CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 27549/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
MILANOUdita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto l’inammissibilità del ricorso;ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 d.l. N.137/2020e successivo art. 8 d.l. 198/2022.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l'impugnato provvedimento, il Tribunale di Milano ha rigettatol’impugnazione presentata da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del Pubblico Ministeromeneghino che aveva disposto la perquisizione ed il sequestro nei suoi confrontidi documenti (un quaderno manoscritto ed alcuni fogli liberi) e quattro dispositivielettronici, in quanto indagato per il reato di riciclaggio di somme derivanti dallospaccio di stupefacente.2. La difesa dell’imputato ha presentato ricorso per cassazione, senza alcunriferimento ai motivi di ricorso elencati dall’art. 606, comma 1, cod. proc. pen.,ma concentrando piuttosto la propria analisi sugli elementi indiziari posti a basedel provvedimento impugnato, per dedurne l’insufficienza ad integrare il fumusdelicti del reato ascritto all’indagato.Il ricorso, premessa la ricostruzione dell'ipotesi accusatoria (pg. 1 – 2),analizza, tra pg. 3 e pg. 6, “il primo addebito” (cioè gli indizi relativi alla consegnaa soggetti nordafricani di una somma di denaro), distinguendolo dal “secondoaddebito” (fino a pg. 6) riguardante il ricevimento di denaro contante daimprenditori cinesi operanti in Torino. Infine, nell’ultima parte dell’impugnazione,vengono esposte le doglianze attinenti alla proporzionalità ed alle modalitàmateriale da ricercare nei dispositivi sequestrati).3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], ha inviato memoria concui ha richiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.Il difensore dell’indagato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha inviato memoriacontenente motivi nuovi.Con il primo motivo nuovo si intende integrare, come si legge nella memoria“quelli volti a rilevare l’insussistenza del fumus commissi delicti dei reati ascrittiall’indagato” deducendo “violazione/inosservanza ed erronea applicazione dell’art.648-bis del codice penale nonché degli articoli 250 e ss., 273 e 324 c.p.p.”.Il secondo motivo nuovo integra il “motivo attinente al sequestro deidispositivi informatici” lamentando la “violazione/inosservanza ed erroneaapplicazione degli artt. 125, 253 e ss., 273 e 324 c.p.”.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile poiché basato su motivi manifestamente infondatie, in parte, non consentiti.2. In premessa, è necessario sottolineare che il ricorso non effettua alcunaselezione dei vizi, in conformità ai criteri dettati dall’art. 606 cod. proc. pen. perl’accesso al giudizio di legittimità. A ciò si aggiunge che la modalità redazionale ela terminologia utilizzata tradiscono la natura ‘di merito’ del ricorso, che esula daicriteri propri dell’impugnazione in cassazione avverso un provvedimento disequestro.Infatti, da un lato, l’analisi dell’apparato indiziario, contestando le valutazionieffettuate dal tribunale del riesame e propugnando una lettura alternativa delmateriale fattuale, introduce una critica incentrata sul vizio di motivazione, che èesclusa in questa fase. Come pure ricordato nella prima pagina e nelle frasiintroduttive del ricorso, avverso le ordinanze emesse in materia di sequestropreventivo, il ricorso in Cassazione è ammesso solo per violazione di legge (art.325c.p.p), cioè per censurare errores in iudicando o errores in procedendo commessidal giudice di merito, la cui decisione risulti di conseguenza radicalmente viziata.Dall’altro lato, l’utilizzo, nella prima pagina, in neretto e corsivo, al centrodella riga, del termine “motivi” per indicare, piuttosto, le ragioni poste a base delricorso, unitamente alla mancata specificazione, in tutto il ricorso, di quali, tra imotivi elencati dall’art. 606, comma 1, cod. proc. pen., si intenda ‘azionare’, è unulteriore indice della insufficiente elaborazione concettuale alla base del ricorso.Non si può ignorare, infatti, che il ricorso per cassazione (ce lo ricorda, tra le altre,la sentenza Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-05) è connotatodalla necessaria specificità della selezione delle ragioni di critica all’atto, nonessendo un’impugnazione de novo, né un atto a critica ‘aperta’, dovendonecessariamente vincolare il giudice ad un preciso parametro di giudizio, nonpotendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborarel'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quellisuscettibili di un utile scrutinio.3. Un'ulteriore premessa è necessaria per chiarire gli esatti terminidell’imputazione.Secondo quanto indicato nell’ordinanza, la vicenda si svolge nel contestodella ḥawāla, “sistema bancario ‘sommerso’ utilizzato per l’occultamento etrasferimento di denaro spesso di provenienza illecita” (pg. 1 e 2).Per comprendere la portata dell’attività, si legge ancora nel provvedimento(pg. 2), erano stati disposti, a seguito delle prime intercettazioni, condotte inrelazione alla l’attività di spaccio portata avanti dai due cittadini nordafricanimenzionati nell’ordinanza, il pedinamento e l’osservazione dell’indagato, ciò cheaveva portato al disvelamento di attività sospette poste in essere da costui (larichiesta di timbri identificativi di società ‘cartiere’, in Milano, ed il recupero dibuste di contenuto sospetto, in Torino).Partendo da tale variegato contesto iniziale, è evidente come sia necessarioabbandonare la frammentazione ricostruttiva proposta con il ricorso, nel tentativodi comprendere il fenomeno nella sua interezza, dato che il frazionamento dellavicenda nei singoli episodi rischia di spostare il fuoco dell’immagine dallacomplessiva ricostruzione dei fatti al particolare, impedendo la visione d’insieme.Invero, la parcellizzazione della analisi in relazione al singolo ‘filone’ fa perderedi vista la sistematica adozione di meccanismi elusivi da parte dei soggetticoinvolti. Così, ad esempio, in relazione al ‘primo addebito’ (pg. 2 del ricorso), unavolta che si ipotizzi il coinvolgimento dei due soggetti sopra menzionati in un girodi spaccio di stupefacente, diviene chiaro che, per la natura stessa dell'attivitàfinanziaria posta in essere dal mediatore, risulti irrilevante la circostanza - su cuisi basa buona parte dell’argomentazione difensiva - che i capitali fossero‘consegnati’ da (piuttosto che ‘portati’ a) [OSCURATO:PERSONA], alla luce del fatto -correttamente evidenziato dall’ordinanza a pg. 7 - che il commercio distupefacente, all’inizio del ciclo ‘commerciale’, deve essere finanziato, prima dipoter produrre utili.4. Per il resto, l’analisi del materiale indiziario non interessa in questa sede,dato che il motivo ex art. 606, lett. e, cod. proc. pen., non è incluso tra le opzionidi critica consentita nel caso di contestazione del sequestro preventivo.Con una visione d’insieme, si può concludere che i tre elementi indiziariindicati nella misura genetica (ed avallati dal Tribunale del riesame), vale a dire(i) l’attività di mediazione nella circolazione di denaro derivante dal commercio distupefacente, (ii) la ‘raccolta’ di fondi di provenienza quanto meno sospetta (inrelazione alla commissione di reati fiscali – il prelievo di ‘sporte’ di denaro a Torino)e (iii) la richiesta di timbri e modulistica riferibile a società cartiere (documentatadalle email inviate dall’imputato al centro stampa lombardo, profilo ignorato dalricorso che apoditticamente esclude validità al riconoscimento dell’indagato daparte del titolare del “[OSCURATO:PERSONA]”), siano ampiamente sufficienti a concretizzareil fumus delicti richiesto dalla giurisprudenza come base del provvedimentoablatorio.5. Infine, anche in relazione al perimetro autorizzativo del provvedimentoimpugnato ed al soddisfacimento del parametro di proporzionalità e diadeguatezza, il motivo è manifestamente infondato.L’ordinanza impugnata congruamente evidenzia che, date le circostanze delcaso specifico, ed in particolare della pratica impossibilità di affidarsi alla ricercaper parole chiave nella lingua madre dell’indagato, debbano ritenersi sufficienti lemodalità di procedimentalizzazione dell’estrazione dei dati disposte nel decretooriginario, che aveva deferito, in una prospettiva dialogica, alla fase esecutival’individuazione dei criteri di selezione dei dati (pg. 8).[OSCURATO:PERSONA] ritiene congrue e proporzionate le cautele addotte in una situazionein cui gli sviluppi investigativi, data la precocità dell’iniziativa ablatoria e la fluiditàdegli elementi disponibili, non erano concretamente preventivabili.Occorre sottolineare che il Procuratore ha offerto alla controparte la possibilitàdi cooperare alla procedura di accertamento, con la selezione, in contraddittorio,delle parole chiave per l’estrapolazione dei dati, ciò che stride con l’atteggiamentodella parte, ed in particolare con il diniego dei codici di accesso ai dispositivi appresie, ancor prima, con il tentativo di occultamento del cellulare (abbandonato sugliscaffali di un negozio) al momento dell’intervento delle forze dell’ordine. È stato inproposito opportunamente sottolineato (Sez. 3, n. 36776 del 04/07/2024, Ferrero,Rv. 286923 – 01) che la finalizzazione dell'ablazione del supporto alla suasuccessiva analisi, strumentale all'identificazione e all'estrazione dei files rilevantiper le indagini, implica che la protrazione del vincolo, nel rispetto dei principi diproporzionalità e di adeguatezza, debba essere limitata al tempo necessarioall'espletamento delle operazioni tecniche, dovendosi, tuttavia, rapportare la suaragionevole durata alle difficoltà tecniche di apprensione dei dati, da ritenersiaccresciute nel caso di mancata collaborazione dell'indagato, che non fornisca lechiavi di accesso alle banche dati contenute nei supporti sequestrati.In altre parole, in presenza di una attività investigativa inevitabilmenteinvasiva e potenzialmente dannosa per la riservatezza del singolo, l’accesso allostrumento informatico non può essere paralizzato preventivamente, frustrandoapoditticamente le esigenze di indagine nell’interesse della collettività, ma devetrovare il giusto e logico bilanciamento nella collaborazione con il sequestrato che,in difetto, non potrà lamentarsi della estensione, vuoi temporale, vuoi tematica,della ricerca dei dati.6. La manifesta infondatezza dei motivi del ricorso esime il [OSCURATO:PERSONA] dall’esamedella memoria con motivi nuovi. Ciò perché l’inammissibilità dei motivi principalidi ricorso si estende ai motivi aggiunti ex art. 585, comma 4, seconda parte, cod.proc. pen.All'inammissibilità del ricorso, per le ragioni sopra dette, consegue, ai sensidell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spesedel procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende dellasomma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 28/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente