CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 giugno 1981
Cassazione n. 46444/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/06/1981 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/03/1957 avverso l'ordinanza del 06/05/2022 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Posto che il ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deducono violazione di legge e illogicità della motivazione dell'ordinanza di rigetto della richiesta di revoca o sospensione dell'ordine di demolizione disposto in relazione ai reati di cui agli artt. 44, 93 e 95 DPR n. 380/01 e art. 2 L. n. 9/1983; in particolare, i ricorrenti eccepiscono l'intervenuta rimozione delle opere non conformi alle prescrizioni urbanistiche e la pendenza dell'istanza di sanatoria; Considerato che il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo í giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo che ha affermato che le opere realizzate in assenza di titolo e in zona sismica sono di natura diversa da quelle oggetto del provvedimento in sanatoria, evidenziando inoltre che il titolo abilitativo ottenuto in sanatoria sia stato rilasciato in data anteriore alla sentenza di condanna di primo grado; Considerato che quindi i motivi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità poiché presentano censure non scandite da necessaria critica analisi e già vagliate da non illogica motivazione, nonché, manifestamente infondati poiché contrari alla normativa e agli enunciati ermeneutici affermati dalla giurisprudenza (Sez. 3, n. 11740 del 07/07/1986 Ud., LICATA, Rv. 174118 - 01); Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibilAiL ricorsck e condanna W ricorrent4 al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28 ottobre 2