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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 febbraio 1995

Cassazione n. 14263/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/02/1995 avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha parzialmente riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Roma il 23 gennaio 2023, che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 81 e 497-bis, secondo comma, cod. pen. e, ritenute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata e infraquinquennale, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che la Corte di appello ha escluso la recidiva e rideterminato la pena in anni uno e mesi sei di reclusione; - che il primo motivo di ricorso, con cui l'imputato, che non contesta che il reato sia stato commesso in Italia, denunzia erronea applicazione della legge e vizio di motivazione, relativamente alla mancanza del requisito della validità per l'espatrio della carta d'identità, è manifestamente infondato, perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo la quale la carta di identità è titolo valido per l'espatrio negli Stati membri dell'Unione europea e in quelli in cui vigono particolari accordi internazionali (Sez. 5, n. 47613 del 28/10/2019, Rv. 277548); - che il secondo motivo di ricorso, con cui l'imputato si duole della violazione di legge in ordine alla mancata riqualificazione del fatto nei termini di cui all'art. 497-bis, primo comma, cod. pen., e della mancata applicazione dell'art. 131-bis, cod. pen., è manifestamente infondato, ponendosi in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità ed inerendo ad asseriti difetto, contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/02/1995 avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha parzialmente riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Roma il 23 gennaio 2023, che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 81 e 497-bis, secondo comma, cod. pen. e, ritenute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata e infraquinquennale, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che la Corte di appello ha escluso la recidiva e rideterminato la pena in anni uno e mesi sei di reclusione; - che il primo motivo di ricorso, con cui l'imputato, che non contesta che il reato sia stato commesso in Italia, denunzia erronea applicazione della legge e vizio di motivazione, relativamente alla mancanza del requisito della validità per l'espatrio della carta d'identità, è manifestamente infondato, perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo la quale la carta di identità è titolo valido per l'espatrio negli Stati membri dell'Unione europea e in quelli in cui vigono particolari accordi internazionali (Sez. 5, n. 47613 del 28/10/2019, Rv. 277548); - che il secondo motivo di ricorso, con cui l'imputato si duole della violazione di legge in ordine alla mancata riqualificazione del fatto nei termini di cui all'art. 497-bis, primo comma, cod. pen., e della mancata applicazione dell'art. 131-bis, cod. pen., è manifestamente infondato, ponendosi in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità ed inerendo ad asseriti difetto, contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
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