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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 13 settembre 1965

Cassazione n. 35871/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/9/1965 avverso l'ordinanza del 6/2/2023 del Tribunale del riesame di Siracusa; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 6/2/2023, il Tribunale del riesame di Siracusa rigettava la richiesta avanzata ex art. 324 cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA], così confermando il decreto di sequestro preventivo emesso il 17/1/2023 dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale con riguardo a due automezzi.

2. Propone ricorso per cassazione il Gibilisco, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: - erronea applicazione degli artt. 321, comma 2, cod. proc. pen., 256, 256- bis, 259, d.

Igs. 3 aprile 2006, n. 152.

Con riguardo all'autocarro targato [OSCURATO:TARGA], il Tribunale avrebbe confermato il sequestro in ragione della confisca obbligatoria dello stesso mezzo, ai sensi degli artt. 256-bis e 259, d.

Igs. n. 152 del 2006; nessuna di queste disposizioni, tuttavia, pótrebbe trovare applicazione nel caso in esame, dato che l'autocarro sarebbe stato utilizzato, al più, per un'unica violazione dell'art. 256, comma 2, decreto citato, commessa il 23/12/2022, per la quale non sarebbe prevista alcuna confisca obbligatoria; - inosservanza o erronea applicazione dell'art. 321, comma 1, cod. proc. pen.

L'ordinanza impugnata sarebbe censurabile anche nell'ottica dell'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., in quanto la motivazione non consentirebbe di affermare che l'autocarro tg. [OSCURATO:TARGA] fosse essenziale e funzionale alla commissione di reati futuri e, quindi, costituisse cosa pertinente al reato: lo stesso mezzo, infatti, sarebbe stato utilizzato dal ricorrente in un'unica occasione; - ancora quanto all'autocarro in oggetto, infine, si lamenta l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., per mancanza di motivazione adeguata.

La difesa ha depositato memoria a data 9/5/2023, ribadendo i propri argomenti. [OSCURATO:PERSONA]

3. L'impugnazione risulta manifestamente infondata.

4. [OSCURATO:PERSONA] osserva, in primo luogo, che il fumus commissi delicti non costituisce motivo di ricorso, e che la più che dettagliata motivazione dell'ordinanza sul punto - con analitica indicazione di tutti gli episodi contestati, giorno per giorno (pagg. 2-4) - non è stata neppure menzionata nell'atto di parte, che attiene esclusivamente alle ragioni che hanno giustificato la conferma del vincolo reale sull'autocarro targato [OSCURATO:TARGA].

5. Limitando dunque il giudizio a questa parte della motivazione, la Corte rileva che i vizi denunciati non sussistono e che il provvedimento merita integrale conferma.

5.1. Con riguardo, innanzitutto, alle ipotesi di confisca obbligatoria di cui agli artt. 256-bis (Combustione illecita di rifiuti) e 259, comma 2 (Traffico illecito di cui al comma 1 o trasporto illecito di cui agli artt. 256 e 258, comma 4), d.

Igs. n. 152 del 2006, si evidenzia che non risulta decisiva la considerazione di cui al primo motivo di ricorso, secondo la quale queste norme non sarebbero applicabili a fronte del reato di cui all'art. 256, comma 2, stesso decreto, che solo si ritiene ipotizzabile quanto all'autocarro in questione.

Il Tribunale del riesame, infatti, ha confermato il vincolo cautelare sui due mezzi (quello in oggetto e quello targato F3994GK, estraneo al ricorso) innanzitutto ai sensi dell'art. 321, comma 1; cod. proc. pen., in quanto utilizzati dal ricorrente, "ripetutamente e sistematicamente", per commettere i reati contestati, ossia il delitto di cui all'art. 256-bis, d.

Igs. n. 152 del 2006 e la contravvenzione di cui all'art. 256, comma 2, stesso decreto.

La finalità preventiva, peraltro, è stata confermata dalla considerazione - che il ricorso non contesta - che il Gibilisco ed il figlio Angelo non si erano astenuti da nuovi depositi e combustioni illecite neanche a seguito della perquisizione locale, personale ed informatica eseguita dalla Guardia di finanza il 12/1/2023.

In forza di ciò - e dunque con motivazione tutt'altro che assente o di mera apparenza, non censurabile ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen. - il Tribunale ha quindi riscontrato il serio pericolo che la disponibilità dei due veicoli possa comportare l'aggravamento delle conseguenze del reato ovvero la prosecuzione dell'attività illecita, stante anche l'assenza di resipiscenza da parte dello stesso Gibilisco. 5.2.

Quale argomento meramente ulteriore e rafforzativo, l'ordinanza ha poi richiamato il carattere obbligatorio della confisca dei due mezzi, ai sensi dei citati artt. 256-bis, comma 5 e 259, d.

Igs. n. 152 del 2006, sostenendo dunque la necessità del vincolo anche a norma dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen.

Al riguardo il ricorso afferma che tale riferimento sarebbe pertinente soltanto per l'autocarro tg. [OSCURATO:TARGA], mentre l'altro - unico oggetto dell'impugnazione - dall'ordinanza risulterebbe essere stato utilizzato soltanto il 2:3/12/2022, quando il figlio del ricorrente era stato visto scaricare su un terreno materiale di vario genere, così potendosi riscontrare soltanto la fattispecie di cui all'art. 256, comma 2, decreto citato, non richiamata nei due articoli in tema di confisca obbligatoria.

Ebbene, questa considerazione risulta in effetti corretta (l'autocarro in esame è richiamato nel solo capo A, relativo alla contravvenzione di cui all'art. 256, comma 2, decreto citato), ma non giustifica comunque l'annullamento dell'ordinanza, che risulta congruamente motivata con riguardo al sequestro preventivo ed al suo fondamento, ai sensi dell'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., nei termini sopra indicati.

6. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/9/1965 avverso l'ordinanza del 6/2/2023 del Tribunale del riesame di Siracusa; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 6/2/2023, il Tribunale del riesame di Siracusa rigettava la richiesta avanzata ex art. 324 cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA], così confermando il decreto di sequestro preventivo emesso il 17/1/2023 dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale con riguardo a due automezzi. 2. Propone ricorso per cassazione il Gibilisco, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: - erronea applicazione degli artt. 321, comma 2, cod. proc. pen., 256, 256- bis, 259, d. Igs. 3 aprile 2006, n. 152. Con riguardo all'autocarro targato [OSCURATO:TARGA], il Tribunale avrebbe confermato il sequestro in ragione della confisca obbligatoria dello stesso mezzo, ai sensi degli artt. 256-bis e 259, d. Igs. n. 152 del 2006; nessuna di queste disposizioni, tuttavia, pótrebbe trovare applicazione nel caso in esame, dato che l'autocarro sarebbe stato utilizzato, al più, per un'unica violazione dell'art. 256, comma 2, decreto citato, commessa il 23/12/2022, per la quale non sarebbe prevista alcuna confisca obbligatoria; - inosservanza o erronea applicazione dell'art. 321, comma 1, cod. proc. pen. L'ordinanza impugnata sarebbe censurabile anche nell'ottica dell'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., in quanto la motivazione non consentirebbe di affermare che l'autocarro tg. [OSCURATO:TARGA] fosse essenziale e funzionale alla commissione di reati futuri e, quindi, costituisse cosa pertinente al reato: lo stesso mezzo, infatti, sarebbe stato utilizzato dal ricorrente in un'unica occasione; - ancora quanto all'autocarro in oggetto, infine, si lamenta l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., per mancanza di motivazione adeguata. La difesa ha depositato memoria a data 9/5/2023, ribadendo i propri argomenti. [OSCURATO:PERSONA] 3. L'impugnazione risulta manifestamente infondata. 4. [OSCURATO:PERSONA] osserva, in primo luogo, che il fumus commissi delicti non costituisce motivo di ricorso, e che la più che dettagliata motivazione dell'ordinanza sul punto - con analitica indicazione di tutti gli episodi contestati, giorno per giorno (pagg. 2-4) - non è stata neppure menzionata nell'atto di parte, che attiene esclusivamente alle ragioni che hanno giustificato la conferma del vincolo reale sull'autocarro targato [OSCURATO:TARGA]. 5. Limitando dunque il giudizio a questa parte della motivazione, la Corte rileva che i vizi denunciati non sussistono e che il provvedimento merita integrale conferma. 5.1. Con riguardo, innanzitutto, alle ipotesi di confisca obbligatoria di cui agli artt. 256-bis (Combustione illecita di rifiuti) e 259, comma 2 (Traffico illecito di cui al comma 1 o trasporto illecito di cui agli artt. 256 e 258, comma 4), d. Igs. n. 152 del 2006, si evidenzia che non risulta decisiva la considerazione di cui al primo motivo di ricorso, secondo la quale queste norme non sarebbero applicabili a fronte del reato di cui all'art. 256, comma 2, stesso decreto, che solo si ritiene ipotizzabile quanto all'autocarro in questione. Il Tribunale del riesame, infatti, ha confermato il vincolo cautelare sui due mezzi (quello in oggetto e quello targato F3994GK, estraneo al ricorso) innanzitutto ai sensi dell'art. 321, comma 1; cod. proc. pen., in quanto utilizzati dal ricorrente, "ripetutamente e sistematicamente", per commettere i reati contestati, ossia il delitto di cui all'art. 256-bis, d. Igs. n. 152 del 2006 e la contravvenzione di cui all'art. 256, comma 2, stesso decreto. La finalità preventiva, peraltro, è stata confermata dalla considerazione - che il ricorso non contesta - che il Gibilisco ed il figlio Angelo non si erano astenuti da nuovi depositi e combustioni illecite neanche a seguito della perquisizione locale, personale ed informatica eseguita dalla Guardia di finanza il 12/1/2023. In forza di ciò - e dunque con motivazione tutt'altro che assente o di mera apparenza, non censurabile ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen. - il Tribunale ha quindi riscontrato il serio pericolo che la disponibilità dei due veicoli possa comportare l'aggravamento delle conseguenze del reato ovvero la prosecuzione dell'attività illecita, stante anche l'assenza di resipiscenza da parte dello stesso Gibilisco. 5.2. Quale argomento meramente ulteriore e rafforzativo, l'ordinanza ha poi richiamato il carattere obbligatorio della confisca dei due mezzi, ai sensi dei citati artt. 256-bis, comma 5 e 259, d. Igs. n. 152 del 2006, sostenendo dunque la necessità del vincolo anche a norma dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen. Al riguardo il ricorso afferma che tale riferimento sarebbe pertinente soltanto per l'autocarro tg. [OSCURATO:TARGA], mentre l'altro - unico oggetto dell'impugnazione - dall'ordinanza risulterebbe essere stato utilizzato soltanto il 2:3/12/2022, quando il figlio del ricorrente era stato visto scaricare su un terreno materiale di vario genere, così potendosi riscontrare soltanto la fattispecie di cui all'art. 256, comma 2, decreto citato, non richiamata nei due articoli in tema di confisca obbligatoria. Ebbene, questa considerazione risulta in effetti corretta (l'autocarro in esame è richiamato nel solo capo A, relativo alla contravvenzione di cui all'art. 256, comma 2, decreto citato), ma non giustifica comunque l'annullamento dell'ordinanza, che risulta congruamente motivata con riguardo al sequestro preventivo ed al suo fondamento, ai sensi dell'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., nei termini sopra indicati. 6. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del
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