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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 40612/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 585-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 3082/1/2019 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 21/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] srl impugnava l'avviso di pagamento per saldo TARI, anno di imposta 2016, eccependo la carenza di motivazione dell'atto impositivo, la mancanza di assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani e l'assenza di privativa rispetto alla superficie.

2. [OSCURATO:PERSONA] di Palermo dichiarava il difetto di giurisdizione.

3. La sentenza veniva impugnata dalla contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, riconosciuta la giurisdizione del giudice tributario, accoglieva l'appello rilevando che la contribuente aveva, con la perizia prodotta nel ricorso introduttivo, adeguatamente delimitato le superfici a magazzino, nell'ambito della maggiore superficie occupata, escludendo correttamente dall'imposizione tali aree in quanto nelle stesse di producevano rifiuti speciali da imballaggio, non assimilabili ai rifiuti urbani. 4 Avverso la sentenza della CTR la contribuente ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi ad un unico motivo.

Il Comune di Monterotondo non si è costituito. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2020 n. 00585 sez.

MT - ud. 07-10-2021 -2- 1.Con l'unico motivo di impugnazione [OSCURATO:PERSONA] srl denuncia nullità della sentenza per violazione dell'art.132 comma 2 nr. 4 cpc, 112 cpc 2 156, comma 2 cpc, si sostiene che la motivazione è del tutto inidonea ad assolvere la sua funzione di esplicitare le ragioni della decisione in quanto la CTR non ha utilizzato a fondamento della decisione le risultanze processuali della causa.

Ciò sarebbe provato dal riferimento al Comune di Tivoli e all'ASA di Tivoli, soggetti estranei al presente procedimento e ad una perizia mai prodotta dal ricorrente.

2. Il ricorso è inammissibile. 2.1 L'art 100 cpc stabilisce che « per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse»; manifestazione di tale principio generale è l'interesse ad impugnare che va apprezzato in relazione all'utilità concreta e sostanziale che può derivare dall'accoglimento del gravame da collegarsi ad una soccombenza anche parziale nel precedente giudizio, mancando la quale l'impugnazione è inammissibile (Cass. 12/04/2013, n. 8934; Cass. 11/07/2014, n. 16016; Cass. 11/09/2015, n. 17969). 2.2 La soccombenza è pertanto condizione costitutiva dell'interesse all'impugnazione, che in essa ha origine e consegue ad una statuizione del giudice a quo capace di arrecare pregiudizio alla parte, che tende a rimuoverlo, proprio con il rimedio dell'impugnazione 2.3 Nella fattispecie in esame la ricorrente, come si evince dalla lettura del dispositivo e della motivazione dell'impugnata decisione, è risultata totalmente vittoriosa essendosi vista accogliere l'appello e nessuna autonoma rilevanza giuridica può avere l'interesse della contribuente ad una corretta motivazione in fatto e diritto.

Ric. 2020 n. 00585 sez.

MT - ud. 07-10-2021 -3- 3 Ne consegue l'inammissibilità del ricorso 4 Nulla è da statuire sulle spese, non essendovi stata costituzione dell'Ente comunale.

PQM La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13 se dovuto.

Così deciso nella Camera di Consigl

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 585-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 3082/1/2019 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 21/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] srl impugnava l'avviso di pagamento per saldo TARI, anno di imposta 2016, eccependo la carenza di motivazione dell'atto impositivo, la mancanza di assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani e l'assenza di privativa rispetto alla superficie. 2. [OSCURATO:PERSONA] di Palermo dichiarava il difetto di giurisdizione. 3. La sentenza veniva impugnata dalla contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, riconosciuta la giurisdizione del giudice tributario, accoglieva l'appello rilevando che la contribuente aveva, con la perizia prodotta nel ricorso introduttivo, adeguatamente delimitato le superfici a magazzino, nell'ambito della maggiore superficie occupata, escludendo correttamente dall'imposizione tali aree in quanto nelle stesse di producevano rifiuti speciali da imballaggio, non assimilabili ai rifiuti urbani. 4 Avverso la sentenza della CTR la contribuente ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi ad un unico motivo. Il Comune di Monterotondo non si è costituito. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2020 n. 00585 sez. MT - ud. 07-10-2021 -2- 1.Con l'unico motivo di impugnazione [OSCURATO:PERSONA] srl denuncia nullità della sentenza per violazione dell'art.132 comma 2 nr. 4 cpc, 112 cpc 2 156, comma 2 cpc, si sostiene che la motivazione è del tutto inidonea ad assolvere la sua funzione di esplicitare le ragioni della decisione in quanto la CTR non ha utilizzato a fondamento della decisione le risultanze processuali della causa. Ciò sarebbe provato dal riferimento al Comune di Tivoli e all'ASA di Tivoli, soggetti estranei al presente procedimento e ad una perizia mai prodotta dal ricorrente. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1 L'art 100 cpc stabilisce che « per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse»; manifestazione di tale principio generale è l'interesse ad impugnare che va apprezzato in relazione all'utilità concreta e sostanziale che può derivare dall'accoglimento del gravame da collegarsi ad una soccombenza anche parziale nel precedente giudizio, mancando la quale l'impugnazione è inammissibile (Cass. 12/04/2013, n. 8934; Cass. 11/07/2014, n. 16016; Cass. 11/09/2015, n. 17969). 2.2 La soccombenza è pertanto condizione costitutiva dell'interesse all'impugnazione, che in essa ha origine e consegue ad una statuizione del giudice a quo capace di arrecare pregiudizio alla parte, che tende a rimuoverlo, proprio con il rimedio dell'impugnazione 2.3 Nella fattispecie in esame la ricorrente, come si evince dalla lettura del dispositivo e della motivazione dell'impugnata decisione, è risultata totalmente vittoriosa essendosi vista accogliere l'appello e nessuna autonoma rilevanza giuridica può avere l'interesse della contribuente ad una corretta motivazione in fatto e diritto. Ric. 2020 n. 00585 sez. MT - ud. 07-10-2021 -3- 3 Ne consegue l'inammissibilità del ricorso 4 Nulla è da statuire sulle spese, non essendovi stata costituzione dell'Ente comunale. PQM La Corte, dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13 se dovuto. Così deciso nella Camera di Consigl