibattimentale doveva reputarsi rituale e sufficiente, non potendosi far dipendere l'obbligo di consegna al difensore ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. dall'accertamento "postumo" di un cambio di domicilio, non conosciuto e non conoscibile al momento della compiuta giacenza.

4.3. In conclusione, nel provvedimento in esame si stigmatizza come caratterizzata da "colpa grave" la condotta del VITALE, consistente sia nella mancata comunicazione della variazione di domicilio all'autorità giudiziaria, sia nel mantenimento della residenza storica in un immobile ormai di proprietà di terzi, dove in alcun modo avrebbe potuto essere reperito.

5. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore, sviluppando i seguenti motivi.

5.1. Vizio di motivazione in ordine alla dedotta nullità della vocatio in iudicium; inosservanza degli artt. 161, comma 4, 420-bis e 420-quater cod. proc. pen.

La Corte di appello di Bari non si era attenuta ai principi fissati dalle Sezioni Unite nelle sentenze "Tuppi" e "Pedicone", in base ai quali l'impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto, che ne legittima l'esecuzione presso il difensore secondo la procedura prevista dall'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., può essere integrata anche dalla temporanea assenza dell'imputato al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore: nel caso di specie, la temporanea assenza dell'imputato e di persone con lui conviventi all'atto della notifica dell'avviso dell'udienza preliminare avrebbe dovuto determinare la comunicazione al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

La valutazione effettuata dalla Corte di merito circa la presenza del VITALE presso il domicilio dichiarato sino al 13 febbraio 2017, giorno precedente il rilascio dell'immobile, riposava su mere supposizioni.

In particolare, la circostanza per cui, quando, in data 14 febbraio 2017, si perfezionò il rilascio suddetto, la madre del VITALE chiese e ottenne un termine per portare via il mobilio, non significava che la famiglia fosse ancora [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 80 e, dunque, nella possibilità di ritirare la posta nel periodo successivo al 14 febbraio 2017.

Diversamente da quanto affermato nell'ordinanza impugnata, la notifica per compiuta giacenza si rivelò, nel caso di specie, una vera e propria finzione.

Gli stessi vizi, a maggior ragione, era dato riscontrare a proposito della ritenuta ritualità della notifica per compiuta giacenza del decreto che dispone il giudizio, eseguita, ancora una volta, presso un domicilio (quello dichiarato di via Filangieri 80) dove, a partire dal 14 febbraio 2017, nessuno dei VITALE abitava più.

In siffatta situazione, i giudici procedenti avrebbero dovuto disporre, ai sensi dell'art. 420-quater cod. proc. pen., la notifica della vocatio in iudicium personalmente ad opera della polizia giudiziaria.

5.2. Vizio di motivazione in ordine alla dedotta non deliberata sottrazione al processo; inosservanza dell'art. 629-bis cod. proc. pen.

Fondando la propria decisione reiettiva sul concetto di "mancata diligenza", la Corte di appello aveva fornito una motivazione apparente, manifestamente illogica, nonché contrastante con la più recente giurisprudenza in materia, secondo la quale (Sez.

U, Innaro) l'effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium, sicché non può ritenersi tale la conoscenza dell'accusa contenuta nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari.

Alla luce dei criteri ermeneutici enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, la mancanza di conoscenza del processo da parte del VITALE non poteva dirsi colpevole.

Per mera dimenticanza egli non comunicò il mutamento di domicilio, posto che non vi era motivo che si dovesse deliberatamente sottrarre al processo.

6. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, in sostanziale adesione alle ragioni del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va rigettato, in quanto infondato.

2. Si reputa opportuno, per un migliore inquadramento del tema oggetto di ricorso, prendere le mosse dal principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931: «Le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629- bis cod. proc. pen., l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse».

Ferma restando, dunque, l'impossibilità di agire ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen. per dedurre eventuali nullità assolute derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore, residua la possibilità di far valere, attraverso lo strumento della rescissione del giudicato, l'incolpevole mancata conoscenza del processo che si assuma derivata da quelle nullità.

La questione centrale sottoposta all'odierno vaglio di legittimità è quella di verificare se il giudice del rinvio si sia attenuto al dictum della sentenza rescindente e sia pervenuto, nel caso di specie, a disattendere, con motivazione corretta in diritto e non manifestamente illogica, la richiesta avanzata dall'interessato, nel senso di escludere che dalla irrituale notifica del decreto che dispone il giudizio all'imputato sia scaturita l'incolpevole mancata conoscenza del processo da parte del medesimo, legittimante la rescissione del giudicato.

3. Ritiene il Collegio che il provvedimento reso dalla Corte di merito, in quanto adeguatamente motivato, resista, per le ragioni che seguono, alle censure mosse dal ricorrente.

3.1. La difesa del VITALE insiste, in ricorso, nel censurare per violazione di legge il provvedimento impugnato nella parte in cui ha escluso la ravvisabilità della nullità delle notificazioni effettuate presso il domicilio dichiarato di via Filangieri n. 80, in Altamura, sia in relazione all'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, sia in relazione al decreto che dispone il giudizio, notificazioni che, stante la temporanea assenza dell'imputato, avrebbero dovuto essere eseguite al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

Occorre precisare, al riguardo, che la sentenza rescindente non si è affatto occupata della prima delle due presunte nullità (quella afferente alla notifica dell'avviso dell'udienza preliminare), ma esclusivamente della omessa risposta, da parte della Corte di merito, alla eccezione difensiva sulla ritualità della notifica della vocatio in ius, ovvero del decreto che dispone il giudizio.

Da tanto discende, in primo luogo, la superfluità dell'esame, affrontato nell'ordinanza impugnata, della regolarità o meno della notifica all'imputato dell'avviso dell'udienza preliminare e della corrispondente censura dedotta nell'odierno ricorso, poiché il tema in questione si colloca al di fuori del perimetro delibativo fissato dalla sentenza di annullamento n. 20907/21 emessa dalla Quinta Sezione Penale di questa Corte.

In secondo luogo, va evidenziato che l'esame della regolarità della notifica del decreto che dispone il giudizio doveva essere preordinato a stabilire se l'eventuale nullità inficiante l'atto si potesse riverberare sulla incolpevole conoscenza dello stesso, tenendo presente, a tal fine, che, come desumibile da Sez.

U Lovric, non sussiste alcun automatismo valutativo tra la nullità accertata e la incolpevole mancata conoscenza del processo, così come, all'opposto, la regolarità formale della notifica non assicura, di per sé, la effettiva conoscenza del processo.

Si tratta, cioè, di temi che afferiscono a due piani distinti, ma che possono, nel caso concreto, interferire l'uno con l'altro.

La Corte di appello di Firenze ha giudicato formalmente regolare la notifica, per compiuta giacenza, del decreto che dispone il giudizio eseguita presso il domicilio dichiarato dall'imputato (il 27 febbraio 2016, in occasione della ricezione della notifica dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen.), poiché quest'ultimo aveva omesso di comunicare il successivo mutamento di domicilio all'autorità giudiziaria, la quale, quindi, non poteva essere a conoscenza del sopravvenuto mutamento, così come "l'ufficiale giudiziario non aveva alcun motivo di cercarlo in un diverso domicilio".

Nell'approdare a tale conclusione, la Corte di merito si è conformata all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale, nel caso in cui risulti che l'imputato, pur in presenza degli avvertimenti di rito, abbia, nella fase delle indagini preliminari, dichiarato domicilio presso la propria abitazione e successivamente omesso di comunicarne la variazione a norma dell'art. 162, comma 1, cod. proc. pen., legittimamente il giudice procede in sua assenza, a seguito della rituale notifica della "vocatio in iudicium" presso l'originario - ed unico - domicilio indicato, dovendosi ritenere che gravino sull'imputato le conseguenze della propria consapevole e volontaria inerzia comunicativa (Sez. 2, n. 29660 del 27/3/2019, Pinton, Rv. 276972).3.2.

Come si è detto poc'anzi, la ritualità della notifica non assicura, tuttavia, l'effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario, che va verificata in concreto.

Questa Corte, ad esempio, ha escluso che la certezza della notifica della "vocatio in ius" possa essere collegata alla procedura di compiuta giacenza, osservata nel caso del VITALE (Sez. 5, n. 31992 del 5/3/2018, Ianne, Rv. 273313).

Si è rilevato, poi, nella superiore esposizione in fatto (per come messo in luce dalla stessa Corte di appello), ed è stato dedotto in ricorso, che presso il domicilio dichiarato di via Filangieri n. 80, in Altamura, dopo il rilascio dell'immobile, avvenuto il 14 febbraio 2017, nessun componente della famiglia VITALE avrebbe potuto essere reperito, essendo subentrati, da quella data, antecedente a quella di notifica del decreto che dispone il giudizio (il 5 aprile 2017), i nuovi proprietari dell'appartamento.

Dalla stessa ricostruzione operata nell'ordinanza impugnata emergono, quindi, fattori obiettivamente ostativi alla effettiva conoscenza del decreto che dispone il giudizio da parte dell'imputato, nel caso di specie.

3.3. La difesa del ricorrente fa, quindi, leva, per dimostrare la mancata effettiva conoscenza del processo in capo all'imputato, sul seguente principio, enunciato da Sez.

U, n. 28912 del 28/2/2019, Innaro, Rv. 275716 in tema di restituzione nel termine, ma estensibile alla rescissione: «Ai fini della restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale ex art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nella formulazione antecedente alla modifica operata con legge n. 67 del 28 aprile 2014, l'effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di "vocatio in iudicium" sicché tale non può ritenersi la conoscenza dell'accusa contenuta nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, fermo restando che l'imputato non deve avere rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione oppure non deve essersi deliberatamente sottratto a tale conoscenza».

Secondo il difensore del VITALE, non avendo il proprio assistito - per le ragioni prima indicate - avuto effettiva conoscenza dell'accusa contenuta nel decreto che dispone il giudizio, deve escludersi che abbia avuto effettiva conoscenza del processo, dal che deriverebbe la sua legittimazione a ottenere la rescissione del giudicato.

3.4. La Corte di Bari, al contrario, ha affermato che il VITALE non venne a conoscenza della celebrazione del processo "per colpa grave, consistente sia nella mancata comunicazione della variazione di domicilio all'autorità giudiziaria, sia nel mantenimento della residenza storica in un immobile ormai di terzi, dove non poteva in alcun modo essere reperito".

3.4.1. I giudici di merito hanno, in sostanza, trattato l'odierno ricorrente alla stregua dei "finti inconsapevoli" dei quali parla, nella sua parte finale, Sez.

U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, P.G. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279420.

Seppure in relazione all'affermazione del principio della non idoneità, ai fini della dichiarazione di assenza, del presupposto della sola elezione di domicilio, da parte dell'indagato, presso il difensore d'ufficio (dovendo essere provata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale con esso), la menzionata sentenza rammenta come l'art. 420-bis cod. proc. pen., per la difesa dai "finti inconsapevoli", valorizzi, quale unica ipotesi in cui possa procedersi pur se la parte ignori la vocatio in ius, la volontaria sottrazione «alla conoscenza del procedimento o di atti del procedimento».

Precisa, in modo esplicativo sul punto: «Evidentemente, si deve trattare di condotte positive, rispetto alle quali si rende necessario un accertamento in fatto, anche quanto al coefficiente psicologico della condotta.

L'art. 420-bis cod. proc. pen. non "tipizza" e non consente di tipizzare alcuna condotta particolare che possa ritenersi tale; quindi, non possono farsi rientrare automaticamente in tale ambito le situazioni comuni quali la irreperibilità, il domicilio eletto etc.

Certamente la manifesta mancanza diligenza informativa, la indicazione di un domicilio falso, pur se apparentemente valido ed altro, potranno essere circostanze valutabili nei casi concreti, ma non possono essere di per sé determinanti, su di un piano solo astratto, per potere affermare la ricorrenza della "volontaria sottrazione": se si esaspera il concetto di "mancata diligenza" sino a trasformarla automaticamente in una conclamata volontà di evitare la conoscenza degli atti, ritenendola sufficiente per fare a meno della prova della consapevolezza della vocatio in ius per procedere in assenza, si farebbe una mera operazione di cambio nome e si tornerebbe alle vecchie presunzioni, il che ovviamente è un'operazione non consentita».

Orbene, va ricordato, in argomento, che la colpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo non richiede che l'imputato si sia deliberatamente sottratto alla "vocatio in iudicium" con comportamenti a ciò finalizzati, essendo sufficiente che si sia posto consapevolmente e volontariamente nella condizione di sottrarsi alla conoscenza del processo, indipendentemente dai motivi di tale comportamento (Sez. 3, n. 35426 del 13/5/2021, Sejdini, Rv. 281851).

Va, inoltre, sottolineato che la stessa sentenza citata dal difensore del ricorrente a sostegno della sua prospettazione (Sez. 6, n. 91997 del 18/6/2020, Cappelli, Rv. 279680, in motivazione), a proposito della dichiarazione od elezione di domicilio, ha affermato che la stessa "potrà essere intesa quale espediente per sottrarsi al processo, ad esempio, nel caso in cui l'interessato abbia scientemente indicato un recapito inesistente, inveritiero o inadeguato, per l'impossibilità di reperirvi lui stesso od altre persone legittimate alla ricezione".

Il comportamento guidato da "colpa grave" messo in luce dalla Corte di appello non è riconducibile, in modo riduttivo, alla sola omissione della comunicazione della variazione di domicilio prescritta dagli artt. 161, comma 2, e 162, comma 1, cod. proc. pen., ma anche alla persistente, deliberata, conservazione della residenza anagrafica, per oltre due anni a partire dall'ultima notifica (aprile 2017), in un luogo, corrispondente al domicilio originariamente dichiarato, dove l'imputato, per le ragioni già esposte (rilascio dell'immobile al nuovo acquirente in data 14 febbraio 2017), mai avrebbe potuto più essere reperito per le comunicazioni e notifiche relative al processo pendente per bancarotta fraudolenta.Un comportamento complessivo, pertanto, attraverso il quale il ricorrente si è posto consapevolmente e volontariamente nella condizione di sottrarsi alla conoscenza del processo.

L'approdo conclusivo cui è pervenuta la Corte di appello di Bari deve, perciò, ritenersi conforme ai principi di diritto da ultimo richiamati e sorretto da motivazione sintetica, ma del tutto congrua.

Le censure dedotte dalla difesa del ricorrente sul punto vanno considerate infondate, quanto alla eccepita carenza motivazionale, e sviluppate in fatto, perciò inammissibili, quanto alla prospettazione della condotta omissiva del VITALE in termini di "mera dimenticanza".

4. Il ricorso va, in definitiva, rigettato, dal che consegue ex le

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. In data 30 settembre 2020 Domenico VITALE depositò istanza di rescissione del giudicato formatosi sulla sentenza emessa in data 21 novembre 2019 dal Tribunale di Bari, con la quale era stato condannato alla pena di giustizia per il delitto di bancarotta fraudolenta in qualità di amministratore della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", dichiarata fallita il 17 luglio 2013, esponendo che: a) in data 27 febbraio 2016 aveva ricevuto a mani proprie la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, formulando contestualmente dichiarazione di domicilio in Altamura, via Filangieri n. 80; b) la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare dell'8 marzo 2017, per l'assenza del destinatario, si era perfezionata per compiuta giacenza in data 17 febbraio 2017; c) all'udienza preliminare indicata, era stato dichiarato assente e, dopo la nomina di un difensore d'ufficio, era stato rinviato a giudizio per l'udienza collegiale del 1° giugno 2017; d) anche la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza collegiale si era perfezionato per compiuta giacenza; e) dopo la celebrazione in sua assenza delle udienze del 10 giugno 2017 e del 22 marzo 2018, a causa del trasferimento della sede del Tribunale, era stato emesso un nuovo decreto di citazione per l'udienza del 21 novembre 2019, notificato a mezzo PEC al difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] ex art. 420-bis, comma 3, cod. proc. pen.; f) all'udienza del 21 novembre 2019 era stato condannato in assenza, con sentenza divenuta irrevocabile il 9 giugno 2020; g) aveva appreso della celebrazione del processo solo in sede di notifica dell'ordine di esecuzione della pena, emesso in data 21 agosto 2020, perché aveva risieduto con i genitori nell'abitazione di via Filangieri n. 80 in Altamura (domicilio dichiarato al momento della notifica ex art. 415-bis cod. proc. pen.), intestata alla madre [OSCURATO:PERSONA] SIMONE ed acquisito alla massa del fallimento della s.r.l. "[OSCURATO:PERSONA]", dal 31 gennaio 2008 al 14 febbraio 2017, quando l'immobile fu rilasciato (dopo il preavviso ex art. 608 cod. proc. civ., notificato il 27 gennaio 2017) all'acquirente Giuseppe RAIMONDI, immesso nel possesso; h) siccome non aveva più abitato nel domicilio dichiarato già al momento della notifica dell'avviso di udienza preliminare, egli non aveva potuto prendere cognizione degli avvisi via via recapitati in quel domicilio. Così ricostruita la sequenza procedimentale, l'istante dedusse l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo, dovuta a: A) nullità dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e della notifica del decreto che dispone il giudizio, per essere mancata la comunicazione al difensore, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., dell'impossibilità di notifica come emergente dai precedenti punti b) e d); B) inidoneità della notifica per compiuta giacenza a determinare la conoscenza del processo in assenza di effettivi contatti con il difensore di ufficio. 2. La Corte di appello di Bari, con ordinanza depositata in data 19 febbraio 2021, non esaminata specificamente la questione sub A), respinse l'istanza, ritenendo non incolpevole la dedotta ignoranza del processo, in quanto il VITALE non aveva adempiuto l'onere di comunicare all'autorità giudiziaria il mutamento di domicilio. 3. Con sentenza n. 20907/21, la Quinta Sezione penale di questa Corte annullò la suddetta ordinanza per l'omesso esame della doglianza di cui al precedente punto A), relativa a un'ipotesi di nullità della vocatio in ius da cui sarebbe derivata, secondo VITALE, l'incolpevole mancata conoscenza del processo. 4. Decidendo in sede di rinvio, la Corte di appello di Bari, con l'ordinanza in epigrafe, ha (di nuovo) rigettato l'istanza di rescissione del giudicato. In via preliminare, il giudice del rinvio ha precisato che, diversamente da quanto prospettato dall'interessato nella memoria depositata nelle more dell'udienza di trattazione, il VITALE non aveva dichiarato domicilio "in una fase iniziale delle indagini", ma quando ricevette l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, atto, quest'ultimo, che si colloca, evidentemente, nella fase finale delle stesse. 4.1. La Corte di merito ha, poi, escluso che potesse ravvisarsi la nullità della notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare dell'8 marzo 2017, osservando che non sussisteva la dedotta impossibilità di notifica al domicilio dichiarato che avrebbe determinato l'obbligo di comunicazione al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. In particolare, risultava pacificamente dimostrato che il 7 febbraio 2017, quando pervenne in via Filangieri n. 80 il plico raccomandato n. 783313326804 contenente il suddetto avviso, VITALE abitasse ancora in quell'immobile, rilasciato solo il 14 successivo; tanto è vero che sia il precetto notificato il 13 gennaio 2017 che il preavviso ex art. 608 cod. proc. civ., notificato il 27 gennaio 2017, erano regolarmente pervenuti alla madre, la quale, come attestato dal verbale redatto in data 14 febbraio, nessuna obiezione sollevò sul punto, essendosi limitata a chiedere e ottenere un termine per perfezionare il trasloco del mobilio. La notifica per compiuta giacenza non costituì, pertanto, una mera fictio iuris, ma un modo effettivo per rendere edotto l'imputato della data di celebrazione dell'udienza preliminare. 4.2. Ad analoghe conclusioni è pervenuta la Corte territoriale a proposito della dedotta nullità della notifica del decreto che dispone il giudizio. Hanno rilevato, al riguardo, i giudici del rescissorio che VITALE non solo non aveva comunicato all'autorità giudiziaria la variazione di domicilio, ma aveva mantenuto la residenza anagrafica di via Filangieri n. 80 fino al 31 dicembre 2019, quando emigrò in Cassano delle Murge. In concreto, quindi, la notifica effettuata il 5 aprile 2017 in funzione della prima udienza dibattimentale doveva reputarsi rituale e sufficiente, non potendosi far dipendere l'obbligo di consegna al difensore ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. dall'accertamento "postumo" di un cambio di domicilio, non conosciuto e non conoscibile al momento della compiuta giacenza. 4.3. In conclusione, nel provvedimento in esame si stigmatizza come caratterizzata da "colpa grave" la condotta del VITALE, consistente sia nella mancata comunicazione della variazione di domicilio all'autorità giudiziaria, sia nel mantenimento della residenza storica in un immobile ormai di proprietà di terzi, dove in alcun modo avrebbe potuto essere reperito. 5. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore, sviluppando i seguenti motivi. 5.1. Vizio di motivazione in ordine alla dedotta nullità della vocatio in iudicium; inosservanza degli artt. 161, comma 4, 420-bis e 420-quater cod. proc. pen. La Corte di appello di Bari non si era attenuta ai principi fissati dalle Sezioni Unite nelle sentenze "Tuppi" e "Pedicone", in base ai quali l'impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto, che ne legittima l'esecuzione presso il difensore secondo la procedura prevista dall'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., può essere integrata anche dalla temporanea assenza dell'imputato al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore: nel caso di specie, la temporanea assenza dell'imputato e di persone con lui conviventi all'atto della notifica dell'avviso dell'udienza preliminare avrebbe dovuto determinare la comunicazione al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. La valutazione effettuata dalla Corte di merito circa la presenza del VITALE presso il domicilio dichiarato sino al 13 febbraio 2017, giorno precedente il rilascio dell'immobile, riposava su mere supposizioni. In particolare, la circostanza per cui, quando, in data 14 febbraio 2017, si perfezionò il rilascio suddetto, la madre del VITALE chiese e ottenne un termine per portare via il mobilio, non significava che la famiglia fosse ancora [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 80 e, dunque, nella possibilità di ritirare la posta nel periodo successivo al 14 febbraio 2017. Diversamente da quanto affermato nell'ordinanza impugnata, la notifica per compiuta giacenza si rivelò, nel caso di specie, una vera e propria finzione. Gli stessi vizi, a maggior ragione, era dato riscontrare a proposito della ritenuta ritualità della notifica per compiuta giacenza del decreto che dispone il giudizio, eseguita, ancora una volta, presso un domicilio (quello dichiarato di via Filangieri 80) dove, a partire dal 14 febbraio 2017, nessuno dei VITALE abitava più. In siffatta situazione, i giudici procedenti avrebbero dovuto disporre, ai sensi dell'art. 420-quater cod. proc. pen., la notifica della vocatio in iudicium personalmente ad opera della polizia giudiziaria. 5.2. Vizio di motivazione in ordine alla dedotta non deliberata sottrazione al processo; inosservanza dell'art. 629-bis cod. proc. pen. Fondando la propria decisione reiettiva sul concetto di "mancata diligenza", la Corte di appello aveva fornito una motivazione apparente, manifestamente illogica, nonché contrastante con la più recente giurisprudenza in materia, secondo la quale (Sez. U, Innaro) l'effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium, sicché non può ritenersi tale la conoscenza dell'accusa contenuta nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari. Alla luce dei criteri ermeneutici enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, la mancanza di conoscenza del processo da parte del VITALE non poteva dirsi colpevole. Per mera dimenticanza egli non comunicò il mutamento di domicilio, posto che non vi era motivo che si dovesse deliberatamente sottrarre al processo. 6. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, in sostanziale adesione alle ragioni del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va rigettato, in quanto infondato. 2. Si reputa opportuno, per un migliore inquadramento del tema oggetto di ricorso, prendere le mosse dal principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931: «Le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629- bis cod. proc. pen., l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse». Ferma restando, dunque, l'impossibilità di agire ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen. per dedurre eventuali nullità assolute derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore, residua la possibilità di far valere, attraverso lo strumento della rescissione del giudicato, l'incolpevole mancata conoscenza del processo che si assuma derivata da quelle nullità. La questione centrale sottoposta all'odierno vaglio di legittimità è quella di verificare se il giudice del rinvio si sia attenuto al dictum della sentenza rescindente e sia pervenuto, nel caso di specie, a disattendere, con motivazione corretta in diritto e non manifestamente illogica, la richiesta avanzata dall'interessato, nel senso di escludere che dalla irrituale notifica del decreto che dispone il giudizio all'imputato sia scaturita l'incolpevole mancata conoscenza del processo da parte del medesimo, legittimante la rescissione del giudicato. 3. Ritiene il Collegio che il provvedimento reso dalla Corte di merito, in quanto adeguatamente motivato, resista, per le ragioni che seguono, alle censure mosse dal ricorrente. 3.1. La difesa del VITALE insiste, in ricorso, nel censurare per violazione di legge il provvedimento impugnato nella parte in cui ha escluso la ravvisabilità della nullità delle notificazioni effettuate presso il domicilio dichiarato di via Filangieri n. 80, in Altamura, sia in relazione all'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, sia in relazione al decreto che dispone il giudizio, notificazioni che, stante la temporanea assenza dell'imputato, avrebbero dovuto essere eseguite al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. Occorre precisare, al riguardo, che la sentenza rescindente non si è affatto occupata della prima delle due presunte nullità (quella afferente alla notifica dell'avviso dell'udienza preliminare), ma esclusivamente della omessa risposta, da parte della Corte di merito, alla eccezione difensiva sulla ritualità della notifica della vocatio in ius, ovvero del decreto che dispone il giudizio. Da tanto discende, in primo luogo, la superfluità dell'esame, affrontato nell'ordinanza impugnata, della regolarità o meno della notifica all'imputato dell'avviso dell'udienza preliminare e della corrispondente censura dedotta nell'odierno ricorso, poiché il tema in questione si colloca al di fuori del perimetro delibativo fissato dalla sentenza di annullamento n. 20907/21 emessa dalla Quinta Sezione Penale di questa Corte. In secondo luogo, va evidenziato che l'esame della regolarità della notifica del decreto che dispone il giudizio doveva essere preordinato a stabilire se l'eventuale nullità inficiante l'atto si potesse riverberare sulla incolpevole conoscenza dello stesso, tenendo presente, a tal fine, che, come desumibile da Sez. U Lovric, non sussiste alcun automatismo valutativo tra la nullità accertata e la incolpevole mancata conoscenza del processo, così come, all'opposto, la regolarità formale della notifica non assicura, di per sé, la effettiva conoscenza del processo. Si tratta, cioè, di temi che afferiscono a due piani distinti, ma che possono, nel caso concreto, interferire l'uno con l'altro. La Corte di appello di Firenze ha giudicato formalmente regolare la notifica, per compiuta giacenza, del decreto che dispone il giudizio eseguita presso il domicilio dichiarato dall'imputato (il 27 febbraio 2016, in occasione della ricezione della notifica dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen.), poiché quest'ultimo aveva omesso di comunicare il successivo mutamento di domicilio all'autorità giudiziaria, la quale, quindi, non poteva essere a conoscenza del sopravvenuto mutamento, così come "l'ufficiale giudiziario non aveva alcun motivo di cercarlo in un diverso domicilio". Nell'approdare a tale conclusione, la Corte di merito si è conformata all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale, nel caso in cui risulti che l'imputato, pur in presenza degli avvertimenti di rito, abbia, nella fase delle indagini preliminari, dichiarato domicilio presso la propria abitazione e successivamente omesso di comunicarne la variazione a norma dell'art. 162, comma 1, cod. proc. pen., legittimamente il giudice procede in sua assenza, a seguito della rituale notifica della "vocatio in iudicium" presso l'originario - ed unico - domicilio indicato, dovendosi ritenere che gravino sull'imputato le conseguenze della propria consapevole e volontaria inerzia comunicativa (Sez. 2, n. 29660 del 27/3/2019, Pinton, Rv. 276972).3.2. Come si è detto poc'anzi, la ritualità della notifica non assicura, tuttavia, l'effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario, che va verificata in concreto. Questa Corte, ad esempio, ha escluso che la certezza della notifica della "vocatio in ius" possa essere collegata alla procedura di compiuta giacenza, osservata nel caso del VITALE (Sez. 5, n. 31992 del 5/3/2018, Ianne, Rv. 273313). Si è rilevato, poi, nella superiore esposizione in fatto (per come messo in luce dalla stessa Corte di appello), ed è stato dedotto in ricorso, che presso il domicilio dichiarato di via Filangieri n. 80, in Altamura, dopo il rilascio dell'immobile, avvenuto il 14 febbraio 2017, nessun componente della famiglia VITALE avrebbe potuto essere reperito, essendo subentrati, da quella data, antecedente a quella di notifica del decreto che dispone il giudizio (il 5 aprile 2017), i nuovi proprietari dell'appartamento. Dalla stessa ricostruzione operata nell'ordinanza impugnata emergono, quindi, fattori obiettivamente ostativi alla effettiva conoscenza del decreto che dispone il giudizio da parte dell'imputato, nel caso di specie. 3.3. La difesa del ricorrente fa, quindi, leva, per dimostrare la mancata effettiva conoscenza del processo in capo all'imputato, sul seguente principio, enunciato da Sez. U, n. 28912 del 28/2/2019, Innaro, Rv. 275716 in tema di restituzione nel termine, ma estensibile alla rescissione: «Ai fini della restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale ex art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nella formulazione antecedente alla modifica operata con legge n. 67 del 28 aprile 2014, l'effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di "vocatio in iudicium" sicché tale non può ritenersi la conoscenza dell'accusa contenuta nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, fermo restando che l'imputato non deve avere rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione oppure non deve essersi deliberatamente sottratto a tale conoscenza». Secondo il difensore del VITALE, non avendo il proprio assistito - per le ragioni prima indicate - avuto effettiva conoscenza dell'accusa contenuta nel decreto che dispone il giudizio, deve escludersi che abbia avuto effettiva conoscenza del processo, dal che deriverebbe la sua legittimazione a ottenere la rescissione del giudicato. 3.4. La Corte di Bari, al contrario, ha affermato che il VITALE non venne a conoscenza della celebrazione del processo "per colpa grave, consistente sia nella mancata comunicazione della variazione di domicilio all'autorità giudiziaria, sia nel mantenimento della residenza storica in un immobile ormai di terzi, dove non poteva in alcun modo essere reperito". 3.4.1. I giudici di merito hanno, in sostanza, trattato l'odierno ricorrente alla stregua dei "finti inconsapevoli" dei quali parla, nella sua parte finale, Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, P.G. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279420. Seppure in relazione all'affermazione del principio della non idoneità, ai fini della dichiarazione di assenza, del presupposto della sola elezione di domicilio, da parte dell'indagato, presso il difensore d'ufficio (dovendo essere provata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale con esso), la menzionata sentenza rammenta come l'art. 420-bis cod. proc. pen., per la difesa dai "finti inconsapevoli", valorizzi, quale unica ipotesi in cui possa procedersi pur se la parte ignori la vocatio in ius, la volontaria sottrazione «alla conoscenza del procedimento o di atti del procedimento». Precisa, in modo esplicativo sul punto: «Evidentemente, si deve trattare di condotte positive, rispetto alle quali si rende necessario un accertamento in fatto, anche quanto al coefficiente psicologico della condotta. L'art. 420-bis cod. proc. pen. non "tipizza" e non consente di tipizzare alcuna condotta particolare che possa ritenersi tale; quindi, non possono farsi rientrare automaticamente in tale ambito le situazioni comuni quali la irreperibilità, il domicilio eletto etc. Certamente la manifesta mancanza diligenza informativa, la indicazione di un domicilio falso, pur se apparentemente valido ed altro, potranno essere circostanze valutabili nei casi concreti, ma non possono essere di per sé determinanti, su di un piano solo astratto, per potere affermare la ricorrenza della "volontaria sottrazione": se si esaspera il concetto di "mancata diligenza" sino a trasformarla automaticamente in una conclamata volontà di evitare la conoscenza degli atti, ritenendola sufficiente per fare a meno della prova della consapevolezza della vocatio in ius per procedere in assenza, si farebbe una mera operazione di cambio nome e si tornerebbe alle vecchie presunzioni, il che ovviamente è un'operazione non consentita». Orbene, va ricordato, in argomento, che la colpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo non richiede che l'imputato si sia deliberatamente sottratto alla "vocatio in iudicium" con comportamenti a ciò finalizzati, essendo sufficiente che si sia posto consapevolmente e volontariamente nella condizione di sottrarsi alla conoscenza del processo, indipendentemente dai motivi di tale comportamento (Sez. 3, n. 35426 del 13/5/2021, Sejdini, Rv. 281851). Va, inoltre, sottolineato che la stessa sentenza citata dal difensore del ricorrente a sostegno della sua prospettazione (Sez. 6, n. 91997 del 18/6/2020, Cappelli, Rv. 279680, in motivazione), a proposito della dichiarazione od elezione di domicilio, ha affermato che la stessa "potrà essere intesa quale espediente per sottrarsi al processo, ad esempio, nel caso in cui l'interessato abbia scientemente indicato un recapito inesistente, inveritiero o inadeguato, per l'impossibilità di reperirvi lui stesso od altre persone legittimate alla ricezione". Il comportamento guidato da "colpa grave" messo in luce dalla Corte di appello non è riconducibile, in modo riduttivo, alla sola omissione della comunicazione della variazione di domicilio prescritta dagli artt. 161, comma 2, e 162, comma 1, cod. proc. pen., ma anche alla persistente, deliberata, conservazione della residenza anagrafica, per oltre due anni a partire dall'ultima notifica (aprile 2017), in un luogo, corrispondente al domicilio originariamente dichiarato, dove l'imputato, per le ragioni già esposte (rilascio dell'immobile al nuovo acquirente in data 14 febbraio 2017), mai avrebbe potuto più essere reperito per le comunicazioni e notifiche relative al processo pendente per bancarotta fraudolenta.Un comportamento complessivo, pertanto, attraverso il quale il ricorrente si è posto consapevolmente e volontariamente nella condizione di sottrarsi alla conoscenza del processo. L'approdo conclusivo cui è pervenuta la Corte di appello di Bari deve, perciò, ritenersi conforme ai principi di diritto da ultimo richiamati e sorretto da motivazione sintetica, ma del tutto congrua. Le censure dedotte dalla difesa del ricorrente sul punto vanno considerate infondate, quanto alla eccepita carenza motivazionale, e sviluppate in fatto, perciò inammissibili, quanto alla prospettazione della condotta omissiva del VITALE in termini di "mera dimenticanza". 4. Il ricorso va, in definitiva, rigettato, dal che consegue ex le
Sentenza Cassazione n. 38122/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris