CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06342/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza pronunciata dal [OSCURATO:PERSONA] di pace di Roma che lo ha condannato alla pena della multa (di euro trecento) per il reato di cui all'art. 612, comma 1, cod. pen.; considerato che l'unico motivo di ricorso - che lamenta il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta credibilità della persona offesa - è manifestamente infondato e versato in fatto in quanto - contrariamente a quanto assunto dalla difesa - il [OSCURATO:PERSONA] di pace ha espressamente apprezzato la credibilità e l'attendibilità del narrato della persona offesa (cfr. spec. p. 3 della sentenza impugnata) sulla scorta della diversa valutazione dei compendio probatorio che il ricorso prospetta (senza neppure addurre ritualmente il travisamento della prova: cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il